§ 98.1.27768 - D.L. 27 giugno 1985, n. 313 .
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali


Settore:Normativa nazionale
Data:27/06/1985
Numero:313


Sommario
Art. 1.      1. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27768 - D.L. 27 giugno 1985, n. 313 [1] .

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali

(G.U. 29 giugno 1985, n. 152)

 

     Art. 1.

     1. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, limitatamente ai compiti ed ai poteri conferiti al sindaco di Napoli ed al presidente della giunta regionale della Campania ai sensi dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1986. Alla medesima data sono prorogati i termini stabiliti nell'art. 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive modificazioni.

     2. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1986 [2] .

     3. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente il contributo in conto interessi per incentivare l'adeguamento antisismico degli edifici che ricadono nei territori delle zone colpite dai terremoti del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984, è prorogato al 31 dicembre 1986.

     4. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nell'art. 1-bis del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, concernente la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogato al 31 dicembre 1985 [3].

     5. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 31 dicembre 1985. L'onere conseguente, valutato in lire 18 miliardi nell'anno 1985, è posto a carico del fondo per la protezione civile. [4]

     6. I nuclei familiari beneficiari delle provvidenze di cui al precedente comma 5 sono inclusi, con titolo di priorità assoluta, nella graduatoria relativa alla assegnazione degli alloggi costruiti al sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

     7. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 5, valutato in complessive lire 18 miliardi, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile che sono reintegrate dal Ministero del tesoro nell'esercizio 1986 con apposita norma da inserire nella legge di bilancio.

     7-bis. Gli alloggi acquistati con i fondi di cui, all'ultimo comma dell'art. 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, sono destinati agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980, nonchè agli occupanti alla data del 31 dicembre 1984 di strutture pubbliche o temporaneamente acquisite al patrimonio pubblico. Alle assegnazioni provvede il sindaco di Napoli, Commissario straordinario di Governo, che stabilisce con propria ordinanza requisiti e condizioni per l'attribuzione degli alloggi stessi. [5]

     8. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 18, è prorogato al 31 dicembre 1986 [6] .

     9. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 8, valutato in lire 323 milioni per l'anno 1985, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547. [7]

     10. [8]

     11. [9]

     12. [10]

     12-bis. L' imposta sul reddito delle persone fisiche, l' imposta sul reddito delle persone giuridiche, l' imposta locale sui redditi e l' addizionale straordinaria sull' imposta locale sui redditi, dovute dai contribuenti aventi domicilio, residenza o sede nei comuni di Pozzuoli, di Monte di Procida e di Bacoli per i redditi prodotti nell' anno 1984 e non versate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al medesimo periodo di imposta, saranno pagate, senza applicazione di soprattasse ed interessi, nel mese di novembre 1985.

     12ter. I datori di lavoro, soggetti alle disposizioni sul versamento dei contributi agricoli unificati, titolari di aziende situate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, già ammessi alla rateizzazione dei contributi agricoli unificati dovuti a tutto il 1984 e non ancora corrisposti, possono effettuare il pagamento entro il 31 dicembre 1985, senza applicazione di soprattasse ed interessi [11] .

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 8 agosto 1985, n. 422.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 1987 dall'art. 6 del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8.

[3]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1986 dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 30 settembre 1986 dall'art. 1 del D.L. 30 giugno 1986, n. 309.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791.

[7]  Comma così modificato dalla legge di conversione

[8]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[9]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[10]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[11]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.