§ 98.1.37516 - Circolare 18 marzo 1997, n. 65 .
1) Nuove disposizioni in materia di somme aggiuntive e sanzioni per violazione di obblighi contributivi: a) art. 1 del decreto-legge 23 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/03/1997
Numero:65

§ 98.1.37516 - Circolare 18 marzo 1997, n. 65 .

1) Nuove disposizioni in materia di somme aggiuntive e sanzioni per violazione di obblighi contributivi: a) art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538; b) art. 1, commi da 217 a 225, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - 2) Nuovo saggio degli interessi legali (art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei 

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari 

 

Medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo 

 

e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, 

 

gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Come è noto, il regime sanzionatorio da applicare ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, era disciplinato dall'art. 4, commi da 1 a 5, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536.

Nella materia in argomento altre disposizioni erano contenute nell'art. 3, commi da 1 a 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, e nell'art. 53 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Sull'anzidetto sistema sanzionatorio sono, in ordine cronologico, recentemente intervenuti in maniera profondamente innovativa:

- l'art. 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 538 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249), il quale è entrato in vigore il 24 ottobre 1996 (cfr. art. 3) ed è decaduto per mancata conversione in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Il comma 233 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 ha, peraltro, disposto che «restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538»;

- l'art. 1, commi da 217 a 225, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"), pubblicata nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, Serie generale, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1997 (cfr. art. 3, comma 217, che stabilisce: «le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1997, salvo che non sia espressamente stabilita una diversa decorrenza»).

In particolare, entrambi i provvedimenti di legge sopra citati (il D.L. n. 538 del 1996, all'art. 1, comma 9, e la legge n. 662 del 1996, all'art. 1, comma 225) hanno espressamente abrogato l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e l'art. 53 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed ogni altra disposizione incompatibile con il nuovo sistema sanzionatorio. Il comma 224 ha inoltre stabilito che all'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 venisse soppresso il comma 4, prevedendo nel contempo la sostituzione dei commi da 1 a 3.

Di seguito, nella parte prima, verrà illustrata la normativa in materia sanzionatoria contenuta nella legge 23 dicembre 1996, n. 662; mentre nella parte seconda la disciplina, che ha avuto vigenza dal 24 ottobre al 23 dicembre 1996, stabilita dall'art. 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 538, che in alcuni punti si discosta da quella prevista dalla legge n. 662 del 1996, più volte citata. Nella parte terza verrà, infine, trattata la disciplina concernente la applicazione del nuovo saggio degli interessi legali di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., come ora sostituito dall'art. 2, comma 185, della legge n. 662 del 1996.

 

 

Parte prima

Nuovo sistema sanzionatorio disciplinato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, comma 217 e seguenti)

1. Premessa

La nuova disciplina del regime sanzionatorio in materia contributiva è ora delineata dall'art. 1, commi da 217 a 225, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In particolare, la normativa introdotta dalla citata legge n. 662 del 1996 risulta profondamente innovativa rispetto alle precedenti disposizioni in materia sanzionatoria, di cui viene formulata un'organica rimodulazione.

a) Decorrenza. Giusta quanto stabilisce l'art. 3, comma 217, le disposizioni in esame sono entrate in vigore il 1° gennaio 1997.

b) Tipologia delle inadempienze. Il nuovo regime sanzionatorio prevede specifici tipi di inadempienze, in relazione alla gravità delle quali, dispone somme accessorie di entità articolata e differenziata, in considerazione anche della condotta del trasgressore.

Giova premettere che - come del resto nel precedente regime sanzionatorio, stabilito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, di conversione del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 - il legislatore stabilisce, per i casi di evasione, un trattamento più severo, differenziato dagli altri tipi di inadempienza, proprio in considerazione della pericolosità sociale della condotta, per la quale il rigore della sanzione prevista è voluto come "deterrente" psicologico.

b.1. Omissione contributiva: la fattispecie, come precisa la norma stessa, si verifica nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 1, comma 217, lett. a).

b.2. Evasione contributiva: la fattispecie si realizza nel caso in cui l'inadempienza nel versamento dei contributi sia connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero (casi di infedeltà delle denunce stesse). Tanto premesso, come opportuno quadro di riferimento, si illustra di seguito quanto la legge prevede in correlazione alle due fattispecie sopra enucleate.

