Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/06/1993 |
Numero: | 212 |
Sommario |
Art. 1. (Piano regolatore generale degli acquedotti) |
Art. 2. (Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali) |
Art. 3. (Impiantistica sportiva) |
Art. 4. (Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali) |
Art. 5. (Presentazione del rendiconto per le spese elettorali) |
Art. 6. (Consorzio per la gestione di servizi) |
Art. 7. (Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali) |
Art. 8. (Università degli studi di Siena) |
Art. 9. (Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato) |
Art. 10. (Recupero della base contributiva) |
Art. 11. (Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari [...] |
Art. 12. (Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate) |
Art. 13. (Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri) |
Art. 14. (Progetti finalizzati) |
Art. 15. (Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga) |
Art. 16. (Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento) |
Art. 17. (Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) |
Art. 18. (Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) |
Art. 19. (Interventi nel settore cantieristico e armatoriale) |
Art. 20. (Programma di metanizzazione del Mezzogiorno) |
Art. 21. (Cooperazione allo sviluppo) |
Art. 22. (Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) |
Art. 23. (Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi) |
Art. 24. (Catasto dei rifiuti) |
Art. 25. (Conservazione dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente) |
Art. 26. (Termini previsti dallalegge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti) |
Art. 27. (Norma per l'informazione del consumatore) |
Art. 28. (Imprese autoriparatrici) |
Art. 29. (Disposizioni in materia di frantoi oleari) |
Art. 30. (Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari) |
Art. 31. (Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva) |
Art. 32. (Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico) |
Art. 33. (Ruolo nazionale dei periti assicurativi) |
Art. 34. (Centri commerciali all'ingrosso) |
Art. 35. (Differimento di termini in materia sanitaria) |
Art. 36. (Agecontrol S.p.a.) |
Art. 37. (Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna) |
Art. 38. (Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'istituto Poligrafico dello Stato) |
Art. 39. (Gestioni fuori bilancio) |
Art. 40. (Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici) |
Art. 41. (Interventi per la torre di Pisa) |
Art. 42. (Entrata in vigore) |
§ 98.1.28408 - D.L. 30 giugno 1993, n. 212 [1].
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 30 giugno 1993, n. 151)
Art. 1. (Piano regolatore generale degli acquedotti)
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.
2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.
Art. 2. (Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali)
1. Il termine di cui all'articolo 7 della
Art. 3. (Impiantistica sportiva)
1. I termini previsti dagli articoli 1e2 della
Art. 4. (Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali)
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della
2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36,37,38,39e40 del
3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della
Art. 5. (Presentazione del rendiconto per le spese elettorali)
1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della
Art. 6. (Consorzio per la gestione di servizi)
1. All'articolo 25, comma 1, della
2. All'articolo 25 della
"4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.".
Art. 7. (Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali)
1. All'articolo 60, comma 1, della
2. All'articolo 60 della
"1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione delle forme di cui al comma 1.".
Art. 8. (Università degli studi di Siena)
1. Il comma 7 dell'articolo 1 del
"7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1993. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena.".
Art. 9. (Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato)
1. Il termine di cui all'articolo 1 della
2. Il termine di cui all'articolo 1 della
3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.
Art. 10. (Recupero della base contributiva)
1. E' prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della
Art. 11. (Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari)
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del
"Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992" sono sostituite dalle seguenti:"Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 30 settembre 1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1° gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo.".
Art. 12. (Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate)
1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della
2. All'articolo 1, comma 5, del
3. Il termine di cui all'articolo 11-quater del
Art. 13. (Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri)
1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della
Art. 14. (Progetti finalizzati)
1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della
2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991 e lire 125 miliardi per l'anno 1992, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15. (Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga)
1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
Art. 16. (Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento)
1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della
2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del
3. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.
Art. 17. (Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.
3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.
Art. 18. (Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della
Art. 19. (Interventi nel settore cantieristico e armatoriale)
1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonché quelle disponibili in conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.
Art. 20. (Programma di metanizzazione del Mezzogiorno)
1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con
Art. 21. (Cooperazione allo sviluppo)
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.
2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.
Art. 22. (Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della
2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della
Art. 23. (Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi)
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del
2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-quater, comma 9, del
Art. 24. (Catasto dei rifiuti)
1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 3, comma 3, del
2. Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed individuati daldecreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo.
3. L'articolo 3, comma 3, del
4. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del
Art. 25. (Conservazione dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente)
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1557, 1558 e 1704 in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.
2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della
Art. 26. (Termini previsti dalla
1. Il termine previsto dall'articolo 5 della
2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della
3. Il termine di cui all'articolo 5, della
Art. 27. (Norma per l'informazione del consumatore)
1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della
Art. 28. (Imprese autoriparatrici)
1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della
Art. 29. (Disposizioni in materia di frantoi oleari)
1. Il comma 1 dell'articolo 1 del
"1. I titolari di impianti di molitura delle olive che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11e13 della
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del
Art. 30. (Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari)
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del
2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993.
Art. 31. (Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva)
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
Art. 32. (Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico)
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del
2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
3. E' autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:
a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno;
b) per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano;
c) per la progettazione e l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità di bacino.
4. La somma di cui al comma 3 è ripartita, con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, tra il Ministero degli affari esteri, l'Autorità di bacino competente per territorio ed il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Comitato interministeriale di cui al comma 1, espresso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.
Art. 33. (Ruolo nazionale dei periti assicurativi)
1. E' differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'articolo 16, comma 4, della
Art. 34. (Centri commerciali all'ingrosso)
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della
Art. 35. (Differimento di termini in materia sanitaria)
1. All'articolo 11 del
a) al comma 2 le parole: "nel primo trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "nei primi cinque mesi del";
b) al comma 7 le parole: "ai primi tre mesi del 1993" e "nel mese di aprile 1993" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "ai primi cinque mesi del 1993" e "nel mese di giugno 1993";
c) al comma 10 le parole: "all'intero primo trimestre 1993", "entro il 30 giugno 1993" e "nel primo trimestre 1993" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "agli interi primi cinque mesi del 1993", "entro il 30 agosto 1993" e "nei primi cinque mesi del 1993";
d) al comma 11 le parole: "il rendiconto del primo trimestre 1993 è inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "è inviato alle regioni il rendiconto relativo al primo semestre 1993";
e) al comma 16 le parole: "i primi sette mesi" sono sostituite dalle seguenti: "i primi nove mesi".
2. All'articolo 12 del
a) al comma 1 le parole: "30 giugno 1993" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1993";
b) al comma 2 le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995";
c) al comma 3 le parole: "1° ottobre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 1995".
Art. 36. (Agecontrol S.p.a.)
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del
Art. 37. (Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna)
1. La gestione governativa delle ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della
Art. 38. (Modifiche alla
1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13,14e15 della
2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.
Art. 39. (Gestioni fuori bilancio)
1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4 del
2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del
3. Le disposizioni di cui al presente articolo prendono efficacia dal 1° luglio 1993.
Art. 40. (Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici)
1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.
Art. 41. (Interventi per la torre di Pisa)
1. E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della
Art. 42. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 7 della