§ 6.1.6 - L.R. 23 novembre 1977, n. 66.
Gestione della spesa regionale tramite funzionari delegati.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:23/11/1977
Numero:66


Sommario
Art. 1.  (Apertura di credito)
Art. 2.  (Limiti operativi delle aperture di credito).
Art. 3.  (Accensione delle aperture di credito).
Art. 4.  (Pagamento delle spese).
Art. 5.  (Ordinativi di pagamento).
Art. 6.  (Estinzione degli ordinativi).
Art. 7.  (Regolarizzazione contabile del pagamento).
Art. 8.  (Metodo di gestione delle spese).
Art. 9.  (Designazione e nomina dei funzionari delegati).
Art. 10.  (Causali di spesa).
Art. 11.  (Fabbisogni di spesa annuali).
Art. 12.  (Accreditamento e trasferimento dei fondi).
Art. 13.  (Pagamento delle spese).
Art. 14.  (Termini)
Art. 15.  (Contenuto dei rendiconti)
Art. 16.  (Esame ed approvazione dei rendiconti)
Art. 17.  (Istituzione del Servizio Riscontro)
Art. 18.  (Accertamento della congruità delle spese regionali).
Art. 19.  (Rinvio alla normativa statale - Abrogazione di norme).
Art. 20.  (Pubblicazione).


§ 6.1.6 - L.R. 23 novembre 1977, n. 66.

Gestione della spesa regionale tramite funzionari delegati.

(B.U. n. 44 del 30 novembre 1977).

TITOLO I

INTERVENTI DI SPESA

 

Art. 1. (Apertura di credito) [1].

     Per l'esecuzione dei pagamenti inerenti ad interventi di spesa nelle materie trasferite o delegate alla Regione, la Giunta Regionale può disporre, contestualmente all'approvazione di detti interventi, aperture di credito, presso la Tesoreria Regionale, a favore dei responsabili degli Uffici competenti per materia.

     L'apertura di credito, deliberata a norma del comma precedente, è effettuata, per ciascun intervento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel quale sono indicati:

     1) gli estremi della deliberazione autorizzativa della Giunta regionale e l'oggetto dell'intervento;

     2) l'ammontare dell'apertura di credito nonché l'esercizio finanziario e il capitolo di bilancio di imputazione;

     3) la piazza sulla quale l'apertura di credito deve essere accesa.

 

     Art. 2. (Limiti operativi delle aperture di credito).

     L'Ufficio di Ragioneria autorizza l'utilizzazione delle aperture di credito deliberate ed effettuate a norma dell'articolo precedente, nei limiti dei fabbisogni trimestrali proposti dai dipendenti responsabili ed eventualmente integrati in rapporto a maggiori necessità sopravvenute nel corso del trimestre.

     La lettera di credito, a tal fine emessa, è inviata al dipendente regionale destinatario dell'apertura di credito ed, in copia, alla Tesoreria regionale nonché alla dipendenza della stessa operante sulla piazza ove ha sede l'Ufficio gestore.

     La lettera di credito, per la partita di spesa a cui si riferisce, costituisce impegno di cassa e va, quindi, iscritta nel conto di diritto quale atto contabile da regolarizzare con mandati di pagamento.

 

     Art. 3. (Accensione delle aperture di credito).

     Sulla base dei limiti dell'autorizzazione all'utilizzo concessa dall'Ufficio Ragioneria, la Tesoreria Regionale provvede all'apertura di credito sulla piazza indicata in detta autorizzazione.

     La Dipendenza della Tesoreria, operante su tale piazza, esegue la registrazione dell'apertura di credito, dandone conferma all'Ufficio di Ragioneria ed al funzionario delegato, con l'indicazione dei dati necessari per l'individuazione del conto e del sottoconto, riferita quest'ultima ad ogni singola apertura di credito, a cui imputare gli ordinativi di pagamento.

 

     Art. 4. (Pagamento delle spese).

     In sede di accensione dell'apertura di credito ed in caso di eventuale sostituzione del destinatario della stessa, l'Ufficio di Ragioneria deve comunicare alla Tesoreria regionale la generalità delle persone cui compete la firma degli ordinativi di pagamento.

     Per ciascun intervento, nessun pagamento può essere effettuato prima della conferma di cui al secondo comma dell'articolo precedente ed oltre i limiti stabiliti nella lettera di credito dell'Ufficio di Ragioneria.

     Dopo il 31 dicembre non possono essere ordinati pagamenti con imputazione all'esercizio finanziario decorso.

 

     Art. 5. (Ordinativi di pagamento).

