§ 5.1.14 - L. 28 febbraio 1992, n. 220.
Interventi per la difesa del mare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.1 ambiente marittimo
Data:28/02/1992
Numero:220


Sommario
Art. 1.  Valutazione dell'impatto sull'ambiente marino e costiero.
Art. 2.  Competenze del Ministro della marina mercantile.
Art. 3.  Consorzio obbligatorio per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi.
Art. 4.  Mutamento della denominazione dell'ICRAP.
Art. 5.  Unità di gestione dei modelli di previsione e di prevenzione.
Art. 6.  Unità di crisi.
Art. 7.  Costruzione di impianti.
Art. 8.  Disposizioni finanziarie.


§ 5.1.14 - L. 28 febbraio 1992, n. 220.

Interventi per la difesa del mare.

(G.U. 14 marzo 1992, n. 62).

 

Art. 1. Valutazione dell'impatto sull'ambiente marino e costiero. [1]

     [1. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre agli interventi già individuati ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dei successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri:

     a) la costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;

     b) lo sfruttamento minerario della piattaforma continentale;

     c) la realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui alla lettera a);

     d) la realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui alla lettera a).

     2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro della marina mercantile, sono individuate eventuali altre attività e opere in ambiente marino e costiero da sottoporre alla procedura di cui al citato articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge n. 349 del 1986 e ai successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     3. Nelle procedure di cui ai commi 1 e 2, il concerto previsto dal citato articolo 6 della legge n. 349 del 1986 si attua tra il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della marina mercantile.]

 

     Art. 2. Competenze del Ministro della marina mercantile.

     1. Il Ministro della marina mercantile, nell'ambito delle proprie competenze:

     a) emana direttive per il coordinamento delle attività di controllo e di sorveglianza della navigazione delle navi che trasportano le sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

     b) nelle zone costiere e nei porti a maggior traffico, provvede all'allestimento, ai fini della sicurezza e della protezione dell'ambiente marino e costiero, di un sistema coordinato a livello nazionale e gestito dall'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, di controllo, sorveglianza e gestione da terra della navigazione marittima con registrazione obbligatoria e sigillata di ogni manovra nautica.

 

     Art. 3. Consorzio obbligatorio per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi.

     1. Il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è effettuato nei porti di Trieste e di Livorno, negli altri porti individuati dalla legge 8 aprile 1976, n. 203, ed in quelli i cui impianti sono autorizzati al trattamento delle medesime sostanze, anche utilizzando navi specializzate, costruite ed attrezzate per la raccolta delle sostanze medesime. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni e integrazioni, è fatto inoltre divieto, nelle acque territoriali e per il naviglio battente bandiera nazionale, di trasferire le morchie e le acque di zavorra e di lavaggio delle navi a bordo di navi non specializzate e non costruite ed attrezzate ai sensi del presente comma. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della citata legge n. 979 del 1982.

     2. Per la costruzione e la gestione degli impianti e delle navi specializzate di cui al comma 1, è costituito un consorzio obbligatorio al quale partecipano i produttori e gli importatori delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché gli utilizzatori di piattaforme marine per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi in ambiente marino.

     3. Per assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti, è istituito un contributo di riciclo per ogni tonnellata di sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), estratte o trasportate, a carico dei produttori e degli importatori delle predette sostanze, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. Il contributo di riciclo è versato direttamente al consorzio dai produttori e dagli importatori.

     4. L'ammontare complessivo del contributo di riciclo deve coprire interamente i costi di realizzazione, di avviamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, ivi compresi quelli dei porti di Trieste e di Livorno di cui al comma 1.

     5. Il contributo di riciclo può essere utilizzato anche per la costruzione e la gestione di nuovi impianti.

     6. Per il primo quinquennio di attività del consorzio, gli investimenti per impianti fissi e mobili sono definiti in base ad un programma che tiene conto delle direttive stabilite dal Ministro della marina mercantile, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

     7. Il consorzio ha personalità giuridica, non ha fini di lucro e può essere ad articolazione regionale. Il Ministro della marina mercantile, con decreto emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle strutture esistenti, definisce lo statuto e promuove la costituzione del consorzio.

     8. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite la composizione del consorzio e le norme per il suo funzionamento.

