Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.10 trasporto aereo |
Data: | 21/10/1996 |
Numero: | 535 |
Sommario |
Art. 1. Interventi urgenti a favore del settore portuale, marittimo e dell'armamento. |
Art. 2. Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale. |
Art. 3. Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico. |
Art. 4. Interventi a favore del settore armatoriale. |
Art. 5. Decimi di senseria. |
Art. 6. Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso. |
Art. 7. Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona. |
Art. 8. Disposizioni in materia di demanio marittimo e di barriere architettoniche negli impianti di balneazione. |
Art. 9. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato. |
Art. 10. Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne. |
Art. 11. Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni. |
Art. 12. Informatizzazione dei servizi marittimi. |
Art. 13. Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea. |
Art. 14. Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale. |
Art. 15. Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione. |
Art. 16. Differimento di termini. |
Art. 17. Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202. |
Art. 18. Interventi a favore del porto di Genova. |
Art. 19. Gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92". |
Art. 20. Entrata in vigore. |
§ 93.10.34 - D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 [1].
Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.
(G.U. 22 ottobre 1996, n. 248).
Art. 1. Interventi urgenti a favore del settore portuale, marittimo e dell'armamento.
1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del
2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. E' fatto divieto di procedere ad assunzione in presenza di eccedenze.
3. Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza del settore, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, è integrato di ulteriori 900 unità relativamente ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati in impresa ai sensi dell'articolo 21 della
4. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici alle effettive necessità con riguardo anche alla costituzione delle Autorità portuali, gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici ovvero le Autorità portuali che agli stessi succederanno sono autorizzati ad adottare specifici provvedimenti volti a favorire dimissioni incentivate di personale non posto in prepensionamento. Gli oneri conseguenti sono posti a carico dei bilanci degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, ovvero delle relative Autorità portuali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1° dell'articolo 28 della
5. Le Autorità portuali, nei limiti delle disponibilità di bilancio possono prevedere incentivi economici, sino ad un massimo corrispondente al trattamento retributivo annuo lordo, a favore dei dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici cui l'Autorità portuale è subentrata, che intendono costituirsi in società o cooperative per l'espletamento delle operazioni portuali di cui all'articolo 16 della
6. Ai fini degli esodi di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, determina altresì le dotazioni organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalità indispensabili al funzionamento dei servizi e del contingente necessario, nonché delle esigenze operative di ciascun porto. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1995, è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di lavoro occasionale, senza onere per lo Stato. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle Autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa deliberata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera i), della
7. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 bis e 8, del
8. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della
9. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del
10. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 6, 7 e 9, nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della
11. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 10. A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede, con le modalità di cui all'articolo 4 del
12. La gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10 è autorizzata ad erogare alle compagnie ed ai gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, la quota del trenta per cento del trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai lavoratori portuali per un ammontare pari a lire 54.775.587.663. La medesima gestione è autorizzata, altresì, a rimborsare all'INPS la somma di 30.705.765.778 ad esso dovuta a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 3 del
13. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del
14. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del
15. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del
16. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
17. Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici ai sensi del comma 11, dalle organizzazioni portuali, ai sensi dell'articolo 28 della
18. Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativa al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 10 provvede anche attraverso la contrazione di ulteriori mutui decennali con le modalità di cui all'articolo 4 del
19. E' concessa per il secondo semestre 1996, a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della
20. Il commissario liquidatore, provvede altresì, all'intervento, valutato in complessive lire 60.000 milioni, a favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996 nei confronti della gente di mare, ai sensi dell'articolo 23 del
21. Al fine di favorire l'efficienza ed operatività del servizio escavazione porti, di cui all'articolo 26 della
21 bis. Nella stipula di convenzioni con altre amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali può essere previsto che ai fini di una maggiore produttività del servizio medesimo le stesse amministrazioni statali, gli enti pubblici e i privati provvedano direttamente alla corresponsione delle competenze accessorie ovvero di una parte delle stesse a favore del personale da adibire al lavoro oggetto della convenzione. [4]
21 ter. L'articolo 17 della
“Art. 17. - (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). - 1. In attesa dell'entrata in vigore delle norme disciplinatrici della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera e della riforma della
a) le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime promuovono la costituzione di un consorzio volontario aperto a tutte le imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21; al fine esclusivo di agevolare lo svolgimento delle fasi delle imprese consorziate caratterizzate da variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera. Le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime possono autorizzare una o più imprese consorziate, anche in deroga all'articolo 1 della
b) qualora non si addivenga alla costituzione del consorzio volontario di cui alla lettera a), ovvero qualora a detto consorzio non partecipi la maggioranza delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime, che ravvisino l'esigenza di soddisfare variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera, istituiscono l'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di mano d'opera. Tale Agenzia è l'unico soggetto autorizzato a fornire mere prestazioni temporanee di mano d'opera in deroga alla citata
2. In fase di costituzione, e fino a quando esistano esuberi, il personale da avviare quotidianamente in regime di temporanea prestazione di mano d'opera è fornito dalle imprese di cui all'articolo 21, lettera b). Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 1997, sono dettate le norme per l'istituzione e il funzionamento delle Agenzie di cui al presente articolo. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine per la sua emanazione. Le competenti Commissioni parlamentari si esprimono nei successivi trenta giorni.
