§ 4.4.220 - L.R. 15 ottobre 2008, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina)


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:15/10/2008
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla l.r. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina)
Art. 2.  Disposizioni in materia di metanizzazione
Art. 3.  Modifica alla legge regionale 25 ottobre 2007, n. 35
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 4.4.220 - L.R. 15 ottobre 2008, n. 14. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina)

(B.U. 24 ottobre 2008, n. 59)

 

Art. 1. Modifiche alla l.r. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina)

1. Dopo il comma 5 dell’art. 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. La Regione Abruzzo nell’ambito delle proprie competenze in materia di agricoltura, controllo, programmazione e sviluppo del settore agricolo e agro-ambientale, all’interno della pianificazione regionale persegue finalità di sviluppo sostenibile attraverso:

a) protezione e conservazione delle risorse naturali;

b) tutela delle specificità e della produttività agricola locale con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole di pregio.”

2. Dopo il comma 5 bis dell’art. 1 della l.r. 10 marzo 2008, n. 2 è aggiunto il seguente comma:

“5 ter. A tal fine la Regione, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 12 aprile 1983 n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), predispone entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un piano di settore per il conseguimento delle finalità di cui al comma 5 bis.”

3. Il comma 6 dell’art. 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 è sostituito dal seguente comma:

“6. Ai fini della protezione e valorizzazione del territorio agricolo, così come definito dall’art. 68, Titolo VII della l.r. 12 aprile 1983, n. 18, sulle aree destinate alle coltivazioni ed alle produzioni di cui al comma 5 bis, lettera b), e sulle aree ad esse limitrofe con diversa destinazione urbanistica, è tassativamente vietato l’insediamento di industrie che svolgano attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi. Sono altresì vietati la trasformazione e l’ampliamento di impianti esistenti di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi ovunque localizzati. Il piano di settore, di cui al comma 5 ter della legge regionale 10 marzo 2008, n. 2, disciplina le altre attività vietate.”

4. Il comma 8 dell’art. 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 è abrogato.

5. Il comma 9 dell’art.1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 è sostituito dal seguente comma:

“9. Le istanze di insediamento di industrie che svolgano attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi, devono essere presentate obbligatoriamente sotto forma di Programma e di Piano Industriale organico, di progetti esecutivi e devono essere approvati dal Consiglio Regionale. Le Amministrazioni competenti a rilasciare pareri, nulla osta, autorizzazioni, provvedono ad esaminare le istanze previa verifica tecnica di conformità con gli atti e le politiche di programmazione regionale, nonché con il piano di settore di cui al comma 5 ter, previa valutazione ambientale strategica comprensiva anche di analisi costi – benefici e ripartizione degli oneri dei ripristini ambientali e dei restauri del tessuto socio – economico.”

6. Dopo il comma 9 dell’art. 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 è aggiunto il seguente comma:

“9 bis. Il divieto di cui al comma 6 si applica anche agli interventi già muniti di permesso a costruire o comunque già autorizzati, alla data di entrata in vigore della presente legge, per l’insediamento di industrie che svolgano attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi e comunque fino all’entrata in vigore del piano di settore, di cui al comma 5 ter, previa approvazione del Consiglio regionale, così come disciplinato dal comma 9. Le presenti norme si applicano anche all’interno dei Comuni di Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chetino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo fino alla definitiva approvazione del Piano del Parco Nazionale della costa teatina, istituito con legge nazionale. E’ comunque vietato il rilascio di permesso a costruire per l’insediamento di industrie che svolgano attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi fino al 31 dicembre 2009.”

7. Il comma 10 dell’art. 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 è abrogato.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di metanizzazione

1. Tutti i concessionari o le stazioni appaltanti che siano state assistite da finanziamenti a sostegno dei programmi di metanizzazione del territorio regionale discendenti dalle leggi regionali 3 aprile 1995 n. 25 (Norme per la concessione di contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari), 23 dicembre 1999, n. 141 (Contributi regionali per la realizzazione delle cabine di decompressione e delle condotte di collegamento alle reti urbane di distribuzione del gas metano) e 27 dicembre 2001, n. 84 (Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo) sono autorizzati, in deroga alle leggi innanzi citate e ad eventuali disposizioni normative connesse, a determinare la funzionalità degli stessi programmi anche operando riduzioni di lavori e/o opere sui piani originariamente approvati. Tale deroga è ammissibile purché la rete metanifera, una volta finita, garantisca la funzionalità degli impianti e delle opere realizzate o da realizzarsi ai sensi del presente comma.

2. Le riduzioni di opere di cui al precedente comma 1 possono essere definite in deroga dalle previsioni normative del numero di utenti e dalla estensione delle reti.

3. La deroga di cui al comma 1 è consentita solo qualora le opere o i lavori siano ancora non conclusi e i concessionari o le stazioni appaltanti abbiano:

a) redatto piani finanziari ed economici di durata superiore o uguale ai 25 anni prima della vigenza del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144);

b) subito l’obbligo di separazione fra i soggetti preposti alle attività di vendita e di distribuzione, non essendo vigente tale obbligo all’avvio delle loro attività;

c) avuto le convenzioni/contratti di concessione disciplinanti i rapporti fra soggetti appaltanti/concedenti e soggetti appaltatori/concessionari incise da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari che diversamente dispongono in merito a tali obblighi contrattuali;

d) avuto i piani economico finanziari inizialmente previsti per le iniziative, modificati dalle novazioni del metodo tariffario intervenute a far tempo dalla deliberazione dell’AEEG n. 237/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 3. Modifica alla legge regionale 25 ottobre 2007, n. 35

1. Il comma 54 dell’art. 1 della Legge regionale 25 ottobre 2007, n. 35 è abrogato.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio 2010, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge.