§ 3.6.96 - L.R. 9 aprile 1997, n. 34.
Misure incentivanti la riqualificazione, la riconversione e la ricollocazione professionale degli operatori del sistema formativo e disciplina dell'Albo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:09/04/1997
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Tipologie di attività imprenditoriali ammesse a contributo.
Art. 3.  Destinatari dei benefici.
Art. 4.  Natura delle agevolazioni.
Art. 5.  Attività di accompagnamento.
Art. 6.  Lavori socialmente utili.
Art. 7.  Estensione benefici L.R. 84/96.
Art. 8.  Incentivi alla creazione di un indotto formativo promosso da operatori della formazione professionale.
Art. 9.  Incentivi alla flessibilità dell'orario.
Art. 10.  Aspetti documentali.
Art. 11.  Modalità di erogazione dei contributi.
Art. 12.  Disciplina dell'albo.
Art. 13.  Disposizioni finali.
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.  Urgenza.


§ 3.6.96 - L.R. 9 aprile 1997, n. 34. [1]

Misure incentivanti la riqualificazione, la riconversione e la ricollocazione professionale degli operatori del sistema formativo e disciplina dell'Albo.

(B.U. n. 9 del 20 maggio 1997).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Allo scopo di evitare che i processi di trasformazione e flessibilizzazione in atto nel sistema erogatore dell'offerta formativa si risolvano nella traumatica espulsione degli operatori dipendenti dagli enti di cui all'art. 5, lett. b), della legge 21.12.1978, n. 845 e, fatto salvo quanto disposto nel successivo art. 9, del CIAPI, la Regione sostiene:

     a) programmi di riqualificazione, riconversione ed aggiornamento professionale, elaborati dagli enti, sentite le confederazioni sindacali firmatarie del CCNL di categoria, finalizzati ad adeguare le competenze degli operatori ai mutamenti del fabbisogno formativo evidenziati dalla relativa domanda di servizi, nell'ottica del loro riposizionamento all'interno del comparto formativo;

     b) l'applicazione contrattata tra gli enti e le OO.SS. di categoria di meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, consistenti nel ricorso al part-time, secondo le modalità stabilite nell'art. 9.

     2. Le misure di sostegno di cui al comma 1, lett. a) sono oggetto di programmazione del piano annuale della formazione professionale predisposto secondo quanto previsto dall'art. 22 della L.R. 17.5.1995, n. 111. Dette misure formano altresì oggetto, insieme alle azioni di cui all'art. 5, comma 2, di interventi aggiuntivi di formazione continua, coordinati con quelli derivanti dall'attuazione del punto 1.b della circolare 23.12.1996, n. 174/96 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, inerente le disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, comma 3 della legge 19.7.1993, n. 236.

     3. La Regione istituisce, inoltre, un fondo diretto a sostenere la ricollocazione attiva dei lavoratori degli enti indicati al comma 1, per i quali non sussistano possibilità di riassorbimento nel sistema formativo, finalizzato a:

     a) incentivare progetti d'impresa promossi dai lavoratori della F.P. diretti a realizzare aree di indotto al sistema formativo, con le modalità di cui al successivo art. 8;

     b) promuovere nuove imprese a struttura collettiva che realizzino la riconversione auto-imprenditoriale dei suddetti lavoratori a sostegno dei quali saranno predisposte iniziative di formazione ed assistenza tecnica;

     c) promuovere il reimpiego degli operatori in esubero in attività autonome individuali esterne al sistema formativo;

     d) assegnare idonea dotazione finanziaria atta a sostenere progetti e programmi dei lavori socialmente utili per utilizzare operatori in esubero della F.P..

     4. La Regione estende l'applicabilità degli incentivi alle assunzioni previsti dall'art. 3 della L.R. 11.9.1996, n. 84 ai suddetti lavoratori, con le modalità specificate nel successivo art. 7.

 

     Art. 2. Tipologie di attività imprenditoriali ammesse a contributo.

     1. In relazione ai fini specificati nel comma 3, lett. a) e b) dell'art. 1 sono ammesse alle agevolazioni di cui all'art. 4, rispettivamente, le attività imprenditoriali intraprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, in forma societaria o cooperativistica, che siano mirate all'attivazione di un indotto formativo con le modalità di cui al successivo art. 8, ovvero che si riferiscano a qualsivoglia settore produttivo o servizio, localizzate nel territorio della Regione Abruzzo, a condizione che nella compagine sociale siano compresi almeno tre soggetti che presentino le caratteristiche indicate nell'art. 3.

