§ 15.7.19 - D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129.
Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.7 disciplina valutaria
Data:05/09/2024
Numero:129


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114
Art. 4.  Poteri generali di vigilanza e di indagine
Art. 5.  Poteri regolamentari
Art. 6.  Provvedimenti cautelari nei confronti di soggetti UE
Art. 7.  Esposti
Art. 8.  Poteri di intervento sui prodotti
Art. 9.  Cooperazione tra autorità
Art. 10.  Cooperazione amministrativa transfrontaliera con le autorità competenti degli Stati membri nonchè con l'ABE e l'AESFEM, la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri
Art. 11.  Autorizzazione all'emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività
Art. 12.  Vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attività e compiti relativi ai token collegati ad attività significativi
Art. 13.  Emittenti di token collegati ad attività esentati
Art. 14.  Token di moneta elettronica ed emittenti di token di moneta elettronica
Art. 15.  Poteri
Art. 16.  Autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività
Art. 17.  Vigilanza sui servizi per le cripto-attività e relativi prestatori
Art. 18.  Poteri
Art. 19.  Separazione patrimoniale della riserva di attività
Art. 20.  Piano di rimborso
Art. 21.  Sospensione dei rimborsi
Art. 22.  Liquidazione volontaria
Art. 23.  Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo
Art. 24.  Amministrazione straordinaria
Art. 25.  Liquidazione coatta amministrativa
Art. 26.  Separazione patrimoniale
Art. 27.  Trattamento dei clienti aventi diritto alla restituzione delle cripto-attività nella liquidazione coatta amministrativa dei prestatori di servizi per le cripto-attività
Art. 28.  Liquidazione volontaria
Art. 29.  Disciplina della crisi
Art. 30.  Abusivismo
Art. 31.  Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/1114
Art. 32.  Sanzioni amministrative relative a talune violazioni delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114
Art. 33.  Abuso, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato
Art. 34.  Responsabilità dell'ente
Art. 35.  Sanzioni amministrative per omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta
Art. 36.  Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni del regolamento (UE) 2023/1114
Art. 37.  Applicazione delle sanzioni amministrative
Art. 38.  Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Art. 39.  Disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 40.  Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Art. 41.  Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24
Art. 42.  Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Art. 43.  Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
Art. 44.  Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52
Art. 45.  Regime transitorio
Art. 46.  Attività monitoraggio
Art. 47.  Clausola di invarianza
Art. 48.  Entrata in vigore


§ 15.7.19 - D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129.

Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

(G.U. 13 settembre 2024, n. 215)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 30, comma 2, lettera d), 31, 32 e 33;

     Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 19, che reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività;

     Visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937;

     Visto il regolamento (UE) n. 1093/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione e, in particolare, l'articolo 1, paragrafo 2;

     Visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione e, in particolare, l'articolo 1, paragrafo 2;

     Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e, in particolare, l'allegato I;

     Vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e, in particolare, la parte I.B dell'allegato;

     Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

     Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

     Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante «Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera c);

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE» e, in particolare, l'articolo 19-bis;

     Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» e, in particolare, l'articolo 17-bis, commi 8-bis e 8-ter;

     Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali» e, in particolare, le parti I e II dell'allegato;

     Visto il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2024;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2024;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Titolo I

DISPOSIZIONI COMUNI

 

Capo I

Oggetto e definizioni

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto detta le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al Regolamento 31 maggio 2023, n. 1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, e a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Nel presente decreto si intendono per:

     a) «emittenti specializzati di token collegati ad attività»: gli emittenti di token collegati ad attività che esercitano solo le attività autorizzate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, nonchè le attività connesse e strumentali;

     b) «prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività»: i prestatori di servizi per le cripto-attività che esercitano solo le attività autorizzate ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, nonchè le attività connesse e strumentali;

     c) «TUB»: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

     d) «TUF»: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     e) «ente»: uno dei soggetti indicati all'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

     2. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni del TUB e del TUF, nonchè del regolamento (UE) 2023/1114.

 

Titolo II

AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI, COLLABORAZIONE TRA AUTORITÀ E POTERI

 

Capo I

Designazione delle autorità competenti, poteri generali e collaborazione tra autorità

 

     Art. 3. Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114

     1. La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e la Banca d'Italia sono le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114, degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, secondo quanto disposto dal presente articolo e dalle altre disposizioni del presente decreto.

     2. La Consob è l'autorità competente ai sensi del titolo II del regolamento (UE) 2023/1114, secondo quanto disposto dal presente capo e dal capo IV del presente titolo.

     3. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti ai sensi del titolo III del regolamento (UE) 2023/1114, secondo quanto disposto dal presente capo e dal capo II del presente titolo.

     4. La Banca d'Italia è l'autorità competente ai sensi del titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114 secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, numero 35, lettera b), del medesimo regolamento.

     5. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità competenti ai sensi del titolo V del regolamento (UE) 2023/1114, secondo quanto disposto dal presente capo e dal capo V del presente titolo.

     6. La Consob è l'autorità competente ai sensi del titolo VI del regolamento (UE) 2023/1114, secondo quanto disposto dal presente capo e dal capo VI del presente titolo.

