§ 2.4.31 - L.R. 1 dicembre 1995, n. 134.
Istituzione del Fondo Regionale per la montagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:01/12/1995
Numero:134


Sommario
Art. 1.  Finalità del Fondo.
Art. 2.  Alimentazione del Fondo.
Art. 2 bis. 
Art. 3.  Ripartizione del Fondo tra le Comunità Montane.
Art. 4.      1. Per una prima applicazione della presente legge per l'esercizio 1995 nello stato di previsione dell'entrata è istituito ed iscritto per memoria il seguente capitolo:
Art. 4 bis. 
Art. 5.  Norma Finale.
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 2.4.31 - L.R. 1 dicembre 1995, n. 134. [1]

Istituzione del Fondo Regionale per la montagna.

(B.U. n. 30 del 22 dicembre 1995).

 

Art. 1. Finalità del Fondo.

     1. In attuazione dell'art. 2, comma III, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente «Nuove disposizioni per le zone montane» la Regione Abruzzo istituisce il Fondo Regionale per la montagna.

     2. Gli interventi a favore delle zone montane individuate dalla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 92, attuati in conformità della normativa di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, vengono finanziati attingendo dal Fondo Regionale per la montagna.

 

     Art. 2. Alimentazione del Fondo.

     1. Il Fondo Regionale per la montagna è alimentato dai trasferimenti dello Stato per le assegnazioni annuali derivanti dal Fondo Nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

     2. La Regione Abruzzo concorre alla alimentazione del Fondo di cui alla già richiamata Legge 31 gennaio 1994, n. 97, con propri stanziamenti.

     2 bis. Le risorse risultanti dalla quota del Fondo nazionale per la montagna, assegnata alla Regione Abruzzo, e dalla quota regionale, di cui al precedente comma, sono attribuite alle Comunità Montane secondo i criteri d'impiego di seguito riportati [2].

 

     Art. 2 bis. [3]

     1. Le Comunità Montane, entro due mesi dalla data di ricezione della comunicazione delle risorse annuali loro attribuite, che dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, provvedono ad adottare, specifici programmi di intervento di cui all'art. 1, comma quarto, e all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, avendo particolare attenzione alla gestione associata dei servizi di interesse locale.

     2. Detti programmi devono contenere modalità e termini di esecuzione e formare oggetto di apposita deliberazione consiliare da trasmettere in copia alla Giunta Regionale, Settore Enti Locali, munita degli estremi di esecutività.

     3. L'incompatibilità dei programmi deliberati con le finalità della normativa di cui al comma primo, comporterà la restituzione delle somme relative, con provvedimento della Giunta Regionale.

     4. Le Comunità Montane sono tenute a comunicare alla Giunta Regionale, Settore Enti Locali, lo stato di attuazione dei programmi entro e non oltre mesi sei dalla relativa attivazione.

     5. Alla liquidazione ed erogazione delle risorse attribuite si provvederà come segue:

     1) il settanta per cento della quota di riparto annuale attribuita ad ogni singola Comunità Montana, con provvedimento della Giunta Regionale;

     2) il rimanente trenta per cento della quota di riparto annuale attribuita ad ogni singola Comunità Montana, quale saldo, con atto formale del Responsabile del Servizio competente, alla presentazione da parte dell'Ente beneficiario di una dichiarazione contenente:

     a) attestazione, a firma del Rappresentante Legale dell'Ente, dell'avvenuta e completa esecuzione degli interventi e dell'avvenuta liquidazione delle spese relative per un importo pari all'ottanta per cento della somma erogata in precedenza;

     b) dichiarazione, a firma del Responsabile dell'Ente, di corrispondenza degli interventi predetti a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, e dall'art. 11 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97.

     6. Il programma deve essere completato entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1°, ancorché successivamente variato [4].

     7. Entro due mesi dal predetto termine l'Ente deve presentare:

     a) piano finanziario riepilogativo relativo al programma di interventi realizzato, a firma del Responsabile finanziario dell'Ente. Qualora siano da effettuarsi collaudi, entro la stessa scadenza ne dovrà essere data comunicazione alla struttura regionale competente. In tal caso il piano finanziario riepilogativo dovrà essere presentato entro quattro mesi dal predetto termine di completamento del programma corredato dalla documentazione comprovante l'effettuazione del collaudo;

     b) relazione illustrativa dei risultati conseguiti a firma del Responsabile dell'Ente.

     8. Le somme non rendicontate nei termini stabiliti dal presente articolo sono recuperate con atto formale del Responsabile del Servizio competente, mediante detrazioni sulle risorse attribuite negli esercizi successivi e sono utilizzate per finanziare i progetti pilota di cui all'art. 48 della L.R. 95/2000.

     9. Eventuali proroghe delle scadenze indicate ai precedenti commi potranno essere autorizzate dalla competente struttura regionale, sino ad un massimo di mesi dodici, su specifica motivata richiesta da parte del Rappresentante legale dell'Ente beneficiario.

 

     Art. 3. Ripartizione del Fondo tra le Comunità Montane.

     1. La dotazione del Fondo viene ripartita tra le Comunità Montane per l'attuazione degli interventi speciali di cui all'art. 1, comma IV della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché per l'erogazione delle provvidenze specificatamente previste dalla medesima normativa.