Ai fini sistematici si precisa poi che nell'ambito delle nuove disposizioni sono state introdotte, senza alcuna modifica, anche disposizioni già esistenti nel previgente sistema sanzionatorio (quello della legge n. 48 del 1988 e legge n. 166 del 1991 già menzionate), così da garantire una più immediata intellegibilità della complessiva regolamentazione della materia.

Si può inoltre distinguere tra un regime ordinario ed un regime speciale da applicare a talune particolari fattispecie.

 

 

2. Regime generale ordinario

2.1. Casi di omissioni contributive rilevabili dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 1, comma 217, lett. a)

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, si applica una "somma aggiuntiva", determinata in ragione d'anno, nella misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti.

Per la concreta individuazione temporale della somma aggiuntiva in argomento dovrà essere preso a riferimento il tasso dell'interesse di differimento e di dilazione vigente al momento del pagamento dei contributi (cfr. messaggio n. 10718 del 7 febbraio 1994), maggiorandolo, ovviamente, di tre punti.

Al momento la somma aggiuntiva da applicare è pari al 18,75% annuo (cfr. messaggio n. 34395 dell'8 marzo 1997).

La somma aggiuntiva non può essere, in ogni caso, superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

A tale proposito si ritiene utile evidenziare che, a differenza del sistema sanzionatorio previgente (legge n. 48 del 1988 citata), raggiunto detto limite del 100 per cento, la legge non prevede l'ulteriore aggravio degli interessi legali ex art. 1284 c.c., a decorrere dal giorno successivo a quello in cui viene a maturarsi la somma aggiuntiva nella misura massima.

2.2. Casi di evasione contributiva (art. 1, comma 217, lett. b).

In caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie, omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva, in ragione d'anno di cui alla lettera a), (vedi precedente p. 2.1.), il trasgressore è tenuto anche al pagamento di una sanzione "una tantum" (fissa, vale a dire non in ragione d'anno), graduata secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'entità dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi.

Sempre nell'ambito della previsione dell'evasione, l'art. 1, comma 217, lett. b), ultimo periodo, dispone che qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente, vale a dire - come chiarisce la norma stessa - "prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori" - e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, la sanzione, una "tantum", prevista dalla lettera b) in esame è dovuta nella misura fissa (già predeterminata dalla legge) del 30 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi, sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.

Prima di procedere ad un esame più specifico della nuova regolamentazione della materia, per una migliore comprensione del nuovo assetto normativo, sembra utile fornire alcune precisazioni in ordine alle nozioni di "evasione" contributiva e di "spontaneità", così come risultano dal testo legislativo.

Le più ricorrenti irregolarità, che danno luogo al configurarsi dell'evasione, sono le inadempienze nel versamento dei contributi connesse alla mancata iscrizione sui libri aziendali di uno o più dipendenti; all'infedele registrazione delle retribuzioni; alla mancata denuncia di specifiche partite; all'omessa o tardiva presentazione delle denunce obbligatorie o alla loro infedeltà.

Quanto al concetto di spontaneità si osserva che:

- possono considerarsi "spontanee" le regolarizzazioni effettuate dai contribuenti per omissioni non ancora fatte oggetto di formale contestazione. A tal fine vanno considerati anche gli atti di contestazione posti in essere da altri enti previdenziali o dall'Ispettorato del lavoro;

- la denuncia spontanea deve essere comunque effettuata non oltre i sei mesi successivi alla scadenza di legge fissata per il pagamento dei contributi;

- in ogni caso, il pagamento del dovuto deve avvenire entro trenta giorni dalla denuncia dell'evasione contributiva. In caso di mancata osservanza del termine anzidetto, deve essere corrisposta la sanzione "una tantum" prevista in via ordinaria per il caso di evasione.

La formulazione della norma comporta, quindi, la applicazione della sanzione "una tantum", sia pure nella misura ridotta, in tutti i casi in cui le denunce obbligatorie vengano presentate oltre i termini di legge.

Riguardo alla graduazione della sanzione per denunce effettuate oltre i sei mesi, si è in attesa di conoscere i criteri che verranno stabiliti in proposito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro. Detta sanzione, così come previsto dalla legge stessa, sarà compresa, in relazione all'entità della evasione ed al comportamento del contribuente, da un minimo del 50% ad un massimo del 100% dei contributi dovuti.