     2. I soggetti di cui al comma 1 devono concorrere, cumulativamente, al capitale sociale in misura non inferiore al 40%. Le loro quote sono incedibili per un triennio dalla data di costituzione della società o della cooperativa. L'inosservanza delle statuizioni di cui al presente comma è causa di revoca integrale dei benefici.

 

     Art. 3. Destinatari dei benefici.

     1. Sono destinatari dei benefici erogati per fini di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) c), d), e comma 4, gli operatori degli enti indicati nell'art. 5, lett. b) della legge 845/78 e del CIAPI che versino nelle seguenti condizioni, intese cumulativamente:

     a) siano iscritti all'albo istituito ai sensi dell'art. 28 della L.R. 111/95;

     b) siano destinatari di provvedimenti di licenziamento per riduzione di personale divenuti definitivi in data successiva all'1.1.1995 ovvero di Accordi finalizzati alla sospensione del rapporto di lavoro [2];

     c) non maturino i requisiti di legge per la corresponsione del trattamento di quiescenza entro 18 mesi successivi al licenziamento.

     2. Per le iniziative di cui all'art. 1, comma 3, lett. a), trovano applicazione i soli requisiti soggettivi specificati ai punti a) e c) del comma che precede.

     3. Concorrono ai benefici accordati per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) anche gli operatori in possesso dei requisiti di cui al primo comma, lett. a) e c), i quali si costituiscano in società o cooperativa e dichiarino la disponibilità a recedere dal rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ente, ove essa sia ammessa alle agevolazioni di cui alla presente legge. Gli incentivi sono erogati se all'ammissione ai benefici segua, entro 30 gg., il recesso dal rapporto di lavoro dei dipendenti che avevano rilasciato dichiarazione in tal senso.

     4. Gli operatori in possesso dei requisiti specificati nel primo comma possono proporre altresì istanze mirate al sostegno di iniziative individuali di reimpiego in attività autonome esterne al sistema formativo. Nel limite delle risorse all'uopo destinate dal successivo art. 14, a tal fine è corrisposto un incentivo non superiore a L. 60 milioni per spese di impianto, attrezzature, locazione della sede dell'attività ed altre che saranno individuate con atto deliberativo della Giunta regionale, da adottare entro 30 gg. dall'entrata in vigore della presente legge. Può essere parimenti incentivata l'acquisizione della qualità di socio in cooperative o società già esistenti esterne al sistema formativo, da parte dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui al primo comma, nel limite massimo di 50 milioni per fruitare dell'agevolazione. L'atto deliberativo sopra citato dettaglia le procedure per la presentazione delle richieste, i criteri di valutazione di esse, la distribuzione del contributo tra le voci di spesa ammesse, le modalità di erogazione delle risorse e di giustificazione contabile dell'agevolazione ricevuta.

 

     Art. 4. Natura delle agevolazioni.

     1. I contributi accordati per le iniziative di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) non possono eccedere l'importo del contributo «de minimis», pari a 100.000 ECU nel triennio e sono articolati in conformità ad una Tabella delle spese ammissibili ad agevolazione approvata con Delibera della Giunta regionale. L'allegato 1 è soppresso [3].

     2. Le agevolazioni consistono in:

     - contributo a fondo perduto per spese di costituzione della società o cooperativa;

     - contributo a fondo perduto per spese di impianto ed attrezzature;

     - contributo a fondo perduto per spese di gestione relative al primo anno di attività;

     - prestito quinquennale senza interessi fino a concorrenza dei 2/3 delle spese di investimento eccedenti il contributo a fondo perduto, fatto salvo il valore soglia del regime «de minimis»; il mutuo incide all'agevolazione complessiva in termini di ESN assumendo a base di riferimento il «prime rate» A.B.I. vigente al momento della presentazione della domanda.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle iniziative di cui all'art. 1, comma 3, lett. a), nei limiti indicati nell'art. 8.

     4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con le provvidenze eventualmente riconosciute per lo stesso progetto imprenditoriale in esito a disposizioni normative statali, comunitarie, ovvero ad altre leggi regionali.