 

     Art. 4. Poteri generali di vigilanza e di indagine

     1. Per adempiere ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento nonchè dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, nonchè dei poteri di vigilanza e di indagine previsti dal presente decreto. Restano fermi i compiti e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia in materia di sorveglianza sul sistema dei pagamenti di cui all'articolo 146 del TUB, e alle relative disposizioni attuative.

     2. In relazione ai soggetti nei cui confronti la Banca d'Italia e la Consob esercitano le rispettive funzioni di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 e del presente decreto, restano fermi i poteri attribuiti alle citate autorità e ad altre autorità competenti dal TUF, dal TUB e dalle ulteriori disposizioni di legge applicabili.

     3. Ai fini dell'esercizio del potere di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, possono procedere anche ad audizione personale nei confronti di chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti.

     4. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono esercitare i poteri di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera w), del regolamento (UE) 2023/1114 anche nei confronti dei terzi con i quali gli emittenti di token collegati ad attività abbiano stipulato accordi per la gestione della riserva di attività, per l'investimento e la custodia delle attività di riserva e per la distribuzione al pubblico dei token collegati ad attività, nonchè di coloro ai quali i prestatori di servizi per le cripto-attività e gli emittenti di token collegati ad attività abbiano esternalizzato funzioni aziendali.

     5. Ai fini dell'esercizio del potere di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera w), del regolamento (UE) 2023/1114, le ispezioni presso soggetti diversi dall'offerente, dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione di una cripto-attività, dall'emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica, dal prestatore di servizi per le cripto-attività, nonchè diversi da quelli di cui al comma 4, sono svolte previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.

     6. Nel caso di audizioni personali viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

     7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

     8. Ai fini dell'esercizio del potere di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2023/1114, la Consob e la Banca d'Italia secondo le rispettive competenze possono alternativamente:

     a) provvedere a rendere pubbliche le informazioni direttamente;

     b) esigerne la comunicazione al pubblico, secondo le modalità da esse stabilite.

     9. Nell'ipotesi di cui al comma 8, lettera b), qualora l'offerente, la persona che chiede l'ammissione a negoziazione di una cripto-attività o l'emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni possa derivare loro un grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. L'Autorità che ha imposto la comunicazione, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.

     10. Ai fini dell'esercizio del potere di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera x), del regolamento (UE) 2023/1114, la Consob e la Banca d'Italia possono, secondo le rispettive competenze, incaricare revisori legali, società di revisione legale o esperti a procedere ad accertamenti, verifiche, indagini o ispezioni per proprio conto quando sussistono particolari necessità. In caso di particolari necessità, la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere a revisori o esperti lo svolgimento di specifiche verifiche concernenti l'affidabilità dei presidi di sicurezza e dei sistemi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenuto conto della complessità e rischiosità degli stessi. Le relative spese sono poste a carico del soggetto destinatario della verifica. Per il conferimento dell'incarico l'Autorità procedente tiene conto della professionalità, dell'esperienza e dell'indipendenza dei potenziali revisori o esperti, nonchè delle esigenze di contenimento dei costi per il soggetto destinatario della verifica. Il soggetto incaricato agisce in veste di pubblico ufficiale ed è vincolato dal segreto d'ufficio.

     11. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento (UE) 2023/1114, tra i soggetti terzi a cui richiedere l'attuazione delle misure ivi indicate sono ricompresi anche: i gestori di registri di dominio, i fornitori di connettività alla rete internet, i gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, gli operatori che in relazione a esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, compresi i fornitori di servizi di cloud computing, motori di ricerca, social network e interfacce on-line, i sistemi per la distribuzione di applicazioni informatiche per dispositivi fissi e mobili.

     12. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza e di indagine, la Consob può, altresì:

     a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati e accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;

     b) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonchè acquisire, anche mediante accesso diretto, i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

     c) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia;

     d) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, e previa stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

 

     Art. 5. Poteri regolamentari

     1. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze, emanare disposizioni attuative del presente decreto, nonchè del regolamento (UE) 2023/1114, anche al fine di tenere conto degli orientamenti delle Autorità europee di vigilanza, nonchè delle disposizioni riguardanti le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.

     2. Nelle materie di cui agli articoli 12, comma 3, e 17, comma 2, del presente decreto le disposizioni sono emanate dalla Consob sentita la Banca d'Italia. La Consob acquisisce l'intesa della Banca di Italia sui profili di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a) e f), e all'articolo 17, comma 2, lettera c), del presente decreto.

     3. Nelle materie di cui agli articoli 12, comma 2, e 17, comma 3, del presente decreto le disposizioni sono emanate dalla Banca d'Italia sentita la Consob. La Banca d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sui profili di cui all'articolo 12, comma 2, lettere b), d) e f), e all'articolo 17, comma 3, lettera d), del presente decreto.

     4. Nelle materie di cui all'articolo 17, comma 5, del presente decreto le disposizioni sono emanate dalla Consob.

 

     Art. 6. Provvedimenti cautelari nei confronti di soggetti UE

     1. La Banca d'Italia esercita i poteri di cui all'articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114 nei confronti degli emittenti di token di moneta elettronica.

