| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
| Capitolo: | 15.3 disciplina generale |
| Data: | 09/02/2026 |
| Numero: | 28 |
| Sommario |
| Art. 1. Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, in materia di depositari centrali di titoli |
| Art. 2. Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, in materia di controparti centrali |
| Art. 3. Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, e recepimento della direttiva (UE) 2024/790 del [...] |
| Art. 4. Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, in materia di obbligazioni verdi europee, e [...] |
| Art. 5. Disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, del Parlamento europeo e del [...] |
| Art. 6. Disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del [...] |
| Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria |
| Art. 8. Entrata in vigore |
§ 15.3.258 - D.Lgs. 9 febbraio 2026, n. 28.
Adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e recepimento delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonchè disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101.
(G.U. 5 marzo 2026, n. 53)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
a) all'articolo 79-undecies:
1) al comma 3, le parole: «uno o più banche italiane» sono sostituite dalle seguenti: «una o più banche o depositari centrali italiani»;
2) al comma 6, le parole: «27, paragrafo 8,» sono sostituite dalle seguenti: «27-bis, paragrafi 1, 6 e 8,»;
3) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Ai sensi dell'articolo 27-ter, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1, la Consob e la Banca d'Italia individuano e rendono pubblico l'elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione prevista dal medesimo articolo.»;
4) al comma 8, le parole: «, scambiano informazioni, concludono gli accordi di cooperazione previsti dell'articolo 24, paragrafo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e scambiano informazioni, ai sensi dell'articolo 24»;
5) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. La Consob istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorità previsto dall'articolo 24-bis del regolamento di cui al comma 1.»;
b) all'articolo 79-duodecies:
1) al comma 4:
1.1) all'alinea, le parole: «dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7-bis»;
1.2) alla lettera a), le parole: «di cui all'articolo 7, paragrafo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11,»;
1.3) alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 7, paragrafo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11,»;
1.4) alla lettera c), le parole: «di cui all'articolo 7, paragrafo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11,»;
2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. La Consob è l'autorità competente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ESMA ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, comma 3, del regolamento di cui al comma 1.»;
c) all'articolo 79-noviesdecies:
1) al comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 27-bis del
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Violazione della disciplina sulle partecipazioni qualificate»;
d) all'articolo 82, al comma 2:
1) alla lettera i), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente: «i-bis) le modalità di esclusione dal sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari nel caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa a carico dell'emittente o in casi che comportano analoghi effetti, salvaguardando la posizione del titolare degli strumenti finanziari.»;
e) all'articolo 83-quinquies, al comma 3, la parola: «alla» è sostituita dalla seguente: «alle»;
f) l'articolo 90-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 90 ter. (Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading). - 1. In materia di accesso tra sedi di negoziazione e depositari centrali:
a) la Consob è l'autorità competente a ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del
b) la Consob è l'autorità competente a ricevere i reclami e a svolgere le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del
2. In materia di accesso tra sedi di negoziazione e controparti centrali:
a) la Consob svolge le funzioni assegnate all'autorità competente della sede di negoziazione dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8, paragrafo 4, del
b) la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, svolge le funzioni assegnate all'autorità competente della controparte centrale dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8, paragrafo 4, del
3. Le competenze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), sono esercitate dalla Banca d'Italia con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato.
4. In materia di accesso tra depositari centrali e controparti centrali:
a) la Consob è l'autorità competente a ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del
b) la Banca d'Italia è l'autorità competente a ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Consob, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del
g) all'articolo 169, al comma 1, le parole: «e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 27-bis, paragrafo 2,»;
h) all'articolo 189, comma 1, le parole: «e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 27-bis, paragrafo 2,»;
i) all'articolo 190.2, comma 3:
1) alla lettera e), le parole: «dall'articolo 7, paragrafi 9 e 10,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, paragrafo 7, e dall'articolo 7-bis, paragrafo 11,»;
2) alla lettera g), le parole: «previste dall'articolo 7, paragrafi 3, 6, 7 e 8,» sono sostituite dalle seguenti: «previste dall'articolo 7-bis, paragrafi 4, 8, 9 e 10,».
