Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/06/1985 |
Numero: | 313 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27768 - D.L. 27 giugno 1985, n. 313 [1] .
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali
(G.U. 29 giugno 1985, n. 152)
1. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 4 dell'art. 1 del
2. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'art. 3 del
3. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'art. 3 del
4. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nell'art. 1-bis del
5. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'art. 2 del
6. I nuclei familiari beneficiari delle provvidenze di cui al precedente comma 5 sono inclusi, con titolo di priorità assoluta, nella graduatoria relativa alla assegnazione degli alloggi costruiti al sensi del titolo VIII della
7. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 5, valutato in complessive lire 18 miliardi, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile che sono reintegrate dal Ministero del tesoro nell'esercizio 1986 con apposita norma da inserire nella legge di bilancio.
7-bis. Gli alloggi acquistati con i fondi di cui, all'ultimo comma dell'art. 2 del
8. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'art. 1 del
9. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 8, valutato in lire 323 milioni per l'anno 1985, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile di cui all'art. 2 del
10. [8]
11. [9]
12. [10]
12-bis. L' imposta sul reddito delle persone fisiche, l' imposta sul reddito delle persone giuridiche, l' imposta locale sui redditi e l' addizionale straordinaria sull' imposta locale sui redditi, dovute dai contribuenti aventi domicilio, residenza o sede nei comuni di Pozzuoli, di Monte di Procida e di Bacoli per i redditi prodotti nell' anno 1984 e non versate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al medesimo periodo di imposta, saranno pagate, senza applicazione di soprattasse ed interessi, nel mese di novembre 1985.
12ter. I datori di lavoro, soggetti alle disposizioni sul versamento dei contributi agricoli unificati, titolari di aziende situate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, già ammessi alla rateizzazione dei contributi agricoli unificati dovuti a tutto il 1984 e non ancora corrisposti, possono effettuare il pagamento entro il 31 dicembre 1985, senza applicazione di soprattasse ed interessi [11] .
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 1987 dall'art. 6 del
[3] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1986 dall'art. 2 del
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 30 settembre 1986 dall'art. 1 del
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[6] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 2 del
[7] Comma così modificato dalla legge di conversione
[8] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[9] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[10] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla legge di conversione.