§ 29.3.8 – D.L. 31 gennaio 1997, n. 12.
Partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron. Proroga della partecipazione italiana alla missione in Bosnia-Erzegovina. [2]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.3 cooperazione militare
Data:31/01/1997
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata la partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (TIPH) per le finalità di pace di cui alla richiesta formulata congiuntamente [...]
Art. 2.      1. Ai fini indicati nell'articolo 1 è inviato ad Hebron, per la durata di sei mesi, e pertanto fino al 1°agosto 1997, un contingente di trentuno unità composto da [...]
Art. 3.      1. Al personale militare di cui all'articolo 2 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, pari a lire 2.500 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 4 bis. 
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 29.3.8 – D.L. 31 gennaio 1997, n. 12. [1]

Partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron. Proroga della partecipazione italiana alla missione in Bosnia-Erzegovina. [2]

(G.U. 31 gennaio 1997, n. 25).

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata la partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (TIPH) per le finalità di pace di cui alla richiesta formulata congiuntamente dal Governo d'Israele e dall'Autorità palestinese con l'accordo sottoscritto a Gerusalemme il 21 gennaio 1997.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini indicati nell'articolo 1 è inviato ad Hebron, per la durata di sei mesi, e pertanto fino al 1°agosto 1997, un contingente di trentuno unità composto da militari [3].

 

          Art. 3.

     1. Al personale militare di cui all'articolo 2 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con l'indennità di missione nella misura intera. Allo stesso personale viene altresì attribuito il trattamento assicurato di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

     2. Al personale militare si applicano altresì le norme previste ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, pari a lire 2.500 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri [4].

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4 bis. [5]

     1. Al fine di continuare ad assicurare il rispetto dell'accordo di pace sottoscritto tra i Presidenti della Serbia, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia il giorno 15 dicembre 1995 a Parigi, è autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni NATO nella Bosnia-Erzegovina, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996.

     2. Ai fini indicati nel comma 1 è prorogata fino al 31 dicembre 1997 la presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, fermo quanto previsto dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, anche in materia di trattamento economico [6].

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 200.598.000.000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1997, n. 33.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 25 marzo 1997, n. 72. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione 25 marzo 1997, n. 72.

[3] Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi l'art. 1 della L. 18 dicembre 1997, n. 439, l'art. 3 bis del D.L. 13 gennaio 1998, n. 1, l'art. 3 della L. 3 agosto 1998, n. 270, l'art. 3 quinquies del D.L. 28 gennaio 1999, n. 12, l'art. 1 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180 e l'art. 1 del D.L. 25 ottobre 1999, n. 371.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 25 marzo 1997, n. 72.

[5] Articolo inserito dalla L. di conversione 25 marzo 1997, n. 72.

[6] Per la proroga del termine del 31 dicembre 1997 di cui al presente comma vedi l'art. 2 del D.L. 13 gennaio 1998, n. 1.