Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 30/10/2009 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Misure straordinarie per le Comunità Montane |
Art. 2. Modifiche ed integrazioni all'art. 9 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 |
Art. 3. Modifiche ed integrazioni all'art. 5 della L.R. 27 giugno 2008, n. 10 |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 2.3.48 - L.R. 30 ottobre 2009, n. 24.
Misure straordinarie per gli Enti Locali.
(B.U. 6 novembre 2009, n. 57)
Art. 1. Misure straordinarie per le Comunità Montane
1. Le risorse finanziarie di cui alla
Tali risorse saranno ripartite in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 5, della
Art. 2. Modifiche ed integrazioni all'art. 9 della
1. Il comma 8 dell'art. 9 della
“8. Per ogni funzione o servizio il Comune può partecipare ad una sola forma associativa.”
2. Il comma 8-ter dell'art. 9 della
“8-ter. I criteri e le modalità di ripartizione dei contributi per l'associazionismo, da assegnare alle Unioni di Comuni e alle altre forme associative di cui al Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000, sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con le Associazioni regionali delle Autonomie Locali”
Art. 3. Modifiche ed integrazioni all'art. 5 della
1. Al comma 1 dell'art. 5 della
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.