Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.7 disciplina valutaria |
Data: | 05/09/2024 |
Numero: | 129 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 |
Art. 4. Poteri generali di vigilanza e di indagine |
Art. 5. Poteri regolamentari |
Art. 6. Provvedimenti cautelari nei confronti di soggetti UE |
Art. 7. Esposti |
Art. 8. Poteri di intervento sui prodotti |
Art. 9. Cooperazione tra autorità |
Art. 10. Cooperazione amministrativa transfrontaliera con le autorità competenti degli Stati membri nonchè con l'ABE e l'AESFEM, la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri |
Art. 11. Autorizzazione all'emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività |
Art. 12. Vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attività e compiti relativi ai token collegati ad attività significativi |
Art. 13. Emittenti di token collegati ad attività esentati |
Art. 14. Token di moneta elettronica ed emittenti di token di moneta elettronica |
Art. 15. Poteri |
Art. 16. Autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività |
Art. 17. Vigilanza sui servizi per le cripto-attività e relativi prestatori |
Art. 18. Poteri |
Art. 19. Separazione patrimoniale della riserva di attività |
Art. 20. Piano di rimborso |
Art. 21. Sospensione dei rimborsi |
Art. 22. Liquidazione volontaria |
Art. 23. Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo |
Art. 24. Amministrazione straordinaria |
Art. 25. Liquidazione coatta amministrativa |
Art. 26. Separazione patrimoniale |
Art. 27. Trattamento dei clienti aventi diritto alla restituzione delle cripto-attività nella liquidazione coatta amministrativa dei prestatori di servizi per le cripto-attività |
Art. 28. Liquidazione volontaria |
Art. 29. Disciplina della crisi |
Art. 30. Abusivismo |
Art. 31. Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/1114 |
Art. 32. Sanzioni amministrative relative a talune violazioni delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114 |
Art. 33. Abuso, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato |
Art. 34. Responsabilità dell'ente |
Art. 35. Sanzioni amministrative per omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta |
Art. 36. Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni del regolamento (UE) 2023/1114 |
Art. 37. Applicazione delle sanzioni amministrative |
Art. 38. Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 |
Art. 39. Disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
Art. 40. Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 |
Art. 41. Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 |
Art. 42. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 |
Art. 43. Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 |
Art. 44. Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52 |
Art. 45. Regime transitorio |
Art. 46. Attività monitoraggio |
Art. 47. Clausola di invarianza |
Art. 48. Entrata in vigore |
§ 15.7.19 - D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129.
Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.
(G.U. 13 settembre 2024, n. 215)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la
Vista la
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI COMUNI
Capo I
Oggetto e definizioni
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto detta le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al
Art. 2. Definizioni
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) «emittenti specializzati di token collegati ad attività»: gli emittenti di token collegati ad attività che esercitano solo le attività autorizzate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del
b) «prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività»: i prestatori di servizi per le cripto-attività che esercitano solo le attività autorizzate ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del
c) «TUB»: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
d) «TUF»: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
e) «ente»: uno dei soggetti indicati all'articolo 1 del
2. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni del TUB e del TUF, nonchè del
Titolo II
AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI, COLLABORAZIONE TRA AUTORITÀ E POTERI
Capo I
Designazione delle autorità competenti, poteri generali e collaborazione tra autorità
Art. 3. Autorità nazionali competenti ai sensi del
1. La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e la Banca d'Italia sono le autorità competenti ai sensi del
2. La Consob è l'autorità competente ai sensi del titolo II del
3. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti ai sensi del titolo III del
4. La Banca d'Italia è l'autorità competente ai sensi del titolo IV del
5. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità competenti ai sensi del titolo V del
6. La Consob è l'autorità competente ai sensi del titolo VI del
Art. 4. Poteri generali di vigilanza e di indagine
1. Per adempiere ai compiti previsti dal
2. In relazione ai soggetti nei cui confronti la Banca d'Italia e la Consob esercitano le rispettive funzioni di vigilanza ai sensi del
3. Ai fini dell'esercizio del potere di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del
4. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono esercitare i poteri di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera w), del
5. Ai fini dell'esercizio del potere di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera w), del
6. Nel caso di audizioni personali viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.
7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
8. Ai fini dell'esercizio del potere di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera s), del
a) provvedere a rendere pubbliche le informazioni direttamente;
b) esigerne la comunicazione al pubblico, secondo le modalità da esse stabilite.
