§ 6.1.84 - L.R. 28 aprile 2000, n. 84.
Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2000 e 1° provvedimento di variazione al bilancio di previsione per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:28/04/2000
Numero:84


Sommario
Art. 1.      Le variazioni apportate con l'art. 22 della L.R. 23.12.1999, n. 132 agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 1999, si intendono apportate anche al bilancio [...]
Art. 2.      Il contributo a favore dell'Istituto Abruzzese per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza, previsto dalla L.R. 7.7.1982, n. 37 in £. 50.000.000 al Cap. 61622, è incrementato per [...]
Art. 3.      E' abrogato l'art. 26 della L.R. 9.2.2000, n. 6 (legge finanziaria regionale).
Art. 4.      Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2000 sono introdotte le variazioni, per competenza e per cassa, indicate [...]
Art. 5.      La tabella di cui all'art. 12 della L.R. 9.2.2000, n. 7, è modificata limitatamente ai capitoli e secondo i termini indicati nelle tabelle allegate con la dizione "legge di bilancio".
Art. 6.      Ad integrazione della norma finanziaria contenuta nella legge regionale 22 febbraio 2000, n. 15, è istituito, per consentirne la concreta applicazione, il seguente capitolo:
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 6.1.84 - L.R. 28 aprile 2000, n. 84.

Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2000 e 1° provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

(B.U. n. 16 del 9 giugno 2000).

Capo 1

Modifiche ed integrazioni alla legge

finanziaria regionale per l'esercizio 2000

 

Art. 1.

     Le variazioni apportate con l'art. 22 della L.R. 23.12.1999, n. 132 agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 1999, si intendono apportate anche al bilancio di previsione per l'esercizio 2000.

 

     Art. 2.

     Il contributo a favore dell'Istituto Abruzzese per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza, previsto dalla L.R. 7.7.1982, n. 37 in £. 50.000.000 al Cap. 61622, è incrementato per l'esercizio 2000 di £. 70.000.000.

     Alla copertura dell'onere si provvede ai sensi del successivo art. 3 della presente legge.

     Per gli esercizi successivi la legge finanziaria regionale di supporto dei rispettivi bilanci ne determina lo stanziamento.

 

     Art. 3.

     E' abrogato l'art. 26 della L.R. 9.2.2000, n. 6 (legge finanziaria regionale).

Capo 2

1° Provvedimento di variazione al bilancio

di previsione per l'esercizio finanziario 2000

 

     Art. 4.

     Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2000 sono introdotte le variazioni, per competenza e per cassa, indicate nell'annesso prospetto.

 

     Art. 5.

     La tabella di cui all'art. 12 della L.R. 9.2.2000, n. 7, è modificata limitatamente ai capitoli e secondo i termini indicati nelle tabelle allegate con la dizione "legge di bilancio".

 

     Art. 6.

     Ad integrazione della norma finanziaria contenuta nella legge regionale 22 febbraio 2000, n. 15, è istituito, per consentirne la concreta applicazione, il seguente capitolo:

     Cap. 62424 denominato: Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo.

     Il suddetto capitolo conserva lo stanziamento previsto dalla stessa L.R. 15/2000.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.