Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 18/12/1997 |
Numero: | 439 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai fini della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (Temporary International Presence in Hebron-TIPH), è prorogata la partecipazione [...] |
Art. 2. 1. Al personale militare di cui all'articolo 1 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio [...] |
Art. 3. 1. Gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, possono essere autorizzati dal Ministero della difesa ad inviare all'estero, nell'ambito di [...] |
Art. 4. 1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1990, n. 434, la data di [...] |
Art. 5. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 2.100 milioni per l'anno 1997 e lire 400 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante [...] |
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.27134 - Legge 18 dicembre 1997, n. 439. [1]
Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri e norme in materia di personale militare impegnato in missioni all'estero
(G.U. 23 dicembre 1997, n. 298)
1. Ai fini della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (Temporary International Presence in Hebron-TIPH), è prorogata la partecipazione del contingente di trentuno unità composto da militari dal 2 agosto 1997 al 31 gennaio 1998, rispetto alla scadenza prevista dal
1. Al personale militare di cui all'articolo 1 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di missione all'estero, di cui al
2. Al personale militare si applicano, altresì, le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del
3. L'articolo 1 della
"Art. 1. - 1. Al personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e per la durata dello stesso si applicano l'articolo 13 della
1. Gli enti convenzionati ai sensi della
1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 5 della
2. All'articolo 1 della
"2-bis. In casi particolari, tenuto conto della vastità della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e laddove le condizioni locali lo consiglino, il Ministero degli affari esteri può costituire, anche su richiesta del Comitato degli italiani all'estero (COMITES) in carica, più Comitati all'interno della medesima circoscrizione. A tal fine il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, adotta apposito decreto".
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 2.100 milioni per l'anno 1997 e lire 400 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3-bis del