9. Nell'ipotesi di cui al comma 8, lettera b), qualora l'offerente, la persona che chiede l'ammissione a negoziazione di una cripto-attività o l'emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni possa derivare loro un grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. L'Autorità che ha imposto la comunicazione, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.
10. Ai fini dell'esercizio del potere di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera x), del
11. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera aa), del
12. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza e di indagine, la Consob può, altresì:
a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati e accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del
b) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della
c) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia;
d) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, e previa stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma sesto, del
Art. 5. Poteri regolamentari
1. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze, emanare disposizioni attuative del presente decreto, nonchè del
2. Nelle materie di cui agli articoli 12, comma 3, e 17, comma 2, del presente decreto le disposizioni sono emanate dalla Consob sentita la Banca d'Italia. La Consob acquisisce l'intesa della Banca di Italia sui profili di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a) e f), e all'articolo 17, comma 2, lettera c), del presente decreto.
3. Nelle materie di cui agli articoli 12, comma 2, e 17, comma 3, del presente decreto le disposizioni sono emanate dalla Banca d'Italia sentita la Consob. La Banca d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sui profili di cui all'articolo 12, comma 2, lettere b), d) e f), e all'articolo 17, comma 3, lettera d), del presente decreto.
4. Nelle materie di cui all'articolo 17, comma 5, del presente decreto le disposizioni sono emanate dalla Consob.
Art. 6. Provvedimenti cautelari nei confronti di soggetti UE
1. La Banca d'Italia esercita i poteri di cui all'articolo 102 del
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d'Italia e la Consob esercitano, secondo le rispettive competenze, i poteri di cui all'articolo 102 del
Art. 7. Esposti
1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, ricevono gli esposti ai sensi dell'articolo 108 del
Art. 8. Poteri di intervento sui prodotti
1. La Banca d'Italia esercita i poteri di cui all'articolo 105 del
2. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri di cui all'articolo 105 del
3. Ai fini del comma 2, la Consob è competente per quanto riguarda la tutela degli investitori e l'ordinato funzionamento e l'integrità dei mercati delle cripto-attività e la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario.
Art. 9. Cooperazione tra autorità
1. La Banca d'Italia e la Consob cooperano ed esercitano i poteri loro attribuiti dal presente decreto in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, provvedono in merito alle raccomandazioni delle autorità europee concernenti le materie disciplinate dal presente decreto, anche tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza. La Banca d'Italia e la Consob, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente decreto, operano in modo coordinato anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti sottoposti al
2. Per la finalità di cui al comma 1, nel rispetto della reciproca indipendenza, la Banca d'Italia e la Consob individuano forme di coordinamento operativo e informativo e specificano, se del caso, gli ambiti e le modalità di esercizio dei rispettivi poteri, ivi inclusi quelli di intervento di cui all'articolo 8 del presente decreto, tramite protocolli d'intesa, dandosi reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza ove rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali. I protocolli d'intesa sono resi pubblici.
3. Le citate autorità individuano forme di coordinamento operativo e informativo con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) tramite protocolli d'intesa, anche ai sensi dell'articolo 20 della
4. La Banca d'Italia e la Consob, anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 10, individuano forme di collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Art. 10. Cooperazione amministrativa transfrontaliera con le autorità competenti degli Stati membri nonchè con l'ABE e l'AESFEM, la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri
1. La Consob è il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e le autorità competenti degli altri Stati membri e interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima.
2. La Banca d'Italia è il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l'Autorità bancaria europea (ABE) e le autorità competenti degli altri Stati membri e interessa la Consob per gli aspetti di competenza di quest'ultima.
3. La Banca d'Italia è competente per la trasmissione delle informazioni richieste dal
4. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea, con l'AESFEM e l'ABE ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, secondo comma, del
a) di dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, del
b) delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria per le medesime violazioni e alle eventuali impugnazioni proposte avverso tali sanzioni.
5. Per i medesimi fini di cui al comma 4 e fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere informazioni all'autorità giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per le violazioni previste dal comma 4.
