§ 67.4.214 – D.L. 7 settembre 1992, n. 370.
Differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:07/09/1992
Numero:370


Sommario
Art. 1.  Interventi urgenti in materia di lavoro portuale.
Art. 2.  Intervento straordinario GEPI in Sicilia.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 67.4.214 – D.L. 7 settembre 1992, n. 370. [1]

Differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro.

(G.U. 8 settembre 1992, n. 211).

 

     Art. 1. Interventi urgenti in materia di lavoro portuale.

     1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, il commissario liquidatore, di cui all'art. 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede alla regolazione dei rapporti finanziari conseguenti all'applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 4, dello stesso decreto-legge, il cui termine di scadenza è differito al 31 dicembre 1992, nel limite di 1.500 unità.

     2. Per consentire il completamento degli interventi avviati, ivi comprese le esigenze finanziarie derivanti dal ripiano dei disavanzi registrati al 31 dicembre 1991 delle gestioni delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore è autorizzato a contrarre, nel secondo semestre 1992, ulteriori mutui con le modalità ed i criteri di cui all'art. 4, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 6 del 1990, nel complessivo importo di lire 183 miliardi.

     3. Il commissario liquidatore ed il collegio sindacale restano in carica fino al completamento degli atti di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

     4. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 30 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge relativa alla definizione della gestione degli istituti contrattuali dei lavoratori portuali (rate ammortamento mutui)", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992.

 

          Art. 2. Intervento straordinario GEPI in Sicilia.

     1. Il termine previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è differito al 31 dicembre 1992.

 

          Art. 3. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 5 novembre 1992, n. 428.