Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 23/12/1999 |
Numero: | 505 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nell'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "la ritenuta a titolo [...] |
Art. 2. 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 3. 1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo le parole: "non residenti" sono aggiunte [...] |
Art. 4. 1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente |
Art. 5. 1. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 6. 1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 7. Coordinamento con le disposizioni relative ai versamenti |
Art. 8. Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate |
Art. 9. Partecipazione ad organismi di investimento collettivo mobiliare di diritto estero |
Art. 10. 1. All'articolo 82, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "il valore di acquisto" sono [...] |
Art. 11. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 12. [3] |
Art. 13. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 14. 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 15. |
Art. 16. 1. Per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della [...] |
§ 95.21.323 - D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente.
(G.U. 31 dicembre 1999, n. 306 - S.O. n. 232)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3 della
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 3, comma 17, della predetta
Visto l'articolo 3, comma 136, della medesima
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Modifiche al
1. Nell'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. Nel
a) all'articolo 26:
1) nel comma 1, terzo periodo, le parole: "al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati italiani", sono sostituite dalle seguenti: "al doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti all'Unione Europea"; nel medesimo periodo, le parole: "ovvero di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi";
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.";
b) all'articolo 27, comma 5, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "La ritenuta di cui al comma 1 è operata nei confronti delle persone fisiche residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel caso in cui attestino di avere i requisiti di cui allo stesso comma. La ritenuta non è operata qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta all'atto della riscossione degli utili.".
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interessi e altri proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1 luglio 2000.
1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del
1. All'articolo 9 della
"2-ter. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla società di gestione ai sensi del comma 2-bis, la società di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. All'articolo 11 della
"3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla società di gestione ai sensi del comma 3, la società di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. All'articolo 11-bis del
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000.
1. Al
a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo è stato effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "dei versamenti entro il mese di marzo dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati";
b) all'articolo 7, comma 3, lettera a) le parole "all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti "all'articolo 2, commi 1 e 1-bis";
c) all'articolo 7, comma 12, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I soggetti diversi dalle società ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. La disposizione di cui alla lettera a) si applica con riferimento ai versamenti dell'imposta sostitutiva relativi alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2000.
1. Al
a) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti. L'imposta è applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del
1-ter. L'imposta è applicata nella misura del 27 per cento se la scadenza dei titoli indicati nel primo periodo del comma 1-bis è inferiore a diciotto mesi.
1-quater. L'imposta di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1. Per i soggetti di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, del
b) all'articolo 2, comma 2, ovunque ricorrano, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 1-bis e 1-ter";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-quater";
d) all'articolo 3, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i titoli indicati nell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, si considerano cessioni anche i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari.";
e) all'articolo 5:
1) nel comma 1, le parole "articolo 2, comma 1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "articolo 2, commi 1, 1-bis e 1-ter";
2) nel comma 2, le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti "commi 1, 1-bis e 1-ter" e nel medesimo comma le parole "al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2, comma 1";
f) all'articolo 12, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Per i titoli indicati nell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, l'imposta sostitutiva si applica a partire dal 1 luglio 2000. Per i titoli di cui al periodo precedente depositati al 1 luglio 2000 presso gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, il conto unico è accreditato dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di possesso fino al 30 giugno 2000 ed è addebitato dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi e altri frutti maturati fino al 30 giugno 2000 dalla data di inizio di maturazione della cedola in corso, nonchè dell'imposta commisurata alla differenza maturata fino alla predetta data tra la somma percepita alla scadenza ed il prezzo di emissione.".
Art. 7. Coordinamento con le disposizioni relative ai versamenti
1. All'articolo 7, comma 11, del
2. All'articolo 9, comma 2, della
3. All'articolo 11, comma 2, della
4. All'articolo 11-bis, comma 2, del
5. All'articolo 35, secondo comma, del
6. All'articolo 8, comma 1, numero 3-bis), del
7. I versamenti delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi si effettuano con le modalità e termini di cui al capo III del
Art. 8. Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate [1]
[1. Sulla parte del risultato della gestione maturato in ciascun anno riferibile alle partecipazioni qualificate detenute dagli organismi di investimento collettivo disciplinati dall'articolo 8, commi da 1 a 4, del
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società o enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 2-bis, 3 e 4 della
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di 100 partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al 50 per cento; si considerano investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto dall'articolo 37 del testo unico di cui al
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.]
Art. 9. Partecipazione ad organismi di investimento collettivo mobiliare di diritto estero
1. All'articolo 42, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. La disposizione di cui al presente articolo si applica a decorrere dai redditi di capitale divenuti esigibili a decorrere dal 1 luglio 2000.
1. All'articolo 82, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. La presente disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2000.
TITOLO II
Modifiche al
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) nell'articolo 11, comma 3-bis, secondo periodo, le parole "al lordo" sono sostituite dalle parole "al netto";
b) nell'articolo 94, comma 1-bis secondo periodo, le parole "al lordo" sono sostituite dalle parole "al netto".
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.
TITOLO III
Modifiche al
1. Al
a) nel comma 1, le parole: "nei mercati regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti: "nei mercati regolamentati dei paesi aderenti all'Unione Europea";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 500 miliardi di lire, così come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio.".
2. La disposizione di cui alla lettera b), si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; la stessa non ha effetto ai fini del calcolo degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999 già versati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
TITOLO IV
Modifiche al
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) nell'articolo 47, comma 1, lettera i), le parole: "alle lettere h) e i)" sono sostituite con: "alle lettere c) e d)";
b) nell'articolo 48:
1) al comma 2, la lettera f) è sostituita dalle seguenti:
"f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonchè per borse di studio a favore dei medesimi familiari;";
2) al comma 2, la lettera g) è sostituita dalle seguenti:
"g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;";
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonchè a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa";
4) nel comma 4, lettera b), le parole: "vigente al momento della concessione del prestito" sono sostituite dalle seguenti:
"vigente al termine di ciascun anno";
c) nell'articolo 48-bis, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni.".
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000. Le disposizioni di cui alle lettere b), n. 2) e n. 3) non si applicano alle assegnazioni di titoli effettuate anteriormente alla predetta data, nonchè a quelle derivanti dall'esercizio di opzioni attribuite dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. Nel
a) all'articolo 23, comma 3:
1) nel terzo periodo, le parole: "dell'1 per cento mensile" sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,50 per cento mensile";
2) il quinto periodo è soppresso;
b) all'articolo 24:
1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2) il comma 2 è abrogato.
2. La disposizione di cui alla lettera a), numero 1), si applica a decorrere dai versamenti concernenti le operazioni di conguaglio relative al periodo d'imposta 1999; le disposizioni di cui alla stessa lettera a), numero 2), ed alla lettera b) si applicano ai compensi erogati a decorrere dal 13 gennaio 2000.
[1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli imprenditori individuali, alle società e agli enti che utilizzano lavoratori dipendenti che prestano la loro attività all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto è attribuito un credito d'imposta pari all'ammontare delle ritenute gravanti sul relativo reddito di lavoro dipendente.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. Per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 3 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 79, del
[2] Comma già modificato dall'art. 1 del
[3] Le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono state soppresse dall'art. 5 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 36 della