Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.1 barriere architettoniche |
Data: | 27/04/1978 |
Numero: | 384 |
Sommario |
Art. 1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti «barriere architettoniche» che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati. |
Art. 2. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adattate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, devono recare in posizione [...] |
Art. 3. Percorsi pedonali. |
Art. 4. Parcheggi. |
Art. 5. Soste e circolazione dei veicoli che trasportano minorati. |
Art. 6. Contrassegno speciale. |
Art. 7. Accessi. |
Art. 8. Piattaforma di distribuzione. |
Art. 9. Scale. |
Art. 10. Rampe. |
Art. 11. Corridoi e passaggi. |
Art. 12. Porte. |
Art. 13. Pavimenti. |
Art. 14. Locali igienici. |
Art. 15. Ascensori. |
Art. 16. Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione. |
Art. 17. Case di abitazione. |
Art. 18. Edifici scolastici. |
Art. 19. Tranvie, filovie, autobus, metropolitane. |
Art. 20. Treni, stazioni, ferrovie. |
Art. 21. Servizi di navigazione marittima nazionale. |
Art. 22. Servizi di navigazione interna. |
Art. 23. Aerostazioni. |
Art. 24. Servizi per i viaggiatori in transito nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e di metropolitane. |
Art. 25. Impianti telefonici pubblici. |
Art. 26. Sale e luoghi per riunioni e spettacoli. |
§ 38.1.2 - D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384. [1]
Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.
(G.U. 22 luglio 1978, n. 204).
TITOLO I
Scopi e campo di applicazione
Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti «barriere architettoniche» che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati.
Le presenti norme si riferiscono alle strutture pubbliche con particolare riguardo a quelle di carattere collettivo-sociale.
Le norme stesse riguardano le nuove costruzioni e quelle già esistenti nel caso che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione.
Agli edifici già esistenti, anche se non ristrutturati, dovranno essere apportate le possibili e conformi varianti.
Per edifici pubblici a carattere collettivo e sociale si intendono tutte le costruzioni aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario e comunque edifici in cui si svolgono attività comunitarie o nei quali vengono prestati servizi di interesse generale.
Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adattate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, devono recare in posizione agevolmente visibile, il simbolo di accessibilità secondo il modello di cui all'allegato A al presente regolamento.
TITOLO II
Strutture esterne connesse agli edifici
Art. 3. Percorsi pedonali.
Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell'edificio con la rete viaria esterna, e con le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare un andamento quanto più possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso.
Caratteristiche
La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di m 150. Il dislivello ottimale fra il piano del percorso pedonale e il piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti di cm 2,5; non deve comunque superare i 15 cm.
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15 per cento.
La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5 per cento.
Tale pendenza può essere elevata fino ad un massimo dell'8 per cento solo quando siano previsti:
a) un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di mt. 1,50, ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso pedonale;
b) un cordolo sopraelevato di 10 cm da entrambi i lati del percorso pedonale;
c) un corrimano posto ad un'altezza di 0,80 m, e prolungato per 0,50 m nelle zone in piano, lungo un lato del percorso pedonale.
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere
antisdrucciolevole, preferibilmente segnata da sottili scanalature, atte ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua, e tali comunque da non generare impedimento o fastidio al moto.
I cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva ed acustica.
Tale materiale deve pertanto presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno, diversa da quelle della pavimentazione.
Art. 4. Parcheggi.
Al fine di agevolare il trasferimento dell'autovettura ai percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli edifici, è necessario prevedere il parcheggio in aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi.
Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm.
Le due zone comunque, devono essere differenziate mediante una adeguata variazione di colore.
La pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare il 5 per cento.
In particolare è necessario che lo schema distributivo del parcheggio sia a spina di pesce semplice, con inclinazione massima di 30°.
Lo schema deve comunque consentire sempre uno spazio libero, atto a garantire la completa apertura della portiera destra o sinistra anteriore verso le zone pedonali del parcheggio.
In tutti quei casi ove non fosse possibile realizzare il parcheggio, secondo lo schema sopra citato, deve sempre prevedersi un'adeguata percentuale di aree di parcheggio, dimensionate in funzione delle esigenze specifiche delle autovetture di minorati fisici e ad esse riservate.