     2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d'Italia e la Consob esercitano, secondo le rispettive competenze, i poteri di cui all'articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114 nei confronti degli offerenti o richiedenti l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività, nonchè dei prestatori di servizi per le cripto-attività, sentita l'altra autorità.

 

     Art. 7. Esposti

     1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, ricevono gli esposti ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (UE) 2023/1114.

 

     Art. 8. Poteri di intervento sui prodotti

     1. La Banca d'Italia esercita i poteri di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) 2023/1114 sui token di moneta elettronica.

     2. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) 2023/1114, sentita l'altra autorità, sui token collegati ad attività e sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica.

     3. Ai fini del comma 2, la Consob è competente per quanto riguarda la tutela degli investitori e l'ordinato funzionamento e l'integrità dei mercati delle cripto-attività e la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario.

 

     Art. 9. Cooperazione tra autorità

     1. La Banca d'Italia e la Consob cooperano ed esercitano i poteri loro attribuiti dal presente decreto in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, provvedono in merito alle raccomandazioni delle autorità europee concernenti le materie disciplinate dal presente decreto, anche tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza. La Banca d'Italia e la Consob, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente decreto, operano in modo coordinato anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti sottoposti al regolamento (UE) 2023/1114.

     2. Per la finalità di cui al comma 1, nel rispetto della reciproca indipendenza, la Banca d'Italia e la Consob individuano forme di coordinamento operativo e informativo e specificano, se del caso, gli ambiti e le modalità di esercizio dei rispettivi poteri, ivi inclusi quelli di intervento di cui all'articolo 8 del presente decreto, tramite protocolli d'intesa, dandosi reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza ove rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali. I protocolli d'intesa sono resi pubblici.

     3. Le citate autorità individuano forme di coordinamento operativo e informativo con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) tramite protocolli d'intesa, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, ai fini dell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali.

     4. La Banca d'Italia e la Consob, anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 10, individuano forme di collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

 

     Art. 10. Cooperazione amministrativa transfrontaliera con le autorità competenti degli Stati membri nonchè con l'ABE e l'AESFEM, la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri

     1. La Consob è il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e le autorità competenti degli altri Stati membri e interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima.

     2. La Banca d'Italia è il punto di contatto per la cooperazione amministrativa transfrontaliera con l'Autorità bancaria europea (ABE) e le autorità competenti degli altri Stati membri e interessa la Consob per gli aspetti di competenza di quest'ultima.

     3. La Banca d'Italia è competente per la trasmissione delle informazioni richieste dal regolamento (UE) 2023/1114, alla Banca centrale europea (BCE) e alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l'euro.

     4. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea, con l'AESFEM e l'ABE ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, e degli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 115 del medesimo regolamento, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalità di acquisizione:

     a) di dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114;

     b) delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria per le medesime violazioni e alle eventuali impugnazioni proposte avverso tali sanzioni.

     5. Per i medesimi fini di cui al comma 4 e fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere informazioni all'autorità giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per le violazioni previste dal comma 4.

 

Capo II

Token collegati ad attività ed emittenti di token collegati ad attività

 

     Art. 11. Autorizzazione all'emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività

     1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, l'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività da parte degli emittenti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1114. A tal fine, la Banca d'Italia è l'autorità competente a ricevere le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Ai fini del presente comma, la Banca d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sui profili di competenza, incluso sul parere giuridico di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), punto i), del regolamento (UE) 2023/1114.

     2. La Banca d'Italia riceve dalle banche e dalle società di intermediazione mobiliare (SIM) di classe 1 la notifica di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114 e dispone dei poteri previsti dal medesimo articolo. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia di tale notifica alla Consob. Restano fermi i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto.

     3. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, approva i white paper per i token collegati ad attività emessi dalle banche e dalle SIM di classe 1 ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114.

     4. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, approva i white paper per i token collegati ad attività modificati ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/1114.

     5. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, l'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività da parte delle SIM diverse da quelle di classe 1, e revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1114.

     6. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza gli istituti di moneta elettronica all'emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, quando per l'attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento e le relative attività accessorie e strumentali, nonchè per l'attività di emissione di token di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 sia costituito un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, del TUB, con le modalità e agli effetti stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies del medesimo testo unico. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1114. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-quinquies, comma 5, del TUB.

     7. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza gli istituti di pagamento all'emissione, all'offerta al pubblico e alla richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, quando per la prestazione di servizi di pagamento e le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del TUB, con le modalità e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies del medesimo testo unico. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1114. Resta fermo l'articolo 114-novies, comma 5, del TUB.

     8. I soggetti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, diversi dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dalle SIM diverse da quelle di classe 1:

     a) adottano la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

     b) oltre alle attività di emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività, possono prestare servizi per le cripto-attività, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, nonchè le attività connesse e strumentali.

 

     Art. 12. Vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attività e compiti relativi ai token collegati ad attività significativi

     1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del titolo III del regolamento (UE) 2023/1114 è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei possessori di token collegati ad attività.

