§ 98.1.27134 - Legge 18 dicembre 1997, n. 439.
Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri e norme in materia di personale militare impegnato in [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/12/1997
Numero:439


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (Temporary International Presence in Hebron-TIPH), è prorogata la partecipazione [...]
Art. 2.      1. Al personale militare di cui all'articolo 1 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio [...]
Art. 3.      1. Gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, possono essere autorizzati dal Ministero della difesa ad inviare all'estero, nell'ambito di [...]
Art. 4.      1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1990, n. 434, la data di [...]
Art. 5.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 2.100 milioni per l'anno 1997 e lire 400 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante [...]
Art. 6.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.27134 - Legge 18 dicembre 1997, n. 439. [1]

Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri e norme in materia di personale militare impegnato in missioni all'estero

(G.U. 23 dicembre 1997, n. 298)

 

     Art. 1.

     1. Ai fini della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (Temporary International Presence in Hebron-TIPH), è prorogata la partecipazione del contingente di trentuno unità composto da militari dal 2 agosto 1997 al 31 gennaio 1998, rispetto alla scadenza prevista dal decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72 [2].

 

          Art. 2.

     1. Al personale militare di cui all'articolo 1 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di missione all'estero, di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, nella misura intera. Allo stesso personale viene, altresì, attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

     2. Al personale militare si applicano, altresì, le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.

     3. L'articolo 1 della legge 18 maggio 1982, n. 301, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. - 1. Al personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e per la durata dello stesso si applicano l'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e l'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Gli eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio dei Ministeri competenti".

 

          Art. 3.

     1. Gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, possono essere autorizzati dal Ministero della difesa ad inviare all'estero, nell'ambito di missioni dell'ONU e di operazioni per il mantenimento della pace o umanitarie, limitatamente alle aree individuate dal comando del contingente militare italiano per le quali il comando stesso indichi il grado di rischio esistente, obiettori di coscienza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato né interferenze con la missione svolta dal contingente militare e sotto la piena responsabilità degli stessi enti presso cui detti obiettori prestano servizio.

 

          Art. 4.

     1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1990, n. 434, la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), previste per il mese di ottobre 1997, è rinviata sino al termine massimo di un anno. I componenti attuali del CGIE restano in carica fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio.

     2. All'articolo 1 della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

     "2-bis. In casi particolari, tenuto conto della vastità della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e laddove le condizioni locali lo consiglino, il Ministero degli affari esteri può costituire, anche su richiesta del Comitato degli italiani all'estero (COMITES) in carica, più Comitati all'interno della medesima circoscrizione. A tal fine il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, adotta apposito decreto".

 

          Art. 5.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 2.100 milioni per l'anno 1997 e lire 400 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3-bis del D.L. 13 gennaio 1998, n. 1, convertito dalla L. 13 marzo 1998, n. 42.