Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.6 disciplina generale |
Data: | 30/07/2024 |
Numero: | 116 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 |
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 |
Art. 3. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 4. Clausola di invarianza |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 12.6.183 - D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116.
Recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.
(G.U. 13 agosto 2024, n. 189)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
a) al titolo V:
1) dopo la rubrica, sono inserite le seguenti parole: «Capo I - Concessione di finanziamenti e soggetti operanti nel settore finanziario»;
2) all'articolo 112, comma 8, la parola: «titolo» è sostituita dalla seguente: «capo»;
3) all'articolo 114, comma 2, la parola: «titolo» è sostituita dalla seguente: «capo»;
4) dopo l'articolo 114, è inserito il seguente capo:
«Capo II
Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza
Art. 114.1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo, si definisce:
a) «crediti in sofferenza»: i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d'Italia;
b) «gestione di crediti in sofferenza»: lo svolgimento di una o più delle seguenti attività in relazione a crediti in sofferenza:
1) la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore;
2) la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106; a tali fini non costituisce attività di concessione di finanziamenti l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento. Non rientra nel presente numero 2) l'attività svolta da intermediari del credito come definiti dagli articoli 120-quinquies, comma 1, lettera g), e 121, comma 1, lettera h);
3) la gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza;
4) l'informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto;
c) «gestori di crediti in sofferenza»: le società iscritte nell'albo di cui all'articolo 114.5 che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza;
d) «gestori di crediti dell'Unione europea»: le imprese autorizzate ai sensi della
e) «acquirenti di crediti in sofferenza»: la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza;
f) «Stato di origine del gestore di crediti»: lo Stato dell'Unione europea in cui il gestore di crediti è stato autorizzato all'esercizio dell'attività;
g) «Stato di origine dell'acquirente di crediti in sofferenza»: lo Stato dell'Unione europea in cui l'acquirente di crediti in sofferenza o, per gli acquirenti di crediti in sofferenza di Stati terzi, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 114.3, comma 3, ha la residenza, il domicilio o la sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato nel quale è situata la sua sede principale;
h) «Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza»: lo Stato dell'Unione europea nel quale il gestore di crediti in sofferenza ha una succursale o presta attività di gestione di crediti in sofferenza e, in ogni caso, dove ha domicilio il debitore ceduto;
i) «Stato in cui è stato concesso il credito»: lo Stato dell'Unione europea nel quale il credito in sofferenza è stato concesso.
2. Se non diversamente disposto, le disposizioni del presente capo che fanno riferimento all'acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza si applicano anche all'acquisto e alla gestione dei contratti sulla base dei quali il credito in sofferenza è stato concesso.
3. Le definizioni indicate al comma 1 si applicano anche ai fini dei titoli VI e VIII.
Art. 114.2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'acquisto di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza e alla gestione di crediti in sofferenza, ad eccezione, e salvo ove diversamente disposto, dei casi in cui la gestione sia svolta da:
a) gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
b) banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati;
c) intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, anche con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l'attività è esercitata in Italia. Gli intermediari possono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia se autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6, comma 5.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.10, le disposizioni del presente capo non si applicano alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della
Art. 114.3 (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.2, l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza è riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9. I gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia, possono svolgere:
a) l'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati dall'articolo 114.1, lettera a);
b) attività connesse o strumentali.
2. L'acquirente di crediti in sofferenza nomina un gestore di crediti in sofferenza, una banca o un intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 per svolgere l'attività di gestione dei crediti in sofferenza acquistati. L'acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza non costituisce attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106.
3. L'acquirente di crediti in sofferenza avente sede in uno Stato terzo nomina un rappresentante avente residenza, domicilio o sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, sede principale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea. Al rappresentante nominato si applicano le disposizioni del presente capo riferite all'acquirente di crediti in sofferenza.
4. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106, nominato ai sensi del comma 2, presta i propri servizi nei confronti dell'acquirente di crediti in sofferenza sulla base di un contratto di gestione stipulato in forma scritta.
5. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 nominato ai sensi del comma 2:
a) assicura il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali applicabili al credito;
b) comunica all'atto della nomina alla Banca d'Italia le proprie generalità, il nominativo dell'acquirente di crediti in sofferenza e gli estremi dell'incarico assunto;
c) in caso di cessione dei crediti in sofferenza dallo stesso gestiti a un altro acquirente di crediti in sofferenza, comunica con periodicità almeno semestrale alla Banca d'Italia con riferimento alle cessioni effettuate nel periodo i dati identificativi del nuovo acquirente di crediti in sofferenza e le caratteristiche dei crediti e dei contratti oggetto di cessione, inclusi l'importo dovuto aggregato, il numero e l'ammontare dei crediti ceduti, eventuali garanzie e se il debitore è un consumatore. La Banca d'Italia può prevedere frequenze maggiori;
d) assolve agli obblighi di informativa periodica previsti verso la Banca d'Italia.