Capo II
Token collegati ad attività ed emittenti di token collegati ad attività
Art. 11. Autorizzazione all'emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività
1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del
2. La Banca d'Italia riceve dalle banche e dalle società di intermediazione mobiliare (SIM) di classe 1 la notifica di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del
3. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, approva i white paper per i token collegati ad attività emessi dalle banche e dalle SIM di classe 1 ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del
4. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, approva i white paper per i token collegati ad attività modificati ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4, del
5. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza ai sensi dell'articolo 21 del
6. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza gli istituti di moneta elettronica all'emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività ai sensi dell'articolo 21 del
7. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza gli istituti di pagamento all'emissione, all'offerta al pubblico e alla richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività ai sensi dell'articolo 21 del
8. I soggetti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del
a) adottano la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) oltre alle attività di emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività, possono prestare servizi per le cripto-attività, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del
Art. 12. Vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attività e compiti relativi ai token collegati ad attività significativi
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del titolo III del
2. Per le finalità indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Consob in relazione alle materie indicate alle seguenti lettere b), d) e f) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalità di competenza indicate al comma 1, la Banca d'Italia è l'autorità competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del
a) vigilanza informativa sui token collegati ad attività e restrizioni all'emissione di token collegati ad attività ampiamente utilizzati come mezzo di scambio di cui agli articoli 22 e 23 del
b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, esternalizzazione di funzioni operative e accordi con soggetti terzi per la gestione, l'investimento, la custodia della riserva di attività, continuità dell'attività;
c) adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio;
d) detenzione, composizione, gestione, custodia e investimento della riserva di attività, politiche e procedure di rimborso, divieto di concedere interessi;
e) esponenti aziendali e partecipanti al capitale;
f) piano di risanamento e piano di rimborso.
3. Per le finalità indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Banca d'Italia in relazione alle materie indicate alle seguenti lettere a) e f) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalità di competenza indicate al comma 1, la Consob è l'autorità competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del
a) contenuto e pubblicazione del white paper;
b) obbligo di agire in modo corretto, onesto e professionale, nel miglior interesse dei possessori di token collegati ad attività, compresi i connessi presidi organizzativi e di controllo interno;
c) comunicazioni di marketing;
d) informazione continua dei possessori di token collegati ad attività;
e) procedure di trattamento dei reclami;
f) individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto, con riferimento ai token collegati ad attività e agli emittenti di token collegati ad attività la Banca d'Italia e la Consob dispongono altresì, secondo le rispettive competenze, degli ulteriori poteri previsti dalla parte II del TUF.
5. La Banca d'Italia è l'autorità competente ad approvare il piano di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del
6. La Banca d'Italia è l'autorità competente a limitare l'importo di un token collegato ad attività da emettere o a imporre un importo nominale minimo al token collegato ad attività nei casi indicati dall'articolo 24, paragrafo 3, del
7. Se vi è fondato sospetto che un soggetto offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di un token collegato ad attività in violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del
8. Con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali di cui all'articolo 18, paragrafi 2, lettera i), e 5, lettere a) e b), del
9. Con riferimento ai requisiti dei partecipanti al capitale di cui all'articolo 18, paragrafi 2, lettera j), e 5, lettera c), del
10. La Banca d'Italia svolge i compiti attribuiti all'autorità competente dagli articoli 43 e 44 del
Art. 13. Emittenti di token collegati ad attività esentati
1. Gli emittenti di token collegati ad attività indicati all'articolo 16, paragrafo 2, del
Capo III
Token di moneta elettronica
Art. 14. Token di moneta elettronica ed emittenti di token di moneta elettronica
1. Ai fini del presente articolo, i richiami alle previsioni della
2. Ai token di moneta elettronica si applicano le disposizioni contenute negli articoli 114-bis, commi 1 e 3, e 114-bis.1, comma 1, del TUB, salvo ove diversamente specificato dal titolo IV del
3. Agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica si applicano le disposizioni contenute negli articoli 114-quater, 114-quinquies, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3 del TUB, nonchè le relative disposizioni attuative, salvo ove diversamente specificato dal titolo IV del
4. Agli emittenti di token di moneta elettronica si applica l'articolo 20 del presente decreto, per quanto compatibile.
5. In caso di fondato sospetto che un soggetto diverso da una banca e da un istituto di moneta elettronica emetta un token di moneta elettronica ovvero, in violazione dell'articolo 48, paragrafo 1, comma 2, del
Capo IV
Cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
Art. 15. Poteri
1. La Consob, quale autorità competente ai sensi del titolo II del
a) perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del
b) sequestro del profitto dell'illecito, anche per equivalente. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 187-octies del TUF.