     2. Per le finalità indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Consob in relazione alle materie indicate alle seguenti lettere b), d) e f) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalità di competenza indicate al comma 1, la Banca d'Italia è l'autorità competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di:

     a) vigilanza informativa sui token collegati ad attività e restrizioni all'emissione di token collegati ad attività ampiamente utilizzati come mezzo di scambio di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2023/1114;

     b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, esternalizzazione di funzioni operative e accordi con soggetti terzi per la gestione, l'investimento, la custodia della riserva di attività, continuità dell'attività;

     c) adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio;

     d) detenzione, composizione, gestione, custodia e investimento della riserva di attività, politiche e procedure di rimborso, divieto di concedere interessi;

     e) esponenti aziendali e partecipanti al capitale;

     f) piano di risanamento e piano di rimborso.

     3. Per le finalità indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Banca d'Italia in relazione alle materie indicate alle seguenti lettere a) e f) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalità di competenza indicate al comma 1, la Consob è l'autorità competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, in materia di:

     a) contenuto e pubblicazione del white paper;

     b) obbligo di agire in modo corretto, onesto e professionale, nel miglior interesse dei possessori di token collegati ad attività, compresi i connessi presidi organizzativi e di controllo interno;

     c) comunicazioni di marketing;

     d) informazione continua dei possessori di token collegati ad attività;

     e) procedure di trattamento dei reclami;

     f) individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse.

     4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto, con riferimento ai token collegati ad attività e agli emittenti di token collegati ad attività la Banca d'Italia e la Consob dispongono altresì, secondo le rispettive competenze, degli ulteriori poteri previsti dalla parte II del TUF.

     5. La Banca d'Italia è l'autorità competente ad approvare il piano di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114, nonchè ad autorizzare l'emittente a emettere nuovamente il token collegato ad attività nei casi indicati dal paragrafo 5 del medesimo articolo.

     6. La Banca d'Italia è l'autorità competente a limitare l'importo di un token collegato ad attività da emettere o a imporre un importo nominale minimo al token collegato ad attività nei casi indicati dall'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114.

     7. Se vi è fondato sospetto che un soggetto offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di un token collegato ad attività in violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia o la Consob possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società.

     8. Con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali di cui all'articolo 18, paragrafi 2, lettera i), e 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/1114, e di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilità, correttezza, competenza, disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi e adeguata composizione collettiva nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 26, comma 3, del TUB. Con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali degli emittenti di token collegati ad attività diversi dalle SIM non di classe 1 e non di classe 1-minus, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 5 e 6, del TUB; con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali delle SIM non di classe 1 e non di classe 1-minus che emettono token collegati ad attività, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 13, commi 5 e 6, del TUF.

     9. Con riferimento ai requisiti dei partecipanti al capitale di cui all'articolo 18, paragrafi 2, lettera j), e 5, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114, e agli articoli 34, paragrafo 4, e 42, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilità, correttezza e competenza nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 25, comma 2, del TUB. La Banca d'Italia può in ogni momento sospendere i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni qualificate in un emittente di token collegati ad attività quando non sia stata effettuata la notifica prevista dall'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, quando sia intervenuta l'opposizione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 6, del medesimo regolamento o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può opporsi al progetto di acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dall'articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/1114. La Banca d'Italia può altresì sospendere in ogni momento i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni qualificate in un emittente di token collegati ad attività quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione della Banca d'Italia sul progetto di acquisizione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, del TUB.

     10. La Banca d'Italia svolge i compiti attribuiti all'autorità competente dagli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) 2023/1114, e trasmette le informazioni pertinenti per la valutazione sul soddisfacimento dei criteri per la classificazione dei token collegati ad attività come significativi e la domanda di classificazione volontaria dei token collegati ad attività come significativi all'ABE, alla BCE nonchè, nei casi di cui all'articolo 43, paragrafo 4, comma 2, del medesimo regolamento, alla Banca centrale dello Stato membro interessato.

 

     Art. 13. Emittenti di token collegati ad attività esentati

     1. Gli emittenti di token collegati ad attività indicati all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 notificano alla Banca d'Italia e alla Consob il white paper sulle cripto-attività di cui all'articolo 19 del medesimo regolamento.

 

Capo III

Token di moneta elettronica

 

     Art. 14. Token di moneta elettronica ed emittenti di token di moneta elettronica

     1. Ai fini del presente articolo, i richiami alle previsioni della direttiva 2009/110/CE contenuti nel titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114 si intendono riferiti alle pertinenti disposizioni nazionali di attuazione.

     2. Ai token di moneta elettronica si applicano le disposizioni contenute negli articoli 114-bis, commi 1 e 3, e 114-bis.1, comma 1, del TUB, salvo ove diversamente specificato dal titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114.

     3. Agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica si applicano le disposizioni contenute negli articoli 114-quater, 114-quinquies, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3 del TUB, nonchè le relative disposizioni attuative, salvo ove diversamente specificato dal titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114.