 

     Art. 5. Attività di accompagnamento.

     1. Ai fini dell'impianto delle attività imprenditoriali contemplate nell'art. 1, comma 3, lett. a e b), nonché di quelle riferibili alla lettera c) dello stesso comma, l'agenzia per l'impiego, su basi convenzionali da definire d'intesa con la Giunta regionale assicura [4]:

     - la realizzazione di uno studio preliminare sul territorio interessato finalizzato all'individuazione di specifici segmenti d'attività suscettibili di accogliere l'ingresso di nuove imprese costituite ai sensi della presente legge;

     - l'assistenza alla predisposizione del progetto imprenditoriale.

     2. Lo schema di piano delle attività formative da redigere ai sensi dell'art. 22 della L.R. 111/95, sono individuate azioni integrate di bilancio di competenza, orientamento, riqualificazione, riconversione professionale, aggiornamento professionale, assistenza tecnica e tutoraggio, nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 3, per rimotivarli nell'ottica dell'outplacement ed adeguarne le competenze alle nuove occupazioni possibili.

     3. In via straordinaria, in pendenza delle procedure di programmazione delle attività formative relative all'anno 1997, entro 30 gg. dall'entrata in vigore della presente legge sono promosse azioni a diretta gestione regionale, di durata non superiore a 250 ore, i cui contenuti si uniformano a quanto stabilito nel comma precedente.

     4. Le azioni di cui al precedente comma 3 rivolte al personale iscritto all'albo professionale istituito ai sensi dell'art. 28 della L.R. 111/95 sono promosse dalla Giunta regionale anche su proposta degli enti di formazione professionale.

     5. La Giunta regionale provvederà ad affidare le iniziative di cui al 3° comma ai centri regionali di formazione professionale o agli enti proponenti.

     6. Sono destinatari delle predette attività formative, fino a concorrenza delle disponibilità all'uopo stanziate dal successivo art. 13, gli operatori di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) nei cui confronti vengano applicate le misure di flessibilità dell'orario di lavoro specificate nell'art. 9, individuati d'intesa tra le OO.SS. della categoria e gli enti di appartenenza.

     7. Le azioni di cui ai commi precedenti possono essere integrate da altre con analoghe finalità, da definire con riferimento alle risorse che saranno rese disponibili in applicazione dell'art. 9 della L.R. 236/93.

 

     Art. 6. Lavori socialmente utili.

     1. La Regione Abruzzo concorre altresì a rendere disponibili per la commissione regionale per l'impiego, ai sensi della legge 28.11.1996, n. 608, risorse finanziarie da utilizzare per l'attuazione di progetti di lavori socialmente utili dalle Amministrazioni pubbliche abilitate dalla vigente normativa nazionale al fine di impegnare i lavoratori che versino nelle condizioni richiamate nell'art. 3 comma 1 lettere a) e b), ovvero in uscita volontaria da Enti di cui alla L. 40/87 oggetto di liquidazione o di altri procedimenti estintivi, previa dichiarazione dello stato di crisi ai sensi della vigente normativa statale, con priorità per i servizi da prestare a favore delle istituzioni scolastiche statali. Le risorse rese disponibili dalla Regione sono utilizzate per la corresponsione del sussidio; alle Amministrazioni Pubbliche che utilizzino, attraverso progetti di lavori socialmente utili approvati dalla CRI entro il 22.12.97, ovvero entro l'entrata in vigore della presente legge, se successiva, Operatori della Formazione professionale in possesso dei requisiti indicati, trovano applicazione i benefici previsti dall'art. 3 commi 3 e 5 della L.R. 16.9.97 n. 101. La relativa istanza deve pervenire non oltre il 29.12.97, sul presupposto della mera approvazione del progetto. Per gli anni successivi, i profili applicativi della misura sono disciplinati con atto deliberativo della G.R. [5].

 

     Art. 7. Estensione benefici L.R. 84/96.

     1. Gli incentivi previsti dall'art. 3 della L.R. 84/96 sono erogati, in misura pari a dieci milioni di lire per lavoratore rioccupato, anche ai soggetti diversi dalle Grandi Imprese che assumano a tempo indeterminato operatori della F.P. i quali versino nelle condizioni cumulativamente richiamate nell'art. 3 della presente legge. L'agevolazione si applica nei limiti consentiti dallo stanziamento risultante dal combinato disposto degli artt. 2, comma 3 della L.R. 84/96 e 2, comma 2 della L.R. 144/96 [6].