L'area di parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto dei minorati fisici deve avere una larghezza minima di 3,00 m suddivisa in due zone di utilizzazione: la prima, di larghezza di 1,70 m relativa all'ingombro dell'autovettura; la seconda, di larghezza minima di 1,30 m, necessaria al libero movimento del minorato nelle fasi di trasferimento.
La zona relativa all'ingombro dell'autovettura, e la connessa zona di libero movimento del minorato devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm.
La zona relativa all'ingombro dell'autovettura del minorato e la connessa zona di libero movimento devono essere differenziate mediante un'adeguata variazione di colore, ovvero la zona di libero movimento deve essere caratterizzata da strisce trasversali bianche (zebre).
Le zone pedonali del parcheggio devono essere sempre raccordate mediante rampa con i percorsi pedonali adiacenti, quando questi presentino un dislivello superiore ai 2,5 cm con il piano carrabile.
Art. 5. Soste e circolazione dei veicoli che trasportano minorati.
Nei centri abitati nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente e generale oppure sia stata vietata o limitata la sosta, può essere consentito dalle autorità rispettivamente competenti ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, subordinatamente all'osservanza di eventuali prescrizioni stabilite dal sindaco interessato, di circolare e sostare con il veicolo da essi utilizzato.
La circolazione e la sosta sono in ogni caso vietate sui percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo.
Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati gratuitamente ai minorati suddetti almeno due posti per ogni cento disponibili.
Art. 6. Contrassegno speciale.
Ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza (anche tramite le associazioni di categoria legalmente riconosciute), uno speciale contrassegno che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo per poter esercitare la facoltà di cui al precedente articolo.
Il prototipo di tale contrassegno, che deve contenere appositi spazi per l'indicazione a caratteri indelebili delle generalità e del domicilio del minorato, sarà predisposto ed approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.
TITOLO III
Struttura edilizia in generale
Art. 7. Accessi.
Al fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia è necessario prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.
Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1,50 m.
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello, ed estendersi rispettivamente per ciascuna zona, per una profondità di 1,50 m.
Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 cm.
La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondità minima di 2,00 m.
Negli accessi provvisti di soglia, questa deve essere arrotondata e realizzata con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva e acustica.
Nel caso di porte esterne, gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed esterno.
Art. 8. Piattaforma di distribuzione.
Al fine di agevolare lo spostamento all'interno della struttura edilizia, il passaggio dai percorsi principali orizzontali ai percorsi principali verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione (che possono identificarsi sia con il vano ingresso, sia con i ripiani in arrivo ai diversi livelli) dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi, orizzontali.
La superficie minima della piattaforma di distribuzione deve essere di 6,00 mq. con il lato minore non inferiore a 2,00 m.
Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi verticali servo-assistiti (ascensori), mentre il vano scala deve essere separato mediante un infisso, o deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato involontariamente, uscendo dagli ascensori.
Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili.
Art. 9. Scale.
Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo.
Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione nell'andamento delle scale, per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni.
La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono preferibilmente avere la lunghezza uguale, ovvero contenere lo stesso numero di gradini.
Il vano scala deve essere immediatamente individuabile dalle piattaforme di distribuzione.
I gradini delle scale devono avere:
pedata minima cm 30
alzata massima cm 16
Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75 °- 80°.
In caso di disegno discontinuo l'oggetto del grado rispetto al sottogrado, deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.
La pavimentazione delle scale deve essere antisdrucciolevole: essa pertanto deve essere realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.
Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano.
Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m.
Il corrimano deve essere di sezione adeguata atta ad assicurare la prensibilità.
Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzioni di continuità nel passaggio tra una rampa di scala e la successiva.
Deve essere posto ad un'altezza di 0,90 m. Qualora il traffico predominante sia costituito da bambini è necessario prevedere un secondo corrimano, posto ad una altezza proporzionata all'età minima degli utenti.
Le rampe delle scale di larghezza superiore a m 1,80 devono essere munite di corrimano da ambedue i lati. Il corrimano appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30 cm.
Art. 10. Rampe.
La larghezza minima di una rampa deve essere di 1,50 m.