Art. 2. Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
a) all'articolo 79-quinquies, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La Banca d'Italia istituisce il collegio di autorità, previsto dall'articolo 18 del
b) all'articolo 79-sexies:
1) al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 17» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 17-bis»;
2) al comma 5, dopo le parole: «dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1,» sono inserite le seguenti: «49-bis, paragrafo 1,» e le parole: «articoli 31, paragrafi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 31, paragrafi 1, 5 e 7,»;
3) al comma 6, le parole: «pubbliche le informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico l'elenco delle informazioni»;
c) all'articolo 79-octies:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Consob è l'autorità nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4, paragrafo 3, 7-quater, 7-quinquies e 38, paragrafi 8 e 9, del
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. La Consob è l'autorità nazionale competente per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 7-bis e 7-ter del
1-ter. Le autorità nazionali competenti per il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4-ter del
a) la Consob, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 1;
b) la Banca d'Italia, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 19, comma 4, e 20-bis.1.».
Art. 3. Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
a) all'articolo 1:
1) il comma 5-bis.1, è sostituito dal seguente: «5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un sistema multilaterale come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 11, del
2) il comma 5-ter, è sostituito dal seguente: «5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende l'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio in strumenti di capitale eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale, ovvero che opta per lo status di internalizzatore sistematico.»;
b) all'articolo 4-terdecies, al comma 1, alla lettera d), il numero 2), è sostituito dal seguente: «2) siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, ad eccezione delle entità non finanziarie che eseguono in una sede di negoziazione operazioni che siano parte della gestione della liquidità o che siano oggettivamente misurabili in base alla capacità di ridurre i rischi direttamente connessi all'attività commerciale o all'attività di finanziamento della tesoreria o del gruppo di appartenenza;»;
c) dopo l'articolo 62-decies è inserito il seguente:
«Art. 62 undecies. (Doveri informativi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti). - 1. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei gestori dei mercati regolamentati e delle altre sedi di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob e, per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d'Italia, gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività dei soggetti sottoposti a revisione, ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'attività, o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.»;
d) l'articolo 63 è abrogato;
e) all'articolo 65, comma 1:
1) alla lettera f), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente «;»;
2) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: «f-bis) misure per assicurare il rispetto dei requisiti in materia di qualità dei dati di cui all'articolo 22-ter del
f-ter) almeno tre membri o utenti concretamente attivi, ciascuno dei quali con la possibilità di interagire con tutti gli altri per quanto concerne la formazione dei prezzi.»;
f) all'articolo 65-bis, al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) misure per assicurare il rispetto dei requisiti in materia di qualità dei dati di cui all'articolo 22-ter del
g) all'articolo 65-sexies:
1) al comma 2, alla lettera d), dopo le parole: «le negoziazioni» sono inserite le seguenti: «in situazioni di emergenza o»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il gestore di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione pubblica sul proprio sito web le informazioni relative alle circostanze che portano alla sospensione o alla limitazione delle negoziazioni e ai principi per stabilire i principali parametri tecnici utilizzati a tal fine.