     4. Agli emittenti di token di moneta elettronica si applica l'articolo 20 del presente decreto, per quanto compatibile.

     5. In caso di fondato sospetto che un soggetto diverso da una banca e da un istituto di moneta elettronica emetta un token di moneta elettronica ovvero, in violazione dell'articolo 48, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114, offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di un token di moneta elettronica, si applica quanto previsto dall'articolo 132-bis del TUB.

 

Capo IV

Cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

 

     Art. 15. Poteri

     1. La Consob, quale autorità competente ai sensi del titolo II del regolamento (UE) 2023/1114, oltre a esercitare i poteri di cui all'articolo 4 del presente decreto, può, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, procedere nei confronti degli offerenti e delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica a:

     a) perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

     b) sequestro del profitto dell'illecito, anche per equivalente. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 187-octies del TUF.

     2. Nei casi di cui al comma 1, viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

     3. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

     4. Nell'esercizio dei propri poteri la Consob può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

     5. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.

 

Capo V

Prestatori di servizi per le cripto-attività

 

     Art. 16. Autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività

     1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento. La Consob, sentita la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 64 del medesimo regolamento.

     2. La Consob riceve le informazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114, comunicate dai depositari centrali di titoli e dalle SIM diverse da quelle di classe 1. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia copia della comunicazione ricevuta e dei documenti a essa allegati. La Consob riceve le informazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114, comunicate dai gestori di mercati regolamentati e trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia copia della comunicazione ricevuta dai gestori di sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e dei documenti a essa allegati.

     3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, le SIM diverse da quelle di classe 1 alla prestazione di servizi per le cripto-attività non equivalenti a quelli di cui all'articolo 60, paragrafo 3, del medesimo regolamento. La Consob, sentita la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 64 del medesimo regolamento.

     4. La Banca d'Italia riceve le informazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1114, comunicate dalle banche, dalle SIM di classe 1, dagli istituti di moneta elettronica e dalle società di gestione del risparmio. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente alla Consob copia della comunicazione ricevuta e dei documenti a essa allegati.

     5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, gli istituti di moneta elettronica alla prestazione di servizi per le cripto-attività non equivalenti a quelli di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del medesimo regolamento, quando per l'attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento e le relative attività accessorie e strumentali, nonchè per l'attività di emissione di token di moneta elettronica e la prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114, si sia costituito un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, del TUB, con le modalità e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-quinquies.1, comma 5, e dall'articolo 114-terdecies del medesimo testo unico. La Banca d'Italia, sentita la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2023/1114. Resta fermo l'articolo 114-quinquies, comma 5, del TUB.

     6. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza gli istituti di pagamento alla prestazione di servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, quando per la prestazione di servizi di pagamento e le relative attività accessorie e strumentali si sia costituito un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del TUB, con le modalità e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies del medesimo decreto. La Banca d'Italia, sentita la Consob, revoca l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2023/1114. Resta fermo l'articolo 114-novies, comma 5, del TUB.

     7. I soggetti di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, diversi dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento, dalle SIM diverse da quelle di classe 1:

     a) adottano la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

     b) oltre ai servizi per le cripto-attività, possono svolgere l'attività di emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, nonchè le attività connesse e strumentali.

 

     Art. 17. Vigilanza sui servizi per le cripto-attività e relativi prestatori

     1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del titolo V del regolamento (UE) 2023/1114 è esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei clienti, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione.

     2. Per le finalità indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Banca d'Italia in relazione alle materie indicate alla lettera c) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalità di competenza indicate al comma 1, la Consob è l'autorità competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, in materia di:

     a) obblighi di agire in modo onesto, corretto e professionale nel miglior interesse del cliente;

     b) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi per le cripto-attività, requisiti di conoscenza, competenza ed esperienza del personale, tenuta e conservazione delle registrazioni;

     c) individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse;

     d) procedure di trattamento dei reclami;

     e) obblighi di trasparenza e condotta relativi a servizi specifici di cui al titolo V, capo 3, del regolamento (UE) 2023/1114.

     3. Per le finalità indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Consob in relazione alle materie indicate alla lettera d) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalità di competenza indicate al comma 1, la Banca d'Italia è l'autorità competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, in materia di:

     a) adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio;

     b) esponenti aziendali e partecipanti al capitale;

     c) piano di liquidazione ordinata;

     d) governo societario e requisiti generali di organizzazione, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, esternalizzazione di funzioni operative, continuità dell'attività, nonchè misure per la detenzione e segregazione delle cripto-attività e dei fondi dei clienti.

     4. La vigilanza sui depositari centrali di titoli e sui gestori di mercati regolamentati per l'esercizio dei servizi in cripto-attività è esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le finalità e le attribuzioni della parte III del TUF.

     5. La vigilanza sui requisiti previsti all'articolo 76 del regolamento (UE) 2023/1114, relativi alla gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, da chiunque svolta, nonchè sui connessi profili di organizzazione e di esternalizzazione è attribuita alla Consob. Restano impregiudicate le competenze e i poteri della Banca d'Italia sulle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato e sui relativi gestori ai sensi della parte III del TUF.

