Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.3 cooperazione militare |
Data: | 13/01/1998 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Ministero della difesa è autorizzato a prestare assistenza e collaborazione alle Forze armate albanesi sotto forma di consulenza, assistenza tecnica, addestramento [...] |
Art. 2. 1. Il termine del 31 dicembre 1997, stabilito dall'articolo 4-bis del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. [...] |
Art. 3. 1. Per le finalità ribadite con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1144 del 1997, la permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a BRCKO (Bosnia-Erzegovina) [...] |
Art. 3 bis. |
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 78.046 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. [...] |
Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 29.3.11 – D.L. 13 gennaio 1998, n. 1. [1]
Disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina. Proroga della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron. [2]
(G.U. 14 gennaio 1998, n. 10)
1. Il Ministero della difesa è autorizzato a prestare assistenza e collaborazione alle Forze armate albanesi sotto forma di consulenza, assistenza tecnica, addestramento ed istruzione, esercitazioni, addestramento operativo e fornitura di beni e servizi, nei settori e con le modalità concrete che verranno stabilite di comune accordo dalle autorità italiane ed albanesi, valutando di volta in volta le esigenze specifiche della parte albanese, la disponibilità da parte italiana e la situazione generale.
2. Lo sviluppo delle attività di assistenza e cooperazione, di cui al comma 1, è affidato ad una delegazione italiana di esperti (DIE), composta di non più di sessanta militari, operante in collaborazione con gli esperti militari albanesi.
3. Al fine di attuare quanto previsto dall'accordo esistente tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica albanese sulla cooperazione bilaterale nel campo della difesa, firmato a Roma il 13 ottobre 1995, e dal protocollo d'intesa tra i Ministri della difesa italiano e albanese, firmato a Roma il 28 agosto 1997, è autorizzato l'impiego di un gruppo navale a Durazzo, composto di unità navali d'altura e unità navali minori operanti entro tre miglia dalla costa, ivi comprese le acque interne albanesi.
4. Al fine di consentire, altresì, quanto previsto dall'accordo per scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri della Repubblica italiana e della Repubblica albanese, firmato il 25 marzo 1997, e dal relativo protocollo tecnico, firmato dai Ministri della difesa italiano ed albanese il 2 aprile 1997, rinnovati dallo scambio di lettere tra gli stessi Ministri degli affari esteri il 30 ottobre 1997, è autorizzato l'impiego di unità navali ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa.
5. Al personale di cui al comma 2 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto dal
6. Al personale militare di cui al comma 3 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto dal
7. Al personale militare di cui al comma 4 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento previsto dal
8. Al personale civile comunque impiegato in territorio albanese è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, il trattamento previsto dal
9. Contro i rischi comunque connessi all'impiego in territorio o nelle acque albanesi territoriali e interne, nei confronti del personale di cui al comma 5, qualora ad esso non sia attribuito il trattamento economico previsto dalla
10. Al personale militare e civile di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del
11. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la cessione a titolo gratuito alle autorità albanesi di beni e servizi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del
12. Sono autorizzati lavori di ripristino in condizioni di efficienza ed operatività delle unità navali di proprietà dello Stato albanese che si trovano nella disponibilità dello Stato italiano, entro il limite di spesa di lire 1.800 milioni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del
13. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito degli interventi in Albania di cui al presente articolo.
1. Il termine del 31 dicembre 1997, stabilito dall'articolo 4-bis del
1. Per le finalità ribadite con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1144 del 1997, la permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a BRCKO (Bosnia-Erzegovina) di cui al
Il termine di scadenza relativo alla partecipazione del contingente di 31 unità di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (Temporary International Presence in Hebron - TIPH), previsto dall'articolo 1 della
Al personale appartenente al contingente militare di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 1 e 2, della
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2.261 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 78.046 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 820,3 milioni, per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla
[3] Per la proroga del termine del 29 giugno 1998 di cui al presente comma vedi l'art. 1 della
[4] Per la proroga del termine di sei mesi di cui al presente comma vedi l'art. 4 della
[5] Articolo inserito dalla
[6] Per la proroga del termine del 30 luglio 1998 di cui al presente comma vedi l'art. 3 della