Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 18/03/1997 |
Numero: | 65 |
§ 98.1.37516 - Circolare 18 marzo 1997, n. 65 .
1) Nuove disposizioni in materia di somme aggiuntive e sanzioni per violazione di obblighi contributivi: a) art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538; b) art. 1, commi da 217 a 225, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - 2) Nuovo saggio degli interessi legali (art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) .
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei |
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rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale e Primari |
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Medico legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo |
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e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, |
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gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Come è noto, il regime sanzionatorio da applicare ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, era disciplinato dall'art. 4, commi da 1 a 5, della
Nella materia in argomento altre disposizioni erano contenute nell'art. 3, commi da 1 a 4, del
Sull'anzidetto sistema sanzionatorio sono, in ordine cronologico, recentemente intervenuti in maniera profondamente innovativa:
- l'art. 1 del
- l'art. 1, commi da 217 a 225, della
In particolare, entrambi i provvedimenti di legge sopra citati (il
Di seguito, nella parte prima, verrà illustrata la normativa in materia sanzionatoria contenuta nella
Parte prima
Nuovo sistema sanzionatorio disciplinato dalla
1. Premessa
La nuova disciplina del regime sanzionatorio in materia contributiva è ora delineata dall'art. 1, commi da 217 a 225, della
In particolare, la normativa introdotta dalla citata
a) Decorrenza. Giusta quanto stabilisce l'art. 3, comma 217, le disposizioni in esame sono entrate in vigore il 1° gennaio 1997.
b) Tipologia delle inadempienze. Il nuovo regime sanzionatorio prevede specifici tipi di inadempienze, in relazione alla gravità delle quali, dispone somme accessorie di entità articolata e differenziata, in considerazione anche della condotta del trasgressore.
Giova premettere che - come del resto nel precedente regime sanzionatorio, stabilito dalla
b.1. Omissione contributiva: la fattispecie, come precisa la norma stessa, si verifica nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 1, comma 217, lett. a).
b.2. Evasione contributiva: la fattispecie si realizza nel caso in cui l'inadempienza nel versamento dei contributi sia connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero (casi di infedeltà delle denunce stesse). Tanto premesso, come opportuno quadro di riferimento, si illustra di seguito quanto la legge prevede in correlazione alle due fattispecie sopra enucleate.
Ai fini sistematici si precisa poi che nell'ambito delle nuove disposizioni sono state introdotte, senza alcuna modifica, anche disposizioni già esistenti nel previgente sistema sanzionatorio (quello della
Si può inoltre distinguere tra un regime ordinario ed un regime speciale da applicare a talune particolari fattispecie.
2. Regime generale ordinario
2.1. Casi di omissioni contributive rilevabili dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 1, comma 217, lett. a)
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, si applica una "somma aggiuntiva", determinata in ragione d'anno, nella misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del
Per la concreta individuazione temporale della somma aggiuntiva in argomento dovrà essere preso a riferimento il tasso dell'interesse di differimento e di dilazione vigente al momento del pagamento dei contributi (cfr. messaggio n. 10718 del 7 febbraio 1994), maggiorandolo, ovviamente, di tre punti.
Al momento la somma aggiuntiva da applicare è pari al 18,75% annuo (cfr. messaggio n. 34395 dell'8 marzo 1997).
La somma aggiuntiva non può essere, in ogni caso, superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.
A tale proposito si ritiene utile evidenziare che, a differenza del sistema sanzionatorio previgente (
2.2. Casi di evasione contributiva (art. 1, comma 217, lett. b).
In caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie, omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva, in ragione d'anno di cui alla lettera a), (vedi precedente p. 2.1.), il trasgressore è tenuto anche al pagamento di una sanzione "una tantum" (fissa, vale a dire non in ragione d'anno), graduata secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'entità dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi.
