Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 artigianato e industria |
Data: | 27/03/2014 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1 . (Integrazione alla l.r. 23/2011) |
Art. 2 . (Modifiche alla L.R. 17.12.1997, n. 143) |
Art. 3 . (Norma finanziaria) |
Art. 4 . (Entrata in vigore) |
§ 3.5.99 - L.R. 27 marzo 2014, n. 15. [1]
Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni".
(B.U. 9 aprile 2014, n. 14)
Art. 1. (Integrazione alla
1. All'articolo 1 della
a) [al comma 4-bis è aggiunto il seguente capoverso:
"E' consentito regolarizzare le attività produttive che, alla data del 30 aprile 2014, vengono esercite nelle aree industriali in violazione dei vigenti piani regolatori industriali degli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e/o delle disposizioni regolamentari da questi ultimi adottate. Al fine di detta regolarizzazione le aziende interessate, entro il 30 aprile 2015, devono presentare all'ARAP, a sanatoria degli illegittimi mutamenti di destinazione d'uso e/o frazionamenti effettuati, progetti conformi ai parametri urbanistici corrispondenti alla tipologia di zona (industriale, commerciale, servizi) ove è prevista l'attività esercitata, devono inoltre, corrispondere i relativi oneri di urbanizzazione, così come determinati dagli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e stipulare con l'ARAP la convenzione di cui al comma 4. Quanto previsto al precedente capoverso non si applica alle Aziende con le quali è sorto contenzioso per violazione delle norme e dei regolamenti consortili, nonché delle convenzioni stipulate con gli ex Consorzi Industriali, che, alla data del 30 aprile 2014, è stato definito con sentenza passata in giudicato."] [2];
b) il comma 17 è sostituito dal seguente:
"17. Le infrastrutture idriche (acquedotti e reti) e fognarie (sia delle acque bianche, sia delle acque nere), nonché gli impianti di depurazione, realizzati dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale restano di proprietà dell'ARAP che provvede alla relativa gestione nonché al trattamento delle acque di scarico o di reflui anche di altra provenienza. Il costo di acquisto dell'acqua è definito annualmente dalla Giunta Regionale. Nel caso di acquisto dell'acqua dal gestore del Servizio Idrico Integrato il costo viene definito sulla scorta degli articoli 154 e seguenti del
Art. 2. (Modifiche alla
1. Al comma 2, dell'articolo 15-sexies, della
Art. 3. (Norma finanziaria)
1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 2015, n. 158, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge.
[2] Lettera abrogata dall'art. 1 della