2. Nei casi di cui al comma 1, viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.
3. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
4. Nell'esercizio dei propri poteri la Consob può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
5. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.
Capo V
Prestatori di servizi per le cripto-attività
Art. 16. Autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività
1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza ai sensi dell'articolo 63 del
2. La Consob riceve le informazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 7, del
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza ai sensi dell'articolo 63 del
4. La Banca d'Italia riceve le informazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 7, del
5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza ai sensi dell'articolo 63 del
6. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza gli istituti di pagamento alla prestazione di servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 63 del
7. I soggetti di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del
a) adottano la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) oltre ai servizi per le cripto-attività, possono svolgere l'attività di emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del
Art. 17. Vigilanza sui servizi per le cripto-attività e relativi prestatori
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del titolo V del
2. Per le finalità indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Banca d'Italia in relazione alle materie indicate alla lettera c) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalità di competenza indicate al comma 1, la Consob è l'autorità competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del
a) obblighi di agire in modo onesto, corretto e professionale nel miglior interesse del cliente;
b) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi per le cripto-attività, requisiti di conoscenza, competenza ed esperienza del personale, tenuta e conservazione delle registrazioni;
c) individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse;
d) procedure di trattamento dei reclami;
e) obblighi di trasparenza e condotta relativi a servizi specifici di cui al titolo V, capo 3, del
3. Per le finalità indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Consob in relazione alle materie indicate alla lettera d) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalità di competenza indicate al comma 1, la Banca d'Italia è l'autorità competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del
a) adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio;
b) esponenti aziendali e partecipanti al capitale;
c) piano di liquidazione ordinata;
d) governo societario e requisiti generali di organizzazione, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, esternalizzazione di funzioni operative, continuità dell'attività, nonchè misure per la detenzione e segregazione delle cripto-attività e dei fondi dei clienti.
4. La vigilanza sui depositari centrali di titoli e sui gestori di mercati regolamentati per l'esercizio dei servizi in cripto-attività è esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le finalità e le attribuzioni della parte III del TUF.
5. La vigilanza sui requisiti previsti all'articolo 76 del
6. La Consob e la Banca d'Italia ricevono le notifiche di cui all'articolo 85 del
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto, con riferimento ai prestatori di servizi per le cripto-attività la Banca d'Italia e la Consob dispongono altresì, secondo le rispettive competenze, degli ulteriori poteri previsti dalla parte II del TUF.
8. Con riguardo ai requisiti degli esponenti aziendali di cui all'articolo 62, paragrafi 2, lettera g), e 3, lettere a) e b), del
9. Con riguardo ai requisiti dei partecipanti al capitale di cui all'articolo 62, paragrafi 2, lettera h), e 3, lettera c), del
10. Se vi è fondato sospetto che un soggetto presti servizi per le cripto-attività in violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del
Capo VI
Prevenzione e vigilanza sugli abusi di mercato relativi alle cripto-attività
Art. 18. Poteri
1. In qualità di autorità competente ai sensi del titolo VI del
2. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alle negoziazioni, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del
Titolo III
DISPOSIZIONI SPECIALI
Capo I
Disposizioni speciali applicabili agli emittenti di token collegati ad attività
Sezione I
Separazione patrimoniale e patrimoni destinati
Art. 19. Separazione patrimoniale della riserva di attività
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38, paragrafo 4, del
2. L'emittente di token collegati ad attività non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni facenti parte della riserva di attività fuori dai casi previsti dall'articolo 38 del
3. Sul patrimonio distinto di cui al comma 1 non sono ammesse azioni dei creditori dell'emittente di token collegati ad attività o nell'interesse degli stessi, nè quelle dei creditori del depositario di cui all'articolo 37 del
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il patrimonio distinto di cui al comma 1 è destinato al soddisfacimento del diritto di rimborso dei possessori di token collegati ad attività secondo le modalità previste dall'articolo 39 del
5. Il presente articolo si applica anche alla riserva di attività di un token di moneta elettronica costituita ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del
Sezione II
Piani di rimborso e di risanamento
Art. 20. Piano di rimborso
1. Nei casi in cui il piano di rimborso previsto dall'articolo 47 del
2. I liquidatori di cui al comma 1 devono godere di buona reputazione e possedere un livello di professionalità ed esperienza adeguato. I liquidatori devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. La loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.