     9. Il consorzio provvede ad assicurare il riciclaggio degli idrocarburi e delle altre sostanze recuperate; promuove l'informazione degli armatori e dei proprietari di navi intesa a ridurre i rischi del trasporto via mare ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento. Ai predetti fini, il consorzio può stipulare apposite convenzioni con imprese specializzate e con i centri di rilevamento a mezzo satellite per il controllo delle rotte delle navi.

     10. Qualora, per determinati bacini di utenza, gli impianti esistenti provvedano con propri mezzi al trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere, i relativi dati quantitativi devono essere comunicati al consorzio al fine di tenere conto delle evidenze consuntive necessarie per il controllo del settore.

     11. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.

 

     Art. 4. Mutamento della denominazione dell'ICRAP.

     1. In relazione alle finalità della presente legge ed alle attività di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAP) muta la propria denominazione in «Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».

 

     Art. 5. Unità di gestione dei modelli di previsione e di prevenzione.

     1. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce la struttura, le funzioni e le modalità operative e di integrazione con le pubbliche amministrazioni dell'unità di gestione dei modelli di previsione e di prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino, ai fini delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per quanto concerne il rischio ambientale, marino e costiero. L'unità di gestione è istituita dal consorzio di cui all'articolo 3, il quale assume i relativi costi di istituzione e di gestione.

     2. L'unità di gestione, avvalendosi degli istituti a carattere scientifico ed universitario, dei sistemi informativi delle amministrazioni competenti e dei servizi specializzati nelle scienze del mare, nonché di imprese pubbliche e private di comprovata esperienza, elabora i modelli di previsione e di prevenzione per seguire l'evoluzione dell'inquinamento marino dovuto alle sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per il controllo dell'eutrofizzazione, nonché per fornire le stime dei rischi potenziali derivanti dai fenomeni di degrado delle acque marine e per predeterminare i modelli comportamentali in caso di incidenti di rilievo.

 

     Art. 6. Unità di crisi.

     1. Presso il Ministero della marina mercantile, nell'ambito del comitato permanente interministeriale di pronto intervento previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, è istituita un'unità di crisi con le seguenti attribuzioni:

     a) l'emanazione di direttive ai comandi marittimi periferici per la messa ed il mantenimento in sicurezza di navi e di relitti che possano essere causa di incidenti in mare e per la rimozione di situazioni di pericolo di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

     b) l'emanazione di direttive e di istruzioni per la bonifica delle acque del mare e del litorale, per lo smaltimento del materiale eventualmente recuperato e per la fuoriuscita in mare;

     c) la determinazione di criteri e modalità per la successiva verifica del sottofondo marino, della colonna d'acqua e della superficie marina.

     2. L'unità di crisi, presieduta dal direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, si avvale dell'ICRAM che a tale fine coordina le attività di istituti ed enti di ricerca nazionali, nonché di istituti a carattere scientifico ed universitario specializzati nelle scienze del mare.

     3. Il comitato permanente interministeriale di pronto intervento, previsto dal citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, è integrato con un rappresentante del Ministero dell'ambiente, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

 

     Art. 7. Costruzione di impianti.

     1. Per la costruzione degli impianti necessari per l'avvio dell'attività del consorzio di cui all'articolo 3, si procede secondo le disposizioni vigenti in materia di interventi per la protezione civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge.

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie.

     1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 240 miliardi in ragione di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, ripartiti secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

     2. Per le finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernenti il monitoraggio delle acque marine, l'acquisto e il noleggio di mezzi aerei e navali per interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti marini e per l'attività di ricerca e soccorso, è autorizzata, nel triennio 1992-1994, la spesa di lire 150 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi annui.

     3. Per la progettazione e la costruzione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi petroliere e di trasporto di sostanze chimiche, nonché di impianti di incenerimento di rifiuti provenienti da navi in ambito portuale e per gli interventi diretti ad assicurare la piena funzionalità di impianti della medesima natura, già realizzati con fondi resi disponibili da altre amministrazioni, è autorizzata, nel triennio 1992-1994, la spesa di lire 90 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi annui.

     4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Interventi per la difesa del mare».

     5. Il Ministero della marina mercantile, mediante convenzione, si avvale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e degli istituti a carattere scientifico ed universitario specializzati nelle scienze del mare, per assicurare i controlli e valutare l'efficacia tecnico-scientifica degli interventi di cui al comma 3 del presente articolo.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 36 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.