Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 informazione, partecipazione, iniziativa popolare |
Data: | 09/08/1999 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. Natura, finalità, direzione e redazione. |
Art. 2. Pubblicazione. |
Art. 3. Richieste di pubblicazione . |
Art. 4. Termini per la pubblicazione. |
Art. 5. Articolazione. |
Art. 6. Validità degli atti pubblicati. |
Art. 7. Rettifiche. |
Art. 8. Prezzi e tariffe. |
Art. 9. Struttura organizzativa. |
Art. 10. Stampa e spedizione. |
Art. 11. Diffusione. |
Art. 12. Notazioni alle leggi e ai regolamenti regionali. |
Art. 13. Numerazione atti. |
Art. 14. Edizione e numerazione dei bollettini. |
Art. 15. Tiratura. |
Art. 16. Norma finanziaria. |
Art. 17. Abrogazione. |
Art. 18. Norma transitoria. |
Art. 19. Entrata in vigore. |
§ 1.4.12 - L.R. 9 agosto 1999, n. 63. [1]
Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U. n. 34 del 31 agosto 1999).
TITOLO I
NORME PER LA PUBBLICAZIONE
Art. 1. Natura, finalità, direzione e redazione.
1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) è lo strumento legale per la conoscenza delle leggi e dei regolamenti regionali nonché di tutti gli atti in esso pubblicati.
2. Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - per mezzo del quale la Regione intende favorire il diritto di accesso e di informazione in conformità alle disposizioni vigenti in materia - è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale, presso cui ha sede l'Ufficio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.
Art. 2. Pubblicazione.
1. Nel B.U.R.A. sono pubblicati:
a) le modifiche dello Statuto regionale;
b) le leggi e i regolamenti regionali;
c) il piano regionale di sviluppo e tutti gli altri atti di programmazione degli organi politici;
d) le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati;
e) le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini;
f) i decreti e le ordinanze adottati dal Presidente della Giunta regionale;
g) le circolari e le direttive emanate dal Presidente della Giunta regionale in merito all'applicazione degli atti amministrativi e delle leggi regionali;
h) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale afferenti leggi regionali o statali che interessano la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali;
i) gli atti di organi statali o di altri enti pubblici di particolare interesse per la Regione;
j) gli avvisi, i comunicati e le informazioni sull'attività degli organi regionali e del Difensore Civico regionale, la cui pubblicazione è prevista da norme regionali o disposta dal Presidente o dalla Giunta regionale;
k) i testi legislativi aggiornati e coordinati delle norme regionali che abbiano subito diverse modifiche dopo la loro originaria pubblicazione;
l) i provvedimenti di organi politici o di direzione amministrativa della Regione conclusivi di procedimenti amministrativi;
m) gli atti degli enti locali per i quali è richiesta la pubblicazione;
n) gli avvisi o i bandi di concorso a impieghi regionali o in altri enti pubblici o amministrazioni la cui pubblicazione è da essi richiesta;
o) i bandi, gli avvisi e gli esiti di gara.
2. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti amministrativi inerenti ordini di servizio o note ad esclusivo uso interno, né provvedimenti di mera esecuzione di precedenti atti amministrativi.
3. Gli atti di cui ai punti a), b), c), d), g), h), k), n), o) sono pubblicati in forma integrale; i restanti atti sono pubblicati per estratto, salvo particolari atti per i quali è prevista espressamente la pubblicazione integrale.
4. A richiesta di amministrazioni ed enti locali interessati possono essere pubblicati atti di particolare rilievo per i quali non è prescritta la pubblicazione.
Art. 3. Richieste di pubblicazione .
1. Per la pubblicazione degli atti gli enti e le amministrazioni non regionali devono rivolgere richiesta scritta alla direzione del BURA indicando la norma che ne prescrive la pubblicazione; alla richiesta devono essere allegati:
a) una copia dell'atto da pubblicare in stampa originale insieme al supporto magnetico su cui è inciso il documento;
b) una seconda copia in bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 642 e successivi in materia di imposta di bollo;
c) la copia della ricevuta del versamento delle tariffe per le inserzioni stabilite dalla Giunta regionale, riportate nella prima pagina di copertina del B.U.R.A, salva specifica esenzione espressamente disposta dalla legge.
2. Gli atti della Regione soggetti alla pubblicazione sono inviati - redatti nella forma di pubblicazione prevista (integrale, per estratto, con omissis o solo pubblicazione degli estremi) - unitamente alla richiesta di pubblicazione, dalle strutture che li hanno predisposti, in copia conforme all'originale e supporto magnetico con inciso il corrispondente documento; eventuali allegati devono essere forniti rigorosamente in stampa originale in formato A/4.
Art. 4. Termini per la pubblicazione.
1. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati, di norma, entro sette giorni dal venerdì successivo alla loro acquisizione al protocollo dell'Ufficio Bollettino.
2. Gli altri atti sono pubblicati, di norma, entro venti giorni dalla loro acquisizione presso il protocollo dell'Ufficio Bollettino.