3. Gli appalti di servizi compresi quelli ad alto contenuto di mano d'opera forniti dalle società derivanti dalla trasformazione disposta dall'articolo 21 non rientrano nel divieto di cui all'articolo 1 della citata
22. Per l'attuazione dei commi 3 e 6 e da 18 a 21 sono autorizzati, in favore, della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10, ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, restando per tali anni confermata la gestione commissariale. Al relativo onere di 30.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 2. Modifiche alla
01. All'articolo 3, comma 1, della
1. All'articolo 4, comma 2, della
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della
" a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo 24;".
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della
" b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione;".
3 bis. All'articolo 6, comma 2, della
4. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della
4 bis. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 8 della
5. Alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 8 della
6. La lettera m) del comma 3 dell'articolo 8 della
" m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9, sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi urgenti e straordinari di escavazione provvede, anche ricorrendo a modalità diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma 5. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate;".
7. All'articolo 8 della
"2 bis. I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3.".
8. Le lettere i) ed l) dell'articolo 9, comma 1, della
" i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:
1) armatori;
2) industriali;
3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
4) spedizionieri;
5) agenti e raccomandatari marittimi;
6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.
I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che è designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori;
l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio.".
9. Al comma 1 dell'articolo 9 della
"l bis) un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell'Autorità portuale".
10. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della
11. L'articolo 10, comma 6, della
"6. Il rapporto di lavoro del personale delle Autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto rapporto è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che dovranno tener conto anche della compatibilità con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle Autorità portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle Autorità portuali per la parte sindacale.
12. All'articolo 11, comma 1, della
13. All'articolo 13 della
"2 bis. Le Autorità portuali possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al
13 bis. All'articolo 14 della
“1 bis. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale.
“1 ter. Nei porti sede di Autorità portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 bis sono stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'Autorità portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione.” [9].
14. L'articolo 15, comma 1, della
" 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'Autorità portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere i) ed l). Nei porti ove non esista Autorità portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione è presieduta dal presidente dell'Autorità portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.".
15. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della
"1 bis. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.".
16. L'articolo 15, comma 3, della
" 3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione, che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione, da un ufficiale superiore del Comando generale del corpo di capitaneria di porto, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del Ministero della sanità e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione ovvero dalle Autorità portuali, dalle autorità marittime e dalle commissioni consultive locali. La designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.".
16 bis. All'articolo 16 della
“7 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato libero, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.” [10].
17. L'articolo 18, comma 1, della
" 1. L'Autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. E' altresì sottoposta a concessione da parte dell'Autorità portuale, e laddove non istituita dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.".
18. All'articolo 18 della
" 9 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale." [11].
19. L'articolo 20 della
"Art. 20 (Costituzione delle Autorità portuali e successione delle società alle organizzazioni portuali). - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove già non esista una gestione commissariale, nomina per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate nonché, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.
2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell'Autorità portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione delle attività operative delle organizzazioni portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:
a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;
b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;
c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime.
3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché alla gestione delle Autorità ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.
4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.
5. Le Autorità portuali dei porti di cui all'articolo 2, sono costituite dal 1° gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresì preposti alla gestione delle Autorità portuali e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali e le Autorità portuali sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le Autorità portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.
6. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle Autorità portuali al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico dell'Autorità, per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorità marittime".
