§ 4.4.4 - L.R. 15 settembre 1981, n. 43.
Disciplina degli scarichi della pubblica fognatura.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:15/09/1981
Numero:43


Sommario
Art. 1.      La presente legge è parte integrante del piano di risanamento regionale delle acque ed ha per oggetto la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature.
Art. 2.      Ai fini della presente legge, per scarichi di pubbliche fognature si intendono gli affluenti da sistemi fognanti gestiti da Comuni, da Consorzi intercomunali, da Comunità montane.
Art. 3.      Per pubbliche fognature, di cui al precedente art. 2, si considerano i seguenti casi:
Art. 4.      Le acque provenienti da pubbliche fognature, di cui ai punti a) e b) del precedente articolo, prima di essere scaricate devono subire trattamenti depurativi che assicurino un livello di qualità [...]
Art. 5.      Le acque scaricate da impianti di trattamento a servizio di pubbliche fognature di cui al punto b) del precedente art. 3 devono comunque rispettare i limiti tabellari indicati nella L. 10 maggio [...]
Art. 6.      Le acque provenienti da pubbliche fognature di cui al punto c) del precedente art. 3 prima di essere scaricate devono subire trattamenti depurativi che assicurino valori parametrici degli [...]
Art. 7.      Gli scaricatori di piena realizzati per reti fognarie di tipo misto devono essere dimensionati in modo tale che le acque convogliate in periodo di pioggia all'impianto di depurazione non ne [...]
Art. 8.      Al fine di contenere i costi di investimento e di gestione e di ottenere economie di scala, la Regione privilegia la realizzazione di impianti di depurazione consortili, ovvero l'attuazione di [...]
Art. 9.      La Giunta Regionale è autorizzata ad avvalersi, per gli studi e le ricerche di cui all'articolo precedente, di Istituti universitari, istituti di ricerca, studi tecnici ed altri Organismi [...]
Art. 10.      Con riferimento all'art. 7 della presente legge vengono considerati i seguenti ambiti territoriali:
Art. 11.      Gli interventi della Regione di cui all'art. 19 della L. 10 maggio 1976, n. 319, e all'art. 4 della L. 24 dicembre 1979, n. 650, sono vincolati al rispetto delle direttive impartite con la [...]
Art. 12.  (Norma finanziaria).
Art. 13.  (Urgenza).


§ 4.4.4 - L.R. 15 settembre 1981, n. 43.

Disciplina degli scarichi della pubblica fognatura.

(B.U. n. 34 del 30 settembre 1981).

 

Art. 1.

     La presente legge è parte integrante del piano di risanamento regionale delle acque ed ha per oggetto la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature.

 

     Art. 2.

     Ai fini della presente legge, per scarichi di pubbliche fognature si intendono gli affluenti da sistemi fognanti gestiti da Comuni, da Consorzi intercomunali, da Comunità montane.

 

     Art. 3.

     Per pubbliche fognature, di cui al precedente art. 2, si considerano i seguenti casi:

     a) pubbliche fognature che convogliano esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti civili;

     b) pubbliche fognature che convogliano scarichi provenienti da insediamenti produttivi e da insediamenti civili;

     c) pubbliche fognature che convogliano esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti produttivi.

 

     Art. 4.

     Le acque provenienti da pubbliche fognature, di cui ai punti a) e b) del precedente articolo, prima di essere scaricate devono subire trattamenti depurativi che assicurino un livello di qualità degli affluenti compatibili con le caratteristiche del corpo ricettore ed in considerazione del carico inquinante dello scarico.

     I trattamenti previsti per gli scarichi di cui sopra ed i relativi limiti di accettabilità sono riportate in allegato I e II.

 

     Art. 5.

     Le acque scaricate da impianti di trattamento a servizio di pubbliche fognature di cui al punto b) del precedente art. 3 devono comunque rispettare i limiti tabellari indicati nella L. 10 maggio 1976, n. 319, modificata con legge 24 dicembre 1979, n. 650, per quanto attiene ai parametri indicati in allegato III.

 

     Art. 6.

     Le acque provenienti da pubbliche fognature di cui al punto c) del precedente art. 3 prima di essere scaricate devono subire trattamenti depurativi che assicurino valori parametrici degli inquinanti non superiori a quelli prescritti per gli insediamenti produttivi dalla L. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

 

     Art. 7.

     Gli scaricatori di piena realizzati per reti fognarie di tipo misto devono essere dimensionati in modo tale che le acque convogliate in periodo di pioggia all'impianto di depurazione non ne alterino il funzionamento.

     La portata massima in ingresso all'impianto di depurazione non deve essere di norma superiore a tre volte la portata oraria di tempo asciutto, calcolata secondo criteri riferiti alla potenzialità dell'impianto stesso.

     Lo sversamento di portata di supero dagli scaricatori di piena deve comunque essere effettuato rispettando i limiti della L. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, per quanto attiene ai parametri di cui all'allegato III .

 

     Art. 8.