Nelle more dell'emanazione del previsto decreto interministeriale, le Sedi provvederanno a contestare ai trasgressori la sanzione stessa facendo puntuale riferimento a quanto a tale riguardo previsto dalla relativa disposizione di legge e facendo riserva di successiva esatta quantificazione e comunicazione della misura della sanzione stessa sulla base dei criteri che verranno stabiliti con lo emanando decreto interministeriale.

2.3. Efficacia della normativa.

Il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dalla normativa in argomento sostituisce il precedente, e non si limita ad integrarlo; tant'è vero che il comma 225 dell'articolo 1 in esame abroga espressamente la precedente normativa. In considerazione di quanto ora detto, la sua attuazione non può essere retroattiva, e troverà applicazione per le fattispecie che si verificheranno successivamente alla sua entrata in vigore: 1° gennaio 1997. In altri termini, mentre le disposizioni di cui ai commi 217 e seguenti si applicano solo ai periodi contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 662 del 1996, nulla è, invece, innovato per i periodi contributivi anteriori che (tranne il periodo 24 ottobre/23 dicembre 1996, in cui ha avuto vigenza il D.L. n. 538 del 1996, v. appresso) permangono disciplinati dalla norma ora abrogata, che continua a trovare applicazione per la determinazione delle somme accessorie dovute per contributi relativi ai periodi che ricadono sotto la sua disciplina.

 

 

3. Regime speciale (art. 1, commi 219, 220 e 221)

Oltre alla normativa ordinaria sopra illustrata, l'art. 1 della legge in esame prevede anche una disciplina speciale che stabilisce:

- un regime sanzionatorio particolare che prevede l'applicazione delle somme accessorie secondo criteri diversi da quelli fissati per la generalità dei contribuenti e la cui regolamentazione è lasciata, nei limiti stabiliti dalla legge stessa, alla determinazione degli enti impositori (commi 220 e 221);

- casi particolari di mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuto a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo (comma 218);

- l'esonero dall'applicazione delle somme accessorie in considerazione della particolarità del soggetto debitore: Stato ovvero enti locali (comma 219);

- talune specifiche ipotesi in cui, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è possibile ottenere, in relazione anche ai riflessi negativi in campo occupazionale, un'eccezionale riduzione delle somme accessorie (comma 224).

In relazione a ciascuna delle fattispecie sopra indicate si forniscono di seguito gli opportuni chiarimenti.

3.1. Procedure concorsuali (art. 1, comma 220) .

La legge n. 662 del 1996 (art. 1, comma 220) in esame prevede, per quanto riguarda le aziende sottoposte a una procedura concorsuale, che la somma aggiuntiva possa essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

L'interpretazione del comma in argomento, da un punto di vista logico e sistematico, porta a ritenere che la sanzione, ridotta secondo i criteri di seguito esposti, viene applicata in luogo delle somme aggiuntive ordinarie e, quindi, sia della somma aggiuntiva di cui al punto a) del comma 217 dell'art. 1, sia della maggiorazione della sanzione "una tantum" prevista al successivo punto b) dello stesso art. 1, comma 217.

La sanzione in parola deve essere applicata secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto con deliberazione n. 197 del 18 febbraio 1997, di seguito esposti, che tengono conto sia del tipo della procedura concorsuale, sia del tipo di inadempienza contributiva.

L'importo della sanzione ridotta, come di seguito indicato, non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge, che è quello degli interessi legali. Di conseguenza, qualora per il variare della misura degli interessi di dilazione, l'importo della sanzione risulti inferiore a quello degli interessi legali dovrà sempre essere preteso quest'ultimo importo.

 

 

Tipi di inadempienze 

Ipotesi di procedure  

 

concorsuali 

Evasione 

Morosità  

 

(art. 1, comma 217, punto b) 

(art. 1, comma 217, punto a) 

1) Fallimento; 

Sanzione pari al prime rate 

Sanzione pari al prime rate - 4 

Liquid. coatta amministrativa 

 

punti 

2) Concordato preventivo; 

Sanzione pari al prime rate - 2 

Sanzione pari al prime rate - 5 

Concordato fallimentare 

punti 

punti 

3) Amm. controllata; 

Sanzione pari al prime rate - 3 

Sanzione pari agli interessi legali 

Amm. straordinaria 

punti 

 

Si ritiene, infine, opportuno ricordare che non potranno essere prese in considerazione, ed andranno quindi respinte, le istanze delle aziende sottoposte alle predette procedure concorsuali per le quali non risulti soddisfatta la condizione preliminare dell'avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese, espressamente prevista dalla norma di legge in questione. Va da sé che deve intendersi implicitamente stabilito che la riduzione delle somme aggiuntive, come sopra ridotte, è subordinata anche al loro effettivo pagamento.

