§ 3.5.99 - L.R. 27 marzo 2014, n. 15.
Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:27/03/2014
Numero:15


Sommario
Art. 1 . (Integrazione alla l.r. 23/2011)
Art. 2 . (Modifiche alla L.R. 17.12.1997, n. 143)
Art. 3 . (Norma finanziaria)
Art. 4 . (Entrata in vigore)


§ 3.5.99 - L.R. 27 marzo 2014, n. 15. [1]

Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni".

(B.U. 9 aprile 2014, n. 14)

 

Art. 1. (Integrazione alla l.r. 23/2011)

1. All'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive), come modificato dalla legge regionale 3 luglio 2012, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) [al comma 4-bis è aggiunto il seguente capoverso:

"E' consentito regolarizzare le attività produttive che, alla data del 30 aprile 2014, vengono esercite nelle aree industriali in violazione dei vigenti piani regolatori industriali degli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e/o delle disposizioni regolamentari da questi ultimi adottate. Al fine di detta regolarizzazione le aziende interessate, entro il 30 aprile 2015, devono presentare all'ARAP, a sanatoria degli illegittimi mutamenti di destinazione d'uso e/o frazionamenti effettuati, progetti conformi ai parametri urbanistici corrispondenti alla tipologia di zona (industriale, commerciale, servizi) ove è prevista l'attività esercitata, devono inoltre, corrispondere i relativi oneri di urbanizzazione, così come determinati dagli ex Consorzi per le aree di sviluppo industriale e stipulare con l'ARAP la convenzione di cui al comma 4. Quanto previsto al precedente capoverso non si applica alle Aziende con le quali è sorto contenzioso per violazione delle norme e dei regolamenti consortili, nonché delle convenzioni stipulate con gli ex Consorzi Industriali, che, alla data del 30 aprile 2014, è stato definito con sentenza passata in giudicato."] [2];

b) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Le infrastrutture idriche (acquedotti e reti) e fognarie (sia delle acque bianche, sia delle acque nere), nonché gli impianti di depurazione, realizzati dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale restano di proprietà dell'ARAP che provvede alla relativa gestione nonché al trattamento delle acque di scarico o di reflui anche di altra provenienza. Il costo di acquisto dell'acqua è definito annualmente dalla Giunta Regionale. Nel caso di acquisto dell'acqua dal gestore del Servizio Idrico Integrato il costo viene definito sulla scorta degli articoli 154 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) e successive modifiche e integrazioni inerenti la tariffa da praticare agli utenti del servizio idrico integrato senza oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.".

 

     Art. 2. (Modifiche alla L.R. 17.12.1997, n. 143)

1. Al comma 2, dell'articolo 15-sexies, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 recante "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni", dopo le parole "nei limiti delle disponibilità di bilancio" sono aggiunte le parole "per tre anni".

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 2015, n. 158, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge.

[2] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 17 aprile 2014, n. 18.