§ 6.1.81 – L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000 (art. 17 bis L.R. 29.12.1977, n. 81) - Legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:09/02/2000
Numero:6


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 


§ 6.1.81 – L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000 (art. 17 bis L.R. 29.12.1977, n. 81) - Legge finanziaria regionale.

(B.U. 18 febbraio 2000, n. 15 Spec.).

 

CAPO I

Disposizioni riguardanti le entrate

 

Art. 1. [1]

     [1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'ammontare dell'imposta di cui al comma 2, lett. e) dell'art. 5 della L.R. 16 dicembre 1998, n. 146, è ridotto da L. 50 a L. 35.]

 

     Art. 2.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'imposta regionale di cui all'art. 2 della L.R. 4.1.1972, n. 1, così come sostituito dall'art. 1 della L.R. 2.06.1983, n. 33, si applica nella misura del 20% dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime con esclusione di quelle con finalità turistiche e ricreative già disciplinate con L.R. 17.12.1997, n. 141.

 

     Art. 3.

     1. Per i Comuni ricadenti nelle zone climatiche "E" ed "F" individuate dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, l'aliquota e l'imposta di cui al comma 2 della L.R. 2.6.1993, n. 21, relative al consumo di gas metano per uso riscaldamento sono fissate in L. 20/mc.

 

CAPO II

Rifinanziamenti

 

     Art. 4.

     1. Ai sensi del 1° comma, lett. b) dell'art. 17 bis della L.R. 29.12.1977, n. 81, è autorizzato il rifinanziamento delle LL.RR. di cui all'allegato prospetto "A".

     2. La L.R. 16.09.1998, n. 82, indicata nel prospetto di cui al comma precedente viene rifinanziata unicamente per la corresponsione dei benefici relativi alle istanze regolarmente pervenute nei termini previsti dalla legge medesima ed in data comunque anteriore all'entrata in vigore della normativa statale in materia.

     3. E' autorizzata l'iscrizione al Cap. 62434 della somma di L. 300.000.000 quale contributo straordinario al TSA ai sensi della L.R. 21.9.1999, n. 85.

 

CAPO III

Modifiche ed abrogazioni leggi regionali di spesa

(lett. e) e f) del 1° comma dell'art. 17 bis della L.R. 81/77) relative al Settore Lavoro

 

     Art. 5.

     1. Alla L.R. 8.11.1994, n. 85, concernente "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [2];

     b) nel primo comma della lettera d) dell'art. 10 il periodo successivo alle parole "apposite direttive" è sostituito dal seguente "i requisiti minimi di qualificazione richiesti alle cooperative sociali per l'affidamento dei Servizi; i criteri generali di valutazione delle offerte; la documentazione da richiedere nei bandi; l'applicazione, nell'esecuzione del Servizio, da parte della Cooperativa sociale affidataria, dei Contratti Collettivi di lavoro";

     c) l'ammontare dei contributi erogabili a norma dell'art. 16 - commi 2.2, 3.1, 3.2 - è elevato al 70% della spesa ammissibile e documentata, nel limite massimo degli aiuti "de minimis", pari a 100.000 ECU. La Giunta Regionale ne determina le modalità applicative;

     d) nell'art. 17, la lettera e) del primo comma è soppressa.

     2. Agli oneri derivanti dalle modifiche indicate nel precedente comma del presente articolo, si provvede con gli stanziamenti annualmente iscritti sul pertinente capitolo di bilancio.

 

     Art. 6.

     1. [3].

 

CAPO IV

Modifiche ed abrogazioni leggi regionali di spesa (lett. e) e f) del 1° comma

dell'art. 17 bis della L.R. 81/77) relative al Settore Formazione Professionale

 

     Art. 7.

     1. Alla L.R. 2.11.1994, n. 74, concernente "Contributo all'Associazione CIAPI di Chieti-Pescara" sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) [4];

     b) [5].

