§ 55.1.57 - Legge 28 marzo 1991, n. 107.
Rifinanziamento della legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:28/03/1991
Numero:107


Sommario
Art. 1.      1. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni per l'anno 1990
Art. 2.  [1]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 90.000 milioni per l'anno 1990, e in lire 75.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e [...]


§ 55.1.57 - Legge 28 marzo 1991, n. 107.

Rifinanziamento della legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale

(G.U. 5 aprile 1991, n. 80)

 

 

     Art. 1.

     1. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni per l'anno 1990.

     2. Per le finalità di cui agli articoli 9 e 10 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è autorizzato, per la durata indicata nel medesimo art. 10, commi 1 e 5, un ulteriore limite di impegno di lire 55.000 milioni per l'anno 1990.

     3. Per le finalità di cui all'art. 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 20.000 milioni per l'anno 1990.

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 90.000 milioni per l'anno 1990, e in lire 75.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Industria cantieristica ed armatoriale (direttive CEE n. 81/363 e n. 87/167) (compreso un limite di impegno di lire 95 miliardi)".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Articolo abrogato dall'art.14 del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535.