Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 06/07/2006 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. Pratica della mountain bike. |
Art. 4. Disciplina. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 3.7.109 – L.R. 6 luglio 2006, n. 23.
Nuovo ordinamento delle professioni legate al turismo “Maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada”.
(B.U. 21 luglio 2006, n. 39).
Art. 1. Finalità.
1. La presente legge disciplina nella Regione Abruzzo l’ordinamento della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, allo scopo di promuoverne uno sviluppo professionale ed equilibrato, assicurando la prestazione di un adeguato e corretto servizio.
Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini della presente legge, s’intende per maestro di mountain bike (MTB) e di ciclismo fuoristrada chi per professione:
a) si occupa della direzione tecnico sportiva di squadre ciclistiche e dei suoi atleti;
b) accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite od escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;
c) istruisce i propri clienti sulla pratica del ciclismo fuoristrada in genere;
d) traccia i percorsi occupandosi della segnaletica, delle vie e della loro manutenzione.
Art. 3. Pratica della mountain bike.
1. La percorrenza con la mountain bike di sentieri e strade non classificate come statali, regionali, provinciali o comunali, avviene a completo rischio e pericolo degli utenti.
Art. 4. Disciplina.
1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, stabilisce i criteri e i principi per l’individuazione dei percorsi e delle zone in cui è vietata la pratica della mountain bike, che è sempre vietata sui terreni in coltura.
2. L’esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada nell’ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell’abilitazione professionale e all’iscrizione nel rispettivo elenco professionale regionale della Federazione Ciclistica Italiana (FCI).
3. L’abilitazione per l’esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada è disciplinata dalla presente legge e si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione e il superamento di un esame scritto e orale, nonché, il superamento di una prova pratica; la Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione, sentito il Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada e la Scuola Nazionale Maestri della FCI, approva il piano formazione e le relative modalità di svolgimento. Il relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le competenti Direzioni delle Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione e Istruzione e del Turismo esaminano e validano congiuntamente il piano formativo.
4. L’ammissione ai corsi di formazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; sono altresì ammessi i soggetti equiparati per legge ai cittadini italiani;
c) titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado o analoghi titoli conseguiti all’estero riconosciuti o dichiarati equipollenti dalle competenti autorità italiane;
d) idoneità psico-fisica all’esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda di ammissione al corso.
5. L’ammissione agli esami finali è subordinata alla frequenza di almeno il 75 per cento delle ore di lezione dei corsi di formazione.
6. Ai candidati risultati idonei agli esami finali, la Regione rilascia l’attestato di abilitazione all’esercizio della professione valido ai fini dell’iscrizione negli elenchi professionali di cui al seguente comma 7.
7. L’esercizio della professione di maestro di ciclismo fuoristrada e MTB é subordinata alla iscrizione in apposito elenco professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada e coordinato dal Settore Nazionale Scuole Fuoristrada della FCI.
8. Nell’elenco sono annotati i dati anagrafici degli abilitati all’esercizio della professione ed eventuali provvedimenti assunti.
9. Alla Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione è comunicato, ai fini di pubblicità e statistica, l’elenco regionale dei maestri di ciclismo fuoristrada e MTB in attività.
10. L’iscrizione negli elenchi di cui al comma 7 del presente articolo è subordinata ad apposita istanza, presentata al Collegio dei Maestri, nonché al possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza o domicilio in uno dei comuni della regione;
b) conseguimento dell’attestato di abilitazione;
c) idoneità psico-fisica all’esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell’istanza d’iscrizione;
d) insussistenza delle condizioni previste dall’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
e) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell’attività professionale.
11. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell’UE, diversi dall’Italia, intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui al comma 7 del presente articolo, devono fare richiesta alla Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione; la Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione sentita la FCI Settore Fuoristrada Collegio Regionale dei Maestri MTB, che verifica l’equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge, dispone l’applicazione di eventuali misure di compensazione.
12. Negli elenchi di cui al comma 7 del presente articolo sono riportati i dati di ciascun iscritto; l’interessato è tenuto a comunicare con tempestività alla FCI Settore Fuoristrada Collegio Regionale dei Maestri MTB ogni intervenuta variazione dei dati contenuti nell’elenco.
13. La struttura regionale competente cura la pubblicazione annuale degli elenchi degli iscritti sul Bollettino Ufficiale della Regione.