     Al fine di contenere i costi di investimento e di gestione e di ottenere economie di scala, la Regione privilegia la realizzazione di impianti di depurazione consortili, ovvero l'attuazione di processi depurativi alternativi a quelli tradizionali.

     A tale scopo la Regione promuove studi e ricerche finalizzati alla redazione di soluzioni progettuali specifiche, per ambiti territoriali omogenei, che vengono considerati prioritari per la salvaguardia ambientale e la tutela delle acque dall'inquinamento.

 

     Art. 9.

     La Giunta Regionale è autorizzata ad avvalersi, per gli studi e le ricerche di cui all'articolo precedente, di Istituti universitari, istituti di ricerca, studi tecnici ed altri Organismi specializzati in materia di progettazione di opere pubbliche idrauliche, di acquedotti, di reti fognarie e di impianti di depurazione.

     I rapporti tra Giunta Regionale ed Organismi di cui al precedente comma sono regolati da apposite convenzioni che devono altresì definire i termini della collaborazione con gli enti locali impegnati, secondo le rispettive competenze, nell'attuazione della L. 1O maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

     La Giunta regionale predispone le convenzioni entro tre mesi dalla data della presente legge.

     Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati di cui all'articolo precedente è fissato al 31 maggio 1982.

 

     Art. 10.

     Con riferimento all'art. 7 della presente legge vengono considerati i seguenti ambiti territoriali:

     1) la fascia litoranea;

     2) i bacini del Vomano, dell'Aterno-Pescara, del Sangro;

     3) il Bacino del Fucino.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera su eventuali modifiche degli ambiti territoriali suindicati, sulla base delle proposte di integrazione presentate, da Comuni singoli o consorziati o da Comunità Montane, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 11.

     Gli interventi della Regione di cui all'art. 19 della L. 10 maggio 1976, n. 319, e all'art. 4 della L. 24 dicembre 1979, n. 650, sono vincolati al rispetto delle direttive impartite con la presente legge.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 13. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

Allegato 1.

 

 

    PRESCRIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE SCARICATE DA PUBBLICHE FOGNATURE DI CUI AI PUNTI a)

E b) DELL'ART. 3.

 

     La scelta del sistema di trattamento delle acque deve essere effettuata in riferimento al tipo di scarico, alla sua potenzialità ed alla sua localizzazione.

     Per la definizione di potenzialità dello scarico si deve ricorrere alla valutazione degli ab. eq. allacciati al sistema fognario, secondo i coefficienti di conversione espressi in termini di addetto per settore di attività economica indicati dall'IRSA.

     Gli scarichi dei complessi fognari, con riferimento alla loro potenzialità, vengono suddivisi nelle seguenti classi:

     I Scarichi con meno di 250 ab. eq.;

     II Scarichi con numero di ab. eq. compreso fra 250 e 1000;

     III Scarichi con numero di ab. eq. compreso fra 1000 e 3000;

     IV Scarichi con numero di ab. eq. compreso fra 3000 e 10000;

     V Scarichi con numero di ab. eq. compreso fra 10000 e 25000;

     VI Scarichi con numero di ab. eq. superiore a 25000.

     I trattamenti previsti per ogni tipo di scarico sono i seguenti:

 

Classe I

     Adozione di fosse Imhoff in tutti i casi in cui il ricettore non è destinato all'uso idropotabile, alla molluschicoltura o alla balneazione.

     In questi casi sarà adottato un sistema ad ossidazione prolungata con clorazione finale dell'effluente.

 

Classe II

     Adozione di fosse Imhoff, eventualmente ampliabili con percolatori e sedimentazione secondaria.

     Il progetto dell'impianto deve prevedere il trattamento completo.

     La fase di filtrazione biologica verrà realizzata solamente se le caratteristiche del corpo ricettore ne evidenziano la necessità.

     Se il recettore è destinato ad uso idropotabile, alla molluschicoltura o alla balneazione si applica quanto previsto per la classe I.

 

Classe III

     Impianti a basso carico preceduti e seguiti da sedimentazione.

     Quando gli impianti siano realizzati in zone soggette a lunghi periodi di gelo si può ricorrere ad impianti a rotori biologici o similari, eventualmente al coperto.

     Per impianti realizzati a meno di 10 Km da invasi naturali o artificiali si deve ricorrere ad impianti a fanghi attivi con precipitazione simultanea del fosforo.

 

Classe IV

     Impianti percolatori ad alto carico con sedimentazione primaria e secondaria e ricircolo del fango, tutte le volte che le condizioni climatiche e le prevalenze geodetiche lo consentono.

     In alternativa sono adottabili impianti a fanghi attivi con digestione aerobica del fango e letti di essiccamento.

     Per impianti realizzati a meno di 10 Km. da invasi naturali ed artificiali si deve prevedere la precipitazione simultanea del fosforo.

 

Classe V

     Impianti a fanghi attivi con digestione aerobica del fango e letti di essiccamento o altre soluzioni per le quali sia possibile dimostrare che consentirebbero elevate economie di gestione.

