§ 45.1.111 – D.L. 7 febbraio 1985, n. 12.
Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:07/02/1985
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Sospensione e graduazione degli sfratti; proroga dei contratti per immobili ad uso non abitativo.
Art. 1 bis. 
Art. 2.  Norme fiscali per l'edilizia abitativa.
Art. 3.  Immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica 1986-87.
Art. 4.  Finanziamento di un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di abitazioni da parte dei comuni
Art. 4 bis.  Riserva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 5.  Ambito di applicazione.
Art. 5 bis.  Concessione di contributi in conto capitale in alternativa a quelli in contointeressi.
Art. 5 ter.  Programma integrativo per il Comune di Roma.
Art. 5 quater.  Concessione di contributi a favore degli Istituti mutuanti per il completamento delle operazioni finanziarie relative a programmi costruttivi antecedenti alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 5 quinquies.  Competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 6.  Salvaguardia degli atti e dei rapporti giuridici pregressi.
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 45.1.111 – D.L. 7 febbraio 1985, n. 12. [1]

Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa.

(G.U. 8 febbraio 1985, n. 34).

 

     Art. 1. Sospensione e graduazione degli sfratti; proroga dei contratti per immobili ad uso non abitativo.

     1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso di abitazione è sospesa fino al 30 giugno 1985.

     2. Dopo tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'art. 14 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modifiche, dal 1° gennaio 1983 alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora eseguiti, sarà effettuata:

     a) dal 1° luglio 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 30 giugno 1983;

     b) dal 30 settembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° luglio 1983 ed il 31 dicembre 1983;

     c) dal 30 novembre 1985, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

     d) dal 31 gennaio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 non si applicano per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, nn. 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 3, primo comma, nn. 2), 3), 4) e 5) del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 [2].

     4. [3].

     5. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazione di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa fino all'effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 30 giugno 1986, ferma restando la esclusione per morosità, salvo quanto stabilito dal successivo comma 7 [4].

     6. La disposizione di cui al precedente comma 5 si applica altresì agli acquirenti di alloggi di edilizia agevolata anche in base a contratti preliminari aventi data certa.

     7. I soggetti di cui ai precedenti commi 5 e 6 decadono dal beneficio nel caso di morosità protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone e degli oneri accessori.

     8. Le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) dell'art. 67, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di locazione degli immobili adibiti ad uso diverso dell'abitazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 1985 [5].

     9. Per il periodo di proroga, nei contratti di locazione o sub-locazione di cui al precedente comma 8, il canone corrisposto dal conduttore, al netto degli oneri accessori, può essere aumentato, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 25 per cento [6].

     9 bis. L'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [7].

     9 ter. Ai fini di cui al quarto comma dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come sostituito dal precedente comma, il locatore, a pena di decadenza, deve rendere nota al conduttore la necessità di conseguire alla scadenza del contratto la disponibilità dell'immobile locato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [8].

     9 quater. Le disdette del contratto inviate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed i provvedimenti di rilascio per finita locazione, che non siano fondati su di uno dei casi di necessità del locatore di cui all' art. 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392, perdono efficacia, e le disdette possono essere riproposte ai sensi del precedente comma [9].

     9 quinquies. Le disposizioni dei precedenti commi 9-bis, 9-ter e 9-quater si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [10].

     9 sexies. L'art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

     (omissis) [11].

     9 septies. Si ha locazione di immobile, e non affitto di azienda, in tutti i casi in cui l'attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore [12].

     9 octies. La norma di cui al precedente comma si applica comunque a tutti i rapporti di locazione alberghieri in atto all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [13].

 

          Art. 1 bis. [14]

     1. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma quarto bis dell'art. 12 del D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

 

          Art. 2. Norme fiscali per l'edilizia abitativa. [15]

     1. Fino al 31 dicembre 1985, i trasferimenti a titolo oneroso, effettuati nei confronti di persone fisiche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 pubblicato sulla G.U. n. 218 del 27 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione, sono soggetti all'imposta di registro del due per cento ed alle imposte fisse ipotecarie e catastali, a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività o, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello nel quale ha sede l'impresa da cui dipende e che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma. In caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonché una soprattassa del trenta per cento delle imposte stesse. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data [16].