6. Il gestore di crediti in sofferenza può esternalizzare lo svolgimento di alcune attività di gestione di crediti in sofferenza a un soggetto terzo che fornisce servizi di gestione di crediti in sofferenza, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 9, ferma restando la responsabilità del gestore di crediti in sofferenza per l'operato dei soggetti terzi cui ha esternalizzato le attività.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli acquirenti di crediti in sofferenza partecipano alla centrale dei rischi della Banca d'Italia e assolvono l'obbligo di segnalazione per il tramite di banche, intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 o gestori di crediti in sofferenza iscritti all'albo di cui all'articolo 114.5.
8. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente:
a) le informazioni ricevute ai sensi del comma 5, lettera b), alle autorità dello Stato membro ospitante e alle autorità dello Stato in cui è stato concesso il credito, se diverse;
b) le informazioni ricevute ai sensi del comma 5, lettera c), alle autorità dello Stato membro ospitante e alle autorità dello Stato membro di origine del nuovo acquirente di crediti in sofferenza, se diverse.
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 114.4 (Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione). - 1. Le banche forniscono ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza le informazioni necessarie a questi ultimi per effettuare una valutazione del credito e della probabilità di recuperarne valore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza. Le informazioni sono fornite anche quando il potenziale acquirente è una banca.
2. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia e, se del caso, all'autorità competente dello Stato ospitante, con periodicità almeno semestrale, informazioni relative ai crediti in sofferenza ceduti. La Banca d'Italia può prevedere una frequenza maggiore.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo in conformità a quanto previsto dalla
4. Le disposizioni indicate al comma 2 si applicano anche agli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106.
5. La Banca d'Italia può estendere l'applicazione del comma 1 anche a soggetti diversi dalle banche, identificando i casi in cui le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilità di recuperare il relativo valore sono fornite al potenziale acquirente di crediti in sofferenza e disciplinando modalità e contenuti dell'informativa.
Art. 114.5 (Albo dei gestori dei crediti in sofferenza). - 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente e accessibile sul sito internet, i gestori di crediti in sofferenza autorizzati in Italia ai sensi dell'articolo 114.6. La Banca d'Italia aggiorna le informazioni contenute nell'albo periodicamente e, in caso di revoca dell'autorizzazione, senza indugio.
2. I gestori di crediti in sofferenza indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
3. La Banca d'Italia iscrive, altresì, nell'albo i gestori di crediti dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9.
Art. 114.6 (Autorizzazione). - 1. La Banca d'Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica, ove è svolta almeno una parte dell'attività di cui all'articolo 114.1, comma 1, lettera b), numero 1);
c) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114.13, commi 1 e 3;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114.13, comma 2;
e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami, riservatezza, nonchè di quelle che disciplinano i diritti del creditore.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando, dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1, non risulti assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal presente capo e dalle relative disposizioni attuative, nonchè delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i criteri di valutazione delle condizioni indicate nel comma 1, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando il gestore di crediti in sofferenza autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d'Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza che nell'esercizio dell'attività intendono ricevere e detenere fondi dai debitori, quando sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 114.7. I gestori di crediti in sofferenza che nell'esercizio dell'attività non intendono ricevere e detenere fondi dai debitori ne danno atto nell'istanza di autorizzazione.
5. Gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 possono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
6. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 114.7 (Detenzione di fondi). - 1. I gestori di crediti in sofferenza possono ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) le somme di denaro ricevute dai debitori di crediti in sofferenza gestiti per conto dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono accreditate in un conto separato aperto presso una banca e ivi mantenute fino al loro trasferimento al rispettivo acquirente di crediti in sofferenza, secondo le condizioni con quest'ultimo concordate;
b) le somme di denaro depositate ai sensi della lettera a) prima del trasferimento a ciascun acquirente di crediti in sofferenza costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello del gestore di crediti in sofferenza. Su tali patrimoni distinti non sono ammesse azioni dei creditori del gestore di crediti in sofferenza o nell'interesse degli stessi, nè quelle dei creditori della banca presso la quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono ammesse nei limiti delle somme di spettanza di questi ultimi. In caso di avvio nei confronti del gestore di crediti in sofferenza di procedimenti concorsuali, le somme accreditate su tali conti, per un importo pari alle somme incassate e dovute agli acquirenti di crediti in sofferenza, vengono immediatamente e integralmente restituite a questi ultimi senza la necessità di deposito della domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme. Sulle somme di denaro depositate presso la banca non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dalla banca nei confronti del gestore di crediti in sofferenza. In caso di avvio nei confronti della banca di procedimenti di cui al titolo IV, nonchè di procedure concorsuali, le somme accreditate sui conti correnti vengono immediatamente e integralmente restituite all'acquirente di crediti in sofferenza, senza la necessità di deposito della domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione delle somme.