3. I liquidatori di cui al comma 1 hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per l'attuazione del piano di rimborso. I liquidatori trasmettono all'autorità competente riferimenti periodici sullo stato di attuazione del piano di rimborso.
4. Se l'attuazione del piano di rimborso previsto dall'articolo 47 del
5. Nel caso in cui sopravvenga una delle procedure indicate al comma 1, i liquidatori di cui al medesimo comma 1 cessano la propria attività e trasmettono ogni informazione e documentazione utile allo svolgimento dell'attività di rimborso o liquidazione ai commissari o liquidatori di cui alla procedura sopravvenuta.
6. Nei casi in cui il piano di rimborso previsto dall'articolo 47 del
Art. 21. Sospensione dei rimborsi
1. La sospensione dei rimborsi di cui all'articolo 46 del
Sezione III
Disciplina della liquidazione volontaria e della crisi degli emittenti specializzati di token collegati ad attività
Art. 22. Liquidazione volontaria
1. Agli emittenti specializzati di token collegati ad attività si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 96-quinquies e 97 del TUB. Nei confronti della società in liquidazione restano, altresì, fermi i poteri delle autorità competenti previsti nel presente decreto.
Art. 23. Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 94, paragrafo 1, lettera y), e 130, paragrafo 1, lettera m), del
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea dell'emittente specializzato di token collegati ad attività per deliberare in ordine al rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
3. Resta salva la possibilità di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria nei casi previsti dall'articolo 24, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente titolo.
Art. 24. Amministrazione straordinaria
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 94, paragrafo 1, lettera y), e 130, paragrafo 1, lettera m), del
a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività;
b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria.
2. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 77-bis del TUB, intendendosi le suddette disposizioni riferite ai possessori di cripto-attività in luogo dei depositanti, emittenti specializzati di token collegati ad attività in luogo delle banche, e l'espressione «strumenti finanziari» riferita alle cripto-attività, agli strumenti finanziari e al denaro. In deroga all'articolo 71, comma 5, del TUB, possono essere nominati commissari straordinari anche funzionari della Banca d'Italia.
Art. 25. Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, sentita, se del caso, l'ABE dall'autorità proponente, può disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III, del TUB degli emittenti specializzati di token collegati ad attività, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto o ne sia in corso la liquidazione, quando:
a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività;
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
c) sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1, del TUB;
d) la liquidazione sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi o dei commissari di cui all'articolo 24 del presente decreto.
Capo II
Disposizioni speciali applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività
Sezione I
Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività
Art. 26. Separazione patrimoniale
1. Ai fini dell'articolo 70 del
2. Per le cripto-attività e i fondi depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti del prestatore di servizi per le cripto-attività o del depositario.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività non possono utilizzare per conto proprio le cripto-attività di pertinenza dei clienti, da essi detenute a qualsiasi titolo. I prestatori di servizi per le cripto-attività non possono utilizzare per conto proprio i fondi dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo.
4. Con riferimento ai fondi dei clienti, alle banche, agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica che prestano servizi per le cripto-attività si applica quanto previsto dalle rispettive discipline settoriali, anche in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3.
Art. 27. Trattamento dei clienti aventi diritto alla restituzione delle cripto-attività nella liquidazione coatta amministrativa dei prestatori di servizi per le cripto-attività
1. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa dei prestatori di servizi per le cripto-attività, i clienti aventi diritto alla restituzione delle cripto-attività sono equiparati a quelli aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari, anche con riferimento alla restituzione dei mezzi di accesso alle cripto-attività, ivi incluse le chiavi crittografiche private.
Sezione II
Disciplina della liquidazione volontaria e della crisi dei prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività
Art. 28. Liquidazione volontaria
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 74 del
Art. 29. Disciplina della crisi
1. Ai prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dalla parte II, titolo IV, capo II del TUF per le SIM diverse da quelle di classe 1, intendendosi le disposizioni del TUB ivi richiamate riferite ai prestatori di servizi per le cripto-attività in luogo delle banche, e l'espressione «strumenti finanziari» riferita alle cripto-attività, agli strumenti finanziari e al denaro fatto salvo quanto disposto dal comma 3 e quanto previsto dall'articolo 27 del presente decreto.