     2. Fino al 31 dicembre 1985, sono soggetti all'aliquota del due per cento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al citato D.M. 2 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione, effettuate, alle condizioni previste dal comma 1, da soggetti diversi dalle imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche, ovvero di cooperative e loro consorzi aventi i requisiti indicati all'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione [17].

     3. Sono soggette alla stessa aliquota del due per cento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al citato D.M. 2 agosto 1969, costruiti anteriormente al 18 luglio 1949, effettuate, nei termini ed alle condizioni previste nel comma 1, da imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche, ovvero delle cooperative e loro consorzi di cui al precedente comma [18].

     4. In caso di dichiarazione mendace l'Ufficio del registro presso cui sono stati registrati gli atti di cessione di cui ai commi 2 e 3 deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'aliquota del diciotto per cento dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del trenta per cento [19].

     5. Per gli incrementi di valore conseguenti alle cessioni e ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti, l'imposta di cui all'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al cinquanta per cento indipendentemente dalla data di costruzione dei fabbricati o delle porzioni di fabbricati [20].

     6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 400 miliardi per l'anno finanziario 1985, si provvede, quanto a lire 300 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata per il detto anno finanziario dalla legge 16 maggio 1984, n. 138, e, quanto a lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 del medesimo stato di previsione.

     7. L'aumento previsto dall'art. 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione ubicate nei comuni indicati nel medesimo art. 8, è stabilito nella misura del 300 per cento.

     8. Le disposizioni dell'art. 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, come modificate dal precedente comma 7, si applicano, altresì, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione ubicate nei comuni di cui al successivo art. 5.

     9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 hanno effetto dal periodo d'imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1984.

     9 bis. Qualora gli enti e le imprese indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, intendano trasferire, alle condizioni e con i tempi ivi indicati, entro il termine del 31 dicembre 1985, immobili locati, devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che può esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione [21].

     9 ter. Per le vendite di beni immobili posti in essere nei territori extra doganali di Campione e Livigno dai soggetti indicati nei precedenti commi 2 e 3, si applicano l'imposta di registro con l'aliquota del 2 per cento e le imposte fisse ipotecarie e catastali [22].

 

          Art. 3. Immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica 1986-87.

     1. Per far fronte alla situazione abitativa del Paese e per l'immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica del biennio 1986-87, è previsto un finanziamento di 5.350 miliardi di lire, alla cui copertura si provvede mediante:

     a) i proventi, i rientri e le altre entrate previste dall'art. 13, lettere b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87;

     b) l'apporto dello Stato di 1.750 miliardi di lire, in ragione di 150 miliardi nel 1985, 750 miliardi nel 1986 e 850 miliardi nel 1987.

     2. Tale finanziamento è destinato alla attuazione degli interventi previsti dai successivi commi da 6 a 11 e dal comma 9 dell'art. 4.

     3. A norma dell'art. 35, sesto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono immediatamente utilizzabili, sino al limite di cui al precedente comma 1, i fondi giacenti sugli appositi conti correnti presso la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti.

     4. All'onere di cui al precedente comma 1, lettera b), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Edilizia residenziale pubblica (rifinanziamento legge n. 94 del 1982)".

     5. Sulla base degli indirizzi formulati dal CER, le regioni localizzano prioritariamente i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata di cui al presente articolo nei comuni dove sussiste una particolare tensione abitativa. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree si applica l'art. 8, nono comma, del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

     6. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'art. 1, primo comma, lettere a) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzata per il biennio 1986-87 l'assegnazione di lire 3.340 miliardi agli Istituti Autonomi per le Case Popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente [23].

     6 bis. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, si fa obbligo agli stessi comuni e agli Istituti Autonomi per le Case Popolari di destinare, nel biennio 1986-87, una quota non inferiore al 2 per cento degli interventi di cui al comma 6 alla costruzione e ristrutturazione di abitazioni che consentano l'accesso e l'agibilità interna ai cittadini motulesi deambulanti in carrozzina [24].

     7. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui all'art. 1, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87, è autorizzato il limite di impegno di lire 130 miliardi per il 1986 e di lire 150 miliardi per il 1987 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, fermo restando che le quote di lire 130 miliardi e di lire 280 miliardi, relative rispettivamente ai predetti anni 1986 e 1987, gravano sullo stanziamento di cui al precedente comma 1, lettera b) [25].