2-ter. Qualora il gestore di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione non sospenda o limiti le negoziazioni ai sensi del comma 2, lettera d), nonostante una significativa variazione dei prezzi che incide su uno strumento finanziario o su strumenti finanziari correlati abbia determinato condizioni di negoziazione anormali su una o più sedi di negoziazione, la Consob e la Banca d'Italia relativamente alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, possono adottare misure adeguate per ristabilire il normale funzionamento delle sedi di negoziazione, anche utilizzando i poteri di vigilanza di cui agli articoli 66-quater, commi 1 e 4, e 68-quinquies, comma 1, lettere b) e c).»;
3) al comma 5, la lettera a) è abrogata;
h) all'articolo 65-septies:
1) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 2, del
2) il comma 6 è abrogato;
i) alla parte III, titolo I-bis, al capo II, la rubrica della sezione V è sostituita dalla seguente: «Limiti di posizione in strumenti derivati su merci e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci e strumenti derivati sulle quote di emissione»;
l) all'articolo 68-bis:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea, è sostituita dalla seguente: «Il gestore di una sede di negoziazione che negozia derivati su merci o derivati sulle quote di emissione si dota di un sistema di controlli sulla gestione delle posizioni che gli consenta di:»;
1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ottenere dalle persone informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, circa l'entità e la finalità di una posizione o esposizione assunta, informazioni sui titolari effettivi o sottostanti, eventuali misure concertate e eventuali attività o passività nel mercato sottostante, comprese, se del caso, le posizioni detenute in derivati su quote di emissione o le posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di negoziazione e in contratti EEOTC tramite i membri e i partecipanti;»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controlli del gestore della sede di negoziazione sulle posizioni in strumenti derivati su merci e strumenti derivati sulle quote di emissione»;
m) all'articolo 68-quater:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il gestore di una sede di negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o derivati su quote di emissione pubblica:
a) per le sedi di negoziazione dove sono negoziate le opzioni, due relazioni settimanali, una delle quali senza opzioni, indicanti le posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti derivati su merci o derivati su quote di emissione, negoziati sulla sede di negoziazione, specificando il numero delle posizioni lunghe e corte per tali categorie, le modifiche intervenute rispetto alla relazione precedente, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata per ciascuna categoria e il numero di persone che detengono una posizione in ciascuna categoria in conformità al comma 4;
b) per le sedi di negoziazione in cui le opzioni non sono negoziate, una relazione settimanale sugli elementi di cui alla lettera a).»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse alla Consob e all'AESFEM.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati su merci o derivati su quote di emissione al di fuori di una sede di negoziazione forniscono all'autorità competente centrale o, qualora non esista un'autorità competente centrale, all'autorità competente della sede in cui i derivati su merci o derivati su quote di emissione sono negoziati, almeno su base giornaliera, una scomposizione completa delle loro posizioni assunte in contratti OTC economicamente equivalenti, nonchè di quelle dei loro clienti e dei clienti di detti clienti fino a raggiungere il cliente finale, ai sensi dell'articolo 26 del
4) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «derivati su merci ovvero» sono inserite le seguenti: «in strumenti derivati su», e le parole: «o strumenti derivati dalle stesse» sono soppresse;
n) all'articolo 71:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. in strumenti derivati su.»;
2) il comma 3 è abrogato;
o) dopo l'articolo 71 è inserito il seguente:
«Art. 71 bis. (Individuazione dell'Autorità competente ai fini dell'articolo 21-bis del
2. La Consob può disciplinare con regolamento il contenuto e le modalità di presentazione della domanda da parte delle imprese di investimento ai sensi del comma 1.»;
p) all'articolo 74:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 e in conformità a quanto previsto dagli articoli 4, paragrafi 1, 4 e 5 e 9, paragrafi 1, 2, 2-bis e 3, del
2) il comma 3 è abrogato;
q) all'articolo 76:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea è sostituto dal seguente: «1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 20 del
1.2) alla lettera a), le parole: «, stabilite dagli articoli 6 e 10 del citato regolamento;» sono sostituite dalle seguenti: «, stabilite dall'articolo 6 del citato regolamento;»;
1.3) la lettera b) è abrogata;
2) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. I provvedimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del
3) il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Fermo restando l'esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, in caso di consultazione da parte dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del
4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Pubblicazione differita»;
r) all'articolo 77:
1) al comma 1, le parole: «dall'articolo 11, paragrafo 2» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 11, paragrafo 2, e 11-bis, paragrafo 2»;
2) al comma 2, dopo le parole: «e su valute» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «diversi dai derivati negoziati in borsa e dai derivati OTC di cui all'articolo 8-bis del regolamento (UE) n. 600/2014»;
s) all'articolo 78, al comma 1, le parole: «dagli articoli da 3 a 11» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli da 3 a 11-bis»;
t) all'articolo 79:
1) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. La gestione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Consob, in conformità a quanto previsto dal titolo IV-bis del
2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti incaricati della revisione legale dei conti di APA e ARM comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività dei soggetti sottoposti a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'attività o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.».
