Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/07/1995 |
Numero: | 296 |
Sommario |
Art. 1. Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex Gescal |
Art. 2. Accelerazione delle procedure finanziarie per i programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica |
Art. 3. Programmi di riqualificazione urbana e programmi ex art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 |
Art. 4. Accelerazione delle procedure |
Art. 5. Alloggi da destinare in locazione nelle zone ad alta tensione abitativa |
Art. 6. Esperti |
Art. 7. Tasso d'interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica |
Art. 8. Modalità di versamento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'estinzione di altri diritti |
Art. 9. Anagrafe degli alloggi di edilizia residenziale pubblica |
Art. 10. Interpretazione autentica |
Art. 11. Interventi in materia di edilizia statale |
Art. 12. Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica |
Art. 13. Ordinanze per fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale |
Art. 14. Interventi in materia ambientale |
Art. 15. Norme per la tutela del suolo |
Art. 16. Entrata in vigore |
§ 98.1.28919 - D.L. 24 luglio 1995, n. 296 [1].
Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale.
(G.U. 24 luglio 1995, n. 171)
Capo I
NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA
Art. 1. Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex Gescal
1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla
a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui all'art. 3, primo capoverso;
b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della
c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categoria sociali;
d) lire 50 miliardi alla finalità di cui all'art. 6 del
e) lire 767 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della
2. Con i fondi di cui all'art. 2, comma primo, lettera f), della
3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui all'art. 4 della
Art. 2. Accelerazione delle procedure finanziarie per i programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica
1. I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'art. 4 del
2. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'art. 4 del
3. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 2, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretariato generale del C.E.R. e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonchè con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'art. 4 del
4. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'art. 3, comma 7-bis, del
5. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della
Art. 3. Programmi di riqualificazione urbana e programmi ex art. 18 del
1. All'art. 2, comma 2, della
2. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'art. 18 del
Art. 4. Accelerazione delle procedure
1. Il comma 8-bis dell'art. 3 della
"8-bis. Il presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, comunica al segretariato generale del C.E.R. l'elenco degli interventi per i quali non si è pervenuti all'inizio dei lavori. Il Ministro dei lavori pubblici promuove ed adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della
Art. 5. Alloggi da destinare in locazione nelle zone ad alta tensione abitativa
1. Il sesto comma dell'art. 7 del
"Il prezzo di acquisto degli alloggi non può superare il valore catastale relativo all'anno di acquisizione.".
2. I commi 8 e 9 dell'art. 5 del
"7. Il prezzo di acquisto degli alloggi non può superare il valore catastale relativo all'anno di acquisizione.".
Art. 6. Esperti
1. Gli esperti di cui all'art. 8, primo comma, della
Art. 7. Tasso d'interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. Ai commi 12, lettera b), e 18 dell'art. 1 della
Art. 8. Modalità di versamento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'estinzione di altri diritti
1. Il comma 13 dell'art. 1 della
"13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, nonchè dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari e sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo delle case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'art. 10 del
Art. 9. Anagrafe degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. Nell'art. 32, comma 6, primo periodo, della
Art. 10. Interpretazione autentica
1. Le competenze attribuite al Comitato per l'edilizia residenziale dall'art. 6, comma 2, della
Art. 11. Interventi in materia di edilizia statale
1. E' differita al 1° gennaio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della
2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della
Art. 12. Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica
1. I sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizio ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, della
2. I commissari ad acta nominati ai sensi dell'art. 1 della
a) convocare e presiedere conferenze di servizio finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni; nelle ipotesi di cui al comma 1, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione interessata, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del commissario;
b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni, in conformità alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo del mutuo concesso.
3. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della
4. La richiesta di cui all'art. 6, comma 8, del
5. In caso di mancata realizzazione delle opere, entro quattro anni dalla nomina del commissario ad acta, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione interessata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può delegare al commissario i poteri previsti dall'art. 3, comma 6, della
Capo II
INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE
Art. 13. Ordinanze per fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1994 (pubblicate nelle Gazzette Ufficiali n. 75 del 31 marzo 1994 e n. 81 dell'8 aprile 1994), del 23 giugno 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1994), del 7 ottobre 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1994), del 7 novembre 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1994), del 22 novembre 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994), del 31 marzo 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1995) e del 14 aprile 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1995), dirette a fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale in atto in talune aree del territorio nazionale.
2. Per le ordinanze di cui al comma 1, per le quali siano già stati effettuati nell'anno 1994 i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato di somme provenienti da disponibilità esistenti su capitoli di spesa e dalla revoca di finanziamenti già destinati ad interventi ambientali, è autorizzata, anche in deroga all'art. 17, comma terzo, della
Art. 14. Interventi in materia ambientale
1. Per il completamento dei programmi di interventi adottati dalle autorità di bacino e dalle regioni ai sensi dell'art. 2-bis del
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per l'anno 1995 si provvede:
a) quanto a lire 6.702 milioni e a lire 20.000 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte, rispettivamente, ai capitoli 7001 e 7704 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: articoli 7, 8, 9, 11 e 12 della
b) quanto a lire 57.898 milioni, mediante corrispondente utilizzo per lire 52.898 milioni e per lire 5.000 milioni delle somme in conto residui del capitolo 7706 e del capitolo 7951 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi ridotte rispettivamente le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 18, comma 1, lettere b) ed e), della
c) quanto a lire 41.400 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme in conto residui iscritte per lire 40.400 milioni sul capitolo 7603 e per lire 1.000 milioni sul capitolo 7604 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 8 e 15, comma 2, della
d) quanto a lire 4.000 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte in conto residui sul capitolo 7603 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi parzialmente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della
3. Gli importi di cui al comma 2 e ai commi 6 e 7, relativi alle disponibilità in conto residui, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
5. Per il completamento dei programmi di interventi adottati ai sensi dell'art. 8 della
6. Al fine di completare i programmi di intervento per le aree a rischio di cui all'art. 6 della
7. All'onere derivante dai commi 5 e 6 si provvede: quanto a lire 4.000 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte in conto residui per lire 3.000 milioni sul capitolo 7601 e per lire 1.000 milioni sul capitolo 7603 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi parzialmente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della
8. Il Ministro dell'ambiente provvede a trasferire le risorse di cui ai commi 1, 5 e 6 ai soggetti interessati in conformità alla ripartizione disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Le risorse del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 2, del
11. Per l'attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della
12. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere il cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo, da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata anche ai sensi dell'art. 7, comma 6, del
Art. 15. Norme per la tutela del suolo
1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'art. 10 del
2. Il termine di cui all'art. 25, comma 2, della
3. Il sovracanone previsto dall'art. 2 della
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli 3404, 3405, 3406, 3407, dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 16 della
Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, comma 88,