§ 98.1.37562 - Circolare 25 marzo 1997, n. 77 .
Legge 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Disposizioni in materia di contribuzione.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/03/1997
Numero:77

§ 98.1.37562 - Circolare 25 marzo 1997, n. 77 .

Legge 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Disposizioni in materia di contribuzione.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale  

 

e Dirigenti medici 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

La legge 28 febbraio 1997, n. 30 (G.U. n. 50 del 1° marzo 1997), con la quale è stato convertito il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, ha aggiunto all'art. 27 i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater che di seguito si riportano.

«2-bis. Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997.

2-ter. La disposizione del comma 2-bis si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.

2-quater. Nel caso in cui, anteriormente al 1° gennaio 1996, siano state determinate, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'I.N.P.S. dal decreto ministeriale di cui al comma 2-bis del presente articolo, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di validità del provvedimento medesimo comunque non superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo, si applica alle società ed enti cooperativi, anche di fatto, che, avendo esercitato la facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, provvedano alla revoca di tale facoltà; in mancanza di revoca si applicano le disposizioni previste dal comma 2-bis del presente articolo».

In merito, si forniscono le seguenti istruzioni e precisazioni.

 

 

1) Disciplina delle aliquote contributive trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle gestioni delle prestazioni temporanee nei casi in cui il trasferimento comporta aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro.

1.1. Il comma 2-bis dell'art. 27 conferma quanto già disposto dal D.L. 24 settembre 1996, n. 499 e dai precedenti DD.LL., tutti decaduti per mancata conversione in legge ed i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in merito all'aumento scaglionato biennale nella misura di 0,50 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 1997 dell'aliquota del fondo pensioni lavoratori dipendenti qualora dall'attuazione del decreto ministeriale 21 febbraio 1996 conseguano aumenti effettivi a carico del datore di lavoro.

Al riguardo, nel richiamare anche il messaggio n. 25893 del 30 gennaio 1997, si confermano le disposizioni a suo tempo impartite con la circolare n. 103 del 15 maggio 1996.

1.1.1. Modalità operative per la eventuale sistemazione dei periodi pregressi.

Per il versamento delle differenze versate in meno dalle aziende dal 1° gennaio 1997, derivanti dalla mancata applicazione dell'incremento di 0,50 punti percentuali dell'aliquota del F.P.L.D., dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri "b-c" del mod. DM10/2 facendo precedere il relativo importo dal codice di nuova istituzione "m191" e dalla dicitura "diff. ivs".

Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Sulla differenza dovuta sarà applicata la somma aggiuntiva nella misura prevista dall'art. 1, c. 217, lett. a), della legge n. 662 del 1996 (cfr. circolare n. 65 del 18 marzo 1997, parte prima, punto 2.1.), da computare dal 21 del mese successivo a quello per il quale la differenza contributiva è dovuta. Il relativo importo sarà riportato su un rigo separato dei quadri "b-c" del mod. DM10/2 preceduto dal codice "q920" e dalla dicitura "somme aggiuntive".

Nei casi in cui i datori di lavoro abbiano incrementato, per i periodi successivi al 1° novembre 1996, l'aliquota del F.P.L.D. In misura pari alla quota non trasferita dalle gestioni delle prestazioni temporanee, potranno recuperare la differenza versata in più riportando il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "d" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "l326" e dalla dicitura "rec. ivs".

La sistemazione dei periodi pregressi, con le modalità sopra riportate, potrà essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Eventuali successive sistemazioni dovranno essere effettuate con la procedura delle regolarizzazioni contributive.

1.2. Cooperative disciplinate dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 per le quali anteriormente al 1° gennaio 1996 era stato emanato il provvedimento per la determinazione della retribuzione imponibile in base all'art. 6, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 602 del 1970.

È stata ripristinata la disposizione dettata dai DD.LL. decaduti di cui in premessa secondo la quale le aliquote trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al fondo pensioni si calcolano sul salario convenzionale di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 602 del 1970 per tutto il periodo di validità del provvedimento comunque non superiore a sei anni.

Si confermano, pertanto, le disposizioni di cui alla circolare n. 103 del 15 maggio 1996 (cfr. anche il messaggio n. 25893 del 30 gennaio 1997).

1.3. Cooperative D.P.R. n. 602 del 1970 che revocano la scelta in precedenza operata per il versamento della contribuzione pensionistica sulla retribuzione effettiva (art. 6, ultimo comma, D.P.R. n. 602 del 1970).

Gli organismi in epigrafe alla pari di quelli del precedente punto 1.2 verseranno l'aliquota trasferita al fondo pensioni dalle gestioni delle prestazioni temporanee sulla retribuzione convenzionale di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 602 del 1970, sempreché il provvedimento ex art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1970 sia stato emesso anteriormente al 1° gennaio 1996.

Stante il principio dell'irretroattività della modifica della scelta, il criterio in parola si applica dal mese a decorrere dal quale ha effetto la modifica dell'opzione.

1.4. Cooperative D.P.R. n. 602 del 1970 che versano la contribuzione pensionistica sulla retribuzione effettiva (art. 6, ultimo comma, D.P.R. n. 602 del 1970).

Nei confronti di tali cooperative si applicano le disposizioni del comma 2-bis, nel senso che l'incremento dell'onere contributivo scaturente dal trasferimento di aliquota troverà graduale applicazione con la cadenza biennale fissata da tale disposizione.

