§ 5.5.64 - L.R. 31 luglio 2007, n. 31.
Provvidenze per l’ammodernamento, l’ampliamento ed il potenziamento delle strutture adibite alla pratica del gioco del golf e per la promozione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.5 sport e tempo libero
Data:31/07/2007
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Soggetti beneficiari e tipologie degli interventi
Art. 3.  Modalità e termini di richiesta dei finanziamenti
Art. 4.  Erogazione del contributo regionale
Art. 5.  Individuazione delle priorità di intervento
Art. 6.  Decadenza e revoca
Art. 7.  Norma finanziaria
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 5.5.64 - L.R. 31 luglio 2007, n. 31. [1]

Provvidenze per l’ammodernamento, l’ampliamento ed il potenziamento delle strutture adibite alla pratica del gioco del golf e per la promozione dell’attività golfistica.

(B.U. 17 agosto 2007, n. 46)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Abruzzo ritiene di primaria importanza il sostegno delle attività turistiche e sportive e si propone di contribuire finanziariamente all’implementazione del sistema turistico - ricettivo regionale in termini di offerta di strutture e servizi connessi ad una pratica sportiva non convenzionale, quale il golf, caratterizzata da:

- un alto potenziale di espansione del pubblico fruitore;

- un grado di eco-compatibilità elevato, che si confà perfettamente all’Abruzzo “regione verde d’Europa”;

- la possibilità di costituire un ulteriore fattore attrattivo di afflusso turistico, anche in previsione di eventi sportivi di valenza internazionale;

- la diffusione della pratica golfistica principalmente nel settore giovanile.

 

     Art. 2. Soggetti beneficiari e tipologie degli interventi

1. Possono accedere ai contributi previsti dalla presente legge i circoli, gli enti e le aziende che svolgono attività sportiva relativa alla pratica del gioco del golf all’interno del territorio della regione Abruzzo e che siano in possesso del riconoscimento ufficiale da parte della Federazione Italiana Golf (F.I.G.).

2. Sono ammesse a contributo le spese per opere e interventi concernenti l’ammodernamento, l’ampliamento, il potenziamento e l’adeguamento delle strutture alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza igiene e eliminazione di barriere architettoniche delle seguenti parti funzionali degli impianti golfistici:

- spazi per attività golfistiche (campi pratica, percorsi di golf, aree di putting greens, aree di pitching greens);

- servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, depositi macchinari ed attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi, e relativi percorsi);

- impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, irrigazione, depurazione);

- spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi).

3. Sono altresì ammessi a contributo le spese relative all’acquisto di macchine, attrezzature ed arredi connessi al funzionamento del campo, nonché quelle connesse alla promozione e diffusione dell’attività golfistica.

4. I contributi sono concessi in modo proporzionale in rapporto al funzionamento delle buche effettivamente attive e funzionanti in base alle omologazioni rilasciate dalla F.I.G..

5. Il Dirigente competente in materia provvede al piano di riparto dei contributi e all’impegno della relativa spesa e a tutti gli atti consequenziali all’attuazione del programma.

6. Relativamente al primo programma di finanziamento riferito all’annualità di entrata in vigore della presente legge per ciascuna provincia non può essere finanziato più di un impianto sportivo.

 

     Art. 3. Modalità e termini di richiesta dei finanziamenti

1. Per poter beneficiare dei contributi di cui alla presente legge il Rappresentante legale dell’Ente o dell’Associazione titolare del bene oggetto di finanziamento deve presentare apposita istanza alla Regione Abruzzo – Direzione Turismo, Ambiente ed Energia entro il 30 novembre di ogni anno.

2. Relativamente all’anno in corso le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Le istanze devono essere corredate di un progetto preliminare dei lavori da realizzare e di un preventivo di spesa, a firma di progettista abilitato. Per gli acquisti di mobili ed arredo e per l’attività di promozione e diffusione da un preventivo di spesa. Nell’istanza il soggetto richiedente deve dichiarare di impegnarsi a contribuire al finanziamento dell’intervento proposto per l’eventuale quota parte non coperta dal contributo regionale.

4. L’utilizzo del contributo concesso deve avvenire entro tre anni dalla data di pubblicazione sul BURA del provvedimento di ammissione a finanziamento da parte della Regione. Per l’acquisto di mobili ed arredo per l’attività di promozione e diffusione entro un anno dalla stessa data. Entro sei mesi dalla data di fine lavori il soggetto beneficiario del contributo è tenuto ad inviare il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e la relazione acclarante i rapporti Ente-Regione.

 

     Art. 4. Erogazione del contributo regionale

1. L’erogazione del contributo concesso sarà effettuata su apposita richiesta del beneficiario e nelle seguenti percentuali:

1. il 50% dell’importo concesso su presentazione del certificato di inizio dei lavori. Per l’arredo dietro presentazione della documentazione concernente l’aggiudicazione della gara. Per l’attività di promozione e diffusione dietro presentazione di relazione preventiva e dettagliato piano economico di spesa;

2. il saldo del 50% su presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori. Per l’arredo dietro presentazione della documentazione che dimostri l’avvenuta fornitura e l’inventariazione nel patrimonio dell’arredo acquisito. Per l’attività di promozione e diffusione dietro presentazione del rendiconto consuntivo di spesa.

 

     Art. 5. Individuazione delle priorità di intervento

1. Le priorità nella concessione dei contributi sono individuate sulla base dei seguenti criteri:

a. affiliazione alla federazione italiana golf;

b. valenza dell’opera, definita in base alla completezza dell’impianto in termini di maggior numero di buche.

 

     Art. 6. Decadenza e revoca

1. L’utilizzo del contributo regionale deve avvenire entro il termine di cui all’art. 3 della presente legge, trascorso il quale il Dirigente del Servizio regionale competente per materia verifica lo stato di attuazione del programma ammesso a finanziamento e provvede a dichiarare la decadenza dal contributo assegnato ai beneficiari inadempienti disponendo il provvedimento per il recupero delle somme eventualmente accreditate e non utilizzate. Al recupero provvede direttamente il Dirigente del Servizio Ragioneria della Giunta regionale.

2. Restano a carico del beneficiario inadempiente tutte le spese sostenute ed impegnate per la realizzazione dell’intervento assistito dal contributo regionale concesso e non utilizzato.

 

     Art. 7. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, valutati per l’esercizio finanziario 2007 in € 400.000,00, si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio regionale:

- UPB 05.02.005 Cap. 152566 denominato: Intervento per il recupero dei mulini idraulici:

- in diminuzione € 200.000,00;

- UPB 09.02.001 Cap. 242396 denominato: Interventi per la promozione turistica abruzzese - L.R. 4.6.1980, n. 50 e successive modificazioni:

- in diminuzione € 100.000,00;

- UPB 02.02.002 Cap. 12101 denominato: Spese per nuove opere e ristrutturazioni degli immobili regionali:

- in diminuzione € 100.000,00;

- UPB 10.02.002 Cap. 92604 di nuova istituzione denominato: Interventi per l’ammodemamento, l’ampliamento ed il potenziamento delle strutture adibite alla pratica del golf e per la promozione dell’attività golfistica:

- in aumento € 400.000,00.

2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.