La pendenza massima di una rampa non deve superare l'8 per cento.
Ogni 10 m di sviluppo lineare la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m.
La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole.
E' ammessa l'interruzione della rampa mediante porte purché rispondano ai requisiti di cui all'art. 12 e se precedute e seguite da ripiani di lunghezza minima di 1,50 m ciascuno.
Art. 11. Corridoi e passaggi.
Al fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi andamento quanto più possibile continuo o con ben determinate variazioni di direzione, senza asimmetrie.
Non sono ammessi pilastri, colonne o mobili sporgenti o addossati alle pareti. La larghezza minima dei corridoi e dei passaggi deve essere di 1,50 m.
I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere superate possibilmente mediante rampe.
La pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essere antisdrucciolevole; essa deve essere pertanto realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.
Art. 12. Porte.
Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità fisiche.
Le porte, comprese quelle dei gabinetti, devono avere una luce netta minima di m 0,85 con dimensione media ottimale di 0,90 m.
Nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di 0,85 m realizzato con unico battente o con due battenti a manovra unica.
In caso di porte successive deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse, di almeno 1,50 m, oltre quello eventualmente interessato dalle ante in apertura.
I materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli stipiti devono essere resistenti all'urto ed all'usura, specialmente per le parti comprese entro un'altezza di 0,40 m dal pavimento.
Le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti atti ad assicurare l'immediata percezione.
Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di urto.
L'apertura e la chiusura delle porte deve avvenire mediante una leggera pressione e preferibilmente essere accompagnata da apparecchiature per il ritardo della chiusura stessa.
Le maniglie devono consentire una facile manovra in genere è preferibile l'uso di maniglie a leva. La maniglia deve essere posta ad un'altezza massima di 0,90 m.
Nel caso di adozione, nelle porte a ventola, di barre o corrimani di apertura orizzontali o verticali, questi devono essere di sezione adeguata, atta ad assicurare la prensibilità.
Art. 13. Pavimenti.
I pavimenti all'intero della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso, mediante un'adeguata variazione nel materiale e nel colore.
I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli; essi pertanto devono essere eseguiti con materiali idonei o devono essere dotati di adeguati accorgimenti.
Al fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati, guide in risalto, ecc.
Nei percorsi aventi caratteristiche di continuità, la qualità dei materiali impiegati per i pavimenti deve essere omogenea; questo al fine di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti a disuguaglianza di comportamento dei pavimenti stessi.
Deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarità del pavimento, scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri, gibbosità, scheggiature, sconnessioni o fessurazioni.
Art. 14. Locali igienici.
Al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità motorie, i locali igienici stessi devono essere particolarmente dimensionati e attrezzati. Alcuni comunque, non meno di uno, dei locali igienici devono essere accessibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.
La porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m e deve essere sempre apribile verso l'esterno.
Le dimensioni minime del locale igienico devono essere di 1,80 x 1,80 m.
Il locale igienico deve essere attrezzato con: tazza e accessori, lavabo, specchio, corrimani orizzontali e verticali, campanello elettrico di segnalazione. La tazza wc deve essere situata nella parete opposta all'accesso. La sua posizione deve garantire dal lato sinistro (per chi entra) uno spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a rotelle, dall'altro, una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (destra per chi entra). Pertanto l'asse della tazza wc deve essere posto a una distanza minima di 1,40 m dalla parete laterale sinistra e a una distanza di 0,40 m dalla parete laterale destra.
La distanza fra il bordo anteriore della tazza wc e la parete posteriore deve essere di almeno 0,80 m.
L'altezza del piano superiore della tazza deve essere di 0,50 m dal pavimento. Gli accessori (comando per lavaggio idraulico della tazza wc, porta carta igienica) devono essere sistemati in modo da rendere l'uso agevole ed immediato.
Il lavabo deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza wc, lateralmente all'accesso.
Il piano superiore del lavabo deve essere posto ad un'altezza di 0,80 m dal pavimento. Deve essere del tipo a mensola in maniera da consentire adeguato avvicinamento con sedia a rotelle.
Le tubazioni di adduzione e di scarico devono essere sotto traccia in modo da evitare ogni possibile ingombro sotto il lavabo. La rubinetteria deve avere preferibilmente il comando a leva.
