§ 98.1.29330 - D.L. 28 febbraio 1997, n. 33 .
Prosecuzione della partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia. Proroga della partecipazione italiana alla missione in [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/02/1997
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 1997, la prosecuzione della partecipazione di un contingente militare delle Forze armate italiane, nei territori della ex [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 200,598 miliardi, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29330 - D.L. 28 febbraio 1997, n. 33 [1].

Prosecuzione della partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia. Proroga della partecipazione italiana alla missione in Bosnia-Erzegovina [2]

(G.U. 3 marzo 1997, n. 51)

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 1997, la prosecuzione della partecipazione di un contingente militare delle Forze armate italiane, nei territori della ex Jugoslavia, per le operazioni della NATO nella Bosnia-Erzegovina, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996, al fine di continuare ad assicurare il rispetto degli accordi relativi al trattato di pace.

     2. Al contingente militare di cui al comma 1, anche in materia di trattamento economico, si applicano le disposizioni del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 200,598 miliardi, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 4 bis, D.L. 31 gennaio 1997, n. 12, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

[2]  Titolo così modificato dall'art. 4 bis del D.L. 31 gennnaio 1997, n. 12, convertito dalla L. 25 marzo 1997, n. 72.