     7 bis. Nell'ambito dei limiti di impegno di cui al comma precedente il Comitato esecutivo del CER destina un limite di impegno di 30 miliardi di lire per l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi. I soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda al CER entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Comitato esecutivo del CER individua i soggetti cui affidare la realizzazione del programma. Tali soggetti, entro sessanta giorni dalla promessa di contributo, sono tenuti a documentare la disponibilità di aree idonee immediatamente utilizzabili [26].

     8. A valere sulle somme loro assegnate per il biennio 1986-87, le regioni accantoneranno prioritariamente i fondi occorrenti a fronteggiare i fabbisogni finanziari relativi alla realizzazione dei programmi in corso diversi dagli oneri riconosciuti, per il programma 1982-85, in applicazione dell'art. 1, ottavo comma, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

     9. Per le finalità di cui all'art. 2, decimo comma, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, il CER ripartisce per il biennio 1986-87 la somma di lire 400 miliardi.

     10. Per le finalità di cui all'art. 3, primo comma, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è autorizzato l'apporto in favore della Cassa depositi e prestiti di lire 400 miliardi nel biennio 1985-86 in ragione di lire 150 miliardi nell'anno 1985 e di lire 250 miliardi nell'anno 1986 [27].

     11. Relativamente al programma del biennio 1986-87 l'aliquota di cui all'art. 7, secondo comma, del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, può essere elevata fino al 20 per cento dal CER su richiesta delle regioni, motivata con l'esistenza di particolare tensione abitativa.

     12. Il Comitato esecutivo del CER, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su istanza motivata può assegnare ai comuni, a carico dei fondi di cui al precedente comma 10 e fino a concorrenza di lire 150 miliardi, finanziamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio dei piani di zona necessarie per rendere immediatamente utilizzabili interventi di edilizia residenziale pubblica già realizzati, a condizione che siano interamente impegnati i fondi a tal fine già assegnati al comune stesso. I predetti finanziamenti sono rimborsati dai comuni in dieci anni senza interessi a rate costanti.

 

          Art. 4. Finanziamento di un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di abitazioni da parte dei comuni [28].

     1. I comuni possono acquistare unità immobiliari ultimate o ultimabili entro il 31 dicembre 1985 da assegnare ai soggetti di cui al comma 13 del presente articolo.

     2. Gli alloggi di nuova costruzione devono avere le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

     3. I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo che sussista la possibilità di acquisto di altri immobili a migliori condizioni.

     4. E’ consentito anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata con subentro dell'ente pubblico nella agevolazione e con il vincolo dell'assegnazione temporanea degli alloggi prioritariamente ai soggetti di cui al comma 13 del presente articolo. In tal caso l'onere a carico dell'ente pubblico è ridotto al tasso minimo di cui all'art. 20, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche e integrazioni.

     5. Gli alloggi di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono assegnati con contratto di locazione alle condizioni previste nella convenzione; quelli di cui al successivo comma 7 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

     6. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui ai precedenti commi 3 e 4, non può essere superiore a quello definito in convenzione.

     7. Il prezzo di acquisto degli altri alloggi non può superare il valore locativo calcolato con i criteri previsti dagli artt. da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

     8. Per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975 il prezzo di acquisto, come determinato dal precedente comma 7, può essere maggiorato in misura non superiore al venti per cento.

     9. Agli acquisti di cui al precedente comma 1 è riservato l'importo massimo di lire 800 miliardi ivi compresi i fondi non impegnati delle disponibilità finanziarie attribuite in base agli artt. 7, primo comma, e 8 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, ed all'art. 2 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94. A valere sul predetto importo di lire 800 miliardi, una somma non superiore a lire 25 miliardi è destinata all'acquisto da parte dei comuni interessati di immobili di pertinenza degli enti soppressi, in corso d liquidazione in base alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 da lasciare in locazione agli attuali conduttori con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 [29].

     10. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano al Comitato esecutivo del CER la disponibilità di alloggi da acquistare, aventi le caratteristiche indicate nei commi precedenti. Nei successivi trenta giorni il Comitato esecutivo del CER delibera la messa a disposizione dei fondi entro la disponibilità finanziaria di cui al precedente comma 9 e sulla base di criteri di ripartizione appositamente determinati.