Sempre nell'ambito della previsione dell'evasione, l'art. 1, comma 217, lett. b), ultimo periodo, dispone che qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente, vale a dire - come chiarisce la norma stessa - "prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori" - e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, la sanzione, una "tantum", prevista dalla lettera b) in esame è dovuta nella misura fissa (già predeterminata dalla legge) del 30 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi, sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.
Prima di procedere ad un esame più specifico della nuova regolamentazione della materia, per una migliore comprensione del nuovo assetto normativo, sembra utile fornire alcune precisazioni in ordine alle nozioni di "evasione" contributiva e di "spontaneità", così come risultano dal testo legislativo.
Le più ricorrenti irregolarità, che danno luogo al configurarsi dell'evasione, sono le inadempienze nel versamento dei contributi connesse alla mancata iscrizione sui libri aziendali di uno o più dipendenti; all'infedele registrazione delle retribuzioni; alla mancata denuncia di specifiche partite; all'omessa o tardiva presentazione delle denunce obbligatorie o alla loro infedeltà.
Quanto al concetto di spontaneità si osserva che:
- possono considerarsi "spontanee" le regolarizzazioni effettuate dai contribuenti per omissioni non ancora fatte oggetto di formale contestazione. A tal fine vanno considerati anche gli atti di contestazione posti in essere da altri enti previdenziali o dall'Ispettorato del lavoro;
- la denuncia spontanea deve essere comunque effettuata non oltre i sei mesi successivi alla scadenza di legge fissata per il pagamento dei contributi;
- in ogni caso, il pagamento del dovuto deve avvenire entro trenta giorni dalla denuncia dell'evasione contributiva. In caso di mancata osservanza del termine anzidetto, deve essere corrisposta la sanzione "una tantum" prevista in via ordinaria per il caso di evasione.
La formulazione della norma comporta, quindi, la applicazione della sanzione "una tantum", sia pure nella misura ridotta, in tutti i casi in cui le denunce obbligatorie vengano presentate oltre i termini di legge.
Riguardo alla graduazione della sanzione per denunce effettuate oltre i sei mesi, si è in attesa di conoscere i criteri che verranno stabiliti in proposito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro. Detta sanzione, così come previsto dalla legge stessa, sarà compresa, in relazione all'entità della evasione ed al comportamento del contribuente, da un minimo del 50% ad un massimo del 100% dei contributi dovuti.
Nelle more dell'emanazione del previsto decreto interministeriale, le Sedi provvederanno a contestare ai trasgressori la sanzione stessa facendo puntuale riferimento a quanto a tale riguardo previsto dalla relativa disposizione di legge e facendo riserva di successiva esatta quantificazione e comunicazione della misura della sanzione stessa sulla base dei criteri che verranno stabiliti con lo emanando decreto interministeriale.
2.3. Efficacia della normativa.
Il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dalla normativa in argomento sostituisce il precedente, e non si limita ad integrarlo; tant'è vero che il comma 225 dell'articolo 1 in esame abroga espressamente la precedente normativa. In considerazione di quanto ora detto, la sua attuazione non può essere retroattiva, e troverà applicazione per le fattispecie che si verificheranno successivamente alla sua entrata in vigore: 1° gennaio 1997. In altri termini, mentre le disposizioni di cui ai commi 217 e seguenti si applicano solo ai periodi contributivi in corso alla data di entrata in vigore della
3. Regime speciale (art. 1, commi 219, 220 e 221)
Oltre alla normativa ordinaria sopra illustrata, l'art. 1 della legge in esame prevede anche una disciplina speciale che stabilisce:
- un regime sanzionatorio particolare che prevede l'applicazione delle somme accessorie secondo criteri diversi da quelli fissati per la generalità dei contribuenti e la cui regolamentazione è lasciata, nei limiti stabiliti dalla legge stessa, alla determinazione degli enti impositori (commi 220 e 221);
- casi particolari di mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuto a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo (comma 218);
- l'esonero dall'applicazione delle somme accessorie in considerazione della particolarità del soggetto debitore: Stato ovvero enti locali (comma 219);
- talune specifiche ipotesi in cui, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è possibile ottenere, in relazione anche ai riflessi negativi in campo occupazionale, un'eccezionale riduzione delle somme accessorie (comma 224).