20. La parola: "commissari" di cui all'articolo 3, comma 8, dei decreti-
21. L'articolo 21 della
"Art. 21 (Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali). - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:
a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto,titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;
b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonché, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'articolo 1 della
c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.
3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.
4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.
5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.
6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.
7. Le Autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del
8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'Autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti." [12].
22. L'articolo 23, comma 1, della
" 1. I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'articolo 21.".
23. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della
23 bis. Al comma 5 dell'articolo 23 della
24. Il comma 6 dell'articolo 23 della
“6. Le Autorità portuali concedono alle società e alle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 20 una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle medesime per effetto dell'impiego in mobilità temporanea, distacco o comando dei lavoratori dipendenti dalle Autorità portuali.” [14].
25. Il terzo periodo dell'articolo 24, comma 2, della
26. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della
"2 bis. Ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nonché le competenze degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della sanità, spettano alle Autorità portuali i poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa.
2 ter. I poteri di cui al comma precedente vengono attivati a far data dalla comunicazione del presidente al rispettivo comitato portuale dell'Autorità portuale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, salvo la possibilità di proroga da accordarsi con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione su richiesta motivata dal presidente dell'Autorità portuale.".
27. Al comma 5 dell'articolo 27 della
28. L'articolo 27, comma 8, della
" 8. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con
29. Dal 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della
30. Dopo il comma 6 dell'articolo 28 della
Art. 3. Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico.
1. Il contributo annuo a carico dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione "Centro internazionale radio-medico - CIRM", istituito con
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 4. Interventi a favore del settore armatoriale.
1. L'articolo 2, comma 4, della
" 4. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1, sono determinati dal Ministero del tesoro.".
2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. L'espressione: "adeguata remunerazione del capitale investito", di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), della
4. All'articolo 1 del
"4 bis. Agli interventi di cui al comma 3, lettera c), con esclusione di quelli previsti per i corsi di formazione del personale polivalente possono accedere direttamente i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare che, successivamente alla data del 18 gennaio 1995, abbiano frequentato a proprie spese i corsi.
4 ter. A valere sulle risorse del comma 1, anche con le modalità di cui al comma 2, sono concessi i contributi per la riconversione professionale degli ufficiali radiotelegrafisti.".
5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del
Art. 5. Decimi di senseria.
1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorché per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6. Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della
2. In caso di mancato o parziale pagamento della tassa di stazionamento, la sovrattassa ed il tributo evaso, di cui all'articolo 13 della
Art. 7. Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona.
1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonché per fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505, e 31 dicembre 1991, n. 433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1996 sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1997 e le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1994, nonché le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994 e 1995, non impegnate rispettivamente al 31 dicembre 1994 e 1995, possono esserlo negli esercizi 1995, 1996 e 1997.
Art. 8. Disposizioni in materia di demanio marittimo e di barriere architettoniche negli impianti di balneazione.
1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del
2. [16]
3. [17]
4. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilità degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23, comma 3, della
5. Per le concessioni di zone del demanio marittimo e del mare territoriale assentite per le finalità di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con
Art. 9. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.
1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sui capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione dei Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995.
2. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui al 31 dicembre 1995 sui capitoli 7501, 7503, 7504, 7509, 7510, 7514 e 7551 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1997.
3. Le disponibilità finanziarie relative all'esercizio finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate negli esercizi 1995 e 1996.
4. Le disponibilità del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonché quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.
5. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sul capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per gli anni 1994 e 1995 non impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono esserlo entro il 31 dicembre 1996.
5 bis. Le somme relative al funzionamento del Servizio escavazione porti impegnate in conto competenza ed in conto residui al 30 aprile 1996 sul capitolo 7501 e sul capitolo 2801 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, nonché le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 1995 sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici relative al funzionamento del Servizio escavazione porti, ammontanti a lire 2.160.581.640, sono trasferite, rispettivamente, sul capitolo 8041 e sul capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione a decorrere dal 1° gennaio 1997. Le somme in conto competenza sul capitolo 3823 e sul capitolo 3824 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1996, non impegnate entro il 31 dicembre dello stesso anno, possono esserlo entro il 31 dicembre 1997. [19]
Art. 10. Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne.
1. [Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con
2. [Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di età;
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma, della
c) essere in possesso del certificato limitato RTF;
d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con
e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare] [21].
