Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.1 finanziamenti |
Data: | 28/03/1991 |
Numero: | 107 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni per l'anno 1990 |
Art. 2. [1] |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 90.000 milioni per l'anno 1990, e in lire 75.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e [...] |
§ 55.1.57 - Legge 28 marzo 1991, n. 107.
Rifinanziamento della legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale
(G.U. 5 aprile 1991, n. 80)
1. Per le finalità di cui all'art. 2 della
2. Per le finalità di cui agli articoli 9 e 10 della
3. Per le finalità di cui all'art. 27 della
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 90.000 milioni per l'anno 1990, e in lire 75.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Industria cantieristica ed armatoriale (direttive CEE n. 81/363 e n. 87/167) (compreso un limite di impegno di lire 95 miliardi)".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Articolo abrogato dall'art.14 del