 

     Art. 8. Incentivi alla creazione di un indotto formativo promosso da operatori della formazione professionale.

     1. La Regione finanzia progetti mirati alla realizzazione di piccole imprese a struttura collettiva che agiscano in funzione della creazione di aree di indotto al sistema formativo, promosse da personale dipendente dagli enti individuati nell'art. 1 che versi nelle condizioni di cui alle lett. a) e c) dell'art. 3, interessato a rilevare porzioni di servizi di supporto alla formazione, consistenti nell'organizzazione di stages e tirocini pratici, di attività di orientamento, amministrative, operative in senso lato, comunque connesse alle necessità dell'ente.

     2. Il sostegno regionale è conferito alle iniziative di cui al comma 1, che siano supportate da intese intercorse tra i lavoratori rappresentanti dalle OO.SS. del comparto e l'ente di appartenenza, aventi ad oggetto l'affidamento alla nuova impresa formata dagli operatori di detto ente, di quote significative delle attività concordemente individuate per almeno un triennio. In esito all'intesa ed all'ammissione dell'iniziativa a finanziamento regionale i lavoratori interessati rassegnano le dimissioni dal rapporto d'impiego con l'ente.

     3. Il progetto d'attività consta dello studio di fattibilità, redatto con le modalità di cui all'allegato 2, di una scheda riepilogativa del personale coinvolto, con l'indicazione di dati anagrafici e di sintetici curricula professionali, dell'indicazione delle eventuali risorse umane aggiuntive richieste per la sua attuazione e di quelle strumentali all'uopo necessarie. Il progetto può altresì prevedere lo svolgimento di una preliminare azione formativa retribuita, di durata non superiore a 60 ore, finalizzata ad adeguare le competenze dei lavoratori ai nuovi ruoli professionali. Le attività formative debbono essere svolte presso strutture ascrivibili al novero delle agenzie formative, avuto riguardo, nella fase transitoria, al disposto dell'art. 29, comma 1 della L.R. 111/95. La struttura formativa è individuata nel progetto dai lavoratori medesimi, in presenza di dichiarata disponibilità dell'ente di appartenenza a svolgere le suddette attività, la scelta non può cadere su struttura diversa.

     4. Alle società ed alle cooperative costituite per i fini di cui al presente articolo competono le agevolazioni di cui all'art. 4. Nel tetto del «de minimis», peraltro, sono inglobati anche i costi indotti dalle attività formative previste nel progetto.

     5. Alla valutazione delle proposte formulate ai sensi dei commi che precedono è preposto il comitato di cui all'art. 11, comma 3. Con atto dirigenziale sono definiti i profili documentali e procedimentali, adeguando al caso di specie le disposizioni recate dagli artt. 10 e 11.

 

     Art. 9. Incentivi alla flessibilità dell'orario.

     1. Fino all'istituzione dell'albo delle agenzie formative, la Regione incentiva l'applicazione di forme di flessibilità dell'orario di lavoro degli operatori della formazione professionale, consistenti nel ricorso al part-time, alle seguenti condizioni:

     a) la flessibilità sia concordata tra l'ente e le OO.SS. di categoria;

     b) essa consista in una riduzione dell'orario settimanale che faccia salva la soglia minima di 24 ore di lavoro da prestare, per non più di quattro mesi nell'anno non coincidenti con lo svolgimento di attività formative convenzionate, ovvero in presenza di affidamenti d'attività inadeguati a supportare l'organico dell'Ente, computato con riferimento agli Operatori iscritti all'Albo di cui all'art. 28 della L.R. 111/95 [7]: ne può essere investito un numero di lavoratori di consistenza non superiore al 60% dei dipendenti iscritti all'Albo di cui all'art. 28 della L.R. 111/95, che al momento dell'applicazione della misura siano in costanza di rapporto di lavoro con l'ente medesimo, indicativamente ripartiti nella stessa proporzione tra i singoli enti, fatta salva la possibilità che la contrattazione complessiva della flessibilità, pur determinando proporzioni differenziate di concorso allo strumento tra le singole strutture formative, rispecchi il tetto complessivo di addetti sopra indicato;

     c) la flessibilità sia attuata con criteri di rotazione, in modo da non investire alcun dipendente per più di due mesi complessivi.

     d) sono considerati utili, per i fini di cui al presente comma, anche gli accordi intervenuti ed applicati prima dell'entrata in vigore della presente legge, a partire dal 1.9.97, fino al 22.12.97, ovvero fino all'entrata in vigore della presente legge, se successiva [8].