14. All’atto dell’iscrizione negli elenchi professionali di cui al comma 7 del presente articolo, il Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada rilascia all’interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati contenuti nell’elenco, nonché le eventuali altre specializzazioni tecniche e linguistiche.
15. Il tesserino è soggetto a vidimazione triennale; la relativa richiesta, attestante il mantenimento dei requisiti prescritti per l’iscrizione nell’elenco professionale regionale, è presentata al Collegio Regionale dei Maestri, a cura dell’interessato, prima della scadenza.
16. Il tesserino deve essere reso visibile durante l’esercizio dell’attività professionale.
17. Il tesserino è sostituito in caso di deterioramento o di smarrimento e deve essere restituito al Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada all’atto della cancellazione dall’elenco professionale.
18. La cancellazione dagli elenchi professionali di cui al comma 7 del presente articolo è disposta dal Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco;
b) cessazione dell’attività, previa comunicazione da parte dell’interessato;
c) aver riportato condanne che comportino l’interdizione dalla professione.
19. Ai fini dell’esercizio della professione della presente legge, è obbligatoria la frequenza ai corsi di aggiornamento professionali.
20. La Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione su richiesta del Collegio Regionale dei Maestri autorizza lo svolgimento dell’attività di aggiornamento di cui al comma 19 del presente articolo attuata mediante la partecipazione a corsi, convegni, conferenze, seminari o visite guidate.
21. Nel caso di impossibilità a prendere parte all’iniziativa di aggiornamento obbligatorio per motivate e documentate cause di forza maggiore, il dirigente del Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada, autorizza temporaneamente l’interessato all’esercizio della professione sino all’organizzazione della successiva attività di aggiornamento.
22. L’inadempimento dell’obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell’iscrizione nell’elenco professionale regionale. La sospensione è disposta con provvedimento del Collegio Regionale dei Maestri.
23. Oltre al 1° livello di qualifica saranno organizzati secondo le stesse modalità sopra indicate, ulteriori corsi per l’acquisizione di ulteriori livelli di preparazione e di specializzazioni:
a. Tecnico;
b. Sportivo;
c. Ambientale;
d. Turistico;
e. Promozionale;
f. Valorizzazione delle Attività legate al territorio;
g. Valorizzazione delle Risorse Umane e Ambientali.
24. Ogni maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada può accompagnare un solo gruppo composto da non più di dieci persone.
25. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono determinate dai singoli operatori, nel rispetto dei limiti, minimi e massimi, stabiliti dal Collegio Regionale dei Maestri MTB FCI Settore Fuoristrada e comunicati, entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, alla Regione.
26. Le tariffe, minime e massime, entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo.
27. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 25 del presente articolo, le tariffe, minime e massime, in vigore sono prorogate per l’anno successivo.
28. I maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, regolarmente iscritti negli elenchi professionali di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo, durante l’esercizio della propria attività professionale, sono ammessi gratuitamente nei musei, parchi e riserve naturali di proprietà della Regione.
29. I comuni provvedono alla vigilanza e al controllo sull’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
30. Chiunque eserciti le attività riservate alle figure professionali definite ai sensi dell’articolo 2 della presente legge, senza essere provvisto di abilitazione e senza essere iscritto negli elenchi professionali regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da €. 200 a €. 600.
31. Chiunque, nell’esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge, non tenga in evidenza il tesserino di riconoscimento di cui al comma 14 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50 a €. 150.
32. L’applicazione di tariffe professionali inferiori o superiori a quelle minime e massime comunicate ai sensi dei commi 25, 26, 27 del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da €. 100 a €. 300.
33. In caso di reiterazione della violazione, gli importi delle sanzioni di cui ai commi 30, 31 e 32 del presente articolo sono raddoppiati.
34. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Sindaci dei Comuni competenti per territorio, dandone comunicazione al Collegio Regionale dei Maestri ed alla Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione.
35. Per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 30, 31, 32, 33 e 34 del presente articolo si osservano le disposizioni di cui alla
36. A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell’attestato di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, rilasciato dalla FCI, è riconosciuto, secondo le modalità stabilite dal Collegio Regionale dei Maestri e approvato dalla Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione, un credito formativo ai fini della partecipazione ai corsi ed esami previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
37. In attesa della costituzione del Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e di Ciclismo Fuoristrada si fa riferimento alla FCI Settore Fuoristrada ed al suo Albo dei maestri federali, con la distinzione dell’Elenco Speciale della Regione Abruzzo.
38. La presente legge non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.