§ 34.2.11 - D.L. 28 gennaio 1999, n. 12.
Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:28/01/1999
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 150 unità alla missione in Kosovo di osservatori dell'Organizzazione per la [...]
Art. 2.      1. Al personale di cui all'articolo 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nel [...]
Art. 3.      1. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 2, il Ministero della difesa è autorizzato in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di [...]
Art. 3 bis. 
Art. 3 ter. 
Art. 3 quater. 
Art. 3 quinquies. 
Art. 3 sexies. 
Art. 3 septies. 
Art. 4.      1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui ai precedenti [...]
Art. 5.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, valutato complessivamente in lire 40.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa [...]
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 34.2.11 - D.L. 28 gennaio 1999, n. 12. [1]

Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace

(G.U. 29 gennaio 1999, n. 23)

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 150 unità alla missione in Kosovo di osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998. [2]

     2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 250 militari da inviare in Macedonia in appoggio alla missione di cui al comma 1.

 

          Art. 2.

     1. Al personale di cui all'articolo 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nel territorio o nelle acque territoriali della ex Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione, per tutta la durata del periodo, nella misura intera per il personale di cui al medesimo articolo 1, comma 1, e ridotta all'ottanta per cento per il personale di cui all'articolo 1, comma 2. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301.

     2. Il trattamento economico ed assicurativo previsto dal comma 1 continua ad essere attribuito al personale militare impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

     3. Al personale di cui all'articolo 1, in caso di decesso per causa di servizio connessa all'espletamento della missione nel Kosovo, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità, per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

     4. Ai fini del rilascio del passaporto di servizio al personale militare non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185. [3]

     5. Il personale di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzato a pernottare presso strutture alberghiere da reperire con oneri a carico dell'Amministrazione.

     6. Al personale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il tribunale militare di Roma.

 

          Art. 3.

     1. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 2, il Ministero della difesa è autorizzato in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire anche in economia senza limiti di spesa e da cedere in uso mezzi, nonché gratuitamente materiali di consumo, di supporto logistico e servizi necessari a Paesi interessati alle operazioni della NATO nella Macedonia fatta eccezione per i sistemi d'arma.

 

          Art. 3 bis. [4]

     1. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, è prorogato fino al 24 giugno 1999 [5] .

     2. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione MSU (Multinational Specialized Unit), è prorogato fino al 24 giugno 1999 [6] .

     3. Al personale appartenente ai contingenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

     4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 2.000 milioni.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 75.000 milioni per la partecipazione alla missione di cui al comma 1 ed in lire 19.300 milioni per la partecipazione alla missione di cui al comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3 ter. [7]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 al personale militare impiegato a bordo di unità navali ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa in funzione di contrasto dell'immigrazione clandestina, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, allorché è impegnato nelle acque territoriali albanesi, nel limite massimo di cinque giorni al mese.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.170 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

     3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3 quater. [8]

     1. Il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri, in qualità di addestratori, alla missione MAPE (Multinational Advisory Police Element), è prorogato fino al 24 giugno 1999 [9] .

     2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

     3. Nel quadro delle attività di cui al comma 1 è autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 886 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3 quinquies. [10]

     1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione del contingente di 31 unità di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (Temporary International Presence in Hebron - TIPH), è prorogato fino al 24 giugno 1999 [11] .

     2. Al personale appartenente al continente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.407 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3 sexies. [12]

     1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a Brcko nell'ambito della Forza di polizia internazionale in Bosnia (IPTF), è prorogato fino al 24 giugno 1999 [13] .

     2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.047 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3 septies. [14]

     1. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies si applicano le disposizioni sul trattamento assicurativo previste dall'articolo 3, commi, 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.

     2. Al personale di cui agli articoli 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

 

          Art. 4.

     1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui ai precedenti articoli. [15]

 

          Art. 5.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, valutato complessivamente in lire 40.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato" - Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, intendendosi le missioni di pace connesse alle finalità di cui al medesimo articolo 48. [16]

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 29 marzo 1999, n. 77. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4] Articolo inserito dalla legge di conversione.

[5] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180.

[6] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180.

[7] Articolo inserito dalla legge di conversione.

[8] Articolo inserito dalla legge di conversione.

[9] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180.

[10] Articolo inserito dalla legge di conversione.

[11] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180.

[12] Articolo inserito dalla legge di conversione.

[13] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180.

[14] Articolo inserito dalla legge di conversione.

[15] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[16] Comma così modificato dalla legge di conversione.