     2. Il finanziamento degli oneri derivanti dalle modifiche di cui al precedente comma 1, lett. a) del presente articolo e nei limiti in esse previsti si provvede con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 51611 del bilancio di previsione per il 2002 ed in quelli analoghi degli esercizi 2003 e 2004 [6].

 

     Art. 8. [7]

 

     Art. 9.

     1. [8].

     2. La Giunta regionale può adottare, per l'attuazione del Programma Operativo, documenti di indirizzo, direttive attuative e piani di attività a carattere pluriennale o annuale. I documenti di indirizzo e le direttive a valenza pluriennale sono sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale.

     3. Le Giunte provinciali possono adottare piani di attività annuali o pluriennali, sulla base degli indirizzi, delle direttive e dei piani d'attività regionali.

     4. Le disposizioni di attuazione del Programma Operativo regionale, con riferimento sia sulle attività a valenza regionale che a quelle di competenza provinciale, sono dettate dallo stesso Programma operativo, o definite dalla Giunta Regionale con le modalità in esso specificate.

     5. Le attività di valutazione e le funzioni di sorveglianza e controllo sono esercitate dalla Regione e dalle Province in conformità alle prescrizioni del Programma operativo ed alla normativa comunitaria di riferimento.

     6. Gli artt. 11-12-19-20-21-22-23-24-29 (limitatamente ai comuni 2 e 3) della L.R. 111/95 sono abrogati. Sono parimenti abrogate tutte le altre disposizioni della stessa o di altre leggi regionali incompatibili con le statuizioni dei comuni precedenti.

 

     Art. 10. [9]

 

CAPO V

Modifiche ed abrogazioni leggi regionali di spesa

(lett. e) e f) del 1° comma dell'art. 17 bis della L.R. 81/77) relative al Settore Sicurezza Sociale

 

     Art. 11.

     1. Per l'anno 2000, il riparto dei contributi di cui al 1° comma dell'art. 1 della L.R. 27.10.1999, n. 95, concernente "Contributi per l'anno 1999 alle associazioni ANFFAS, PERCORSI, BAMBINI DOWN, AFIA sezione regionale FIADDA e APTDH", rifinanziata ai sensi del precedente art. 4 è così determinato:

     1) ANFFAS L. 80.000.000

     2) ASSOCIAZIONE PERCORSI L. 50.000.000

     3) ASSOCIAZIONE BAMBINI DOWN L. 50.000.000

     4) AFIA e FIADDA L. 50.000.000

     5) ASSOCIAZIONE APTDH L. 40.000.000

     6) A.I.A.S. Sulmona L. 30.000.000

 

     Art. 12.

     1. All'art. 9 comma 2, seconda alinea, della L.R. 2.10.1998, n. 110, sono soppresse le parole "nella misura massima del 50% della spesa complessivamente prevista".

 

CAPO VI

Modifiche ed abrogazioni leggi regionali di spesa

(lett. e) e f) del 1° comma dell'art. 17 bis della L.R. 81/77) relative al Settore Agricoltura

 

     Art. 13.

     1. Sono abrogate la L.R. 9.4.1997, n. 33, concernente "Norme in favore dei cunicultori danneggiati dalle malattie infettive e diffusive di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni" e la L.R. 30.4.1990, n. 54 concernente "Norme in favore dei cunicultori danneggiati dalla malattia emorragica virale MEV".

     2. [Gli artt. 6 e 7 della L.R. 16.6.1987, n. 31 concernente "Tutela e valorizzazione del cane da pastore abruzzese" sono abrogati] [10].

     3. L'art. 8 della L.R. 17.1.1974, n. 3, concernente "Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico" è abrogato.

 

     Art. 14.

     1. I commi 1 e 3 dell'art. 2 bis della L.R. 31.12.1994, n. 106, sono soppressi e sostituiti con i seguenti:

     1. La Giunta regionale, sentita la terza Commissione Consiliare, definisce ed approva, di norma, programmi triennali per gli interventi previsti dalla presente legge, entro l'anno precedente al periodo al quale il programma stesso si riferisce.