In relazione a ciascuna delle fattispecie sopra indicate si forniscono di seguito gli opportuni chiarimenti.
3.1. Procedure concorsuali (art. 1, comma 220) .
La
L'interpretazione del comma in argomento, da un punto di vista logico e sistematico, porta a ritenere che la sanzione, ridotta secondo i criteri di seguito esposti, viene applicata in luogo delle somme aggiuntive ordinarie e, quindi, sia della somma aggiuntiva di cui al punto a) del comma 217 dell'art. 1, sia della maggiorazione della sanzione "una tantum" prevista al successivo punto b) dello stesso art. 1, comma 217.
La sanzione in parola deve essere applicata secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto con deliberazione n. 197 del 18 febbraio 1997, di seguito esposti, che tengono conto sia del tipo della procedura concorsuale, sia del tipo di inadempienza contributiva.
L'importo della sanzione ridotta, come di seguito indicato, non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge, che è quello degli interessi legali. Di conseguenza, qualora per il variare della misura degli interessi di dilazione, l'importo della sanzione risulti inferiore a quello degli interessi legali dovrà sempre essere preteso quest'ultimo importo.
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Tipi di inadempienze |
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Ipotesi di procedure |
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concorsuali |
Evasione |
Morosità |
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(art. 1, comma 217, punto b) |
(art. 1, comma 217, punto a) |
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1) Fallimento; |
Sanzione pari al prime rate |
Sanzione pari al prime rate - 4 |
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Liquid. coatta amministrativa |
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punti |
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2) Concordato preventivo; |
Sanzione pari al prime rate - 2 |
Sanzione pari al prime rate - 5 |
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Concordato fallimentare |
punti |
punti |
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3) Amm. controllata; |
Sanzione pari al prime rate - 3 |
Sanzione pari agli interessi legali |
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Amm. straordinaria |
punti |
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Si ritiene, infine, opportuno ricordare che non potranno essere prese in considerazione, ed andranno quindi respinte, le istanze delle aziende sottoposte alle predette procedure concorsuali per le quali non risulti soddisfatta la condizione preliminare dell'avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese, espressamente prevista dalla norma di legge in questione. Va da sé che deve intendersi implicitamente stabilito che la riduzione delle somme aggiuntive, come sopra ridotte, è subordinata anche al loro effettivo pagamento.
3.2. Enti non economici; enti, fondazioni e associazioni non aventi scopo di lucro (art. 1, comma 221).
L'art. 1, comma 221, della più volte citata
Al riguardo il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ha stabilito i seguenti criteri.
a) La riduzione delle somme aggiuntive viene concessa:
- nella misura pari agli interessi legali nei confronti di quegli enti i cui proventi finanziari consistano prevalentemente in finanziamenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni;
- nella misura degli interessi legali aumentati del 50% nei confronti degli altri enti per i quali non ricorre tale condizione di prevalenza. Ricorre il requisito della "prevalenza" allorché le entrate complessive dell'ente sono rappresentate per almeno due terzi, dall'ammontare dei finanziamenti pubblici. Tale requisito deve risultare attraverso l'esibizione da parte degli enti interessati dei bilanci o altra idonea documentazione contabile.
b) Il beneficio della riduzione trova applicazione solo nell'ipotesi di ritardato pagamento dei contributi e non nell'ipotesi di evasione contributiva.
c) I contributi e i finanziamenti tardivamente erogati devono essere previsti da leggi o convenzioni.
d) L'inadempienza deve essersi verificata nel periodo oggetto di finanziamento. La verifica dell'esistenza del requisito in parola deve risultare da documentazione, da presentare in originale o in copia debitamente autenticata.