Lo specchio deve essere fissato alla parete superiormente al lavabo, interessando una zona compresa fra 0,90 e 1,70 m di altezza del pavimento.
Il locale igienico deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l'intero perimetro del locale (ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalla porta) ad una altezza di 0,80 m dal pavimento e a una distanza di 5 cm dalla parete.
Altro corrimano deve essere previsto all'altezza di 0,80 m, fissato nella faccia interna della porta, in modo da consentirne l'apertura a spinta verso l'esterno.
E' necessario inoltre prevedere due corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto e opportunamente controventati alle pareti.
Un corrimano verticale deve essere posto alla sinistra (per chi entra) della tazza wc ad una distanza dell'asse wc di 40 cm e dalla parete posteriore di 15 cm in modo da essere solidamente afferrato con la mano destra da parte di chi usa la tazza wc.
Il secondo corrimano verticale deve essere posto alla destra (per chi entra) della tazza wc, ad una distanza di 30 cm dal bordo anteriore della tazza wc e di 15 cm dalla parete laterale destra in modo da essere solidamente afferrato con la mano sinistra.
I corrimano, orizzontali e verticali devono essere realizzati in tubo di acciaio da 1 pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico antiusura.
Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza wc, con suoneria ubicata in luogo appropriato al fine di consentire l'immediata percezione dell'eventuale richiesta di assistenza.
Art. 15. Ascensori.
In tutti gli edifici con più di un piano fuori terra deve essere previsto l'ascensore che, per essere idoneo anche al trasporto degli invalidi su poltrone a rotelle, deve presentare le seguenti caratteristiche:
avere una cabina di dimensioni minime di 1,50 m di lunghezza e 1,37 m di larghezza;
avere la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90 m;
avere una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, di almeno 2,00 m;
avere l'arresto ai piani dotati di un sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello del piano di fermata, o in assenza di tale caratteristiche, essere sottoposto, oltre che alla manutenzione di uso, anche ad una frequente correzione dei dislivelli di fermata;
avere le porte interne ed esterne, a scorrimento laterale automatico.
Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica, costole mobili, ecc.), in caso di ostruzione del vano porta.
Le porte di un ascensore automatico devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 secondi. Lo stanziamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il bottone più alto ad una altezza massima di m. 1,20 dal pavimento. Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad un'altezza massima di m 1,20 dal pavimento.
Art. 16. Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione.
Negli edifici sociali tutti gli apparecchi di comando, interruttori, campanelli di allarme, manovrabili da parte della generalità del pubblico, devono essere posti ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento.
Devono inoltre essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti, ecc.), ed azionabili mediante leggera pressione.
Gli apparecchi elettrici di segnalazione ottica devono essere posti ad un'altezza compresa fra i 2,50 e 3,00 m dal pavimento.
Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti, nei vari ambienti, in posizione tale da consentire la immediata percezione visiva ed acustica.
TITOLO IV
Edilizia abitativa e luoghi di lavoro
Art. 17. Case di abitazione.
Gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora gli assegnatari ne facciano richiesta.
Agli alloggi così assegnati dovranno essere apportate le variazioni possibili per adeguarli alle prescrizioni del presente regolamento.
Art. 18. Edifici scolastici.
Gli edifici delle istituzioni pre-scolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione.
Le strutture interne dovranno avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, le strutture esterne quelle di cui all'art. 4 del presente regolamento.
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche dovranno avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno e deve essere raggiungibile dall'esterno mediante un percorso continuo orizzontale, o, in alternativa, ad un ingresso con scale, mediante un percorso raccordato con rampe.
TITOLO V
Servizi speciali di pubblica utilità
Art. 19. Tranvie, filovie, autobus, metropolitane.
Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, automobilistico, devono essere riservati ai minorati non deambulanti almeno tre posti in prossimità della porta di uscita.
Al fine di evitare ai minorati di dover attraversare tutta la vettura, dovrà essere consentito l'accesso della porta di uscita.
Almeno nelle stazioni principali le metropolitane dovranno agevolare l'accesso o lo stazionamento in carrozzina all'interno delle vetture, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria carrozzina al piano di transito della vettura della metropolitana.