     2. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, la Regione assume l'onere di corrispondere a ciascun lavoratore collocato in part-time un sussidio mensile proporzionale alla riduzione d'orario, nel limite massimo del 25% dell'importo risultante dalla somma della retribuzione tabellare iniziale del livello di appartenenza e dell'indennità di contingenza, e comunque tale da determinare una remunerazione complessiva non superiore al 90% del trattamento economico intero già spettante al lavoratore. La misura trova applicazione per non più di due mesi per operatore.

     3. L'agevolazione non si applica qualora l'ente dia avvio a procedure di licenziamento, ovvero non desista da quelle già avviate entro 30 gg. dall'entrata in vigore della presente legge. Essa non trova applicazione, inoltre, per gli enti che, in base al piano delle attività formative dell'anno che precede la richiesta, abbiano conseguito affidamenti dalla Regione per un importo cumulativamente superiore a 5 miliardi. La misura di cui al presente articolo non trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, che possono accedere al C.I.G.. Gli operatori dei soggetti sopra distinti non concorrono alla determinazione del numero complessivo di addetti iscritti all'albo su cui si calcola il tetto del 60% di cui al comma 1, lett. b).

 

     Art. 10. Aspetti documentali.

     1. Le società e le cooperative che intendono accedere alle agevolazioni previste dall'art. 4 della presente legge, devono inoltrare entro il 30.9.1997 [9], a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, domanda alla Giunta regionale - Servizio Lavoro Emigrazione - Viale Bovio, n. 425 - Pescara, munita di sottoscrizione autenticata del legale rappresentante, specificando nella stessa la natura delle agevolazioni richieste fra quelle elencate nel medesimo articolo, allegando - oltre al progetto di attività - la seguente documentazione:

     I. atto costitutivo, statuto e libro soci della società o della cooperativa, in copia autenticata;

     II. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della società o cooperativa, indicante i soci per i quali ricorrono le condizioni elencate nell'art. 2, comma secondo, e la quota del capitale sociale posseduta da ciascuno;

     III. dichiarazione attestante l'insussistenza, a carico della società o cooperativa, e dei suoi organi rappresentativi, di procedimenti o provvedimenti finalizzati all'applicazione delle misure di cui alla legge 55/90 e successive modifiche ed integrazioni;

     IV. dichiarazione del legale rappresentante concernente le eventuali altre agevolazioni pubbliche accordate alla società/cooperativa;

     V. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa da ciascuno dei soci di cui al punto II, da cui risulti che l'interessato sia nelle condizioni previste alle lett. a), b), c) dell'art. 3, comma 1; per i soci che non versino nelle condizioni sub lett. b) ed intendano avvalersi della facoltà riconosciuta dall'art. 3, comma 3, va unita la dichiarazione ivi contemplata;

     VI. duplice copia dello studio di fattibilità dell'iniziativa proposta, in cui siano illustrati gli aspetti evidenziati nell'allegato 2.

 

     Art. 11. Modalità di erogazione dei contributi.

     1. Alla valutazione dell'ammissibilità documentale delle istanze tendenti ad ottenere le agevolazioni di cui all'art. 4 della presente legge è preposto il Servizio Lavoro ed Emigrazione.

     2. Alla loro trattazione si procede fino ad esaurimento dei fondi disponibili secondo l'ordine cronologico di trasmissione, risultante dal timbro postale di partenza.

     3. La disciplina dei profili attuativi è mutuata da quella dettata dalla G.R. in applicazione degli artt. 4 e 8 della L.R. 55/98; sono peraltro fatti salvi la maggior misura dell'acconto alle Società ed alle Cooperative, pari al 70% del contributo riconosciuto per spese di investimento, e l'ammontare massimo del contributo al sostegno di iniziative individuali di reimpiego, come quantificato nell'art. 3 c. 4 della L.R. 34/97 [10].