Per dette cooperative, pertanto, l'aliquota trasferita al fondo pensioni nella misura del 4,43 per cento va calcolata per tutto l'anno 1996 sulla retribuzione convenzionale di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 602 del 1970.

Dal 1° gennaio 1997 le cooperative incrementeranno l'aliquota del fondo pensioni da calcolare sulla retribuzione effettiva nella misura di 0,50 punti percentuali riducendo a 3,93 punti percentuali la residua aliquota trasferita da computare sulla retribuzione convenzionale.

La stessa tecnica verrà seguita con la prevista cadenza biennale di aumento progressivo dell'aliquota del fondo pensioni nella misura di 0,50 punti percentuali sino all'integrale assorbimento dei 4,43 punti percentuali.

1.4.1. Modalità operative per la compilazione del mod. DM10/2 da parte delle cooperative che versano la contribuzione pensionistica sulla retribuzione effettiva (art. 6, ultimo comma, D.P.R. n. 602 del 1970).

Le cooperative in questione dovranno osservare le seguenti particolari modalità:

- continueranno ad esporre, in corrispondenza dei righi fissi 10 e 11 dei quadri "b-c" che individuano i lavoratori soci, le retribuzioni effettive;

- calcoleranno su dette retribuzioni il contributo dovuto al F.P.L.D. in base all'aliquota incrementata di 4,43 punti percentuali nonché le contribuzioni dello 0,20 per cento (assistenza malattia pensionati) e dello 0,10 per cento (asili nido);

- calcoleranno sulle retribuzioni convenzionali ex art. 4 del D.P.R. n. 602 del 1979 le restanti contribuzioni;

- esporranno il totale dei contributi nella relativa casella dei quadri "b-c";

- calcoleranno la differenza tra la retribuzione effettiva e la retribuzione convenzionale ex art. 4 ed applicheranno su tale differenza l'aliquota del 3,93 per cento; il relativo importo sarà indicato nel quadro "d" del mod. DM10/2 con il codice di nuova istituzione "r250" preceduto dalla dicitura "diff. art. 27, c. 2-quater L. n. 30 del 1997" .

Tali modalità dovranno essere osservate anche per i bienni successivi (dal 1° gennaio 1999, dal 1° gennaio 2001 ecc.) riducendo progressivamente (dello 0,50 per cento ogni biennio) l'importo da indicare con il codice "r250" fino al suo azzeramento con effetto dal 1° gennaio 2013.

1.4.2. Modalità operative per la sistemazione dei periodi pregressi da parte delle cooperative che versano la contribuzione pensionistica sulla retribuzione effettiva (art. 6, ultimo comma, D.P.R. n. 602 del 1970).

Le cooperative che, in base alle istruzioni fornite con la citata circolare n. 103 del 15 maggio 1996 (parte seconda punto 3.2.2.) e con successiva circolare n. 202 del 21 ottobre 1996, hanno versato per i periodi successivi al 1° gennaio 1996 l'incremento di aliquota di 4,43 punti percentuali dovuto al F.P.L.D. sulla retribuzione effettiva potranno recuperare l'importo a credito derivante dal calcolo dell'aliquota del 4,43 per cento dal 1° gennaio 1996 e del 3,93 per cento dal 1° gennaio 1997 sulla differenza tra la retribuzione effettiva e quella convenzionale ex art. 4 del D.P.R. n. 602 del 1970. Tale importo sarà indicato in uno dei righi in bianco del quadro "d" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "r251" e dalla dicitura "cong. art. 27, c. 2-quater, L. n. 30 del 1997".

Le cooperative, invece, che dal 1° gennaio 1997 devono provvedere al versamento dell'incremento di aliquota dello 0,50 per cento sulla differenza tra la retribuzione effettiva e quella convenzionale ex art. 4, del D.P.R. n. 602 del 1970, dovranno utilizzare uno dei righi in bianco dei quadri "b-c" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice di nuova istituzione "m192" e dalla dicitura "diff. ivs coop".

Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Sulla differenza contributiva dovuta sarà applicata la somma aggiuntiva nella misura prevista dall'art. 1, c. 217, lett. a), della legge n. 662 del 1996 (cfr. circolare n. 65 del 18 marzo 1997, parte prima, punto 2.1.), da computare dal 21 del mese successivo a quello per il quale la differenza stessa è dovuta. Il relativo importo sarà riportato su un rigo separato dei quadri "b-c" del mod. DM10/2 preceduto dal codice "q920" e dalla dicitura "somme aggiuntive".

La sistemazione dei periodi pregressi, con le modalità sopra riportate, potrà essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Eventuali successive sistemazioni dovranno essere effettuate con la procedura delle regolarizzazioni contributive.

 

 

2) Assunzioni a tempo parziale o in forma stagionale di coltivatori diretti nei comuni montani. Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche.

La legge 28 febbraio 1997, n. 30 non ha modificato l'art. 18 del D.L. n. 669 del 1996.

Nel richiamare - in ordine alla portata della norma - la circolare n. 11 del 22 gennaio 1997, si comunica che vanno abbandonati i recuperi contributivi disposti nei confronti delle aziende turistiche stagionali aventi sede ed operanti nei comuni montani che hanno occupato in forma stagionale od a tempo parziale coltivatori diretti iscritti alla relativa gestione nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e l'entrata in vigore del D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378.

Il Direttore generale

Trizzino