§ 98.1.37171 - Circolare 22 gennaio 1997, n. 11 .
Legge 31 gennaio 1994, n. 97 (art. 18). Assunzioni a tempo parziale o in forma stagionale di coltivatori diretti nelle zone montane. Oneri [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/01/1997
Numero:11

§ 98.1.37171 - Circolare 22 gennaio 1997, n. 11 .

Legge 31 gennaio 1994, n. 97 (art. 18). Assunzioni a tempo parziale o in forma stagionale di coltivatori diretti nelle zone montane. Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e  

 

Primari Medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Come è noto, l'art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ha previsto la possibilità di assumere in forma stagionale o a tempo parziale senza oneri previdenziali coltivatori diretti residenti in comuni montani ed iscritti alla relativa gestione.

La possibilità di effettuare assunzioni in occupazioni stagionali è peraltro circoscritta alle attività nelle quali è ammessa la stipulazione di contratti a termine ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, attività elencate dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525.

Tale elenco è stato implementato con D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378, con l'inclusione di attività turistiche stagionali con effetto dall'entrata in vigore di quest'ultimo provvedimento.

L'art. 18 del D.L. in epigrafe parifica le aziende turistiche di cui trattasi aventi sedi ed operanti nei comuni montani, che abbiano occupato in forma stagionale od a tempo parziale coltivatori diretti dopo l'entrata in vigore dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, agli altri datori di lavoro già ammessi alle predette assunzioni, disponendo la sanatoria degli addebiti contributivi elevati dall'I.N.P.S. relativamente al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e l'entrata in vigore del D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378.

In ottemperanza alla predetta norma, le Sedi si asterranno dallo svolgere azioni di recupero al titolo di cui trattasi, tenendo in evidenza le relative partite in attesa della conversione in legge del D.L. n. 669 del 1996.

Il Direttore generale

Trizzino