§ 46.8.413 - Legge 3 giugno 1981, n. 308.
Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:03/06/1981
Numero:308


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      Ai soggetti di cui al precedente art. 1, ed ai loro congiunti, cui già non spittano in base alle vigenti disposizioni, sono estesi il diritto alla pensione privilegiata [...]
Art. 3.      La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del [...]
Art. 4.      Ai soggetti di cui al precedente art. 1 si applicano le norme sull'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive integrazioni e modificazioni
Art. 5.      Ai superstiti dei militari di cui al precedente art. 1 nonchè di quelli in servizio permanente o di complemento, caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine [...]
Art. 6.      Ai familiari dei soggetti di cui al precedente art. 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica [...]
Art. 7.      I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1979
Art. 8.      Restano salve le disposizioni più favorevoli previste in materia per gli appartenenti ai Corpi di polizia dalle leggi vigenti
Art. 9.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 24 miliardi per gli anni 1979 e 1980, si provvede mediante riduzione del capitolo 1051 dello [...]


§ 46.8.413 - Legge 3 giugno 1981, n. 308. [1]

Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti.

(G.U. 17 giugno 1981, n. 164)

 

 

     Art. 1. [2]

     1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni. Sono esclusi dal presente beneficio i militari in licenza, in permesso e quelli che, al momento dell'evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione.

 

          Art. 2.

     Ai soggetti di cui al precedente art. 1, ed ai loro congiunti, cui già non spittano in base alle vigenti disposizioni, sono estesi il diritto alla pensione privilegiata ordinaria nonchè i benefici previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

 

          Art. 3.

     La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e della indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

     Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.

     E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.

     La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

     Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

 

          Art. 4.

     Ai soggetti di cui al precedente art. 1 si applicano le norme sull'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive integrazioni e modificazioni.

 

          Art. 5.

     Ai superstiti dei militari di cui al precedente art. 1 nonchè di quelli in servizio permanente o di complemento, caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.

 

          Art. 6.

     Ai familiari dei soggetti di cui al precedente art. 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.

     Tale elargizione è aumentata di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia.

     Ai familiari dei destinatari di cui all'art. 1 deceduti durante il periodo di servizio è corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni [3].

 

          Art. 7.

     I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1979.

 

          Art. 8.

     Restano salve le disposizioni più favorevoli previste in materia per gli appartenenti ai Corpi di polizia dalle leggi vigenti.

 

          Art. 9.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 24 miliardi per gli anni 1979 e 1980, si provvede mediante riduzione del capitolo 1051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1981.

     All'onere di lire 12 miliardi, relativo all'anno 1981, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 14 agosto 1991, n. 280.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 14 agosto 1991, n. 280.