     4. [11].

     5. [12].

     6. [13].

     7. [14].

     8. [15].

     9. [16].

     10. [17].

 

     Art. 12. Disciplina dell'albo.

     1. L'albo istituito ai sensi dell'art. 28 della L.R. 111/95 circostanzia i titoli culturali, le specializzazioni possedute, l'anzianità maturata nel settore della formazione, l'ultimo livello di inquadramento, i dati anagrafici di ciascun iscritto. Entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, con ordinanza definitiva del Dirigente del Servizio Gestione Attività formative e F.S.E., sulla scorta di uno specifico formulario predisposto dal settore e compilato, ai sensi della legge 15/68, dagli interessati, si provvede alle necessarie integrazioni. Con analoghe modalità si procede, entro il 31 dicembre di ciascun anno,

all'aggiornamento dell'albo.

     2. Con delibera di Giunta regionale è istituita una commissione composta da un rappresentante degli enti della formazione, da un rappresentante delle OO.SS. del Comparto e da un rappresentante dell'agenzia dell'impiego, da un funzionario designato dal Coordinatore, incaricata di predisporre ed aggiornare annualmente una tabella di corrispondenza tra le fasce di qualifica in cui è articolato l'albo e le discipline obiettivamente impartite nelle strutture formative pubbliche e private. La tabella costituisce strumento di raffronto per la verifica della corretta attivazione dei meccanismi di mobilità, ai sensi della normativa legislativa e regolamentare in vigore [18].

     3. E' legittimato all'iscrizione nell'albo il personale in possesso dei requisiti indicati nell'art. 28 della L.R. 111/95, in costanza di rapporto di lavoro nelle strutture formative di cui al comma 1 dell'art. 29 della stessa legge alla data di entrata in vigore del regolamento d'attuazione del citato art. 28, nonché quello cessato anteriormente, e comunque non oltre l'1.1.1995, a seguito di licenziamento, per riduzione di personale. La permanenza nell'albo non è pregiudicata dall'estinzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ente sopravveniente rispetto all'iscrizione, purché causata da licenziamento per riduzione di personale o per cessazione d'attività della struttura formativa di riferimento.

     4. Nella realizzazione degli interventi formativi attuati in convenzione con la Regione o con le Province gli affidatari, in caso di ricorso a personale esterno, utilizzano con priorità gli Operatori iscritti all'albo in possesso dei necessari requisiti. Hanno la precedenza gli iscritti all'albo licenziati per riduzione di personale, ovvero destinatari di accordi finalizzati alla sospensione del rapporto di lavoro. Non è consentito procedere al conferimento di incarichi a soggetti diversi, prima di aver verificato l'insussistenza di Operatori iscritti all'Albo licenziati, sospesi o dichiarati in esubero. La Giunta regionale sanziona, con le modalità specificate nel capitolato d'oneri, l'inosservanza delle presenti statuizioni. Nell'attivazione dei meccanismi di mobilità trovano applicazione, fatte salve le procedure sopra indicate, i criteri all'uopo stabiliti dal CCNL del comparto interessato [19].

     5. [20].

     6. Ove l'attuazione delle attività affidate alla gestione diretta dei centri pubblici di formazione professionale richieda l'utilizzo transitorio di personale non reperibile nell'ambito della struttura, ovvero presso altro centro pubblico, di modo che, si renda necessario stipulare rapporti con risorse umane esterne, con riferimento anche ad attività non frontali, il responsabile della struttura attinge, preliminarmente, alle unità di personale collocate nell'albo che dispongano della competenza richiesta per l'affidamento della mansione osservando le priorità descritte nel comma 4 [21].

     7. Sono abrogate le disposizioni dettate dalla delibera C.R. 26/9 del 28.3.1996 recante «Regolamento di attuazione dell'art. 28 della legge 111/95» in contrasto con le statuizioni contenute nel presente articolo.

 

     Art. 13. Disposizioni finali.