Le porte delle vetture dovranno essere sufficientemente larghe per consentire il passaggio della carrozzina; all'interno di almeno una vettura dovrà essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di una carrozzina senza intralciare il passaggio.
Tale spazio riservato dovrà inoltre essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della carrozzina.
Art. 20. Treni, stazioni, ferrovie.
Le principali stazioni ferroviarie dovranno essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso al treno alle persone con difficoltà di deambulazione.
Per consentire lo stazionamento dell'invalido in carrozzella all'interno delle carrozze ferroviarie dovrà essere opportunamente modificato ed attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione sulle linee principali.
In ogni caso dovrà essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone non deambulanti o con difficoltà di deambulazione e dovrà essere consentito il trasporto gratuito delle carrozzelle.
Il Ministero dei trasporti stabilirà le modalità ed i criteri di attuazione delle norme di cui al presente articolo.
Art. 21. Servizi di navigazione marittima nazionale.
Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per i minorati trasportati con autovettura o poltrona a rotelle devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio dell'autovettura o poltrona a rotelle (per quest'ultima è richiesta larghezza non inferiore a m 1,50) e non presentare pertanto soglie o scalini.
Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta, in generale non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fino all'area degli alloggi destinati ai minorati con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco del minorato dall'autovettura, e il trasferimento su poltrona a rotelle, nonché alla manovra di essa.
Il percorso predetto dev'essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli di pendenza, in generale non superiore al 5 per cento e di larghezza, nel caso di impiego di poltrone a rotelle, non inferiore ad 1,50 m. Il ponte corrispondente deve essere rivestito con materiale antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non superiore a cm. 2,5.
Gli ascensori eventuali per poltrone a rotelle devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15 del presente regolamento. Le rampe sostitutive degli ascensori, non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 10 del presente regolamento. Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro l'area degli alloggi.
L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m. 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore a m. 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto ai minorati; locali igienici riservati ai minorati rispondenti alle norme dell'art. 14 del presente regolamento.
Le presenti disposizioni non si applicano agli aliscafi.
Art. 22. Servizi di navigazione interna.
Le passerelle e gli accessi alle navi dovranno essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle poltrone a rotelle ed avere pendenza modesta, in generale non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi poltrone a rotelle, salvo gravi difficoltà tecniche.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli aliscafi.
Art. 23. Aerostazioni.
Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo e viceversa.
Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento; le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento.
Art. 24. Servizi per i viaggiatori in transito nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e di metropolitane.
In tutte le stazioni ferroviarie, aeroportuali e di metropolitane i servizi per i viaggiatori in transito dovranno essere resi accessibili agli invalidi (ristoranti, bar, servizi igienici).
Art. 25. Impianti telefonici pubblici.
Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone a ridotte o impedite capacità motorie sono adottati i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici dei capoluoghi di provincia di nuova costruzione, o ristrutturati, o ai quali sia possibile apportare le conformi varianti, ai sensi dell'art. 1, deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente isolato sotto il profilo acustico. In alternativa, negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:
il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm. 2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza minima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m.
Le altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui al precedente punto a);
c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui al precedente punto a); il 5 per cento degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato ad un'altezza non superiore a 0,90 m. I predetti impianti saranno dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli comuni interessati.
Art. 26. Sale e luoghi per riunioni e spettacoli.
Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona della sala deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite capacità motorie.
Tale zona deve avere i seguenti requisiti:
essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;
essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso, ricavati tra le file delle poltrone e riservati alle persone utilizzanti sedie a rotelle.
Per le persone utilizzanti sedie a rotelle gli stalli liberi ad essi riservati devono essere in numero pari ad un posto per ogni quattrocento a frazione di quattrocento posti normali.
Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche:
lunghezza 1,20 - 1,40 m;
larghezza 1,10 m;
spazio libero, anteriore o posteriore per la manovra di uscita, di larghezza pari a quella dello stallo e di lunghezza minima di 1,00 m;
il pavimento dello stallo deve essere orizzontale.
ALLEGATO A
(Omissis)
[1] Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 32 del