3. I bollettini ufficiali della Regione sono pubblicati a L'Aquila, di norma, nei giorni di venerdì e mercoledì
4. In caso di urgenza, il bollettino può essere pubblicato in qualsiasi giorno della settimana.
Art. 5. Articolazione.
1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si compone di tre parti che sono stampate separatamente:
a) Parte Prima, nella quale sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione; le modificazioni allo Statuto regionale; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Piano regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti annuali; gli atti di programmazione degli organi di direzione politica; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione che coinvolgono la Regione Abruzzo; le ordinanze di organi giurisdizionali nelle quali si sollevano questioni di legittimità di leggi regionali; i provvedimenti degli organi regionali che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni circa la loro applicazione.
b) Parte Seconda, nella quale sono pubblicati gli atti della Regione, di enti pubblici o di altri enti ed organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato e della Regione; i provvedimenti degli organi politici e di direzione amministrativa che abbiano carattere organizzativo generale; i provvedimenti di organi politici o di direzione amministrativa della Regione conclusivi di procedimenti amministrativi; gli atti della Regione che, per il loro contenuto, devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini;
c) Parte Terza, nella quale sono pubblicati i bandi, gli annunzi e gli avvisi di concorso e di gara della Regione e d'altri enti o amministrazioni la cui inserzione è prevista da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione; nonché, a richiesta delle amministrazioni o enti interessati, atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da leggi e regolamenti.
2. Per ogni parte del Bollettino ufficiale possono essere pubblicati numeri straordinari o speciali ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità o in presenza di bollettini voluminosi.
3. Nei supplementi sono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno.
4. In caso di impossibilità a pubblicare nella stessa data leggi o regolamenti che recano lo stesso giorno di promulgazione, si possono pubblicare numeri bis.
Art. 6. Validità degli atti pubblicati.
1. La pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale della Regione si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione di copia conforme all'originale.
2. La pubblicazione dei testi coordinati e aggiornati e della raccolta delle leggi ha solo carattere informativo.
Art. 7. Rettifiche.
1. Eventuali difformità tra il testo pubblicato e l'originale o copia conforme trasmessa per la stampa saranno corrette mediante "errata corrige" o "note di rettifica" nelle quali saranno riportati sia il testo che contiene l'errore sia l'esatta formulazione e, in casi particolari, si procede alla pubblicazione dell'intero testo.
2. La correzione degli errori è disposta dal dirigente dell'Ufficio Bollettino.
Art. 8. Prezzi e tariffe.
1. Il prezzo dell'abbonamento al Bollettino ufficiale e delle tariffe per le inserzioni è determinato ed aggiornato dalla Giunta regionale ed è riportato nella prima pagina di ogni Bollettino.
2. Non rientrano nell'abbonamento:
a) i supplementi, che sono stampati in numero limitato e distribuiti esclusivamente alle strutture organizzative della Regione;
b) le raccolte annuali delle leggi regionali;
c) gli allegati alle leggi di bilancio e dei rendiconti annuali della Regione e degli altri Enti strumentali della Regione;
d) gli aggiornamenti dei prezzi informativi opere edili della Regione Abruzzo.
3. Per le pubblicazioni elencate nel precedente comma 2, lettere b), c) e d), il dirigente dell'Ufficio Bollettino fissa di volta in volta il numero delle copie da stampare e il prezzo di vendita all'esterno, sulla base delle esigenze della Regione, della richiesta preventiva fatta da soggetti esterni e del costo di pubblicazione.
4. Sono esenti dal pagamento le inserzioni di atti e avvisi pubblicati nell'interesse esclusivo della Regione e dello Stato.
5. I decreti, le ordinanze e le ingiunzioni del Presidente della Regione che non recano espressamente la dichiarazione dell'interesse esclusivo della Regione, sono a carico degli enti o amministrazioni o altri soggetti interessati alla loro pubblicazione.
6. La pubblicazione di deliberazioni e di altri atti richiesta da enti o amministrazioni non regionali, anche in materia di urbanistica e lavori pubblici, é soggetta al pagamento previsto per le inserzioni sul Bollettino Ufficiale ed è a carico dei soggetti interessati ai relativi atti.
7. I corrispettivi dovuti per abbonamenti e per le inserzioni sono versati direttamente dai soggetti interessati nell'apposito conto corrente postale intestato a Regione Abruzzo, Bollettino Ufficiale, 67100 L'Aquila.
8. L'invio del Bollettino Ufficiale in abbonamento gratuito è previsto:
a) alla Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
b) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) ai parlamentari eletti nei collegi elettorali d'Abruzzo;
d) al Commissario del Governo e ai Prefetti dell'Abruzzo;
e) alla Corte Suprema di Cassazione e alla Procura generale presso la stessa Corte;
f) alla Delegazione regionale della Corte dei Conti e alla procura generale presso la Corte;
g) al Consiglio di Stato;
h) all'Avvocatura distrettuale dello Stato d'Abruzzo;
i) ai Tribunali regionali amministrativi;
j) ai consiglieri regionali d'Abruzzo;
k) ai presidenti dei Tribunali d'Abruzzo;
l) al Difensore Civico regionale;
m) agli uffici statali e agli uffici ed organi regionali cui è demandata l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti regionali, nonché agli organi di polizia interessati;
n) ai dirigenti delle strutture organizzative della Regione,
o) alle segreterie regionali delle OO.SS.;
p) ai Quotidiani regionali e nazionali che contengono inserti regionali.