     Gli ordinativi di pagamento sono emessi in originale e tre copie conformi su appositi modelli adottati dalla Giunta Regionale.

     Ogni ordinativo di pagamento non può interessare più di un'apertura di credito.

     Gli ordinativi di pagamento e gli eventuali allegati sono firmati dal funzionario delegato e dal dipendente che, nell'ambito del servizio o dell'Ufficio gestore, è preposto agli affari contabili o ad altro dipendente all'uopo designato dal funzionario delegato.

     L'Ufficio emittente trattiene, ai propri atti, una copia dell'ordinativo e trasmette, alla Dipendenza della Tesoreria depositaria dell'apertura di credito, l'originale e le restanti due copie ai fini del pagamento.

     La Dipendenza della Tesoreria, effettuato il pagamento, restituisce l'originale del titolo di spesa, debitamente quietanzato, al funzionario delegato, invia copia dello stesso alla Tesoreria Regionale e trattiene ai propri atti l'altra copia.

 

     Art. 6. (Estinzione degli ordinativi).

     Gli ordinativi di pagamento sono estinti mediante apposizione di regolare quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi.

     I pagamenti ordinati a favore di procuratori, rappresentanti, curatori, tutori ed eredi sono disposti dal funzionario delegato sulla scorta di atti comprovanti la qualità di procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore.

     I funzionari delegati, previa richiesta dei beneficiari, possono disporre che gli ordinativi siano estinti mediante:

     1) versamento su conti correnti postali intestati agli stessi beneficiari;

     2) accreditamento dell'importo ordinato 511 conti bancari a nome dei beneficiari stessi.

     Per i pagamenti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente costituisce quietanza liberatoria rispettivamente la ricevuta postale del versamento ed il documento attestante l'avvenuto accreditamento sul conto indicato, rilasciato dall'Istituto bancario presso il quale è stato effettuato il versamento.

     A richiesta dei beneficiari, gli ordinativi possono essere commutati in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili da inviarsi ai beneficiari stessi in plico raccomandato. Le eventuali spese postali per l'invio dei citati assegni sono ad esclusivo carico dei beneficiari degli ordinativi [1]a.

     Gli ordinativi di pagamento emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui gli articoli 11 e 12 del Codice Civile nonché di Enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti giuridicamente sottoposti o non a vigilanza e tutela governativa sono estinti, senza presentazione, qualora prescritta, delle bollette di riscossione mediante accreditamento in conto corrente postale. L'accreditamento al conto corrente postale deve essere eseguito noti oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte della Dipendenza dell'Istituto tesoriere autorizzata ad effettuare il pagamento.

     La Tesoreria regionale è responsabile della regolarità delle quietanze degli ordinativi estinti anche tramite sue dipendenze all'uopo autorizzate.

     All'atto del pagamento su tutte le copie degli ordinativi deve essere apposto il timbro «pagato» e la data in cui il pagamento stesso è avvenuto.

 

     Art. 7. (Regolarizzazione contabile del pagamento).

     Alla scadenza del trimestre la Tesoreria Regionale invia, per ogni apertura di credito, all'Ufficio di Ragioneria, copia degli ordinativi estinti relativi ai pagamenti eseguiti dalle varie dipendenze, chiedendo la regolarizzazione contabile delle partite di spesa.

     La richiesta di regolarizzazione contabile, per l'ultimo trimestre solare, deve essere trasmessa non oltre il 25 gennaio dell'anno successivo.

     L'Ufficio di Ragioneria, verificata la regolarità delle richieste, provvede all'emissione dei mandati di pagamento, di corrispondente importo, a favore della Tesoreria Regionale, attribuendo ai mandati stessi la valuta vigente alla data di effettiva estinzione degli ordinativi emessi dai funzionari delegati ed imputandone gli importi ai singoli capitoli su cui furono assunti gli impegni delle somme oggetto delle aperture di credito.

TITOLO II

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ED IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE

ACCESSORIE AL PERSONALE

 

     Art. 8. (Metodo di gestione delle spese).

     Nei settori operativi di cui al secondo comma dell'art. 45 dello Statuto, negli Uffici tecnico-amministrativi decentrati, nel Comitato regionale e nelle Sezioni provinciali di Controllo, la gestione delle spese concernenti il funzionamento degli uffici ed il pagamento delle competenze accessorie al personale può essere affidata ad un dipendente regionale, mediante accreditamenti, in suo favore, dei fondi necessari [2].

 

     Art. 9. (Designazione e nomina dei funzionari delegati).