2. I pagamenti effettuati dal debitore al gestore di crediti in sofferenza liberano il debitore dai relativi obblighi di pagamento nei confronti dell'acquirente di crediti in sofferenza. Per ciascun pagamento, il gestore di crediti in sofferenza rilascia al debitore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, quietanza attestante l'importo ricevuto, la data di estinzione dell'obbligazione e i dati identificativi della stessa.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 114.8 (Principi generali). - 1. Gli acquirenti di crediti in sofferenza e i gestori di crediti in sofferenza, nei rapporti con i debitori:
a) si comportano secondo correttezza, diligenza e trasparenza;
b) forniscono informazioni corrette, chiare e non ingannevoli;
c) garantiscono la riservatezza dei dati personali;
d) nelle comunicazioni con i debitori agiscono senza molestia, coercizione o indebito condizionamento.
Art. 114.9 (Operatività transfrontaliera). - 1. I gestori di crediti in sofferenza italiani possono svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza negli altri Stati dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia e delle disposizioni del presente capo, nei limiti consentiti dalle disposizioni di attuazione della
2. I gestori di crediti dell'Unione europea possono svolgere le attività per le quali sono autorizzati nello Stato di origine nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, nei limiti e alle condizioni previste, in attuazione della
3. I gestori di crediti dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi del comma 2 possono detenere fondi dei debitori a condizione che siano a ciò autorizzati nello Stato di origine e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 114.7. Essi possono rinegoziare termini e condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che ciò non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106.
4. I gestori di crediti in sofferenza italiani possono stabilire succursali o svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
Art. 114.10 (Informativa ai debitori ceduti). - 1. In caso di acquisto di crediti in sofferenza, il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 nominato dall'acquirente di crediti in sofferenza per svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza ai sensi dell'articolo 114.3, comma 2, dà notizia individualmente al debitore ceduto dell'avvenuta cessione mediante supporto cartaceo o altro supporto durevole dopo la cessione e in ogni caso prima dell'avvio di azioni di recupero del credito successive alla cessione.
2. L'informativa di cui al comma 1 è effettuata anche ogniqualvolta sia richiesta dal debitore ceduto.
3. La Banca d'Italia stabilisce il contenuto e le modalità della informativa di cui al presente articolo e delle successive comunicazioni con il debitore.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 114.2, il presente articolo si applica anche alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate da banche, intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 e da organismi di investimento collettivo del risparmio, nonchè a quelle effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della
5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la Banca d'Italia, al fine di assicurare la trasparenza nei confronti del debitore ceduto, può identificare ulteriori casi in cui il debitore ceduto è destinatario di una informativa sulla cessione di un credito o di un contratto, disciplinando modalità e contenuti della comunicazione.
6. L'informativa di cui al presente articolo è effettuata ferme restando le disposizioni dell'articolo 58, per le cessioni soggette all'applicazione dello stesso, nonchè le disposizioni previste dal codice civile e da leggi speciali, in materia di efficacia della cessione del contratto e di efficacia della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto e dei terzi.
Art. 114.11 (Vigilanza). - 1. I gestori di crediti in sofferenza inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonchè ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei gestori di crediti in sofferenza, anche per il tramite di questi ultimi.
3. La Banca d'Italia può chiedere, per il tramite dei gestori di crediti in sofferenza, agli acquirenti di crediti in sofferenza e ai debitori ceduti le informazioni utili all'esercizio della vigilanza ai sensi del presente capo e del titolo VI.
4. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali i gestori di crediti in sofferenza abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.
5. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale sui gestori di crediti in sofferenza aventi a oggetto: il governo societario, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, e i controlli interni.
6. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei gestori di crediti in sofferenza per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali dei gestori di crediti in sofferenza, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali dei gestori di crediti in sofferenza quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate al comma 5, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli gestori di crediti in sofferenza riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria; le procedure per la gestione dei rapporti con i debitori.
7. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci o i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.
8. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i gestori di crediti in sofferenza o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali e chiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza e dello Stato in cui è stato concesso il credito, se diverse, l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimi nei confronti di gestori di crediti in sofferenza o dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali. La Banca d'Italia richiede la collaborazione delle autorità competenti dello Stato ospitante ovvero richiede alle autorità competenti dei medesimi Stati di effettuare tali accertamenti. Queste ultime possono specificare, caso per caso, le modalità con cui ottemperare alla richiesta di collaborazione.
9. Le autorità competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali o i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali, che operano nel territorio della Repubblica. Le medesime autorità richiedono altresì la collaborazione della Banca d'Italia, che può specificare, caso per caso, le modalità con cui ottemperare alla richiesta, comunicando senza indugio gli esiti degli accertamenti. Se le autorità competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti. Gli esiti degli accertamenti sono comunicati senza indugio all'autorità competente dello Stato di origine.
10. La Banca d'Italia esercita i controlli sulle attività svolte nel territorio della Repubblica dai gestori di crediti dell'Unione europea e sui soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali, con le modalità da essa stabilite per le finalità previste dal presente capo e dal titolo VI. Su questi soggetti, la Banca d'Italia, d'iniziativa, può effettuare verifiche, ispezioni e indagini, anche informative, sulle attività di gestione di crediti svolte nel territorio della Repubblica. I risultati dei controlli sono comunicati senza indugio all'autorità competente dello Stato di origine.
11. Quando risulta la violazione, da parte di gestori di crediti dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 114.9, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente capo, la Banca d'Italia ne dà comunicazione all'autorità dello Stato di origine affinchè quest'ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarità. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia ai sensi del titolo VI.
12. In caso di continuazione della violazione, quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti, anche sanzionatori, dell'autorità dello Stato di origine, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi collettivi dei debitori, la Banca d'Italia può adottare nei confronti dei gestori di crediti dell'Unione europea le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere ulteriori attività di gestione di crediti in sofferenza, dandone comunicazione all'autorità dello Stato di origine. Il divieto di intraprendere ulteriori attività di gestione di crediti in sofferenza cessa di avere effetto quando le autorità dello Stato di origine abbiano adottato provvedimenti adeguati, ovvero il gestore di crediti dell'Unione europea abbia intrapreso le azioni necessarie per porre rimedio alla violazione.
13. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo anche alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonchè alla natura specifica dell'attività svolta.
Art. 114.12 (Scambio di informazioni e cooperazione). - 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Italia, nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, coopera, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati membri per agevolare le rispettive funzioni e garantire l'applicazione coordinata dell'azione di vigilanza, anche al fine di evitare duplicazioni nell'applicazione di sanzioni o misure correttive. In particolare, la Banca d'Italia informa le autorità competenti dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza e dello Stato in cui è stato concesso il credito, se diverse:
a) su richiesta o ove ritenuto opportuno, dell'esito delle valutazioni in merito all'adeguatezza delle strutture organizzative o delle procedure per la tutela dei debitori ceduti;
b) delle sanzioni amministrative e delle misure adottate ai sensi del presente capo e del titolo VI.
Art. 114.13 (Rinvio). - 1. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 52, nonchè nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. L'autorizzazione prevista nell'articolo 19 è rilasciata valutando esclusivamente la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25, secondo quanto previsto dal comma 3.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, a questo fine, devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità e soddisfare criteri di competenza e correttezza. Ad essi si applica l'articolo 26, commi 3, lettere a) e b), limitatamente ai requisiti di professionalità, c), d) e f), 5 e 6.
3. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in gestori di crediti in sofferenza si applica l'articolo 25, a eccezione del comma 2, lettera b).
4. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, a eccezione del comma 7.
5. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.
Art. 114.14 (Reclami ed esposti). - 1. La Banca d'Italia disciplina le procedure che i gestori di crediti in sofferenza adottano per la gestione dei reclami presentati dai debitori.
2. I debitori ceduti possono presentare alla Banca d'Italia, secondo la procedura dalla stessa pubblicata, esposti relativi agli acquirenti di crediti in sofferenza, ai gestori di crediti in sofferenza o ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza.»;
b) all'articolo 120-noviesdecies:
1) al comma 1, la parola: «118,» è soppressa, e le parole: «e 120-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 120-quater e 125-septies»;
2) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini. La comunicazione menziona altresì la facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti.
