Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/01/1997 |
Numero: | 11 |
§ 98.1.37171 - Circolare 22 gennaio 1997, n. 11 .
Legge 31 gennaio 1994, n. 97 (art. 18). Assunzioni a tempo parziale o in forma stagionale di coltivatori diretti nelle zone montane. Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei |
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rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale e |
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Primari Medico legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di |
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indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di |
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fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Come è noto, l'art. 18 della
La possibilità di effettuare assunzioni in occupazioni stagionali è peraltro circoscritta alle attività nelle quali è ammessa la stipulazione di contratti a termine ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della
Tale elenco è stato implementato con
L'art. 18 del D.L. in epigrafe parifica le aziende turistiche di cui trattasi aventi sedi ed operanti nei comuni montani, che abbiano occupato in forma stagionale od a tempo parziale coltivatori diretti dopo l'entrata in vigore dell'art. 18 della
In ottemperanza alla predetta norma, le Sedi si asterranno dallo svolgere azioni di recupero al titolo di cui trattasi, tenendo in evidenza le relative partite in attesa della conversione in legge del
Il Direttore generale
Trizzino