Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 11/07/1995 |
Numero: | 378 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il n. 48 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.31172 - D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378.
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, in materia di attività lavorativa a carattere stagionale.
(G.U. 15 settembre 1995, n. 216)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 1, secondo comma, lettera a), della
Visto il
Visto l'art. 1 sesto comma, secondo inciso, della citata
Considerato che nel settore del turismo le attività presso le aziende di stagione postulano l'utilizzazione di personale a tempo determinato per il periodo d'apertura;
Considerato, altresì, che le assunzioni connesse alle attività turistico-ricettive soddisfano, per l'effetto, alla esigenza di sostegno e di incremento dei livelli occupazionali in rapporto ai conclamati obiettivi di flessibilità delle condizioni di impiego;
Valutata l'opportunità di integrare conseguentemente il cennato elenco con la previsione del riconoscimento del carattere di stagionalità delle attività svolte presso aziende turistiche ad apertura stagionale, ovvero che abbiano un periodo determinato di chiusura durante l'anno;
Sentite le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le quali hanno espresso parere favorevole in sede ministeriale e successivamente concordato apposita conforme dichiarazione congiunta nell'accordo del 30 settembre 1994, per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro nel settore turismo;
Visto l'art. 17, comma 1, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 1995;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente regolamento:
1. Il n. 48 dell'elenco approvato con
"48. Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.".