     3. Il programma triennale individua gli obiettivi, le aree geografiche interessate, gli interventi da realizzare e le priorità degli stessi, la previsione di massima delle spese per ciascuna area e per gli interventi, i risultati che devono essere raggiunti.

 

     Art. 15.

     1. La L.R. 8.1.1982, n. 3, concernente "Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura" è abrogata.

     2. [Ai fini dell'applicazione del Reg. CE n. 1221/97 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele e per il monitoraggio del patrimonio apistico regionale, i possessori e detentori di alveari, stanziali o nomadi devono fare denuncia al Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura entro il 31 marzo di ogni anno. La mancata denuncia esclude l'apicoltore dai benefici finanziari in materia previsti dalla Regione] [11].

 

CAPO VII

Modifiche ed abrogazioni leggi regionali di spesa (lett. e) e f) del 1° comma

dell'art. 17 bis della L.R. 81/77) relative al Settore Enti locali e sviluppo della montagna

 

          Art. 16. [12]

 

     Art. 17. [13]

 

     Art. 18.

     1. [14].

     2. [15].

 

CAPO VIII

Modifiche ed abrogazioni leggi regionali di spesa (lett. e) e f) del 1° comma

dell'art. 17 bis della L.R. 81/77) relative a norme in materia di politica internazionale

 

     Art. 19.

     Alla L.R. 26.2.1998, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

     1. L'art. 2, comma 2, è abrogato.

     2. [16].

     3. [17].

 

     Art. 20.

     Il comma 3 dell'art. 1 della L.R. 28.7.1998, n. 58, viene interpretato nel senso che:

     1. Le risorse individuate nella misura massima di cui al comma 1, sono utilizzate prioritariamente per la completa realizzazione di quei progetti avviati con i programmi PIM, POP 89-93, PNIC e POP 94-96, non ancora completati o non ancora pagati alla data di scadenza del 31.12.1997.

     2. Le risorse di cui al comma che precede potranno altresì essere destinate per finanziare nuovi interventi rispondenti agli obiettivi ed ai criteri previsti nelle misure dei programmi predetti o per spese una tantum, relative a progetti già avviati.

     (Omissis) [18].

 

CAPO IX

Modifiche ed abrogazioni leggi regionali di spesa

(lett. e) e f) del 1° comma dell'art. 17 bis della L.R. 81/77) relative al Settore Lavori Pubblici

 

     Art. 21.

     1. [19].

     2. "Omissis". (Questo comma è stato rinviato a nuovo esame dal Governo e, di conseguenza, non è stato promulgato).

 

     Art. 22.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di consentire agli Enti Locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità, anche in coerenza all'art. 49, comma 16 della legge 449/97, autorizza l'utilizzo delle economie sui mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti o altro Istituto mutuante, per Opere Pubbliche di competenza regionale, assistiti dal contributo di cui alle Leggi 589/49; 184/53; D.P.R. 1090/88 e alle LL.RR. 43/76; 62/82.

     2. Le economie di cui al precedente comma, anche mediante accorpamento di residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli Enti Locali beneficiari, per ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto con finalità diverse, a condizione che si tratti di investimenti finanziabili ai sensi dell'art. 1 del D.M. Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica del 7.01.1998, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche ricomprese in una delle categorie di opere previste dalle leggi originarie di spese.

     3. Il contributo concesso a garanzia dei singoli mutui in ammortamento, resta automaticamente confermato fino alla naturale scadenza degli stessi.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui in corso di ammortamento sia ai mutui per i quali l'ammortamento sia stato già concluso ove non sia intervenuto conguaglio di contributo.

     5. L’autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla preventiva verifica dell’effettiva disponibilità finanziaria iscritta in bilancio [20].