La regolarizzazione contributiva deve essere effettuata entro il ventesimo giorno successivo a quello di erogazione del finanziamento. Ove tale termine non venga rispettato, configurandosi una inadempienza contributiva, dovranno essere pretese le normali somme accessorie previste al comma 217 dello stesso art. 1.
3.3. Casi particolari di mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuto a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo (art. 1, comma 218).
Anche nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 218, è prevista una particolare applicazione delle somme aggiuntive, diversa da quella valevole per la generalità dei casi di ritardato o omesso versamento dei contributi.
Si tratta di quei casi in cui sussiste una particolare incertezza circa la ricorrenza dell'obbligo contributivo, che risulti da orientamenti giurisprudenziali contrastanti ovvero anche da orientamenti amministrativi che siano in contrasto tra loro.
Questa particolare riduzione è fissata in misura pari a quella stabilita per gli interessi di differimento e di dilazione (attualmente 15,75% annuo), e non può essere in ogni caso superiore all'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La riduzione, come nelle ipotesi precedentemente indicate, è subordinata all'integrale pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive dovute nel termine che l'Istituto fisserà al debitore. In caso di mancato rispetto del suddetto termine dovranno ovviamente essere pretese le normali somme aggiuntive.
Nei casi in questione non potrà trovare comunque applicazione quanto previsto al punto b) del comma 217 dell'art. 1 della legge in esame.
3.4. Stato, regioni, province, comuni ed enti locali (art. 1, comma 219).
Come è noto, anche sotto il vigore della precedente
L'art. 1, comma 219, della
Per Enti locali sono da intendere solamente quegli enti pubblici che hanno tra le loro caratteristiche peculiari quella di curare interessi esclusivamente locali nello ambito della Regione e nei quali il territorio assurge a valore di elemento costitutivo o quanto meno di particolare rilevanza e non di semplice sfera di competenza dell'Ente.
Cosicché vanno compresi in tale locuzione, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e i Consorzi fra i predetti enti territoriali.
Oggetto dell'esonero sono, oltre la somma aggiuntiva di cui al comma 217, punto a), anche la maggiorazione di cui al punto b) dello stesso comma e, infine, anche gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c.
Si ritiene infine opportuno ricordare che ai sensi del
3.5. Altre ipotesi di eccezionale possibilità di riduzione dell'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione fino alla misura degli interessi legali (art. 1, comma 224).
Come è noto, già l'art. 3, commi da 1 a 3, della
In particolare, l'attuale norma prevede che l'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione (quest'ultima da intendersi come la sanzione, "una tantum", di cui al comma 217, lettera b), può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, nelle seguenti ipotesi:
a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all'inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla
Nei casi di riduzione di cui al comma 1 sopra riportato, il decreto ministeriale può disporre anche l'estinzione delle obbligazioni per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.
Si ritiene opportuno sottolineare che la concessione del beneficio di cui trattasi può essere disposta solamente in base a decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare a seguito di motivata e documentata istanza che i soggetti interessati debbono inoltrare sia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia all'Ente impositore. Su tali adempimenti le Sedi avranno cura di richiamare l'attenzione degli interessati, soprattutto per i casi in cui la domanda risulti presentata solo all'Istituto.
In attesa dell'emanazione del decreto interministeriale di cui trattasi, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori la richiesta per ottenere la riduzione in esame, debbono procedere alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura ridotta degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla data di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non sia intervenuto il predetto decreto, gli enti impositori sono tenuti a procedere all'addebito di quanto previsto in caso di inadempienza agli obblighi contributivi dall'art. 1, comma 217, della più volte menzionata
Non potranno essere prese in considerazione le istanze avanzate da debitori che non abbiano adeguatamente documentato la propria richiesta o che non si siano comunque attenuti alle anzidette condizioni previste dalle disposizioni legislative in trattazione.
