Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 87. Società |
Capitolo: | 87.6 revisione e controlli contabili |
Data: | 23/01/2006 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni generali |
Art. 2. Commissione centrale per i revisori contabili |
Art. 3. Modalità di tenuta del registro del tirocinio |
Art. 4. Modalità di presentazione della domanda di esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili |
Art. 5. Modalità di tenuta del registro dei revisori contabili |
Art. 6. Regolamento per l'aggiornamento |
Art. 7. Verifica dei requisiti |
Art. 8. Contributi |
Art. 9. Disposizioni transitorie |
Art. 10. Abrogazioni |
Art. 11. Entrata in vigore |
§ 87.6.13 - D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 28. [1]
Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.
(G.U. 6 febbraio 2006, n. 30)
Art. 1. Disposizioni generali
1. Il registro dei revisori contabili ed il registro del tirocinio, istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1 del
2. Nella tenuta del registro dei revisori contabili e del registro del tirocinio è assicurata l'autonomia degli stessi rispetto agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Art. 2. Commissione centrale per i revisori contabili
1. La Commissione centrale per i revisori contabili, istituita presso il Ministero della giustizia, ferme restando le funzioni e le competenze di cui al
Art. 3. Modalità di tenuta del registro del tirocinio
1. La domanda per l'iscrizione nel registro del tirocinio di cui all'articolo 7 del
2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili acquisisce la documentazione di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, del
3. Il Consiglio nazionale comunica all'interessato il provvedimento di accoglimento o di rigetto, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
4. Su richiesta scritta del tirocinante, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rilascia, per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e previo accesso al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1, l'attestato di iscrizione nel registro del tirocinio, anche in forma digitale, in conformità alle disposizioni di cui al
5. La relazione di cui all'articolo 10, comma 6, del
6. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti trasmette al tirocinante la comunicazione relativa all'attestazione di compiuto tirocinio di cui all'articolo 14, comma 2, del
Art. 4. Modalità di presentazione della domanda di esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
1. La domanda per l'ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, di cui all'articolo 17 del
Art. 5. Modalità di tenuta del registro dei revisori contabili
1. La domanda di iscrizione al registro dei revisori contabili, di cui agli articoli 27 e 28 del
2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ricevuta la documentazione di cui agli articoli 25 e 26 del
3. Il provvedimento di iscrizione nel registro dei revisori contabili, ovvero il provvedimento che nega l'iscrizione, adottato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del
4. Su richiesta scritta del revisore, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rilascia, per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e previo accesso al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1, l'attestato di iscrizione nel registro dei revisori contabili, anche in forma digitale, in conformità alle disposizioni di cui al
Art. 6. Regolamento per l'aggiornamento
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sarà adottato il regolamento per la formazione continua degli iscritti nel registro dei revisori contabili.
Art. 7. Verifica dei requisiti
1. Salvi i poteri e le competenze della Commissione centrale per i revisori contabili, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili verifica periodicamente la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8 del
Art. 8. Contributi
1. I contributi di cui agli articoli 6 e 29 del
2. Il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definisce l'ammontare dei contributi di cui agli articoli 6 e 29 del
Art. 9. Disposizioni transitorie
1. Fino al 31 dicembre 2007, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti dal presente decreto al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonchè per l'attività di segreteria della Commissione centrale per i revisori contabili, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali si avvalgono di una congiunta unità organizzativa. Fino alla stessa data gli attestati di iscrizione di cui al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 dell'articolo 5 sono rilasciati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e dei Collegi dei ragionieri, previo accesso al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, la quota di competenza di cui all'articolo 8, comma 2, è determinata sulla base dell'ammontare dei contributi riscossi nell'anno precedente, accertati a consuntivo e certificati dal Ministero della giustizia.
3. Le quote dei contributi di cui all'articolo 8, comma 2, erogate negli anni 2006 e 2007, sono ripartite in misura paritaria tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
4. Per l'anno 2007 la riscossione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, avverrà tramite conto corrente postale intestato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
Art. 10. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili.
Art. 11. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2006.
[1] Abrogato dall'art. 43 del