     1. Nei concorsi pubblici per esami finalizzati alla copertura di posti disponibili nella dotazione organica regionale, fatto salvo il possesso degli altri requisiti generali di accesso all'impiego previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, nei confronti degli operatori iscritti all'albo che risultino destinatari di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione d'attività della struttura formativa di riferimento, non trovano applicazione le disposizioni relative ai limiti di età fissati per l'ammissione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

     2. Nello schema di piano annualmente elaborato ai sensi dell'art. 22 della legge 111/95, sono individuate le risorse finanziarie da destinare alle attività formative poste in essere nell'ambito dei contratti di formazione-lavoro ed apprendistato; saranno considerate prioritarie, ai fini del finanziamento, le proposte formulate da P.I.M. e loro consorzi, enti bilaterali, associazioni di categoria che utilizzino, almeno per una parte del monte ore formativo, con riferimento ai C.F.L. di cui all'art. 16, comma 2, lett. b) del D.L. 16.5.1994, n. 299, convertito in legge 19.7.1994, n. 451, operatori disoccupati o in mobilità iscritti nell'albo regionale. Lo schema di piano dettaglia le modalità applicative del presente articolo.

     2 bis. Allo scopo di consentire il consolidamento economico e finanziario delle imprese individuali, costituite da operatori del sistema formativo licenziati o sospesi dagli Enti di cui all'art. 5, lett. b) della L. 845/78, la Regione Abruzzo eroga un contributo straordinario pari all'80% dell'incentivo previsto dall'art. 3, comma 4, della L.R. 34/97. Per le medesime finalità la Regione Abruzzo eroga alle imprese collettive, partecipate da almeno un operatore di cui sopra, un contributo straordinario pari all'80% dell'incentivo previsto dall'art. 3, comma 4, della L.R. 34/97 concernente l'acquisizione di quote societarie. Sono destinatarie dei predetti contributi le imprese costituite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che non abbiano già beneficiato delle misure di sostegno di cui alla L.R. 34/97 [22].

     2 ter. Le imprese che versino nelle condizioni di cui al precedente comma possono produrre istanza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mezzo raccomandata A.R., alla Giunta Regionale - Servizio Lavoro ed Emigrazione - Viale Bovio, 425 - Pescara, munita di sottoscrizione autentica nelle forme di legge del legale rappresentante. All'istanza vanno allegati, per le imprese individuali:

     - certificato di attribuzione del numero di partita IVA;

     - certificato di iscrizione alla CCIAA attestante, tra l'altro, la vigenza dell'impresa (in mancanza della indicazione di detta condizione occorre allegare certificato del tribunale in data non anteriore a sei mesi) e con la dicitura antimafia.

     Per le Imprese collettive, in aggiunta alle predette certificazioni:

     - copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto e del libro soci [23].

     2 quater. Dall'accoglimento delle istanze di cui al comma 2 ter, gli interessi sono cancellati dall'Albo degli Operatori della Formazione professionale, di cui all'art. 28 della L.R. 111/95 [24].

     2 quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziate sul cap. 52425 del bilancio di previsione per l'esercizio 2000 [25].

     3. La presente legge comporta l'erogazione di agevolazioni contenute nel limite degli aiuti «de minimis». Non trova pertanto applicazione nei suoi confronti l'obbligo di preventiva notifica prescritto dall'art. 93, paragrafo 3, del Trattato CEE.

     4. In via straordinaria, al fine di favorire il passaggio ad un nuovo sistema formativo, la Giunta regionale può erogare agli operatori licenziati o sospesi dal lavoro benefici finalizzati al riscatto di periodi di servizio non coperti da contribuzione, per esplicita previsione di leggi dello Stato. Sono esclusi i casi in cui i dovuti adempimenti assicurativi non risultino correttamente adempiuti dal datore di lavoro. L'istanza di ammissione ai benefici può essere prodotta al momento del collocamento in quiescenza, con le modalità che saranno definite con delibera della Giunta regionale. Può concorrere inoltre, nel limite massimo di cinque annualità, a sostenere gli oneri della contribuzione volontaria da versare per il conseguimento del trattamento di quiescenza. Per la durata del periodo di contribuzione volontaria, è accordato agli operatori un ulteriore beneficio al fine di sostenerne il reddito nelle more del conseguimento del trattamento di quiescenza, pari a lire un milione per ciascun mese. La consistenza delle risorse a ciò destinate per ciascuna annualità, è definita con l'atto deliberativo di cui all'art. 14 c. 3 della L.R. 34/97. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti modifiche, con delibera della Giunta regionale saranno definite le modalità di accesso ai benefici connessi alla contribuzione volontaria [26].