     10 bis. Gli acquisti di immobili debbono comunque essere effettuati entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma 10 [30].

     10 ter. Se l'acquisto di alloggi non esaurisce la somma attribuita ai comuni, questi possono utilizzare i fondi loro assegnati per la costruzione di nuovi alloggi. A tal fine, unitamente alle indicazioni di cui al comma 10, i comuni trasmettono al Comitato esecutivo del CER un programma costruttivo indicando i tempi di attuazione e dichiarando la effettiva disponibilità dell'area edificabile, richiamando all'uopo quanto stabilito dal nono comma dell'art. 8 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 [31].

     11. Alla maggiore esigenza di contributo determinata dall'applicazione del precedente comma 4, si fa fronte mediante la disponibilità di cui all'art. 4-bis del D.L. 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637.

     12. [32]

     13. Possono chiedere l'assegnazione temporanea delle unità immobiliari di cui ai precedenti commi 1 e 10 ter coloro nei cui confronti, alla data della domanda, sia stato eseguito o sia immediatamente eseguibile, senza tener conto della sospensione di cui al precedente art. 1, un provvedimento di rilascio dell'immobile locato, purché il nucleo familiare sia in possesso del requisito di cui all'art. 20, primo comma, lettera a), punto 3, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come aggiornato dalla delibera CIPE del 12 giugno 1984, pubblicata nella G.U. n. 199 del 20 luglio 1984, determinato ai sensi dell'art. 2, quattordicesimo comma, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e risultante dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Non si tiene conto del predetto requisito qualora il richiedente dimostri di avere in corso un procedimento di rilascio di una unità immobiliare di sua proprietà da destinare a propria abitazione [33].

     14. I richiedenti debbono, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere la disponibilità di altra adeguata unità immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti.

     15. Ai fini della graduatoria occorre comunque dichiarare la proprietà di unità immobiliari diverse da quelle di cui al precedente comma 14.

     16. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'art. 495 del Codice penale.

 

          Art. 4 bis. Riserva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. [34]

     1. La riserva di cui all'art. 21 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1986.

 

          Art. 5. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni degli artt. 3, comma 12, e 4 del presente decreto si applicano nei comuni capoluogo di provincia individuati ai sensi degli artt. 2 e 13 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

     2. Le disposizioni dell'art. 1, commi dall'1 al 7, del presente decreto si applicano nei comuni individuati ai sensi degli artt. 2 e 13 del decreto-legge sopracitato, nonché nei comuni di cui alle delibere adottate dal CIPE in data 22 febbraio 1980, pubblicata nella G.U. n. 65 del 6 marzo 1980, e 29 luglio 1982, pubblicata nella G.U. n. 223 del 14 agosto 1982.

     3. Il CIPE sentite le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può procedere alla integrazione della delibera assunta in data 29 luglio 1982 sulla base dei seguenti criteri: rapporto tra numero degli sfratti esecutivi e famiglie residenti; collocazione all'interno di aree metropolitane; partecipazione del comune a consorzi intercomunali per l'edilizia economica e popolare [35].

     4. I comuni di cui al precedente comma 1 possono procedere alla acquisizione di alloggi nei comuni vicini, anche se non confinanti.

 

          Art. 5 bis. Concessione di contributi in conto capitale in alternativa a quelli in contointeressi. [36]

     1. In alternativa ai contributi in conto interessi previsti dall'art. 9 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive integrazioni, le regioni possono utilizzare le disponibilità esistenti sulle singole quote annuali loro attribuite a valere sui limiti di impegno previsti dal medesimo art. 9 per la concessione di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 2, decimo comma, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

 

          Art. 5 ter. Programma integrativo per il Comune di Roma. [37]

     1. Il Comune di Roma è autorizzato ad integrare le previsioni del programma di cui all'art. 21-ter del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, entro i limiti dell'importo complessivo di lire 240 miliardi previsto nello stesso articolo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune medesimo unicamente per l'acquisizione ed il completamento dei fabbricati aventi le caratteristiche di cui al citato art. 21-ter.

     2. L'erogazione delle somme occorrenti per la realizzazione delle suddette previsioni è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del programma integrativo.