3.2. Enti non economici; enti, fondazioni e associazioni non aventi scopo di lucro (art. 1, comma 221).

L'art. 1, comma 221, della più volte citata legge n. 662 del 1996, stabilisce che in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi da parte degli Enti non economici e degli Enti, fondazioni ed associazioni non aventi scopo di lucro, quando tali inadempienze sono connesse alla ritardata erogazione dei contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione, le somme aggiuntive previste al comma 217 dello stesso art. 1 sono ridotte fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali. La legge n. 662 del 1996 (art. 1, comma 221) ripropone, pertanto, la particolare riduzione delle somme aggiuntive in favore degli enti in questione, già prevista nella precedente normativa.

Al riguardo il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ha stabilito i seguenti criteri.

a) La riduzione delle somme aggiuntive viene concessa:

- nella misura pari agli interessi legali nei confronti di quegli enti i cui proventi finanziari consistano prevalentemente in finanziamenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni;

- nella misura degli interessi legali aumentati del 50% nei confronti degli altri enti per i quali non ricorre tale condizione di prevalenza. Ricorre il requisito della "prevalenza" allorché le entrate complessive dell'ente sono rappresentate per almeno due terzi, dall'ammontare dei finanziamenti pubblici. Tale requisito deve risultare attraverso l'esibizione da parte degli enti interessati dei bilanci o altra idonea documentazione contabile.

b) Il beneficio della riduzione trova applicazione solo nell'ipotesi di ritardato pagamento dei contributi e non nell'ipotesi di evasione contributiva.

c) I contributi e i finanziamenti tardivamente erogati devono essere previsti da leggi o convenzioni.

d) L'inadempienza deve essersi verificata nel periodo oggetto di finanziamento. La verifica dell'esistenza del requisito in parola deve risultare da documentazione, da presentare in originale o in copia debitamente autenticata.

La regolarizzazione contributiva deve essere effettuata entro il ventesimo giorno successivo a quello di erogazione del finanziamento. Ove tale termine non venga rispettato, configurandosi una inadempienza contributiva, dovranno essere pretese le normali somme accessorie previste al comma 217 dello stesso art. 1.

3.3. Casi particolari di mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuto a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo (art. 1, comma 218).

Anche nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 218, è prevista una particolare applicazione delle somme aggiuntive, diversa da quella valevole per la generalità dei casi di ritardato o omesso versamento dei contributi.

Si tratta di quei casi in cui sussiste una particolare incertezza circa la ricorrenza dell'obbligo contributivo, che risulti da orientamenti giurisprudenziali contrastanti ovvero anche da orientamenti amministrativi che siano in contrasto tra loro.

Questa particolare riduzione è fissata in misura pari a quella stabilita per gli interessi di differimento e di dilazione (attualmente 15,75% annuo), e non può essere in ogni caso superiore all'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

La riduzione, come nelle ipotesi precedentemente indicate, è subordinata all'integrale pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive dovute nel termine che l'Istituto fisserà al debitore. In caso di mancato rispetto del suddetto termine dovranno ovviamente essere pretese le normali somme aggiuntive.

Nei casi in questione non potrà trovare comunque applicazione quanto previsto al punto b) del comma 217 dell'art. 1 della legge in esame.

3.4. Stato, regioni, province, comuni ed enti locali (art. 1, comma 219).

Come è noto, anche sotto il vigore della precedente legge n. 48 del 1988, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato erano state esonerate (art. 16 della legge n. 370 del 1974) dal pagamento delle somme accessorie nel caso di ritardato o omesso versamento dei contributi dovuti.

L'art. 1, comma 219, della legge n. 662 del 1996 in esame, oltre a confermare l'esonero dal pagamento delle somme aggiuntive per le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, ha esteso tale esclusione anche agli enti locali.