     2. L'utilizzazione delle risorse del predetto Fondo Regionale per la montagna è disciplinata annualmente con legge regionale ai sensi dell'art. 2, comma IV, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Qualora la legge regionale non disponga diversamente, la ripartizione delle risorse a favore delle Comunità Montane avviene con le modalità previste dalla legge regionale 17 maggio 1985, n. 49 e successive modificazioni.

 

     Art. 4.

     1. Per una prima applicazione della presente legge per l'esercizio 1995 nello stato di previsione dell'entrata è istituito ed iscritto per memoria il seguente capitolo:

     - Cap. 23247 (Tit. 2 Ctg. 3, Voce economica 2) denominato: «Assegnazione dello Stato per il Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 31.1.1994, n. 97».

     2. Per il medesimo esercizio finanziario i fondi regionali disponibili per l'istituzione del Fondo sono valutati in lire 200.000.000 e la relativa copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione dello stanziamento, per competenza e cassa, del cap. 323000 denominato «Fondo globale occorrente per nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti».

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo sono istituiti ed iscritti i seguenti capitoli:

     - Cap. 122342 (Tit. 2, Ctg. 2, Voce econ. 4, Aggr. Econ. 3, Sez. 10, Sett. 12) denominato: «Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 2 della Legge 31.1.1994, n. 97 - Fondi regionali - con uno stanziamento per competenza e cassa di lire 200.000.000».

     - Cap. 122343 denominato: «Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 2 - legge 31.1.1994, n. 97 - Fondi Statali - per memoria».

     4. La partita n. 4 dell'elenco n. 3 è corrispondentemente ridotta.

     5. Alla iscrizione delle assegnazioni statali sui pertinenti capitoli si provvede ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 81 del 29 dicembre 1977, sulla scorta dell'acquisizione del relativo provvedimento di assegnazione dei fondi stessi.

     6. (Omissis) [5].

 

     Art. 4 bis. [6]

     1. Per l'anno 1996, la quota regionale relativa agli interventi previsti dalla presente Legge è determinata in L. 450.000.000.

     2. Agli oneri di cui al comma che precede si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso:

     - Cap. 324000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale» art. 37 L.R.C. Elenco n. 4.

     in diminuzione L. 450.000.000

     - Cap. 122342 denominato «Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 2 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, - Legge Regionale 1 dicembre 1995, n. 134»

     - in aumento L. 450.000.000

     3. La partita n. 22 dell'elenco n. 4, denominata «Interventi nel campo degli Enti Locali» è soppressa.

     4. Per gli esercizi 1997, 1998 e 1999 gli stanziamenti saranno determinati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 e dell'art. 25 della legge regionale di contabilità [7].

     5. La copertura finanziaria per il triennio 1997/1998/1999 è assicurata con le somme attribuite al Settore 32 - Tit. 2 - del bilancio pluriennale alla voce «spese non attribuite» che è conseguentemente ridotta [7].

     6. Le stesse risorse nazionali e regionali sono ripartite, per l'anno 1996, dalla Giunta Regionale secondo i seguenti parametri:

     a) il 25% in base alla superficie dei territori classificati montani;

     b) il 25% in base alla popolazione residente in zone classificate montane;

     c) il 20% in base all'indice di spopolamento delle zone classificate montane, formulato come rapporto tra il saldo intercensuario [1981-1991] e la popolazione al 1981 (dati censimento ISTAT);

     d) il 20% in base alle classi d'età: indice di dipendenza formulato come rapporto tra la popolazione anziana (oltre 65 anni) e giovanile (meno di 14 anni) e quella in età lavorativa, compresa tra i 14 e i 65 anni (dati censimento ISTAT);

     e) il 5% in base al livello dei servizi: indice formulato come rapporto tra gli addetti ai servizi pubblici 1991 e la popolazione 1991 (dati censimento ISTAT);

     f) il 5% in base alla superficie dei territori delle Comunità Montane riconosciuti aree protette ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     7. Le risorse nazionali e regionali, riferite agli esercizi 1997, 1998 e 1999, saranno ripartite ed attribuite alle Comunità Montane, con provvedimento della Giunta Regionale e secondo i parametri di cui al comma 6, per gli interventi previsti dall'art. 1, comma 4, e dall'art. 11 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, avendo particolare attenzione alla gestione associata dei servizi di interesse locale [8].

 

     Art. 5. Norma Finale.

     1. Le risorse regionali stanziate per l'anno 1995 al cap. 122342 denominato «Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 31.1.1994, n. 97 - Fondi regionali -», sono ripartite in quote di uguale ammontare tra le Comunità Montane e vengono da queste utilizzate per l'attivazione degli sportelli dei cittadini di cui all'art. 24 della legge 31.1.1994, n. 97.

     2. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, emana direttive per la realizzazione di un sistema informatico idoneo al superamento delle difficoltà di comunicazione tra le Comunità Montane e gli altri enti pubblici.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 53 della L.R. 18 maggio 2000, n. 95, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 53 della L.R. 95/2000.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 95.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 95 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 1998, n. 27, come modificato dalla L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[4] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[5] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 95.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 95.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 21 aprile 1998, n. 27.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 21 aprile 1998, n. 27.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 aprile 1998, n. 27.