Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.3 cooperazione militare |
Data: | 31/01/1997 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (TIPH) per le finalità di pace di cui alla richiesta formulata congiuntamente [...] |
Art. 2. 1. Ai fini indicati nell'articolo 1 è inviato ad Hebron, per la durata di sei mesi, e pertanto fino al 1°agosto 1997, un contingente di trentuno unità composto da [...] |
Art. 3. 1. Al personale militare di cui all'articolo 2 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio [...] |
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, pari a lire 2.500 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...] |
Art. 4 bis. |
Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 29.3.8 – D.L. 31 gennaio 1997, n. 12. [1]
Partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron. Proroga della partecipazione italiana alla missione in Bosnia-Erzegovina. [2]
(G.U. 31 gennaio 1997, n. 25).
1. E' autorizzata la partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (TIPH) per le finalità di pace di cui alla richiesta formulata congiuntamente dal Governo d'Israele e dall'Autorità palestinese con l'accordo sottoscritto a Gerusalemme il 21 gennaio 1997.
1. Ai fini indicati nell'articolo 1 è inviato ad Hebron, per la durata di sei mesi, e pertanto fino al 1°agosto 1997, un contingente di trentuno unità composto da militari [3].
1. Al personale militare di cui all'articolo 2 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di missione all'estero di cui al
2. Al personale militare si applicano altresì le norme previste ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, pari a lire 2.500 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri [4].
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Al fine di continuare ad assicurare il rispetto dell'accordo di pace sottoscritto tra i Presidenti della Serbia, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia il giorno 15 dicembre 1995 a Parigi, è autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni NATO nella Bosnia-Erzegovina, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996.
2. Ai fini indicati nel comma 1 è prorogata fino al 31 dicembre 1997 la presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, fermo quanto previsto dal
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 200.598.000.000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla
[3] Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l'art. 1 della
[4] Comma così modificato dalla
[5] Articolo inserito dalla
[6] Per la proroga del termine del 31 dicembre 1997 di cui al presente comma vedi l'art. 2 del