     6. La Consob e la Banca d'Italia ricevono le notifiche di cui all'articolo 85 del regolamento (UE) 2013/1114, secondo le competenze previste dall'articolo 16 del presente decreto.

     7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto, con riferimento ai prestatori di servizi per le cripto-attività la Banca d'Italia e la Consob dispongono altresì, secondo le rispettive competenze, degli ulteriori poteri previsti dalla parte II del TUF.

     8. Con riguardo ai requisiti degli esponenti aziendali di cui all'articolo 62, paragrafi 2, lettera g), e 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/1114, e di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilità, correttezza, competenza, disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi e adeguata composizione collettiva nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 26, comma 3, del TUB. Con riguardo ai requisiti degli esponenti aziendali dei prestatori di servizi in cripto-attività diversi da società di gestione del risparmio, SIM non di classe 1 e non di classe 1-minus, depositari centrali di titoli e gestori di mercati regolamentati, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 5 e 6, del TUB; negli altri casi, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 13, commi 5 e 6, del TUF.

     9. Con riguardo ai requisiti dei partecipanti al capitale di cui all'articolo 62, paragrafi 2, lettera h), e 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114, e agli articoli 68, paragrafo 2, e 84, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilità, correttezza e competenza nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 14, comma 2, del TUF. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui agli articoli 14, commi 6 e 7, e 16, comma 4, del TUF.

     10. Se vi è fondato sospetto che un soggetto presti servizi per le cripto-attività in violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia o la Consob possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società.

 

Capo VI

Prevenzione e vigilanza sugli abusi di mercato relativi alle cripto-attività

 

     Art. 18. Poteri

     1. In qualità di autorità competente ai sensi del titolo VI del regolamento (UE) 2023/1114, la Consob esercita i poteri di cui all'articolo 4 del presente decreto, nonchè gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies del TUF, secondo le modalità ivi stabilite.

     2. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alle negoziazioni, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, e dalle relative norme tecniche di attuazione.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI SPECIALI

 

Capo I

Disposizioni speciali applicabili agli emittenti di token collegati ad attività

 

Sezione I

Separazione patrimoniale e patrimoni destinati

 

     Art. 19. Separazione patrimoniale della riserva di attività

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114, la riserva di attività di un token collegato ad attività prevista dall'articolo 36 del medesimo regolamento, nonchè le attività in cui essa è investita ai sensi del citato articolo 38, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'emittente di token collegati ad attività, nonchè da ciascuna riserva di attività di altri token collegati ad attività e dalle attività in cui essa è investita.

     2. L'emittente di token collegati ad attività non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni facenti parte della riserva di attività fuori dai casi previsti dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2023/1114.

     3. Sul patrimonio distinto di cui al comma 1 non sono ammesse azioni dei creditori dell'emittente di token collegati ad attività o nell'interesse degli stessi, nè quelle dei creditori del depositario di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2023/1114. Le azioni dei creditori dei singoli possessori di token collegati ad attività sono ammesse nel limite di quanto spettante a questi ultimi ai sensi dell'articolo 39 del medesimo regolamento. Non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2023/1114, nei confronti dell'emittente di token collegati ad attività.

     4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il patrimonio distinto di cui al comma 1 è destinato al soddisfacimento del diritto di rimborso dei possessori di token collegati ad attività secondo le modalità previste dall'articolo 39 del regolamento (UE) 2023/1114. In caso di attivazione del piano di rimborso di cui all'articolo 47 del medesimo regolamento, nonchè di liquidazione coatta amministrativa o risoluzione dell'emittente di token collegato ad attività, il diritto di rimborso dei possessori di token collegati ad attività è soddisfatto mediante la liquidazione delle attività incluse nel patrimonio distinto di cui al comma 1 o secondo le modalità previste dalle discipline della liquidazione coatta amministrativa e della risoluzione, ove applicabili. In caso di incapienza del patrimonio distinto di cui al comma 1, l'emittente risponde, per quanto ancora dovuto, con il proprio patrimonio. Nella liquidazione coatta amministrativa dell'emittente, i possessori di token collegati ad attività concorrono, per quanto loro ancora dovuto, con gli altri creditori chirografari dell'emittente.

     5. Il presente articolo si applica anche alla riserva di attività di un token di moneta elettronica costituita ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114.

 

Sezione II

Piani di rimborso e di risanamento

 

     Art. 20. Piano di rimborso

     1. Nei casi in cui il piano di rimborso previsto dall'articolo 47 del regolamento (UE) 2023/1114 è attuato al di fuori di procedure di amministrazione straordinaria, liquidazione o risoluzione, gli emittenti di token collegati ad attività nominano uno o più liquidatori per l'attuazione del piano e la liquidazione della riserva di attività oggetto del piano medesimo. La nomina dei liquidatori, comunque avvenuta, nonchè le sue modificazioni, devono essere iscritte, a cura degli emittenti di token collegati ad attività, nel registro delle imprese.

