Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 20/06/1994 |
Numero: | 397 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (TIPH) per le finalità di pace, di cui alla richiesta formulata congiuntamente dal Governo d'Israele e [...] |
Art. 2. 1. Ai fini indicati all'art. 1 è inviato a Hebron, per la durata di tre mesi, e pertanto fino al 7 agosto 1994, un contingente di trentacinque unità, composto da militari e da esperti per la [...] |
Art. 3. 1. Al personale militare di cui all'art. 2 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di cui [...] |
Art. 4. 1. Agli esperti inviati dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri spetta il trattamento economico e assicurativo previsto dalla legge 26 [...] |
Art. 5. 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 500 milioni, a carico del capitolo 3198 dello stato di [...] |
Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 34.2.7 - D.L. 20 giugno 1994, n. 397. [1]
Partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron.
(G.U. 20 giugno 1994, n. 142)
1. E' autorizzata la partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (TIPH) per le finalità di pace, di cui alla richiesta formulata congiuntamente dal Governo d'Israele e dai palestinesi con l'accordo sottoscritto a Il Cairo il 31 marzo 1994.
1. Ai fini indicati all'art. 1 è inviato a Hebron, per la durata di tre mesi, e pertanto fino al 7 agosto 1994, un contingente di trentacinque unità, composto da militari e da esperti per la cooperazione allo sviluppo.
1. Al personale militare di cui all'art. 2 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della
2. Al personale militare di cui all'art. 2, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.
3. In caso di decesso del personale militare di cui all'art. 2 per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione di cui all'art. 1, si applica l'art. 3 della
4. Al personale militare di cui all'art. 2 si applica il codice penale militare di pace.
1. Agli esperti inviati dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri spetta il trattamento economico e assicurativo previsto dalla
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 500 milioni, a carico del capitolo 3198 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e, quanto a lire 1.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della