Per Enti locali sono da intendere solamente quegli enti pubblici che hanno tra le loro caratteristiche peculiari quella di curare interessi esclusivamente locali nello ambito della Regione e nei quali il territorio assurge a valore di elemento costitutivo o quanto meno di particolare rilevanza e non di semplice sfera di competenza dell'Ente.

Cosicché vanno compresi in tale locuzione, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e i Consorzi fra i predetti enti territoriali.

Oggetto dell'esonero sono, oltre la somma aggiuntiva di cui al comma 217, punto a), anche la maggiorazione di cui al punto b) dello stesso comma e, infine, anche gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c.

Si ritiene infine opportuno ricordare che ai sensi del D.M. 5 dicembre 1973 di attuazione dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 818 del 1957, solo le Amministrazioni dello Stato usufruiscono della particolare proroga nel versamento dei contributi sino alla fine del sesto mese successivo a quello nel quale è compresa la scadenza del periodo di paga cui i contributi si riferiscono.

3.5. Altre ipotesi di eccezionale possibilità di riduzione dell'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione fino alla misura degli interessi legali (art. 1, comma 224).

Come è noto, già l'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 1 giugno 1991, n. 166 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103), il cui testo è stato sostanzialmente ripreso dalla legge n. 662 del 1996 in esame, prevedeva in determinate specifiche fattispecie, in relazione anche ai possibili riflessi negativi in campo occupazionale, la possibilità di ottenere la riduzione delle somme aggiuntive (istruzioni in proposito furono fornite nella parte prima, punto 1), della circolare n. 223 del 13 ottobre 1990, v. "Atti ufficiali" 1990, e sempre nella parte prima, punto 1), della circolare n. 244 del 24 novembre 1990, v. "Atti ufficiali" 1990).

In particolare, l'attuale norma prevede che l'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione (quest'ultima da intendersi come la sanzione, "una tantum", di cui al comma 217, lettera b), può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, nelle seguenti ipotesi:

a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all'inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza;

b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'art. 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

Nei casi di riduzione di cui al comma 1 sopra riportato, il decreto ministeriale può disporre anche l'estinzione delle obbligazioni per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.

Si ritiene opportuno sottolineare che la concessione del beneficio di cui trattasi può essere disposta solamente in base a decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare a seguito di motivata e documentata istanza che i soggetti interessati debbono inoltrare sia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia all'Ente impositore. Su tali adempimenti le Sedi avranno cura di richiamare l'attenzione degli interessati, soprattutto per i casi in cui la domanda risulti presentata solo all'Istituto.

In attesa dell'emanazione del decreto interministeriale di cui trattasi, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori la richiesta per ottenere la riduzione in esame, debbono procedere alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura ridotta degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla data di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non sia intervenuto il predetto decreto, gli enti impositori sono tenuti a procedere all'addebito di quanto previsto in caso di inadempienza agli obblighi contributivi dall'art. 1, comma 217, della più volte menzionata legge n. 662 del 1996. Le Sedi, inoltre, dovranno comunque pretendere il pagamento delle eventuali ulteriori sanzioni amministrative dovute per l'inosservanza delle varie norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le istanze avanzate da debitori che non abbiano adeguatamente documentato la propria richiesta o che non si siano comunque attenuti alle anzidette condizioni previste dalle disposizioni legislative in trattazione.

 

 

4. Applicazione degli interessi legali (ex art. 1282 c.c.) nei casi in cui non si fa luogo all'applicazione delle somme accessorie

Si è già precisato che il comma 225 dell'art. 1 in trattazione ha espressamente stabilito l'abrogazione oltre che dell'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, anche quella dell'articolo 53 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con la nuova normativa introdotta in materia sanzionatoria. Per quanto concerne in particolare il citato art. 53 si rammenta che lo stesso, al comma 1, stabiliva che nei casi di tardivo versamento dei contributi delle assicurazioni obbligatorie per i quali non si facesse luogo all'applicazione delle disposizioni in materia di omesso o ritardato pagamento dei contributi (la norma testé citata faceva specifico riferimento al n. 2 dell'art. 111 del R.D.L. stesso), il datore di lavoro era tenuto al contemporaneo pagamento degli interessi di mora, nella misura stabilita per l'interesse legale in materia civile. L'abrogazione dell'art. 53 in esame ha ricondotto la regolamentazione della materia alla disciplina civilistica. Pertanto va applicato l'art. 1282 c.c. in tutti i casi in cui la norma abrogata permetteva l'applicazione degli interessi legali. Per quanto concerne la nuova misura degli interessi legali (art. 1284 c.c.) si veda la specifica trattazione nella Parte terza della presente circolare.

