§ 98.1.27565 - D.L. 19 giugno 1979, n. 207 .
Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nonché dei termini di sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/06/1979
Numero:207


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27565 - D.L. 19 giugno 1979, n. 207 [1] .

Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nonché dei termini di sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976.

(G.U. 21 giugno 1979, n. 169)

 

     Art. 1. [2]

     Il termine previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, già prorogato al 30 giugno 1979 dall'articolo 3-ter del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981 limitatamente alle cessioni di beni e servizi indicate nelle lettere a), b), c), e) ed f) del primo comma ed a quelle indicate nelle lettere b), c), e) ed f) del quinto comma del citato articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

 

          Art. 2. [3]

     La sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, disposta per il periodo di un anno dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 465, è prorogata, a favore dei soggetti ivi indicati, per due mesi.

     La sospensione di cui al precedente comma è concessa nella misura del 50 per cento sull'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali per ulteriori sei mesi.

 

          Art. 3. [4]

     Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi ai sensi del precedente articolo, del terzo comma dell'articolo 7 e del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, dell'articolo 19 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 465, da effettuarsi, senza corresponsione di interessi ed altri oneri, nel termine di un settennio a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo alla decadenza del beneficio della sospensione.

     Per le imprese che sono state riconosciute, entro il 30 giugno 1979, disastrate o gravemente danneggiate ai sensi delle leggi della regione Friuli-Venezia Giulia 1° luglio 1976, n. 28, e 18 dicembre 1976, n. 64, il termine per la rateazione di cui al comma precedente è elevato ad un decennio.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 13 agosto 1979, n. 376.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.