     2. I liquidatori di cui al comma 1 devono godere di buona reputazione e possedere un livello di professionalità ed esperienza adeguato. I liquidatori devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. La loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

     3. I liquidatori di cui al comma 1 hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per l'attuazione del piano di rimborso. I liquidatori trasmettono all'autorità competente riferimenti periodici sullo stato di attuazione del piano di rimborso.

     4. Se l'attuazione del piano di rimborso previsto dall'articolo 47 del regolamento (UE) 2023/1114, non si svolge con speditezza e in modo regolare o i liquidatori di cui al comma 1 non soddisfano i requisiti di cui al primo periodo del comma 2, la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, determinandone il relativo compenso a carico della società. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'articolo 81, comma 2, del TUB.

     5. Nel caso in cui sopravvenga una delle procedure indicate al comma 1, i liquidatori di cui al medesimo comma 1 cessano la propria attività e trasmettono ogni informazione e documentazione utile allo svolgimento dell'attività di rimborso o liquidazione ai commissari o liquidatori di cui alla procedura sopravvenuta.

     6. Nei casi in cui il piano di rimborso previsto dall'articolo 47 del regolamento (UE) 2023/1114 è attuato nell'ambito di procedure di amministrazione straordinaria, liquidazione o risoluzione, i commissari o i liquidatori di tali procedure provvedono alla sua attuazione in quanto compatibile con le procedure stesse.

 

     Art. 21. Sospensione dei rimborsi

     1. La sospensione dei rimborsi di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2023/1114 non costituisce stato d'insolvenza.

 

Sezione III

Disciplina della liquidazione volontaria e della crisi degli emittenti specializzati di token collegati ad attività

 

     Art. 22. Liquidazione volontaria

     1. Agli emittenti specializzati di token collegati ad attività si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 96-quinquies e 97 del TUB. Nei confronti della società in liquidazione restano, altresì, fermi i poteri delle autorità competenti previsti nel presente decreto.

 

     Art. 23. Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo

     1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 94, paragrafo 1, lettera y), e 130, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia, sentita la Consob e, se del caso, l'ABE, può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo di emittenti specializzati di token collegati ad attività, al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 24, comma 1, lettera a). Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea dell'emittente specializzato di token collegati ad attività per deliberare in ordine al rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

     3. Resta salva la possibilità di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria nei casi previsti dall'articolo 24, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente titolo.

 

     Art. 24. Amministrazione straordinaria

     1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 94, paragrafo 1, lettera y), e 130, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell'ambito delle sue competenze, sentita, se del caso, l'ABE, può disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo degli emittenti specializzati di token collegati ad attività quando:

     a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività;

     b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;

     c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria.

     2. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 77-bis del TUB, intendendosi le suddette disposizioni riferite ai possessori di cripto-attività in luogo dei depositanti, emittenti specializzati di token collegati ad attività in luogo delle banche, e l'espressione «strumenti finanziari» riferita alle cripto-attività, agli strumenti finanziari e al denaro. In deroga all'articolo 71, comma 5, del TUB, possono essere nominati commissari straordinari anche funzionari della Banca d'Italia.

 

     Art. 25. Liquidazione coatta amministrativa

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, sentita, se del caso, l'ABE dall'autorità proponente, può disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III, del TUB degli emittenti specializzati di token collegati ad attività, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto o ne sia in corso la liquidazione, quando:

     a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività;

     b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

     c) sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1, del TUB;

     d) la liquidazione sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi o dei commissari di cui all'articolo 24 del presente decreto.

 

Capo II

Disposizioni speciali applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività

 

Sezione I

Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività

 

     Art. 26. Separazione patrimoniale

     1. Ai fini dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2023/1114, nella prestazione dei servizi per le cripto-attività e accessori, le cripto-attività e i fondi dei singoli clienti a qualunque titolo detenuti dal prestatore di servizi per le cripto-attività costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello del prestatore di servizi per le cripto-attività e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del prestatore di servizi per le cripto-attività o nell'interesse degli stessi, nè quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

     2. Per le cripto-attività e i fondi depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti del prestatore di servizi per le cripto-attività o del depositario.

     3. I prestatori di servizi per le cripto-attività non possono utilizzare per conto proprio le cripto-attività di pertinenza dei clienti, da essi detenute a qualsiasi titolo. I prestatori di servizi per le cripto-attività non possono utilizzare per conto proprio i fondi dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo.

     4. Con riferimento ai fondi dei clienti, alle banche, agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica che prestano servizi per le cripto-attività si applica quanto previsto dalle rispettive discipline settoriali, anche in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3.

 

     Art. 27. Trattamento dei clienti aventi diritto alla restituzione delle cripto-attività nella liquidazione coatta amministrativa dei prestatori di servizi per le cripto-attività

     1. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa dei prestatori di servizi per le cripto-attività, i clienti aventi diritto alla restituzione delle cripto-attività sono equiparati a quelli aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari, anche con riferimento alla restituzione dei mezzi di accesso alle cripto-attività, ivi incluse le chiavi crittografiche private.