     Il dipendente regionale di cui all'articolo precedente è nominato dalla Giunta regionale su designazione, rispettivamente, dal Componente la Giunta preposto al Settore anche per gli Uffici tecnico-amministrativi operanti in seno allo stesso Settore, del Presidente del Comitato e delle Sezioni Provinciali di Controllo.

     La designazione e la nomina a funzionario delegato devono, di norma, ricadere sul dipendente regionale responsabile dell'Ufficio preposto all'attività di coordinamento ed alla trattazione degli affari generali e del personale inerenti al settore, ufficio, Comitato o Sezione Provinciale di Controllo di appartenenza [2].

 

     Art. 10. (Causali di spesa).

     Il metodo di gestione previsto nel presente titolo è applicabile per le spese concernenti:

     a) le minute forniture di materiali necessari per il funzionamento degli Uffici;

     b) l'esercizio e la manutenzione degli automezzi in dotazione nonché la tassa di circolazione e di rinnovo delle patenti di guida degli autisti;

     c) le spese postali e telegrafiche, le imposte, le tasse, l'acquisto di carta e di valori bollati;

     d) il trasporto di materiali;

     e) i canoni telefonici, dell'energia elettrica, dei fotoriproduttori, di locazione e le spese di riscaldamento;

     f) la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni dei mobili, delle macchine e degli impianti degli Uffici;

     g) il pagamento delle competenze accessorie al personale. previste dalle leggi vigenti;

     h) il pagamento dei gettoni di presenza ed eventuale rimborso spese ai componenti del Comitato regionale e delle Sezioni Provinciali di Controllo, nonché di Commissioni, Comitati, Consigli, Collegi comunque denominati, costituiti, o da costituire presso l'Amministrazione Regionale (legge regionale n. 35 del 10 agosto 1973).

 

     Art. 11. (Fabbisogni di spesa annuali).

     I funzionari delegati, secondo le rispettive competenze, entro il 30 ottobre di ogni anno, inoltrano alla Giunta regionale - Servizio Provveditorato ed Economato - per ciascuna delle voci di spesa di cui all'articolo precedente, una richiesta analitica riflettente il presumibile fabbisogno dell'anno successivo.

     Il Servizio Provveditorato ed Economato elabora le richieste anzidette e predispone un piano generale di ripartizione, assegnandolo al Componente la Giunta preposto agli Affari Finanziari corredato delle sue osservazioni in ordine alla congruità dei singoli fabbisogni e delle relative spese sulla scorta anche di eventuali pareri acquisiti in merito dagli Uffici Tecnici competenti.

     Il Componente la Giunta verifica la compatibilità delle singole partite di spesa e del fabbisogno complessivo con le disponibilità di bilancio e sottopone, quindi, il piano di ripartizione della Giunta regionale non oltre il 15 gennaio dell'anno seguente.

 

     Art. 12. (Accreditamento e trasferimento dei fondi).

     Con la deliberazione di approvazione del piano di ripartizione fondi, la Giunta regionale autorizza l'impegno della spesa sui competenti capitoli di bilancio e l'accreditamento, a favore dei funzionari delegati, delle somme di loro pertinenza, stabilendo, per ciascun accreditamento, la quota massima della somma totale accreditata utilizzabile in contanti per il pagamento di spese a carattere urgente.

     In attuazione della deliberazione di cui al precedente comma, l'Ufficio di Ragioneria provvede al trasferimento delle somme accreditate in apposito conto corrente bancario fruttifero, da accendersi, a cura della Tesoreria Regionale, presso la Dipendenza della stessa operante sulla piazza dove ha sede l'Ufficio del funzionario delegato.

     Dell'avvenuta apertura del conto la Tesoreria Regionale dà tempestivo avviso all'Ufficio di Ragioneria ed al funzionario delegato.

 

     Art. 13. (Pagamento delle spese).

     Il pagamento delle spese, cui attiene l'ordine di accreditamento, è disposto dal funzionario delegato a mezzo di ordinativi, numerati progressivamente, da emettersi, in originale e due copie conformi, su apposito modello adottato dalla Giunta regionale.

     La quota delle somme accreditate utilizzabile in contanti, ai sensi del 10 comma dell'articolo precedente, è prelevata con ordinativi emessi a nome dello stesso funzionario delegato, il quale assume la diretta responsabilità delle spese ordinate e dei pagamenti disposti con impiego della quota stessa.

