Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 73. Partecipazioni statali |
Capitolo: | 73.1 dismissioni |
Data: | 26/10/1995 |
Numero: | 435 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni concernenti la Cassa per il credito alle imprese artigiane. |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 73.1.8 – D.L. 26 ottobre 1995, n. 435. [1]
Disposizioni urgenti in materia di dismissione della partecipazione del Tesoro nella Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.
(G.U. 26 ottobre 1995, n. 251).
Art. 1. Disposizioni concernenti la Cassa per il credito alle imprese artigiane.
1. Il comma 4 dell'art. 2 della
"4. Il Ministero del tesoro dismette le azioni di propria pertinenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., vendendole, conferendole o, comunque, trasferendole a titolo oneroso, con modalità idonee a garantire il migliore servizio per l'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Tale decreto deve prevedere che il trasferimento avvenga a condizioni tali da garantire:
a) la possibilità di partecipare al capitale sociale della Cassa da parte delle imprese artigiane iscritte negli albi previsti dall'art. 5 della
b) una adeguata presenza, negli organi sociali della Cassa, di esponenti dell'artigianato;
c) la permanenza della destinazione dell'attività della Cassa all'esclusivo interesse dell'artigianato.".
Art. 2. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della