2. Quando a un prestatore specializzato di servizi per le cripto-attività autorizzato in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia è revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Ai soggetti che esercitano congiuntamente le sole attività autorizzate ai sensi degli articoli 16, paragrafo 1, lettera a), e 59, paragrafo 1, lettera a), del
Titolo IV
SANZIONI
Capo I
Sanzioni penali
Art. 30. Abusivismo
1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 a euro 10.329 chiunque:
a) offre al pubblico token collegati ad attività ovvero ne chiede e ottiene l'ammissione alla negoziazione, in violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del
b) presta servizi per le cripto-attività disciplinate dal
c) emette token di moneta elettronica in violazione della riserva di cui all'articolo 48, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del
d) offre al pubblico token di moneta elettronica ovvero ne chiede e ottiene l'ammissione alla negoziazione in assenza del previo consenso scritto dell'emittente di cui all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, del
Capo II
Sanzioni amministrative
Art. 31. Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c) e d), del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c) e d), del
a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 3 per cento del fatturato totale annuo per le violazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del
b) nei confronti delle persone fisiche, inclusi gli esponenti aziendali e il personale di cui all'articolo 36 del presente decreto e al ricorrere delle condizioni ivi stabilite, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 700.000.
2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c) e d), del
Art. 32. Sanzioni amministrative relative a talune violazioni delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del
1. In caso di violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 88 del
a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 2,5 milioni ovvero, se superiore, fino al 2 per cento del fatturato totale annuo;
b) nei confronti delle persone fisiche di cui all'articolo 36 del presente decreto e al ricorrere delle condizioni ivi stabilite, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 1 milione.
2. In caso di violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 92 del
a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo;
b) nei confronti delle persone fisiche di cui all'articolo 36 del presente decreto e al ricorrere delle condizioni ivi stabilite, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milioni.
3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, in caso di inosservanza degli articoli da 88 a 92 del
Art. 33. Abuso, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato
1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milioni chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 89 del
2. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa per violazione dell'articolo 91 del
3. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32.
Art. 34. Responsabilità dell'ente
1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonchè da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate al comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del
Art. 35. Sanzioni amministrative per omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta
1. In caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta, incluse quelle di cui all'articolo 94, paragrafo 3, del
a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 10 per cento del fatturato totale annuo;
b) nei confronti delle persone fisiche, inclusi gli esponenti aziendali e il personale di cui all'articolo 36 del presente decreto e al ricorrere delle condizioni ivi stabilite, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milioni.
Art. 36. Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni del
1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, le sanzioni e le altre misure amministrative indicate dagli articoli 31, commi 1, lettera b), e 3, 32, commi 1, lettera b), 2, lettera b), e 4, e 35, comma 1, lettera b), del presente decreto si applicano nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela dei possessori di cripto-attività o per la tutela della stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del
3. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del
Art. 37. Applicazione delle sanzioni amministrative
1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze come disciplinate dal presente decreto e secondo le procedure sanzionatorie di cui all'articolo 195 del TUF. In deroga al primo periodo, le sanzioni amministrative previste dal presente capo in materia di emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica sono applicate dalla Banca d'Italia secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del TUB. Alle violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo 196-ter del TUF.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della società o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 5.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni o delle altre misure amministrative previste dal presente decreto, dopo la comunicazione al destinatario, è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet dell'autorità che lo ha adottato in conformità all'articolo 114 del
4. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, provvedono a effettuare le comunicazioni all'ABE e all'AESFEM di cui all'articolo 115 del
Titolo V
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA NORMATIVA DI SETTORE E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Capo I
Modifiche alla disciplina del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e disposizioni di coordinamento con il
Art. 38. Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. Al
a) all'articolo 114-quater, comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta, in fine, la seguente:
«b-bis) emettere token collegati ad attività ai sensi dell'articolo 21 del
b) all'articolo 114-quinquies, comma 4, alla lettera b), dopo le parole: «e per le relative attività accessorie e strumentali», sono inserite le seguenti: «, nonchè per l'attività di emissione di token di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del
c) all'articolo 114-quinquies.1, comma 5, dopo le parole: «e per le relative attività accessorie e strumentali», sono inserite le seguenti: «, nonchè per l'attività di emissione di token di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del
d) all'articolo 114-octies:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attività esercitabili»;
2) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Gli istituti di pagamento possono emettere token collegati ad attività ai sensi dell'articolo 21 del
Art. 39. Disposizioni di coordinamento con il
1. La disciplina del TUF avente a oggetto i prodotti finanziari non si applica alle cripto-attività che rientrano nell'ambito di applicazione del
Capo II
Ulteriori modifiche alla disciplina di settore
Art. 40. Modifiche al
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 45, a decorrere dal 30 dicembre 2025, all'articolo 17-bis del
Art. 41. Modifiche al
1. All'allegato al
a) alla parte I, lettera B
1) al punto xxi), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo il punto xxi), è aggiunto, in fine, il seguente:
«xxi-bis)
b) alla parte II, lettera A, numero 2:
1) il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
2) il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
2. Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2024.
