§ 98.1.36489 - Circolare 21 ottobre 1996, n. 202 .
Art. 6 D.L. 24 settembre 1996, n. 499. Adeguamento aliquote contributive. Soci di cooperative disciplinate dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.


Settore:Normativa nazionale
Data:21/10/1996
Numero:202


Sommario
Art. 6 D.L. 24 settembre 1996, n. 499. Adeguamento aliquote contributive. Soci di cooperative disciplinate dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602. 


§ 98.1.36489 - Circolare 21 ottobre 1996, n. 202 .

Art. 6 D.L. 24 settembre 1996, n. 499. Adeguamento aliquote contributive. Soci di cooperative disciplinate dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

Direzione centrale 

 

contributi 

Roma, 21 ottobre 1996 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali 

 

e periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e 

 

primari medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del 

 

consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati 

 

amministratori di fondi, 

 

gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Sommario

Per i soci di cooperative del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, che versano i contributi pensionistici sulla retribuzione effettiva il termine per il versamento delle differenze contributive scaturenti dal D.M. 21 febbraio 1996 viene prorogato.

 

 

L'art. 6 del D.L. 24 settembre 1996, n. 499 reiterativo di precedenti decreti legge, nell'ultima parte contiene la disposizione, già presente peraltro nell'art. 6 del D.L. 26 luglio 1996, n. 396, secondo la quale anche per le società ed enti cooperativi che, essendosi avvalsi della facoltà di effettuare il versamento dei contributi ai fini pensionistici sulla retribuzione effettiva (art. 6, ultimo comma, D.P.R. n. 602 del 1970) le quali provvedano alla revoca di tale facoltà, le aliquote contributive trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle gestioni prestazioni temporanee sono calcolate sulla retribuzione convenzionale ex art. 4 del D.P.R. n. 602 del 1970 per tutto il periodo di validità del provvedimento ministeriale che ha fissato le retribuzioni ex art. 4, comunque, non superiore a sei anni.

Tale possibilità era stata già ritenuta implicita nel sistema risultante dal coordinamento dei principi del citato D.P.R. n. 602 del 1970 con quelli recati dalla normativa dell'art. 6 del D.L. 28 marzo 1996, n. 166 (sul punto cfr. circolare n. 103 del 15 maggio 1996, par.7 parte prima).

Peraltro, nella prima fase applicativa della norma, si erano registrate incertezze interpretative della norma contenuta nel D.L. n. 166 del 1996, essendosi ipotizzata la possibilità per gli organismi di cui trattasi di avvalersi della disposizione mitigatrice contenuta nello stesso art. 6 -che consente di calcolare la suddetta aliquota trasferita al FPLD dalle prestazioni temporanee sulla retribuzione convenzionale ex art. 4 del D.P.R. n. 602 del 1970- anche senza modificare l'opzione per la retribuzione effettiva.

La situazione che ne è conseguita, anche a seguito di richieste di interventi sulla normativa di cui trattasi avanzata nelle sedi competenti da parte delle organizzazioni di categoria, non ha consentito il tempestivo espletamento delle procedure all'interno delle società per l'eventuale modifica dell'opzione, ed ha poi dato luogo all'introduzione dell'apposita norma di cui in premessa che, peraltro, si è limitata ad esplicitare la possibilità anche per tali organismi di avvalersi della disposizione mitigatrice subordinatamente alla modifica dell'opzione.

In considerazione di ciò, si dispone che il termine stabilito in via generale (scaduto il 20.8.1996) per la sistemazione dei periodi pregressi - derivante dal calcolo dell'aliquota del 4,43% sulla differenza tra la retribuzione effettiva e quella convenzionale ex art. 4 D.P.R. n. 602 del 1970 - sia differito per i soci di cooperative di cui al punto 3.2.2, parte seconda, della citata circolare al 20 gennaio 1997, restando fermo l'obbligo del pagamento degli interessi al tasso legale sino alla data del versamento.

Si confermano le modalità operative per la effettuazione del versamento delle differenze contributive.

Il Direttore generale

Trizzino