     L'impianto deve essere custodito e, pertanto, il progetto deve prevedere un edificio per il laboratorio, sala controllo, magazzino ed eventualmente abitazione del custode.

     Per impianti realizzati a meno di 10 Km. da invasi naturali ed artificiali si deve prevedere la precipitazione simultanea del fosforo.

 

Classe VI

     Impianto a fanghi attivi che prevedano il trattamento terziario.

     Le fasi di defosfatazione e di nitrificazione-denitrificazione saranno realizzate solo in caso di necessità, in riferimento alle caratteristiche del ricettore.

     Il progetto deve contenere una valutazione economica del costo di gestione anaerobica e di disidratazione dei fanghi.

     L'impianto deve essere custodito e pertanto si deve prevedere la realizzazione di un edificio per il laboratorio, sala controllo, magazzino ed eventualmente abitazione del custode.

     Tutti gli impianti di depurazione da realizzare per scarichi con popolazione fluttuante per valori superiori al 40% degli ab. eq. normalmente allacciati devono prevedere un'ampia flessibilità di gestione, quale, ad esempio, l'utilizzazione di linee di trattamento in parallelo.

     Per tutti gli impianti, ed in particolare per quelli delle classi III, IV, V, VI, deve essere attentamente valutata l'entità della carica batterica residua negli scarichi in particolare se il corpo ricettore è destinato all'uso idropotabile, alla molluschi-coltura o alla balnezione, nel qual caso devono essere sempre

previsti opportuni trattamenti di sterilizzazione dell'effluente.

 

Allegato 2

 

  LIMITI DI ACCETTABILITA' PER GLI SCARICHI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI DI

DEPURAZIONE DELLE PUBBLICHE FOGNATURE DI CUI AI PUNTI a) E b) DELL'ART. 3

DELLA PRESENTE LEGGE

 

     Fatto salvo il rigoroso rispetto dei limiti tabellari previsti dalla Legge 10 Maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni per quanto concerne gli elementi e le sostanze chimiche indicate in allegato 3, i trattamenti depurativi effettuati sugli scarichi di pubbliche fognature devono assicurare, negli effluenti, valori parametrici non superiori a quelli sottoindicati per ogni classe di scarico.

     I valori previsti si intendono applicabili ad impianti di trattamento realizzati secondo i criteri indicati nell'allegato I e quando non siano richiesti, per particolari esigenze di tutela del ricettore, trattamenti più efficienti.

     Classe I, II: Materiali sedimentabili: ml/l 2;

     Materiali in sospensione totali: mg/l 150;

     Classe III, IV: Materiali sedimentali: ml/l 1;

     Materiali in sospensione totali: mg/l 100;

     BOD (alla quinta) mg/l 60; COD mg/l 240.

 

Classe V, VI

 

     I valori parametrici negli effluenti sono quelli dalla tabella A allegata alla Legge 10.5.1976 n. 319, con le modifiche ed integrazioni introdotte della Legge 24.12.1979 n. 650.

     Sono consentiti valori di concentrazione più elevati, in relazione alle effettive esigenze del corpo ricettore, per i seguenti parametri:

     Solfati, Cloruri, Floruri, Cianuri, Cloro attivo.

     Limiti diversi da quelli della tabella A sono ammessi quando il ricettore non venga utilizzato per uso potabile e lo scarico non risulti nocivo per la vita acquatica.

     Fosforo totale, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico.

     I limiti previsti dalla tabella A, conseguibili sono con processi di nitrificazione-denitrificazione o defosfatazione spinta dagli effluenti, si applicano solo quando nel corpo ricettore, in riferimento alle sue caratteristiche ed alla potenzialità dello scarico, si possano instaurare fenomeni di eutrofizzazione.

     Coliformi totali, Coliformi fecali, Streptococchi fecali.

     I limiti della tabella A sono superabili purché nel ricettore, in riferimento all'utilizzazione che viene fatta, risultino rispettati i valori previsti dalla normativa vigente per l'uso delle acque ai fini idropotabili, della molluschicoltura e della balneazione.

     Tutti i valori parametrici che superano quelli indicati dalla tabella A devono comunque essere precisati in sede di progetto ed espressamente autorizzati dall'autorità sanitaria di controllo.

 

   ELEMENTI E SOSTANZE CHIMICHE PER LE QUALI NON SONO AMMESSI VALORI DI

   CONCENTRAZIONE NEGLI SCARICHI SUPERIORI A QUELLI INDICATI DALLA LEGGE

10.4.1976, N. 319 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

 

Metalli e non metalli tossici totali:

 

     Arsenico

     Cadmio

     Cromo

     Mercurio

     Nichel

     Piombo

     Rame

     Selenio

     Zinco

     Fenoli

     Solventi organici aromatici

     Solventi organici azotati

     Olii minerali

     Solventi clorurati

     Pesticidi clorurati

     Pesticidi fosforati.