     Il funzionario delegato trasmette l'originale ed una copia dell'ordinativo di pagamento alla dipendenza della Tesoreria, trattenendo ai propri atti la seconda copia. La Dipendenza, effettuato il pagamento, trattiene la copia dell'ordinativo e restituisce l'originale, con gli estremi della quietanza, al funzionario delegato.

     Gli ordinativi di pagamento sono estinti con le modalità di cui al precedente art. 6.

TITOLO III

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

 

     Art. 14. (Termini) [3].

     I funzionari delegati di cui ai titoli I e Il della presente legge, devono rendere, alla Giunta regionale il conto delle spese sostenute entro 25 giorni dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, intendendosi l'ultimo trimestre prorogato al 31 gennaio successivo ai soli fini della materiale esecuzione dei titoli di spesa emessi entro il 3l dicembre.

     Il rendiconto dovrà comunque essere presentato entro 15 giorni dalla data di completa utilizzazione dei fondi o dalla data in cui venga meno, per qualsiasi causa, la qualità di funzionario delegato.

 

     Art. 15. (Contenuto dei rendiconti) [3].

     I rendiconti vanno compilati su apposito modello da adottarsi a cura della Giunta regionale e devono contenere i seguenti elementi:

     a) gli estremi dei provvedimenti con cui è stata autorizzata l'apertura di credito o l'accreditamento;

     b) l'entità delle somme amministrate, pari alle somme residuali risultanti dal precedente rendiconto aumentate dei fondi assegnati per il periodo considerato;

     c) l'elencazione degli ordinativi emessi con le relative causali;

     d) per le spese di cui al Titolo Il, l'elencazione delle spese sostenute con la quota delle somme accreditate utilizzata per contanti con specificazione delle modalità seguente per il pagamento;

     e) riepilogo generale dal quale risulti il saldo contabile alla data del rendiconto.

     Ai rendiconti vanno allegati gli ordinati vi estinti debitamente quietanzati, corredati della relativa documentazione giustificativa, nonché per i funzionari delegati di cui al titolo Il, l'estratto conto, alla data del rendiconto, rilasciato dalla Dipendenza della Tesoreria regionale presso la quale è stato disposto l'accreditamento dei fondi.

     Nei rendiconti sono tenute distinte, anche ai fini degli adempimenti previsti dai precedenti commi, le partite di spesa con riferimento ai capitoli di bilancio cui esse sono imputate.

 

     Art. 16. (Esame ed approvazione dei rendiconti) [3].

     L'Ufficio di Ragioneria, eseguiti i riscontri ed i controlli di competenza, sottopone il rendiconto all'approvazione della Giunta regionale.

     Qualora dall'esame degli atti emergano irregolarità nella tenuta dei conti o carenza nella documentazione giustificativa delle spese, lo stesso Ufficio di Ragioneria restituisce il rendiconto al funzionario delegato con invito a provvedere alla relativa regolarizzazione entro un congruo termine e comunque non oltre trenta giorni.

     La Giunta regionale provvede all'approvazione del rendiconto con propria deliberazione, dando discarico al funzionario delegato delle somme rendicontate.

TITOLO IV

NORME GENERALI E FINALI

 

     Art. 17. (Istituzione del Servizio Riscontro) [4].

     Per i compiti e le attribuzioni disciplinate dalla presente legge, è istituita nell'ambito dell'Ufficio di Ragioneria, apposita unità operativa che assieme la denominazione di Servizio Riscontro della Regione.

 

     Art. 18. (Accertamento della congruità delle spese regionali).

     Ai fini dell'accertamento della congruità delle spese regionali, ivi comprese quelle previste dalla presente legge, la competenza dell'UTE contemplata dalle leggi dello Stato, è attribuita agli Uffici del Genio Civile, secondo le rispettive competenze territoriali.

 

     Art. 19. (Rinvio alla normativa statale - Abrogazione di norme).

     Per quanto non previsto nella presente legge ed in attesa che la materia sia disciplinata ai sensi della legge n. 335 del 19 maggio 1976, sono applicabili, ai funzionari delegati della Regione ed alle relative gestioni di spesa, le norme dello Stato vigenti in materia.

     Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 20. (Pubblicazione).

     La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] V. l'art. 60 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81.

[1]1a Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[2] V. l'art. 40 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58.

[2] V. l'art. 40 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58.

[3] V. l'art. 74 della L.R. 29 dicembre 1977. n. 81

[3] V. l'art. 74 della L.R. 29 dicembre 1977. n. 81

[3] V. l'art. 74 della L.R. 29 dicembre 1977. n. 81

[4] V. l'allegato C della L.R. 21 maggio 1985, n. 58.