Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 29/12/2014 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla L.R. 143/1997) |
Art. 2. (Norma di invarianza finanziaria) |
Art. 3. (Modifiche alla L.R. 35/2014) |
Art. 4. (Interventi per le emergenze di viabilità regionale) |
Art. 5. (Modifiche alla L.R. 8/2014) |
Art. 6. (Entrata in vigore) |
§ 2.3.53 - L.R. 29 dicembre 2014, n. 51.
Modifiche alle leggi regionali 143/1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni), 35/2014 in materia di convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, 8/2014 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016) e interventi per le emergenze di viabilità regionale.
(B.U. 30 dicembre 2014, n. 147 Speciale)
Art. 1. (Modifiche alla
1. Al comma 5 dell'articolo 15-ter, al comma 5 dell'articolo 15-quinquies, al comma 2 dell'articolo 15-sexies, al comma 1 dell'articolo 15-septies, al comma 1 dell'articolo 15-octies della
Art. 2. (Norma di invarianza finanziaria)
1. L'articolo 1 della presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. La copertura finanziaria è assicurata mediante gli stanziamenti previsti nella
Art. 3. (Modifiche alla
1. Il comma 9 dell'articolo 31 della
"9. I maggiori oneri derivanti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato di cui all'art. 8 della
2. Dopo il comma 10 dell'art. 31 della
"10-bis All'elenco dei capitoli di spesa per aperture di credito a favore dei funzionari delegati (Art. 37,
Art. 4. (Interventi per le emergenze di viabilità regionale)
1. La Regione interviene finanziariamente a supporto delle emergenze per la viabilità affrontate dalle Province a seguito di precipitazioni nevose.
2. La Giunta regionale definisce i criteri di erogazione delle risorse di cui alla presente norma.
3. L'onere finanziario quantificato per l'anno 2014 in Euro 100.000,00, trova copertura con lo stanziamento del capitolo di spesa, di nuova istituzione, 06.01.007 - 171401, denominato "Intervento regionale a favore delle Province per emergenze nella viabilità conseguenti a precipitazioni nevose".
Art. 5. (Modifiche alla
1. Al bilancio di previsione di cui alla
Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.
Prospetto A
Variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014
(Omissis)