     6. [Le presenti disposizioni non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto la spesa trova copertura nei limiti degli impegni precedentemente assunti.] [21]

 

CAPO X

Disposizioni in materia di programmazione negoziata

 

     Art. 23. [22]

 

     Art. 24.

     Le somme eventualmente recuperate nell'ambito del Progetto Speciale Regionale Sangro-Aventino per interventi finanziati e non realizzati, comprensive degli interessi maturati, sono destinate al finanziamento del Patto territoriale Sangro-Aventino per progetti concernenti la rete telematica.

 

CAPO XI

Adeguamento e snellimento procedure di spesa

 

     Art. 25.

     (Omissis) [23].

     (Omissis) [24].

     L'art. 53 della L.R. 29.12.1977, n. 81, è abrogato.

     (Omissis) [25].

 

     Art. 26. [26]

 

     Art. 27.

     Al 5° comma dell'art. 6 della L.R. 23.11.1977, n. 66, concernente "Gestione della spesa regionale tramite funzionari delegati" le parole "d'importo non superiore a L. 50.000" sono soppresse.

 

CAPO XII

Disposizioni varie

 

     Art. 28.

     1. Il 2° comma dell'art. 5 della L.R. 12.9.1989, n. 83, concernente "Norme per l'acquisizione di immobili da adibire a sede delle strutture della Regione" è così sostituito:

     2. Le leggi annuali di bilancio determinano, a decorrere dall'anno 2000, le quote di spesa destinate a gravare su ciascuno degli esercizi relativi al triennio 2000-2002 con riferimento agli stanziamenti iscritti nei capitoli 011441 e 012101 dello stato di previsione della spesa, ove sia fatto rispettivamente ricorso alla locazione oppure ad operazioni di finanziamento creditizio (leasing, opzione di riscatto o acquisto diretto).

 

     Art. 29.

     All'art. 2 della L.R. 9.8.1999, n. 49, sono eliminate le seguenti voci:

     - Unione Italiana Ciechi Sezione di Chieti per sostegno del servizio di editoria parlata L. 30.000.000

     - Fondazione Michetti Francavilla al Mare (CH) per mostra antologica su Francesco Paolo Michetti L. 290.000.000

     - Comune dell'Aquila per Perdonanza Celestiniana 1999 L. 150.000.000

     - Arcidiocesi di Lanciano-Ortona per riordino e definitiva sistemazione del patrimonio librario ed archivistico di Ortona L. 37.000.000

     - Comune di Basciano e Castellalto (TE) Rassegna regionale teatro dialettale 1999 L. 13.000.000

     - Sodalizio dei cultori di Ercole - Programma attività per la riqualificazione dell'area di Santa Maria in Vico L. 15.000.000

     - Comune di Popoli - contributo per il completamento del museo intitolato all'Ing. Corradino D'Ascanio L. 45.000.000

     - Corale De Carolis Bisenti (TE) - Attività anno 1999 L. 7.000.000

     - Fondazione Tanturri contributo straordinario per l'attività di valorizzazione dell'artigianato artistico abruzzese L. 60.000.000

     - GAL Marsica conferenze, incontri e promozione L. 20.000.000

 

     Art. 30.

     All'art. 2 della L.R. 9.8.1999, n. 49, sono aggiunte le seguenti voci:

     - Associazione Comitato Manifestazioni Vastesi "Il golfo d'oro" per premio Golfo d'oro e trofeo Paolo Valente edizione 2000 L. 50.000.000

     - ASAM Chieti - Attività 2000 L. 50.000.000

     - Comune di Basciano (TE) Rassegna regionale teatro dialettale edizione 2000 L. 20.000.000

     - Comune di Castellalto (TE) Rassegna regionale teatro dialettale edizione 2000 L. 20.000.000

     - Comune di Campli per realizzazione mostra icone sacre edizione 2000 L. 20.000.000