4. Applicazione degli interessi legali (ex art. 1282 c.c.) nei casi in cui non si fa luogo all'applicazione delle somme accessorie
Si è già precisato che il comma 225 dell'art. 1 in trattazione ha espressamente stabilito l'abrogazione oltre che dell'articolo 4, commi da 1 a 5, del
5. Estinzione delle sanzioni amministrative (art. 1, comma 222)
Di particolare rilevanza è quanto ora stabilisce il comma 222 dell'art. 1 in esame, il quale prevede che allorché si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui all'art. 1, commi 217 e seguenti in precedenza esaminati, sono estinte le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'art. 35 della
Si sottolinea che è, in ogni caso, necessario procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo, entro i rigorosi termini e con le modalità tutte previsti dalla menzionata
6. Chiarimenti in materia di sanzioni amministrative
Con l'occasione, in tema di sanzioni amministrative, in via generale, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni, che tengono conto anche della recente evoluzione giurisprudenziale.
6.1. Accentramento di adempimenti contributivi: competenza ad emanare l'ordinanza-ingiunzione.
Legittimato ad emanare l'ordinanza-ingiunzione, nella ipotesi di azienda autorizzata ad accentrare gli adempimenti contributivi, è il Direttore della sede provinciale I.N.P.S., deputato a ricevere gli adempimenti in virtù dello accentramento stesso, anche se l'emissione dell'ordinanza stessa riguarda lavoratori dislocati nelle dipendenze oggetto dell'accentramento.
6.2. Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative: art. 16,
Nella materia in epigrafe, con
6.3. Modifica dell'art. 195 del testo unico Inail approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965.
Si fa presente che il
«Art. 195. - I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente titolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni».
7. Sanzioni penali
Sempre a proposito del sistema sanzionatorio quale ora disciplinato dalla
8. Azione revocatoria in caso di pagamento di contributi ed oneri accessori (art. 1, comma 223)
Stabilisce la norma in esame che i pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori in favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del
Parte seconda
La disciplina in materia sanzionatoria contenuta nell'art. 1 del
1. Non molto dissimile dal sistema sanzionatorio delineato dalla
Tanto premesso si segnalano di seguito solo i punti in cui il regime sanzionatorio stabilito dal
1.1. Casi di evasione contributiva (art. 1, comma 1, lett. b).
Poiché l'aspetto in esame è diverso da quello poi previsto al comma 224, lett. b), della
In particolare, in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie, omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva, in ragione di anno, di cui alla lettera a), (vale a dire pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del
Come già reso noto con messaggio n. 28851 dell'11 febbraio 1997 (allegato 1), con D.M. 23 dicembre 1996, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1997, n. 34, Serie generale, è stato stabilito che la sanzione "una tantum" da applicare in caso di evasione, connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, è determinata nelle seguenti misure percentuali riferite a quanto dovuto a titolo di contributi o premi, che si ritiene utile riportare di seguito:
evasione totale (cioè dell'intera somma dovuta a titolo di contributi):
- regolarizzazione a seguito di accertamenti d'ufficio: 50%;
- regolarizzazione in seguito a denuncia spontanea oltre i 12 mesi dal termine per il versamento: 40%;
evasione per oltre la metà dei contributi dovuti:
- regolarizzazione a seguito di accertamenti d'ufficio: 45%;
- regolarizzazione in seguito a denuncia spontanea oltre i 12 mesi dal termine per il versamento: 35%;
evasione inferiore alla metà dei contributi dovuti:
- regolarizzazione a seguito di accertamenti d'ufficio: 40%;
- regolarizzazione in seguito a denuncia spontanea oltre i 12 mesi dal termine per il versamento: 30%.
1.2. Evasione denunciata spontaneamente prima di contestazioni o richieste e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il versamento dei contributi (art. 1, comma 1, lett. b), ultimo periodo).
Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente, vale a dire - come chiarisce la norma stessa - prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, la sanzione "una tantum", prevista dalla lettera b) in esame non è dovuta, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia.