Art. 4. Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
a) all'articolo 1, al comma 1:
1) alla lettera w-septies, il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera w-septies è aggiunta, in fine, la seguente: «w-octies "Definizioni relative alle obbligazioni verdi europee" o "EuGB" ai sensi del
1) "obbligazione verde europea" o "EuGB": la denominazione disciplinata al
2) "obbligazione commercializzata come ecosostenibile": un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 5), del
3) "obbligazione legata alla sostenibilità": un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 6) del regolamento (UE) 2023/2631.»;
b) dopo l'articolo 93 è inserito il seguente:
«Art. 93.1 (Utilizzo della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" ai sensi del
2. La Consob è l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui al comma 1.
3. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal comma 2, la Consob dispone dei poteri di vigilanza, di indagine e cautelari previsti dagli articoli 18, paragrafo 4, 45 e 48 del medesimo regolamento e può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies, secondo le modalità ivi stabilite.
4. Al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni derivanti dal presente articolo, nonchè dei rispettivi compiti istituzionali, la Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP disciplinano forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni e la stipulazione di protocolli di intesa o la modifica di quelli esistenti, anche ai sensi degli articoli 20 e 21 della
5. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate al comma 3, la Consob può adottare con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, anche al fine di stabilire le modalità procedurali della notifica da parte dell'emittente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2631.»;
c) dopo l'articolo 191-ter è inserito il seguente:
«Art. 191 quater. (Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni del
2. Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquantamila euro.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di mancata osservanza delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell'articolo 93.1.
5. La Consob, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis e di quelli stabiliti dall'articolo 50, paragrafo 1, del
6. Alle violazioni previste dal presente articolo, si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.».
Art. 5. Disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale dell'articolo 3 della
1. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) «ESAP»: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, con le caratteristiche previste dal
b) «informazioni regolamentate»: le informazioni di cui all'articolo 113-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
c) «organismo di raccolta»: un organismo di raccolta di cui all'articolo 2, punto 2), del
d) «formato per dati estraibili»: un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del
e) «formato leggibile meccanicamente»: un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del
f) «metadati»: informazioni strutturate che facilitano il reperimento, l'utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione, anche descrivendo, spiegando o localizzando la fonte di tale informazione;
g) «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 2, punto 8), del
h) «soggetto»: qualsiasi persona fisica o giuridica come definita all'articolo 2, punto 1), del
2. L'emittente o la persona che ha chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente è tenuto a trasmettere le informazioni regolamentate contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 5 al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo ESAP.
3. Le informazioni regolamentate devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell'Unione europea o nazionale, in un formato leggibile meccanicamente;
b) sono corredate dei seguenti metadati:
1) tutte le denominazioni dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;
2) l'identificativo della persona giuridica del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato dalle norme tecniche di attuazione previste dal
3) le dimensioni, per categoria, del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificate dalle norme tecniche di attuazione previste dal medesimo
4) il settore o i settori industriali delle attività economiche della persona fisica o giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato dalle norme tecniche di attuazione previste dal
5) il tipo di informazioni trasmesse dal soggetto secondo la classificazione prevista dalle norme tecniche di attuazione di cui al
6) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
4. Ai fini del comma 3, lettera b), numero 2), gli emittenti sono tenuti a ottenere un identificativo della persona giuridica che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni.
5. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 2 accessibili tramite ESAP, l'organismo di raccolta è l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico di cui al
6. Le informazioni di cui all'articolo 23-bis, paragrafo 4, della
a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili;
b) sono corredate dei seguenti metadati:
1) tutte le denominazioni della persona fisica o giuridica a cui le informazioni fanno riferimento;
2) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato dalle norme tecniche di attuazione previste dal
3) il tipo di informazioni come da classificazione prevista dalle norme tecniche di attuazione di cui al
4) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.
7. La Consob è l'autorità competente per le disposizioni introdotte dal presente articolo.
Art. 6. Disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal
1. All'articolo 14, comma 2, del
2. All'articolo 5-octies del
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 6, si applicano a decorrere dal 10 luglio 2026.