     3. Agli interventi previsti nel programma integrativo si applicano le disposizioni del suddetto art. 21ter del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

 

          Art. 5 quater. Concessione di contributi a favore degli Istituti mutuanti per il completamento delle operazioni finanziarie relative a programmi costruttivi antecedenti alla legge 5 agosto 1978, n. 457. [38]

     1. Per le necessità di cui all'art. 5, diciassettesimo comma, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, come sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94, è autorizzato il limite di impegno di 5 miliardi di lire per l'anno 1985, da iscriversi nel capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

     2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del limite di impegno di lire 115 miliardi stanziati per l'anno 1985 ai sensi dell'art. 1, undicesimo comma, del richiamato D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

 

          Art. 5 quinquies. Competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano. [39]

     1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze alle finalità previste nel presente decreto secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i finanziamenti ordinari sono corrisposti a norma dell'art. 39 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     2. Resta ferma anche nelle province medesime l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto.

 

          Art. 6. Salvaguardia degli atti e dei rapporti giuridici pregressi. [40]

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 5 aprile 1985, n. 118.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118.

[3] Comma abrogato dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118.

[4] Il termine del 30 giugno 1986 di cui al presente comma è stato prorogato al 31 marzo 1987 per effetto dell'art. 1 quater del D.L. 30 giugno 1986, n. 309.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1986, n. 108 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1986, n. 108 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118. La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1986, n. 108 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118. La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1986, n. 108 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118. La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1986, n. 108 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118. La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1986, n. 108 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118.

[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118.

[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118.

[14] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118. Il termine di cui al presente articolo è stato prorogato al 31 dicembre 1985 per effetto dell'art. 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 313.

[15] Le disposizioni di cui al presente articolo sono state prorogate fino al 31 dicembre 1986 per effetto dell'art. 37 della L. 28 febbraio 1986, n. 41.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118. L’aliquota del due per cento di cui al presente comma è stata elevata al 4 per cento dall'art. 5 bis del D.L. 29 ottobre 1986, n. 708. Le disposizioni di cui al presente comma, già prorogate dall’art. 5 bis del D.L. 29 ottobre 1986, n. 708 e dall'art. 5 della L. 11 marzo 1988, n. 67, sono state ulteriormente prorogate dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1988, n. 541.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118. Le disposizioni di cui al presente comma, già prorogate dall'art. 5 bis del D.L. 29 ottobre 1986, n. 708 e dall'art. 5 della L. 11 marzo 1988, n. 67, sono state ulteriormente prorogate dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1988, n. 541.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118. Le disposizioni di cui al presente comma, già prorogate dall'art. 5 bis del D.L. 29 ottobre 1986, n. 708 e dall'art. 5 della L. 11 marzo 1988, n. 67, sono state ulteriormente prorogate dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1988, n. 541.

[19] Le disposizioni di cui al presente comma, già prorogate dall'art. 5 bis del D.L. 29 ottobre 1986, n. 708 e dall'art. 5 della L. 11 marzo 1988, n. 67, sono state ulteriormente prorogate dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1988, n. 541.

[20] Comma così sostituito dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118. Le disposizioni di cui al presente comma, già prorogate dall'art. 5 bis del D.L. 29 ottobre 1986, n. 708 e dall'art. 5 della L. 11 marzo 1988, n. 67, sono state ulteriormente prorogate dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1988, n. 541.

[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118. Le disposizioni di cui al presente comma, già prorogate dall'art. 5 bis del D.L. 29 ottobre 1986, n. 708 e dall'art. 5 della L. 11 marzo 1988, n. 67, sono state ulteriormente prorogate dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1988, n. 541.

[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118. L’aliquota di cui al presente comma è stata elevata al 4 per cento dall'art. 5 bis del D.L. 29 ottobre 1986, n. 708.

[23] Comma così modificato dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118.

[24] Comma aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118.

[25] Comma così sostituito dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118.

[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118.

[27] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 18 febbraio 1985, n. 42.

[28] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118.

[29] Comma rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 18 febbraio 1985, n. 42 e ora modificato dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118.

[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118.

[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118.

[32] Comma abrogato dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118.

[33] Comma così modificato dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118.

[34] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118.

[35] Comma così modificato dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118.

[36] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118.

[37] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118.

[38] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118.

[39] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118.

[40] Articolo abrogato dalla L. di conversione 5 aprile 1985, n. 118.