3. [Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di età;
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della
c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con
d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante] [22].
4. [Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque interne] [23].
5. [Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa] [24].
6. [Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo] [25].
7. [Il titolo professionale è rilasciato dal capo del circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto] [26].
8. [Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unità da diporto si intende:
a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio [27]]. [28]
9. [Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l'unità in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui alla
10. [L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'articolo 13 della
11. L'articolo 15 della
" 1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della
2. L'utilizzazione dell'unità da diporto per finalità di locazione e noleggio è annotata nei registri di iscrizione delle unità da diporto, con indicazione dei soggetti, ditte individuali o società, esercenti l'attività di locazione o noleggio e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi della annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.".
12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994, n. 731, è abrogato.
13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17 della
Art. 11. Modifiche alla
Art. 12. Informatizzazione dei servizi marittimi.
1. Ad integrazione dei fondi esistenti sui capitoli 1113 e 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni per l'anno 1995, lire 42.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e lire 20.000 milioni per l'anno 1998, da iscrivere sul capitolo 7100 del medesimo stato di previsione per la realizzazione, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, del
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato, con proprio decreto, a costituire una commissione di cui fanno parte almeno 4 esperti di provata competenza in materia di informatizzazione, due dei quali designati dal Ministro dell'ambiente per i soli aspetti ambientali, con compiti di consulenza per la realizzazione ed integrazione dei sistemi informativi dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione. La commissione ha la durata massima di tre anni ed i compensi complessivi corrisposti ai suoi membri non possono superare, comprese le spese di funzionamento, l'ammontare di lire 500 milioni l'anno, da imputare sul capitolo 7100 di cui al comma 1 [33] .
3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi precedenti si provvede, quanto a lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e quanto a lire 20.000 milioni, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme non impegnate in ciascun esercizio, comprese quelle relative al piano triennale di cui al comma 1, possono esserlo nei due esercizi successivi.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea.
1. E' autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione delle compensazioni finanziarie conseguenti alla imposizione di oneri di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 4 del
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e in lire 2.400 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale.
1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla
a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della
b) per gli interventi di cui agli articoli 11 e 27 della
c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del
d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del
2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1996 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1997 e 1998, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla
3. In attuazione dell'articolo 10 del
4. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del
5. L'articolo 6 della
6. Le disposizioni dell'articolo 18, comma 5, del
7. All'articolo 2, comma 2, del
8. Alla copertura dell'onere recato dai commi 1, 2 e 3, pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, a lire 200.000 milioni per l'anno 1997 ed a lire 280.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15. Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione.
1. Al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo la parola: "comunicazione" sono inserite le seguenti: ", che potrà essere trasmessa anche con mezzi elettronici, ".
2. Al secondo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: "da consegnarsi, " sono inserite le seguenti: ", o da trasmettersi con mezzi elettronici, ".
3. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.".
3 bis. [Gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione non si applicano alle unità da diporto [34] ].
Art. 16. Differimento di termini.
1. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della
2. Il termine del 1 gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della
3. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del
4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del
5. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della
Art. 17. Modifiche alla
1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della
"3 bis. Coloro che in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 del
Art. 18. Interventi a favore del porto di Genova.
1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1995.
2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7543 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1995.
Art. 19. Gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92".
1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92" di cui all'articolo 2 della
Art. 20. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 1999, n. 327, ha dichiarato l'illegittimità dell'ultimo periodo del presente comma, nella parte in cui, stabilendo che le competenze spettanti ai lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari, esclude in caso di ritardo ingiustificato la liquidazione di qualsiasi somma a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi.
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[11] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[12] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[13] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[14] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[15] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[16] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[17] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[18] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[19] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[20] Comma abrogato dall'art. 66 del
[21] Comma abrogato dall'art. 66 del
[22] Comma abrogato dall'art. 66 del
[23] Comma abrogato dall'art. 66 del
[24] Comma abrogato dall'art. 66 del
[25] Comma abrogato dall'art. 66 del
[26] Comma abrogato dall'art. 66 del
[27] Lettera così sostituita dall'art. 2 della
[28] Comma abrogato dall'art. 66 del
[29] Comma abrogato dall'art. 66 del
[30] Comma abrogato dall'art. 66 del
[31] Articolo abrogato dall'art. 33 del
[32] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[33] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[34] Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 66 del