     - Gruppo culturale l'Arca di Arischia attività anno 2000 L. 15.000.000

     - Comune di Scanno - Valorizzazione del costume storico di Scanno L. 100.000.000

     - Associazione "Fuori tema" di Pescara anno 2000 L. 20.000.000

     - Associazione "Tam tam" di Pescara anno 2000 L. 10.000.000

     - Associazione "Sognare musica" di Chieti anno 2000 L. 20.000.000

     - Associazione Handball di Città Sant'Angelo anno 2000 L. 50.000.000

     - Associazione culturale "Il Mastrogiurato" Lanciano rievocazione storica anno 2000 L. 50.000.000

     - Associazione culturale "Artemisia" Chieti anno 2000 L. 40.000.000

     - Associazione culturale corale "Tommaso Coccione" Poggiofiorito anno 2000 L. 15.000.000

     - AVIS Ortona - Contributo per l'arredo della nuova sede L. 10.000.000

     - Comune di Morrodoro (TE) bicentenario della nascita di Michelangelo Cicconi L. 21.000.000

     - Circolo letterario aquilano L'Aquila attività anno 2000 L. 40.000.000

     - Associazione per la prevenzione del paziente oncologico L'Aquila L. 20.000.000

     - Associazione "Castellammare in festa" Pescara manifestazioni anno 2000 L. 10.000.000

     - Associazione nazionale alpini sezione Abruzzi manifestazioni "Giubileo della montagna" L. 60.000.000

     - Istituto ricerca iniziative sociale dell'amministrazione provinciale di Pescara per attività anno 2000 L. 60.000.000

     - Associazione Cantori San Pelino L. 10.000.000

     - Associazione Teatrale San Pelino L. 10.000.000

 

     Art. 31.

     All'art. 4 della L.R. 9.8.1999, n. 49, sono aggiunte le seguenti voci:

     - P.G.S. Intrepida Basket Ortona per attività anno 2000 L. 40.000.000

     - C.U.S. Raimondo Marino L'Aquila - Attività anno 2000 L. 25.000.000

     - Società sportiva calcio Pro-L'Aquila per attività giovanile anno 2000 L. 25.000.000

     - Associazione sportiva per disabili "ORION" di Pescara per attività anno 2000 L. 10.000.000

     - Associazione G.S. Aquilotti L'Aquila attività anno 2000 L. 40.000.000

     - Circolo canottieri "La Pescara" di Pescara attività anno 2000 L. 10.000.000

     - Scuola di rugby "Tommaso Fattori" L'Aquila attività propagandistica e tornei giovanili 2000 L. 25.000.000

     - L'Aquila basket tornei e campionati giovanili L. 25.000.000

     All'art. 4 della L.R. 9.8.1999, n. 49, è variato l'importo della seguente voce:

     - Associazione Tone Alex di Pescara da L. 28.000.000 a L. 43.000.000.

     All'art. 2 della L.R. 9.8.1999, n. 49, sono variati gli importi delle seguenti voci:

     - Associazione "Le Tamerici salmastre e arse" di Pescara per attività culturale anno 2000 da L. 15.000.000 a L. 25.000.000;

     - Fonte vecchia di Villagrande di Tornimparte per attività di recupero della tradizione lavorativa e culturale delle carbonaie da L. 15.000.000 a L. 20.000.000;

     - Associazione "I solisti aquilani" per l'iniziativa "Musica antica nei centri storici" da L. 28.000.000 a L. 40.000.000;

     - Associazione musicale "Le cantrici di Euterpe" L'Aquila attività anno 2000 da L. 2.000.000 a L. 15.000.000;

     - Associazione culturale Luigi Micalizio di Tagliacozzo da L. 6.000.000 a L. 15.000.000;

     - Istituto Suore Missionario "B. Micarelli" da L. 15.000.000 a L. 30.000.000;

     - Centro studi Sallustiani L'Aquila da L. 15.000.000 a L. 50.000.000;

     - Giostra cavalleresca Sulmona edizione 2000 da L. 70.000.000 a L. 130.000.000.