     5. I soggetti ammessi agli incentivi finalizzati alla creazione d'Impresa, all'acquisizione di partecipazioni societarie e alla maturazione e/o all'incremento del trattamento di quiescenza, sono cancellati dall'Albo di cui all'art. 12, con atto meramente dichiarativo del Dirigente del Servizio Gestione attività formative e F.S.E. [27].

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997, in L. 2.000.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. 81/77, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000, partita n. 29, elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

     2. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett. 5, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 06) il Cap. 52425 denominato: «Misure incentivanti la riqualificazione, riconversione e ricollocazione professionale degli operatori del sistema formativo» con lo stanziamento di sola competenza di L. 2.000.000.000.

     3. La disponibilità di mezzi finanziari individuata ai commi 1 e 2 è ripartita tra le diverse misure di incentivazione con le seguenti modalità, con l'avvertenza che le risorse non utilizzate su una o più tipologie di incentivo sono spalmate sulle altre, in proporzione al maggior fabbisogno evidenziato da ciascuna con delibera della Giunta Regionale [28]:

     - art. 1, comma 1, lett. b) così come dettagliato nell'art. 9: L. 450 milioni

     - art. 1, comma 3, lett. a) così come dettagliato nell'art. 8: L. 400 milioni

     - art. 1, comma 3, lett. b) così come dettagliato nell'art. 2: L. 600 milioni

     - art. 1, comma 3, lett. c) così come specificato nell'art. 3, comma 4: L. 400 milioni

     - art. 1, comma 3, lett. d) così come dettagliato nell'art. 6: L. 100 milioni.

     4. Le spese connesse alle attività di accompagnamento demandate dall'art. 5 all'agenzia per l'impiego e quelle di funzionamento del comitato di cui all'art. 11, incidenti anch'esse sul capitolo di cui al comma 2, sono complessivamente stimate in L. 50 milioni.

     5. Le azioni a contenuto integrato individuate nell'art. 1, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. c) trovano copertura nelle risorse annualmente individuate dallo schema di piano redatto ai sensi dell'art. 22 della L.R. 111/95. Azioni analoghe aggiuntive a quelle programmate possono essere attivate utilizzando all'uopo resi disponibili dal Ministero del Lavoro. ai sensi dell'art. 9 della L.R. 236/93.

     6. Le risorse che, a seguito dell'atto deliberativo adottato dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 3, non risultino utilizzabili per le finalità di cui alla presente legge, nella misura individuata nel medesimo provvedimento amministrativo, concorrono ad accrescere la disponibilità finanziaria del Fondo unico per le politiche del lavoro istituito dalla L.R. 16.9.97 n. 101, e possono essere impegnate per le destinazioni da essa contemplate. A tal fine, la denominazione del capitolo impegnate per le destinazioni da essa contemplate. A tal fine, la denominazione del capitolo impegnate per le destinazioni da essa contemplate. A tal fine, la denominazione del capitolo 52425 inserito nello Stato di previsione della spesa per l'esercizio 1997 (fondi regionali) è integrata aggiungendo, in calce, le parole «e Fondo Unico per le Politiche del Lavoro [29].

 

     Art. 15. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

Allegati [30]

(Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall’art. 7 della L.R. 19 novembre 2003, n. 19.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[4] Comma così modificato ed integrato dall'art. 1 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 139.

[5] Comma così modificato ed integrato dall'art. 1 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 139.

[6] Comma così modificato ed integrato dall'art. 1 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 139.

[7] Lettera così integrata dall'art. 1 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 139.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 139.

[9] Vedi l'art. 1, comma 6, della L.R. 17 dicembre 1997, n. 139 per la proroga del termine di cui al presente articolo.

[10] Comma abrogato dall'art. 19 bis della L.R. 10 luglio 1998, n. 55 (inserito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142) e successivamente così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[11] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[12] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[13] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[14] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[15] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[16] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[17] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[18] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[19] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[20] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[21] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

[22] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[23] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[24] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[25] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[26] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 aprile 2000, n. 71.

[27] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 aprile 2000, n. 71.

[28] Comma così modificato ed integrato dall'art. 1 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 139.

[29] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 139.

[30] L'allegato 1 è abrogato dall'art. 4 della presente legge, come modificato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.