§ 98.1.28716 - D.L. 8 agosto 1994, n. 494 .
Norme in materia di collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonché a sostegno dell'occupazione


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1994
Numero:494


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di collocamento)
Art. 2.  (Norme in materia di finanziamento dei patronati)
Art. 3.  (Misure di carattere previdenziale e contributivo per gli spedizionieri doganali)
Art. 4.  (Disposizioni in materia di cassa integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR)
Art. 5.  (Proroga di interventi a sostegno del salario)
Art. 6.  (Disposizioni finali)
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28716 - D.L. 8 agosto 1994, n. 494 [1].

Norme in materia di collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonché a sostegno dell'occupazione

(G.U. 11 agosto 1994, n. 187)

 

     Art. 1. (Disposizioni in materia di collocamento)

     1. Nei casi di assunzioni nominative e di quelle con passaggio diretto ed immediato da un'azienda all'altra, in luogo della richiesta preventiva alla sezione circoscrizionale per l'impiego, il datore di lavoro ha facoltà di inviare alla sezione medesima, entro dieci giorni dall'assunzione, ovvero entro cinque giorni dall'assunzione per i rapporti di lavoro la cui durata è inferiore a dieci giorni lavorativi, una comunicazione contenente l'indicazione del nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, nonché gli altri elementi richiesti dalla vigente normativa e la dichiarazione, sotto la sua responsabilità, di avere effettuato l'assunzione medesima in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La facoltà di assunzione nominativa e di quella con passaggio diretto ed immediato da un'azienda all'altra è estesa, con le stesse modalità, ai datori di lavoro del settore agricolo.

     2. La comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è effettuata entro dieci giorni dall'assunzione.

     3. In caso di omessa o tardiva comunicazione prevista ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore riservatario non assunto e non può avvalersi della comunicazione sostitutiva di cui al comma 1 per nuove assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi.

     4. Al terzo comma, numero 6), dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "con non più di tre dipendenti" sono sostituite con le seguenti: "con non più di quindici dipendenti"; al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: "più di dieci dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "più di quindici dipendenti".

     5. Nel territorio della provincia di Bolzano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano anche nei casi di assunzione diretta di lavoratori di cui agli articoli 11 e 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. La commissione provinciale per la manodopera agricola può deliberare che ai datori di lavoro del settore agricolo con la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale sia consentita l'assunzione diretta fino a cinque lavoratori.

     7. Con riferimento all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, l'applicabilità dei contratti a termine è estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato che esplica mansioni di tipo professionale e dipendente da società di servizi o studi professionali per attività da svolgere sia sul territorio nazionale che all'estero.

     8. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento obbligatorio, sono dettate disposizioni, modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro.

     9. Gli importi delle sanzioni amministrative previste al comma 3 sono versati su apposito capitolo delle entrate dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     10. Per le assunzioni intervenute a partire dal 1° agosto e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini della comunicazione di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

 

          Art. 2. (Norme in materia di finanziamento dei patronati)

     1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.

     2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:

     a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);

     b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);

     c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR).

     3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà pervenire, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate, con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

     4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

     5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti stessi è utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 3. (Misure di carattere previdenziale e contributivo per gli spedizionieri doganali)

     1. Al fine di assicurare la correttezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:

     a) con decorrenza 1° gennaio 1994:

     1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella A

     2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;

     3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella A, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

     4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo della indennità di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;

     b) per l'anno 1994 è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4. (Disposizioni in materia di cassa integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR)

     1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nonché in progetti di lavori socialmente utili, per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di un anno con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

     3. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili.

     4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

     6. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 405.

 

          Art. 5. (Proroga di interventi a sostegno del salario)

     1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 16 le parole: "fino al 30 giugno 1994" e le parole: "la somma di lire 9 miliardi" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 1994" e "la somma di lire 16,5 miliardi";

     b) al comma 17 le parole: "di ulteriori quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di ulteriori sei mesi";

     c) al comma 18 le parole: "di ulteriori quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di ulteriori sei mesi";

     d) al comma 19 le parole: "di quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1994".

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, erano già confluite, con effetto dal 1° gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilità relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente già riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse attività.

     3. All'onere derivante per l'anno 1994 dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 99.500 milioni, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni e integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dei Ministeri interessati.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6. (Disposizioni finali)

     1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 18, comma 1, le parole: "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo" sono soppresse.

     2. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalità di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo articolo 11.

     3. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle vecchie autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante, è rinviata al 31 dicembre 1995.

     4. La scadenza del termine per il rilascio prioritario delle autorizzazioni di cui all'articolo 24, comma 9, lettere a) e b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, è rinviata al 31 dicembre 1995.

     5. Al fine di assicurare la continuità dell'aggiornamento ed automazione dell'archivio nazionale dei contratti ed accordi collettivi di lavoro istituito presso il CNEL, il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è differito al 31 dicembre 1994 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, costituiti in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1990, presso il Segretariato generale del CNEL".

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 28 novembre 1996, n. 608, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.