Art. 42. Modifiche al
1. All'articolo 19-bis, comma 1, del
«l-ter) emittenti di token collegati ad attività autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del
l-quater) prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114.».
Art. 43. Modifiche al
1. All'articolo 2, comma 1, del
Art. 44. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera q), le parole: «o giudiziale» sono sostituite dalle seguenti: «, giudiziale o controllata»;
2) dopo la lettera q), è inserita la seguente:
«q-bis) «procedura di liquidazione»: la procedura di liquidazione coatta amministrativa, giudiziale, controllata o volontaria;»;
b) all'articolo 14:
1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT è associata una strategia chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile per il trasferimento delle scritturazioni da un registro a un altro o per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali per il caso in cui un altro registro non sia disponibile, idonea a essere attuata nel caso di cessazione del registro, di avvio di una procedura di liquidazione del responsabile del registro, oppure di cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g).»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nel caso di cessazione del registro, di avvio di una procedura di liquidazione del responsabile del registro, oppure di cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g), la Consob può promuovere gli accordi necessari ad assicurare l'attuazione della strategia di transizione e può disporre il trasferimento delle scritturazioni medesime ad un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, previo consenso del relativo responsabile. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni, la Consob vigila sull'attività dell'emittente di cui al comma 2.
2-ter. Nei casi di avvio di una procedura di gestione della crisi, l'attuazione della strategia di transizione di cui al comma 1 o, quando necessario, il trasferimento a un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione ai sensi del comma 2-bis, possono essere eseguiti anche in deroga alla disciplina ordinaria della procedura.»;
c) all'articolo 21:
1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) è avviata una procedura di liquidazione;»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il responsabile del registro informa senza ritardo la Consob di ogni circostanza suscettibile di integrare una delle condizioni di cui al comma 1.»;
3) i commi 4 e 5 sono abrogati.
Titolo VI
Disposizioni transitorie e finali
Capo I
Disposizioni transitorie
Art. 45. Regime transitorio
1. I soggetti persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti che presentino un'istanza di autorizzazione in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia ne danno contestuale comunicazione all'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del TUB ai fini del mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro. Analoga comunicazione è resa in caso di accoglimento o rigetto dell'istanza. Nel caso in cui l'istanza sia presentata in uno Stato membro diverso dall'Italia, analoghe comunicazioni sono rese anche all'autorità di cui all'articolo 16, comma 1, del presente decreto. L'autorità di cui all'articolo 16, comma 1 informa tempestivamente l'Organismo in caso di adozione di un provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione.
3. In caso di diniego dell'autorizzazione, i soggetti di cui al comma 1 provvedono tempestivamente alla chiusura dei rapporti in essere con la clientela italiana e comunque non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.
4. Tutti i soggetti iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che entro il 30 giugno 2025 non abbiano presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del
5. I soggetti iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del
6. L'obbligo di trasmissione per via telematica dei dati previsto dall'articolo 17-bis, comma 3, del
7. In relazione alle operazioni effettuate a far data dal 1° aprile 2025 e fino alla data di cancellazione dalla sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del
Capo II
Disposizioni finali
Art. 46. Attività monitoraggio
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Consob e la Banca d'Italia trasmettono al Comitato FinTech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-octies, del
Art. 47. Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 48. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a decorrere dalla medesima data, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.
2. Resta ferma l'applicazione dei titoli II, V e VI del