2-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore è integrata con le informazioni di cui al comma 2-bis.»;
c) all'articolo 125-bis:
1) al comma 2 le parole: «gli articoli 118,» sono soppresse;
2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini. La comunicazione menziona altresì la facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti.
3-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore è integrata con le informazioni di cui al comma 3-bis.
3-quater. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del comma 3-bis, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-bis.»;
d) dopo l'articolo 125-novies, è inserito il seguente:
«Art. 125 decies. (Inadempimento del consumatore). - 1. Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonchè ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore.
2. Il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso.»;
e) all'articolo 128:
1) al comma 1, le parole: «gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «gli istituti di pagamento, gli intermediari finanziari e i gestori di crediti in sofferenza»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1 si applica anche ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di tutela del debitore ceduto previste dal titolo V, capo II, e delle relative disposizioni attuative.»;
3) al comma 3, le parole: «ed e-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «, e-bis) ed e-ter)»;
f) all'articolo 139, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dall'articolo 114.13»;
g) all'articolo 140, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dall'articolo 114.13»;
h) all'articolo 144:
1) al comma 1:
1.1.) alinea, dopo le parole: «funzioni aziendali essenziali o importanti,» sono inserite le seguenti: «dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali,»;
1.2) alla lettera a), dopo le parole: «in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4,» sono inserite le seguenti: «114.3, commi 4, 5 e 6, 114.4, 114.6, comma 5, 114.7, comma 1, 114.11, 114.13, in relazione agli articoli 26 e 52»;
1.3) alla lettera c), dopo le parole: «125-bis, commi 1, 2, 3,» sono inserite le seguenti: «3-bis, 3-ter» e dopo le parole: «125-octies, commi 2 e 3,» sono inserite le seguenti: «125-decies»;
1.4) dopo la lettera e-bis), è aggiunta, in fine, la seguente:
«e-ter) inosservanza degli articoli 114.7, comma 2, 114.8, 114.10, 114.13 in relazione al titolo VI, e 114.14, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.»;
2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicata dalla Banca d'Italia a chiunque eserciti l'attività di gestione di crediti in sofferenza al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, nonchè all'acquirente di crediti in sofferenza in caso di inosservanza degli articoli 114.3, commi 2, 3 e 7, e 114.8. Se la violazione è commessa da una persona fisica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.»;
3) al comma 8, le parole: «ed e-bis» sono sostituite dalle seguenti: «,e-bis ed e-ter»;
i) all'articolo 144-bis, comma 1, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle le seguenti: «lettere a) ed e-ter)»;
l) all'articolo 144-ter, comma 1, le parole «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) ed e-ter)».
Art. 2. Modifiche al
1. All'articolo 19-bis, comma 1, del
Art. 3. Disposizioni transitorie e finali
1. La Banca d'Italia adotta le disposizioni di attuazione del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
2. Nel quadro di quanto previsto dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotti dal presente decreto, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza possono continuare a svolgere queste attività per un periodo di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate al comma 1. Entro tale data essi ottengono l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, oppure cessano di svolgere le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo citato.
3. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta nel capo II del titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal presente decreto, al più tardi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate al comma 1, i soggetti indicati al comma 2 presentano istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 114.6. In pendenza del procedimento amministrativo di autorizzazione, tali soggetti possono continuare a operare anche oltre il termine previsto dal primo periodo. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento dell'istanza, essi cessano di svolgere le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6.
4. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina attuativa dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come richiamato dall'articolo 114.13 del medesimo decreto, fino alla data di entrata in vigore delle modifiche alla citata disciplina attuativa ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza si applicano i requisiti di professionalità previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. Non costituisce attività di gestione di crediti in sofferenza ai sensi del capo II del titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'attività di recupero stragiudiziale di crediti in sofferenza esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, da soggetti titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del
6. A partire dalla data di adozione delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e fino alla data di entrata in vigore delle modifiche alla disciplina attuativa dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'attività di acquisto di crediti a titolo oneroso prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, si intende riferita all'acquisto di crediti diversi da quelli classificati in sofferenza ai sensi del capo II del titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Dalla medesima data, l'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, continua a trovare applicazione limitatamente alla fattispecie di cui al numero 1), punto ii.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data.
8. Ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, e successive modifiche, adottata in attuazione dell'articolo 128-bis del medesimo
Art. 4. Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.