9. L’accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità [2].
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
Art. 9. Struttura organizzativa.
1. All'ufficio Bollettino è assegnato, oltre al dirigente giornalista nominato dalla Giunta regionale direttore responsabile, il seguente personale:
a) n. 2 istruttori programmatori;
b) n. 1 istruttore ragioniere;
c) n. 4 addetti ai sistemi di scrittura complessa e/o videoterminali;
d) n. 1 operatore-autista.
2. Il dirigente dell'Ufficio Bollettino assegna le funzioni di vice direttore vicario ad un dipendente con qualifica non inferiore alla 6^ q.f..
Art. 10. Stampa e spedizione.
1. La stampa e la diffusione del Bollettino, sono affidate, per mezzo di gara con procedura aperta, ad una impresa tipografica sulla base di apposito capitolato d'oneri deliberato dalla Giunta regionale.
2. Le imprese tipografiche interessate a partecipare alla gara devono essere in grado di garantire un costante, rapido ed efficiente collegamento con l'ufficio del Bollettino ufficiale. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire nel capitolato d'oneri le condizioni necessarie per il raggiungimento di tale fine.
3. La spedizione deve essere effettuata in partenza dall'Aquila, di norma, lo stesso giorno di pubblicazione.
4. La diffusione del Bollettino ufficiale può essere fatta anche per via telematica, sia direttamente dalla Regione, sia con affidamento ad impresa esterna mediante gara con procedura aperta.
Art. 11. Diffusione.
1. Il dirigente dell'Ufficio Bollettino assicura la più ampia e rapida diffusione del Bollettino Ufficiale mediante la spedizione agli abbonati e la distribuzione in tutto il territorio regionale, avvalendosi di strutture periferiche della Regione ed, eventualmente, dei mezzi di distribuzione dei giornali o con altro sistema dallo stesso ritenuto più idoneo e conveniente per la Regione.
2. Ogni fascicolo del Bollettino Ufficiale è posto in visione di tutti i cittadini presso la sede del Bollettino e presso gli uffici regionali centrali e decentrati.
Art. 12. Notazioni alle leggi e ai regolamenti regionali.
1. In appendice alle leggi e regolamenti regionali, ai soli fini informativi, possono essere pubblicati:
a) notizie relative al loro procedimento di formazione;
b) gli adempimenti, correlati a termini o scadenze, di competenza degli organi regionali e dei soggetti interessati;
c) l'indicazione della struttura regionale cui compete la gestione amministrativa della legge o regolamento.
2. Le strutture della Giunta regionale e il Servizio Affari Assembleari del Consiglio regionale forniscono alla direzione del Bollettino ufficiale la documentazione necessaria per consentire la corretta e puntuale pubblicazione di quanto disposto dal precedente comma.
Art. 13. Numerazione atti.
1. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati con il numero loro attribuito all'atto della promulgazione, iniziando dal n. 1 per ciascun anno solare.
Art. 14. Edizione e numerazione dei bollettini.
1. I singoli fascicoli di pubblicazione ordinaria del Bollettino ufficiale recano i numeri progressivi di anno in anno, seguendo, nel contempo, rigorosamente la numerazione progressiva delle pagine.
2. Per le edizioni speciali, straordinarie e per i supplementi sarà attribuita una specifica numerazione autonoma dei fascicoli.
3. Nell'ambito di ciascuna edizione elencata nel precedente comma 2, oltre alla specifica numerazione progressiva dei fascicoli, sarà attribuita anche, per ogni numero, la numerazione progressiva delle pagine partendo da 1.
Art. 15. Tiratura.
1. La tiratura dei fascicoli del Bollettino ufficiale è determinata dal dirigente dell'Ufficio Bollettino, tenuto conto del numero degli abbonati e di quanto stabilito nell'art. 8, comma 3.
TITOLO III
NORMA FINANZIARIA, TRANSITORIA E FINALE
Art. 16. Norma finanziaria.
1. Agli oneri per la redazione, l'edizione e la spedizione del Bollettino ufficiale e della raccolta annuale delle leggi si fa fronte per l'esercizio finanziario 1999 e successivi con lo stanziamento iscritto al capitolo 011415 dello stato di previsione della spesa nel bilancio per l'anno finanziario 1999 di cui alla
2. I proventi derivanti dagli abbonamenti, dalla vendita e dalle inserzioni sul Bollettino ufficiale, introitati con le modalità previste dall'art. 8 comma 7, saranno trimestralmente accreditati. sull'apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.
Art. 17. Abrogazione.
1. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.
Art. 18. Norma transitoria.
1. Il dirigente dell'Ufficio Bollettino, determina le modalità di invio degli atti da pubblicare da parte delle strutture della Regione e degli altri enti o amministrazioni, indicandone la forma sia per quanto attiene i documenti cartacei sia per i supporti magnetici.
Art. 19. Entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Abrogata dall'art. 11 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 12 della