 

 

5. Estinzione delle sanzioni amministrative (art. 1, comma 222)

Di particolare rilevanza è quanto ora stabilisce il comma 222 dell'art. 1 in esame, il quale prevede che allorché si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui all'art. 1, commi 217 e seguenti in precedenza esaminati, sono estinte le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Depenalizzazione dei reati in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie puniti con la sola ammenda"). L'art. 35 citato, come è noto, concerne le violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. A proposito di quanto dispone il comma 222 in esame si precisa che l'estinzione delle sanzioni amministrative riguarderà ogni tipo di sanzioni, contemplate dall'anzidetto art. 35, ma si verificherà solo in caso di pagamento integrale dei contributi e degli accessori.

Si sottolinea che è, in ogni caso, necessario procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo, entro i rigorosi termini e con le modalità tutte previsti dalla menzionata legge n. 689 del 1981, dal momento che il presupposto pagamento dei contributi e degli accessori può avvenire in qualsiasi momento.

 

 

6. Chiarimenti in materia di sanzioni amministrative

Con l'occasione, in tema di sanzioni amministrative, in via generale, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni, che tengono conto anche della recente evoluzione giurisprudenziale.

6.1. Accentramento di adempimenti contributivi: competenza ad emanare l'ordinanza-ingiunzione.

Legittimato ad emanare l'ordinanza-ingiunzione, nella ipotesi di azienda autorizzata ad accentrare gli adempimenti contributivi, è il Direttore della sede provinciale I.N.P.S., deputato a ricevere gli adempimenti in virtù dello accentramento stesso, anche se l'emissione dell'ordinanza stessa riguarda lavoratori dislocati nelle dipendenze oggetto dell'accentramento.

6.2. Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative: art. 16, L. n. 689 del 1981.

Nella materia in epigrafe, con circolare n. 160 del 18 dicembre 1995, è intervenuto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per rendere noto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 4 luglio 1995 (in Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1995, I Serie speciale) - confermando l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, v. da ultimo sentenza n. 7280 del giugno 1995 - ritiene che, per le norme che prevedono l'indicazione del solo limite massimo, l'individuazione del minimo edittale può essere sempre ricercata nella disciplina generale posta per ciascun tipo di sanzione. Pertanto per le sanzioni di origine amministrativa, il minimo edittale da applicare risulta indicato nell'art. 10 della legge n. 689 del 1981 (L. 4.000), mentre per quelle derivanti da una contravvenzione successivamente depenalizzata, attesa la disposizione dell'art. 38 della legge n. 689 del 1981, la misura minima della sanzione sarà ricavabile dall'art. 26 c.p., che indica per l'ammenda il limite minimo di lire quattromila.

6.3. Modifica dell'art. 195 del testo unico Inail approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965.

Si fa presente che il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (recante "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1995, n. 21 - Supplemento ordinario n. 9; si vedano Atti Ufficiali, gennaio 1995, all'art. 15, ha stabilito che l'art. 195 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così sostituito:

«Art. 195. - I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente titolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni».

 

 

7. Sanzioni penali

Sempre a proposito del sistema sanzionatorio quale ora disciplinato dalla legge n. 662 del 1996, si richiama l'attenzione delle Sedi sul fatto che resta comunque ferma la disciplina delle sanzioni penali per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro (art. 2, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 7 dicembre 1989, n. 389) e per omissioni contributive per un importo mensile non inferiore a lire cinque milioni derivante da omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria (art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689.) Per tali aspetti si fa rinvio alle istruzioni a suo tempo fornite in materia.

