§ 38.4.16 - L. 2 aprile 1968, n. 507.
Norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento ed istituzione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:02/04/1968
Numero:507


Sommario
Art. 1.      Per i compiti di cui all'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il Ministro per i lavori pubblici può avvalersi, mediante convenzioni, dell'opera di istituti, anche universitari, di enti [...]
Art. 2.      E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici l'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, formato mediante concorsi biennali per titoli.
Art. 3.      Ai fini degli adempimenti di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad avvalersi di esperti inclusi nell'albo di cui all'art. 2 presso i [...]
Art. 4.      E' fatto divieto agli esperti di cui all'art. 3 di partecipare alla progettazione di piani regolatori generali, di programmi di fabbricazione e di piani particolareggiati di esecuzione [...]
Art. 5.      Le spese di cui agli articoli precedenti graveranno sui fondi gestiti dal Ministero dei lavori pubblici per lo studio e la compilazione dei piani territoriali di coordinamento.


§ 38.4.16 - L. 2 aprile 1968, n. 507. [1]

Norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento ed istituzione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale.

(G.U. 4 maggio 1968, n. 112).

 

Art. 1.

     Per i compiti di cui all'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il Ministro per i lavori pubblici può avvalersi, mediante convenzioni, dell'opera di istituti, anche universitari, di enti pubblici e di associazioni anche non riconosciute, promosse dagli enti locali e può, con propri decreti, conferire incarichi di studio, indagine e ricerche ad esperti estranei all'amministrazione, in deroga alle limitazioni di cui all'art. 380, terzo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

     Le misure delle indennità e dei compensi dovuti agli esperti per gli incarichi previsti dal comma precedente, nonché i criteri per la loro attribuzione, sono fissati sulla base di apposito decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

     Art. 2.

     E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici l'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, formato mediante concorsi biennali per titoli.

     Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

     Il primo concorso deve essere espletato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al primo comma, è fatto obbligo al Ministero dei lavori pubblici di conferire gli incarichi di cui all'art. 1 della presente legge esclusivamente agli esperti inclusi nell'albo stesso.

 

     Art. 3.

     Ai fini degli adempimenti di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad avvalersi di esperti inclusi nell'albo di cui all'art. 2 presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, secondo le norme di cui all'art. 1, della presente legge, per l'esame preliminare dei progetti di piani regolatori generali, di programmi di fabbricazione, di piani particolareggiati di esecuzione e di lottizzazioni convenzionate.

 

     Art. 4.

     E' fatto divieto agli esperti di cui all'art. 3 di partecipare alla progettazione di piani regolatori generali, di programmi di fabbricazione e di piani particolareggiati di esecuzione nell'ambito del territorio di competenza del provveditorato regionale alle opere pubbliche presso cui esercitano la propria attività e per la durata dell'incarico. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo ordine professionale per i provvedimenti amministrativi del caso.

 

     Art. 5.

     Le spese di cui agli articoli precedenti graveranno sui fondi gestiti dal Ministero dei lavori pubblici per lo studio e la compilazione dei piani territoriali di coordinamento.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.