Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 11/01/1990 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. La Giunta regionale provvede agli aggiornamenti del limite di reddito previsto dall'art. 22 della legge 457/78 per l'assegnazione degli alloggi di cui all'art. 1 della L.R. 11 settembre 1986, n. [...] |
Art. 5. La verifica dell'incidenza massima del canone sul reddito degli assegnatari, prevista dall'art. 29 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55, così come modificata dall'art. 5 della presente legge, si [...] |
§ 4.1.32 - L.R. 11 gennaio 1990, n. 2.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 settembre 1986, n. 55, e L.R. 29 giugno 1988, n. 52, recanti norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione. [*]
(B.U. n. 2 del 5 febbraio 1990).
La Giunta regionale provvede agli aggiornamenti del limite di reddito previsto dall'art. 22 della legge 457/78 per l'assegnazione degli alloggi di cui all'art. 1 della
Artt. 2. - 4.
(Omissis) [1].
La verifica dell'incidenza massima del canone sul reddito degli assegnatari, prevista dall'art. 29 della
[*] Vedi l'art. 38 della
[1] Articoli modificativi e integrativi della