 

     Art. 32. [27]

     1. Omissis... (Questo comma è stato rinviato a nuovo esame dal Governo e non è stato, quindi, promulgato).

     2. Omissis... (Anche questo comma è stato rinviato a nuovo esame dal Governo e non è stato promulgato).

     3. I provvedimenti di cui alla L.R. 21.4.1998, n. 29, sono estesi ai portatori di patologie oncologiche e ai pazienti trapiantati attraverso un regolamento che sarà approvato dalla giunta regionale.

 

     Art. 33. [28]

 

     Art. 34.

     1. Nelle more della pubblicazione da parte del Ministero delle Finanze dei valori dei suoli edificabili contenuti nell'Osservatorio immobiliare, richiamati dall'art. 2, comma 5°, della L.R. 14.9.1999, n. 68, gli Uffici Tecnici dei Comuni o delle Amministrazioni separate assumono a valori di riferimento quelli risultanti dalla media delle valutazioni dell'ultimo triennio rilevate in atti pubblici di trasferimento riferibili a suoli per natura e condizioni assimilabili a quelli oggetto del procedimento.

     2. I comuni possono avvalersi, in caso di alienazione o concessione a privati di propri suoli di natura demaniale o patrimoniale, dei parametri di valutazione contenuti nella L.R. 14.9.1999, n. 68 successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 35.

     La presente è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Articolo abrogato dall’art. 16 della L.R. 16 giugno 2006, n. 17.

[2] Modifica l'art. 6 della L.R. 8 novembre 1994, n. 85.

[3] Modifica il comma 1, art. 18 della L.R. 10 luglio 1998, n. 55.

[4] Modifica il primo comma, art. 1 della L.R. 2 novembre 1994, n. 74.

[5] Inserisce il secondo comma all'art. 1 della L.R. 2 novembre 1994, n. 74.

[6] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7, nel testo stabilito dall’art. 7 della L.R. 19 novembre 2003, n. 19.

[7] Modifica l'art. 1 della L.R. 4 gennaio 1994, n. 1.

[8] Inserisce l'art. 18 bis nella L.R. 17 maggio 1995, n. 111.

[9] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.R. 19 novembre 2003, n. 19. Inseriva i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies nell'art. 13 della L.R. 9 aprile 1997, n. 34.

[10] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 9 luglio 2016, n. 21.

[11] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 9 agosto 2013, n. 23.

[12] Modifica il comma 6, art. 2 bis della L.R. 1 dicembre 1995, n. 134.

[13] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 71 della L.R. 12 agosto 1998, n. 72.

[14] Sostituisce le lettere b) e c), terzo comma, art. 5 della L.R. 11 settembre 1996, n. 83.

[15] Sostituisce i punti 1), 2) e 3), primo comma, art. 9 della L.R. 11 settembre 1996, n. 83.

[16] Aggiunge il comma 3 all'art. 4 della L.R. 26 febbraio 1998, n. 11.

[17] Inserisce l'art. 4 bis nella L.R. 26 febbraio 1998, n. 11.

[18] Modifica il secondo comma, art. 3 della L.R. 28 luglio 1998, n. 58.

[19] Modifica il comma 1, art. 1 della L.R. 3 aprile 1995, n. 26.

[20] Comma così sostituito dall’art. 177 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[21] Comma abrogato dall’art. 177 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[22] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 13 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11.

[23] Modifica l'art. 51 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81.

[24] Aggiunge un comma all'art. 51 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81.

[25] Aggiunge un comma all'art. 56 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81.

[26] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 28 aprile 2000, n. 84.

[27] Articolo così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 28 febbraio 2000, n. 12 Straordinario.

[28] Aggiunge i commi 2 e 3 all'art. 5 della L.R. 1 giugno 1999, n. 33.