§ 2.3.53 - L.R. 29 dicembre 2014, n. 51.
Modifiche alle leggi regionali 143/1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:29/12/2014
Numero:51


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla L.R. 143/1997)
Art. 2.  (Norma di invarianza finanziaria)
Art. 3.  (Modifiche alla L.R. 35/2014)
Art. 4.  (Interventi per le emergenze di viabilità regionale)
Art. 5.  (Modifiche alla L.R. 8/2014)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 2.3.53 - L.R. 29 dicembre 2014, n. 51.

Modifiche alle leggi regionali 143/1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), 35/2014 in materia di convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, 8/2014 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016) e interventi per le emergenze di viabilità regionale.

(B.U. 30 dicembre 2014, n. 147 Speciale)

 

Art. 1. (Modifiche alla L.R. 143/1997)

1. Al comma 5 dell'articolo 15-ter, al comma 5 dell'articolo 15-quinquies, al comma 2 dell'articolo 15-sexies, al comma 1 dell'articolo 15-septies, al comma 1 dell'articolo 15-octies della L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) dopo le parole "di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008", ovunque compaiano, sono aggiunte le parole "nonché di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore dell'articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009).".

 

     Art. 2. (Norma di invarianza finanziaria)

1. L'articolo 1 della presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. La copertura finanziaria è assicurata mediante gli stanziamenti previsti nella L.R. 143/1997.

 

     Art. 3. (Modifiche alla L.R. 35/2014)

1. Il comma 9 dell'articolo 31 della legge regionale 26 agosto 2014, n. 35 (Modifiche alla L.R. 77/1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", alla L.R. 9/2000 "Istituzione dell'Avvocatura regionale", alla L.R. 18/2001 "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", alla L.R. 4/2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali", parziale abrogazione della L.R. 17/2001 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale" e ulteriori disposizioni urgenti) è sostituito con il seguente comma:

"9. I maggiori oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato di cui all'art. 8 della L.R. 10 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo), sono corrisposti dalla Direzione regionale competente in materia di Politiche Agricole mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 07.01.002 - 111417, di nuova istituzione, denominato "Oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato.".

 

2. Dopo il comma 10 dell'art. 31 della L.R. 35/2014 è inserito il seguente comma:

"10-bis All'elenco dei capitoli di spesa per aperture di credito a favore dei funzionari delegati (Art. 37, L.R. 25.3.2002, n. 3) allegato al bilancio di previsione corrente è inserito il capitolo di spesa 07.01.002 - 111417, articolo 1, denominato "Oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato", per un importo in termini di competenza pari a Euro 250.000,00.".

 

     Art. 4. (Interventi per le emergenze di viabilità regionale)

1. La Regione interviene finanziariamente a supporto delle emergenze per la viabilità affrontate dalle Province a seguito di precipitazioni nevose.

 

2. La Giunta regionale definisce i criteri di erogazione delle risorse di cui alla presente norma.

 

3. L'onere finanziario quantificato per l'anno 2014 in Euro 100.000,00, trova copertura con lo stanziamento del capitolo di spesa, di nuova istituzione, 06.01.007 - 171401, denominato "Intervento regionale a favore delle Province per emergenze nella viabilità conseguenti a precipitazioni nevose".

 

     Art. 5. (Modifiche alla L.R. 8/2014)

1. Al bilancio di previsione di cui alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016" sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, riportate nel prospetto di variazione "Prospetto A" allegato alla presente legge.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.

 

Prospetto A

Variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014

(Omissis)