Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.5 dichiarazioni |
Data: | 16/04/2003 |
Numero: | 126 |
Sommario |
Art. 1. Prospetto delle attività e passività |
Art. 2. Unificazione delle scadenze per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione delle eccedenze di crediti IVA |
Art. 3. Versamenti minimi |
Art. 4. Termine per la trasmissione telematica dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali |
Art. 5. Termini per adempimenti fiscali |
Art. 6. Disposizioni finali e transitorie |
§ 95.5.112 - D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126.
Regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica
(G.U. 5 giugno 2003, n. 128)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto l'articolo 3, comma 136, della
Visto l'articolo 16 del
Visto il
Visto il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con
Visto il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con
Visto il regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, emanato con
Visto il regolamento recante modifiche al regolamento di cui al
Visto il regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi, nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali, emanato con
Visto il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del
Visto l'articolo 16, comma 1, della
Visto l'articolo 15, comma 2, primo periodo, della
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con
Visto l'articolo 23 del
Vista la
Considerato che occorre proseguire nell'opera di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie;
Ritenuta la necessità di emanare ulteriori disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di scritture contabili e di trasmissione telematica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
Art. 1. Prospetto delle attività e passività
1. Nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all'inizio del periodo di imposta sono valutate con i criteri di cui al
Capo II
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI SCRITTURE CONTABILI
Art. 2. Unificazione delle scadenze per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione delle eccedenze di crediti IVA
1. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, emanato con
Art. 3. Versamenti minimi
1. Con effetto dal 1° gennaio 2003 l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano Euro 10,33. Se gli importi superano Euro 10,33 sono dovuti o rimborsabili per l'intero ammontare.
Art. 4. Termine per la trasmissione telematica dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali
1. All'articolo 3 del regolamento di cui al
"1. Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al
Capo III
TERMINI PER ADEMPIMENTI FISCALI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 5. Termini per adempimenti fiscali
1. All'articolo 4, del regolamento di cui al
a) nella rubrica, dopo la parola: "Dichiarazione" sono inserite le seguenti: "e certificazioni";
b) nel comma 3-bis, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";
c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
"6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del
Art. 6. Disposizioni finali e transitorie
1. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) l'articolo 10, comma 5, del
b) l'articolo 7-bis del
3. I riferimenti alle disposizioni indicate nell'articolo 7-bis del