In conclusione, nella fattispecie in esame, si applicava unicamente la somma aggiuntiva (interesse di differimento e di dilazione, maggiorato di tre punti), a condizione che il versamento dei contributi dovuti venisse effettuato entro 30 giorni dalla denuncia spontanea. In caso di mancata osservanza del termine anzidetto, deve essere corrisposta anche la suindicata sanzione "una tantum", come sopra detto, graduabile dal 30 al 50%.
Parte terza
Variazione della misura degli interessi legali (art. 2, comma 185)
1. Come è noto, già l'art. 1 della
Ora la disposizione di legge in esame, all'art. 2, comma 185, ha stabilito - sostituendo l'art. 1284 del c.c. - il tasso degli interessi legali nella misura del 5% in ragione d'anno. Tale nuova misura ha effetto dal 1° gennaio 1997 per espressa disposizione della stessa legge (art. 3, comma 217).
Di conseguenza sulle regolarizzazioni pendenti alla predetta data, e che comportino l'applicazione degli interessi legali, questi verranno così calcolati:
- nella misura del 10%: sino alla data del 31 dicembre 1996;
- nella misura del nuovo tasso del 5%: dal 1° gennaio 1997.
Il criterio sopra illustrato deve essere applicato sia nei casi in cui l'Istituto è creditore sia nei casi in cui sia debitore.
La disposizione in parola prevede peraltro che il tasso di interesse legale potrà in futuro essere modificato con un decreto del Ministero del tesoro e bilancio.
Il decreto dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce. In caso contrario si riterrà confermato il tasso precedente. La modifica del tasso sarà effettuata dal predetto Ministero tenendo conto di due parametri: il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi e il tasso di inflazione.
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato 1
Messaggio 11 febbraio 1997, n. 28851
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali |
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e periferici dei rami professionali |
Oggetto: Disciplina del sistema sanzionatorio ex art. 1 del
Come è noto, una nuova regolamentazione in tema di sanzioni, in caso di ritardato od omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali e di premi, era contenuta all'art. 1 del
La materia con sostanziali novità rispetto a quanto previsto dal
Quanto prima verranno fornite istruzioni sui vari aspetti connessi alla complessa e delicata normativa attinente al nuovo sistema sanzionatorio.
Per l'intanto, si riporta di seguito (all. n. 1) il testo del decreto, in corso di pubblicazione, con il quale - come previsto all'art. 1, comma 1, lett. b), del
Detta sanzione, fissa (vale a dire non calcolata in ragione d'anno), in base alla disposizione testé citata, trova applicazione in caso di evasione, connessa a registrazione o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, ed è determinata nelle misure percentuali, stabilite nel decreto di cui trattasi, riferite a quanto dovuto a titolo di contributi o premi.
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato n. 1
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il
visto l'articolo 3, comma 1, del medesimo
considerato che detta sanzione deve essere graduata, in rapporto all'entità della evasione ed al comportamento del contribuente, da un minimo del 30% ad un massimo del 50% di quanto dovuto a titolo di contributi o premi;
ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla fissazione dei criteri di determinazione graduale della sanzione "una tantum" di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del citato
Decreta:
La sanzione "una tantum" da applicare in caso di evasione, connessa a registrazioni o denunce obbligatorie o non conformi al vero, è determinata nelle seguenti misure percentuali riferite a quanto dovuto a titolo di contributi o premi:
evasione totale:
- regolarizzazione a seguito di accertamenti d'ufficio: 50%
- regolarizzazione in seguito a denuncia spontanea oltre i 12 mesi dal termine per il versamento: 40%;
evasione per oltre la metà dei contributi o premi dovuti:
- regolarizzazione a seguito di accertamenti d'ufficio: 45%
- regolarizzazione in seguito a denuncia spontanea oltre i 12 mesi dal termine per il versamento: 35%;
evasione inferiore alla metà dei contributi di premi dovuti:
- regolarizzazione a seguito di accertamenti d'ufficio: 40%
- regolarizzazione in seguito a denuncia spontanea oltre i 12 mesi dal termine per il versamento: 30%.
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Treu
p. il Ministro del tesoro
Pinza