Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 25/03/1997 |
Numero: | 77 |
§ 98.1.37562 - Circolare 25 marzo 1997, n. 77 .
Legge 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Disposizioni in materia di contribuzione.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei |
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rami professionali |
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Al Coordinatore generale medico legale |
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e Dirigenti medici |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di |
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indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di |
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fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
La
«2-bis. Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della
2-ter. La disposizione del comma 2-bis si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.
2-quater. Nel caso in cui, anteriormente al 1° gennaio 1996, siano state determinate, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del
In merito, si forniscono le seguenti istruzioni e precisazioni.
1) Disciplina delle aliquote contributive trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle gestioni delle prestazioni temporanee nei casi in cui il trasferimento comporta aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro.
1.1. Il comma 2-bis dell'art. 27 conferma quanto già disposto dal
Al riguardo, nel richiamare anche il messaggio n. 25893 del 30 gennaio 1997, si confermano le disposizioni a suo tempo impartite con la
1.1.1. Modalità operative per la eventuale sistemazione dei periodi pregressi.
Per il versamento delle differenze versate in meno dalle aziende dal 1° gennaio 1997, derivanti dalla mancata applicazione dell'incremento di 0,50 punti percentuali dell'aliquota del F.P.L.D., dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri "b-c" del mod. DM10/2 facendo precedere il relativo importo dal codice di nuova istituzione "m191" e dalla dicitura "diff. ivs".
Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
Sulla differenza dovuta sarà applicata la somma aggiuntiva nella misura prevista dall'art. 1, c. 217, lett. a), della
Nei casi in cui i datori di lavoro abbiano incrementato, per i periodi successivi al 1° novembre 1996, l'aliquota del F.P.L.D. In misura pari alla quota non trasferita dalle gestioni delle prestazioni temporanee, potranno recuperare la differenza versata in più riportando il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "d" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "l326" e dalla dicitura "rec. ivs".
La sistemazione dei periodi pregressi, con le modalità sopra riportate, potrà essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Eventuali successive sistemazioni dovranno essere effettuate con la procedura delle regolarizzazioni contributive.
1.2. Cooperative disciplinate dal
È stata ripristinata la disposizione dettata dai DD.LL. decaduti di cui in premessa secondo la quale le aliquote trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al fondo pensioni si calcolano sul salario convenzionale di cui all'art. 4 del
Si confermano, pertanto, le disposizioni di cui alla
1.3. Cooperative
Gli organismi in epigrafe alla pari di quelli del precedente punto 1.2 verseranno l'aliquota trasferita al fondo pensioni dalle gestioni delle prestazioni temporanee sulla retribuzione convenzionale di cui all'art. 4 del
Stante il principio dell'irretroattività della modifica della scelta, il criterio in parola si applica dal mese a decorrere dal quale ha effetto la modifica dell'opzione.
1.4. Cooperative
Nei confronti di tali cooperative si applicano le disposizioni del comma 2-bis, nel senso che l'incremento dell'onere contributivo scaturente dal trasferimento di aliquota troverà graduale applicazione con la cadenza biennale fissata da tale disposizione.
Per dette cooperative, pertanto, l'aliquota trasferita al fondo pensioni nella misura del 4,43 per cento va calcolata per tutto l'anno 1996 sulla retribuzione convenzionale di cui all'art. 4 del
Dal 1° gennaio 1997 le cooperative incrementeranno l'aliquota del fondo pensioni da calcolare sulla retribuzione effettiva nella misura di 0,50 punti percentuali riducendo a 3,93 punti percentuali la residua aliquota trasferita da computare sulla retribuzione convenzionale.
La stessa tecnica verrà seguita con la prevista cadenza biennale di aumento progressivo dell'aliquota del fondo pensioni nella misura di 0,50 punti percentuali sino all'integrale assorbimento dei 4,43 punti percentuali.
1.4.1. Modalità operative per la compilazione del mod. DM10/2 da parte delle cooperative che versano la contribuzione pensionistica sulla retribuzione effettiva (art. 6, ultimo comma,
Le cooperative in questione dovranno osservare le seguenti particolari modalità:
- continueranno ad esporre, in corrispondenza dei righi fissi 10 e 11 dei quadri "b-c" che individuano i lavoratori soci, le retribuzioni effettive;
- calcoleranno su dette retribuzioni il contributo dovuto al F.P.L.D. in base all'aliquota incrementata di 4,43 punti percentuali nonché le contribuzioni dello 0,20 per cento (assistenza malattia pensionati) e dello 0,10 per cento (asili nido);
- calcoleranno sulle retribuzioni convenzionali ex art. 4 del
- esporranno il totale dei contributi nella relativa casella dei quadri "b-c";
- calcoleranno la differenza tra la retribuzione effettiva e la retribuzione convenzionale ex art. 4 ed applicheranno su tale differenza l'aliquota del 3,93 per cento; il relativo importo sarà indicato nel quadro "d" del mod. DM10/2 con il codice di nuova istituzione "r250" preceduto dalla dicitura "diff. art. 27, c. 2-quater
Tali modalità dovranno essere osservate anche per i bienni successivi (dal 1° gennaio 1999, dal 1° gennaio 2001 ecc.) riducendo progressivamente (dello 0,50 per cento ogni biennio) l'importo da indicare con il codice "r250" fino al suo azzeramento con effetto dal 1° gennaio 2013.
1.4.2. Modalità operative per la sistemazione dei periodi pregressi da parte delle cooperative che versano la contribuzione pensionistica sulla retribuzione effettiva (art. 6, ultimo comma,
Le cooperative che, in base alle istruzioni fornite con la citata
Le cooperative, invece, che dal 1° gennaio 1997 devono provvedere al versamento dell'incremento di aliquota dello 0,50 per cento sulla differenza tra la retribuzione effettiva e quella convenzionale ex art. 4, del
Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
Sulla differenza contributiva dovuta sarà applicata la somma aggiuntiva nella misura prevista dall'art. 1, c. 217, lett. a), della
La sistemazione dei periodi pregressi, con le modalità sopra riportate, potrà essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Eventuali successive sistemazioni dovranno essere effettuate con la procedura delle regolarizzazioni contributive.
2) Assunzioni a tempo parziale o in forma stagionale di coltivatori diretti nei comuni montani. Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche.
La
Nel richiamare - in ordine alla portata della norma - la
Il Direttore generale
Trizzino