 

 

8. Azione revocatoria in caso di pagamento di contributi ed oneri accessori (art. 1, comma 223)

Stabilisce la norma in esame che i pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori in favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

 

 

Parte seconda

La disciplina in materia sanzionatoria contenuta nell'art. 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 538

1. Non molto dissimile dal sistema sanzionatorio delineato dalla legge n. 662 del 1996, sopra illustrato, è quello introdotto, all'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538 (in Gazzetta Ufficiale n. 249), entrato in vigore il 24 ottobre 1996, giorno successivo alla sua pubblicazione, recante "Disposizioni urgenti in materia di sanzioni per violazione di obblighi contributivi e di regolarizzazione di posizioni previdenziali" . Come già precisato, detto provvedimento di legge è decaduto per mancata conversione in legge, ma l'art. 1, comma 233, della più volte menzionata legge n. 662 del 1996, ha stabilito che restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla sua base. Il decreto-legge n. 538 del 1996 ha avuto vigore dal 24 ottobre al 23 dicembre 1996.

Tanto premesso si segnalano di seguito solo i punti in cui il regime sanzionatorio stabilito dal D.L. n. 538 del 1996 differisce da quello disciplinato dalla legge n. 662 del 1996, sopra illustrato. Per le parti rimaste identiche vale quanto precisato nella parte prima della presente circolare.

1.1. Casi di evasione contributiva (art. 1, comma 1, lett. b).

Poiché l'aspetto in esame è diverso da quello poi previsto al comma 224, lett. b), della legge n. 662 del 1996, si forniscono le opportune istruzioni per i casi che si siano presentati nel breve periodo di vigenza della norma.

In particolare, in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie, omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva, in ragione di anno, di cui alla lettera a), (vale a dire pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti, e comunque entro il tetto massimo del cento per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti alla scadenza di legge), il trasgressore è tenuto anche al pagamento di una sanzione "una tantum" (fissa, vale a dire non in ragione d'anno), graduata secondo i criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entità della evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 30 per cento ad un massimo del 50 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi.

Come già reso noto con messaggio n. 28851 dell'11 febbraio 1997 (allegato 1), con D.M. 23 dicembre 1996, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1997, n. 34, Serie generale, è stato stabilito che la sanzione "una tantum" da applicare in caso di evasione, connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, è determinata nelle seguenti misure percentuali riferite a quanto dovuto a titolo di contributi o premi, che si ritiene utile riportare di seguito:

evasione totale (cioè dell'intera somma dovuta a titolo di contributi):

- regolarizzazione a seguito di accertamenti d'ufficio: 50%;

- regolarizzazione in seguito a denuncia spontanea oltre i 12 mesi dal termine per il versamento: 40%;

evasione per oltre la metà dei contributi dovuti:

- regolarizzazione a seguito di accertamenti d'ufficio: 45%;

- regolarizzazione in seguito a denuncia spontanea oltre i 12 mesi dal termine per il versamento: 35%;

evasione inferiore alla metà dei contributi dovuti:

- regolarizzazione a seguito di accertamenti d'ufficio: 40%;

- regolarizzazione in seguito a denuncia spontanea oltre i 12 mesi dal termine per il versamento: 30%.

1.2. Evasione denunciata spontaneamente prima di contestazioni o richieste e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il versamento dei contributi (art. 1, comma 1, lett. b), ultimo periodo).

Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente, vale a dire - come chiarisce la norma stessa - prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, la sanzione "una tantum", prevista dalla lettera b) in esame non è dovuta, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia.

In conclusione, nella fattispecie in esame, si applicava unicamente la somma aggiuntiva (interesse di differimento e di dilazione, maggiorato di tre punti), a condizione che il versamento dei contributi dovuti venisse effettuato entro 30 giorni dalla denuncia spontanea. In caso di mancata osservanza del termine anzidetto, deve essere corrisposta anche la suindicata sanzione "una tantum", come sopra detto, graduabile dal 30 al 50%.

 

 

Parte terza

Variazione della misura degli interessi legali (art. 2, comma 185)

1. Come è noto, già l'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, aveva modificato la misura degli interessi legali fissandola, a decorrere dal 16 dicembre 1990, in misura pari al 10% annuo (in proposito cfr. messaggio n. 46126 del 27 febbraio 1990).

Ora la disposizione di legge in esame, all'art. 2, comma 185, ha stabilito - sostituendo l'art. 1284 del c.c. - il tasso degli interessi legali nella misura del 5% in ragione d'anno. Tale nuova misura ha effetto dal 1° gennaio 1997 per espressa disposizione della stessa legge (art. 3, comma 217).

Di conseguenza sulle regolarizzazioni pendenti alla predetta data, e che comportino l'applicazione degli interessi legali, questi verranno così calcolati:

- nella misura del 10%: sino alla data del 31 dicembre 1996;

- nella misura del nuovo tasso del 5%: dal 1° gennaio 1997.

Il criterio sopra illustrato deve essere applicato sia nei casi in cui l'Istituto è creditore sia nei casi in cui sia debitore.

La disposizione in parola prevede peraltro che il tasso di interesse legale potrà in futuro essere modificato con un decreto del Ministero del tesoro e bilancio.

Il decreto dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce. In caso contrario si riterrà confermato il tasso precedente. La modifica del tasso sarà effettuata dal predetto Ministero tenendo conto di due parametri: il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi e il tasso di inflazione.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

Messaggio 11 febbraio 1997, n. 28851

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali 

 

e periferici dei rami professionali 

Oggetto: Disciplina del sistema sanzionatorio ex art. 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 538: emanazione del decreto ministeriale recante i criteri per la graduazione della sanzione "una tantum" prevista per i casi di evasione

Come è noto, una nuova regolamentazione in tema di sanzioni, in caso di ritardato od omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali e di premi, era contenuta all'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538 (in Gazz. Uff. n. 249, Serie generale) entrato in vigore il 24 ottobre 1996. Detto decreto è decaduto per mancata conversione in legge, ma l'art. 1, comma 233, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (in supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 203) ha stabilito che restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. n. 538 del 1996.

La materia con sostanziali novità rispetto a quanto previsto dal D.L. n. 538 del 1996, è stata poi disciplinata dall'art. 1, commi 217 e segg., della legge n. 662 del 1996 sopra menzionata, entrata in vigore, giusta quanto dispone l'art. 3, comma 217, il 1° gennaio 1997.

Quanto prima verranno fornite istruzioni sui vari aspetti connessi alla complessa e delicata normativa attinente al nuovo sistema sanzionatorio.

Per l'intanto, si riporta di seguito (all. n. 1) il testo del decreto, in corso di pubblicazione, con il quale - come previsto all'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 538 del 1996 - il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ha fissato i criteri di determinazione graduale, da un minimo del 30% ad un massimo del 50%, della sanzione "una tantum" di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del più volte menzionato D.L. n. 538 del 1996, valevole per il periodo di vigenza del decreto stesso.

Detta sanzione, fissa (vale a dire non calcolata in ragione d'anno), in base alla disposizione testé citata, trova applicazione in caso di evasione, connessa a registrazione o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, ed è determinata nelle misure percentuali, stabilite nel decreto di cui trattasi, riferite a quanto dovuto a titolo di contributi o premi.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato n. 1

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 538, concernente disposizioni urgenti in materia di sanzioni per violazione di obblighi contributivi e di regolarizzazione di posizioni previdenziali;

visto l'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legge 23 ottobre 1996, n. 538, che prevede l'applicazione di una sanzione "una tantum" da applicare in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali o assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta;

considerato che detta sanzione deve essere graduata, in rapporto all'entità della evasione ed al comportamento del contribuente, da un minimo del 30% ad un massimo del 50% di quanto dovuto a titolo di contributi o premi;

ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla fissazione dei criteri di determinazione graduale della sanzione "una tantum" di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del citato decreto legge 23 ottobre 1996, n. 538;

Decreta:

La sanzione "una tantum" da applicare in caso di evasione, connessa a registrazioni o denunce obbligatorie o non conformi al vero, è determinata nelle seguenti misure percentuali riferite a quanto dovuto a titolo di contributi o premi:

evasione totale:

- regolarizzazione a seguito di accertamenti d'ufficio: 50%

- regolarizzazione in seguito a denuncia spontanea oltre i 12 mesi dal termine per il versamento: 40%;

evasione per oltre la metà dei contributi o premi dovuti:

- regolarizzazione a seguito di accertamenti d'ufficio: 45%

- regolarizzazione in seguito a denuncia spontanea oltre i 12 mesi dal termine per il versamento: 35%;

evasione inferiore alla metà dei contributi di premi dovuti:

- regolarizzazione a seguito di accertamenti d'ufficio: 40%

- regolarizzazione in seguito a denuncia spontanea oltre i 12 mesi dal termine per il versamento: 30%.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Treu

p. il Ministro del tesoro

Pinza