 

Sezione II

Disciplina della liquidazione volontaria e della crisi dei prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività

 

     Art. 28. Liquidazione volontaria

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 74 del regolamento (UE) 2023/1114, ai prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 96-quinquies e 97 del TUB. Nei confronti della società in liquidazione restano, altresì, fermi i poteri delle autorità competenti previsti nel presente decreto.

 

     Art. 29. Disciplina della crisi

     1. Ai prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dalla parte II, titolo IV, capo II del TUF per le SIM diverse da quelle di classe 1, intendendosi le disposizioni del TUB ivi richiamate riferite ai prestatori di servizi per le cripto-attività in luogo delle banche, e l'espressione «strumenti finanziari» riferita alle cripto-attività, agli strumenti finanziari e al denaro fatto salvo quanto disposto dal comma 3 e quanto previsto dall'articolo 27 del presente decreto.

     2. Quando a un prestatore specializzato di servizi per le cripto-attività autorizzato in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia è revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal comma 1.

     3. Ai soggetti che esercitano congiuntamente le sole attività autorizzate ai sensi degli articoli 16, paragrafo 1, lettera a), e 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, nonchè le attività connesse e strumentali, si applica la disciplina delle crisi prevista dal capo I, sezione III.

 

Titolo IV

SANZIONI

 

Capo I

Sanzioni penali

 

     Art. 30. Abusivismo

     1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 a euro 10.329 chiunque:

     a) offre al pubblico token collegati ad attività ovvero ne chiede e ottiene l'ammissione alla negoziazione, in violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114;

     b) presta servizi per le cripto-attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114, in violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento;

     c) emette token di moneta elettronica in violazione della riserva di cui all'articolo 48, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114;

     d) offre al pubblico token di moneta elettronica ovvero ne chiede e ottiene l'ammissione alla negoziazione in assenza del previo consenso scritto dell'emittente di cui all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114.

 

Capo II

Sanzioni amministrative

 

     Art. 31. Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/1114

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/1114 o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e attuazione o in caso di inosservanza delle disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, si applica:

     a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 3 per cento del fatturato totale annuo per le violazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, fino al 12,5 per cento del fatturato totale annuo per le violazioni di cui al medesimo comma, lettere b) e c), e fino al 5 per cento del fatturato totale annuo per le violazioni di cui al medesimo comma, lettera d);

     b) nei confronti delle persone fisiche, inclusi gli esponenti aziendali e il personale di cui all'articolo 36 del presente decreto e al ricorrere delle condizioni ivi stabilite, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 700.000.

     2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.

     3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/1114, dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e attuazione o delle disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 111, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/1114.

 

     Art. 32. Sanzioni amministrative relative a talune violazioni delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114

     1. In caso di violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 88 del regolamento (UE) 2023/1114, o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e attuazione, si applica:

     a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 2,5 milioni ovvero, se superiore, fino al 2 per cento del fatturato totale annuo;

     b) nei confronti delle persone fisiche di cui all'articolo 36 del presente decreto e al ricorrere delle condizioni ivi stabilite, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 1 milione.

     2. In caso di violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) 2023/1114, o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e attuazione, si applica:

     a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo;

     b) nei confronti delle persone fisiche di cui all'articolo 36 del presente decreto e al ricorrere delle condizioni ivi stabilite, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milioni.

     3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.

     4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, in caso di inosservanza degli articoli da 88 a 92 del regolamento (UE) 2023/1114, o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione e attuazione, la Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie, può disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 111, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b), c), d) e f), del regolamento (UE) 2023/1114.

 

     Art. 33. Abuso, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

     1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milioni chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) 2023/1114, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 90 o di manipolazione del mercato di cui all'articolo 91 del citato regolamento.

     2. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa per violazione dell'articolo 91 del regolamento (UE) 2023/1114 chi dimostri di avere agito per motivi legittimi.

     3. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32.

 

     Art. 34. Responsabilità dell'ente

     1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114:

     a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonchè da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

     b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

     2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32.

     3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate al comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

     4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

 

     Art. 35. Sanzioni amministrative per omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta

     1. In caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta, incluse quelle di cui all'articolo 94, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, si applica:

     a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore, fino al 10 per cento del fatturato totale annuo;

     b) nei confronti delle persone fisiche, inclusi gli esponenti aziendali e il personale di cui all'articolo 36 del presente decreto e al ricorrere delle condizioni ivi stabilite, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milioni.

 

     Art. 36. Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni del regolamento (UE) 2023/1114

     1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, le sanzioni e le altre misure amministrative indicate dagli articoli 31, commi 1, lettera b), e 3, 32, commi 1, lettera b), 2, lettera b), e 4, e 35, comma 1, lettera b), del presente decreto si applicano nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela dei possessori di cripto-attività o per la tutela della stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

     2. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni e delle altre misure amministrative indicate dall'articolo 31, commi 1, lettera b), e 3, del presente decreto in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo del prestatore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni di gestione nei prestatori di servizi per le cripto-attività.

     3. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni e delle altre misure amministrative indicate dall'articolo 32, commi 1, lettera b), 2, lettera b), e 4, e dagli articoli 33 e 34, del presente decreto in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo del prestatore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica responsabile della violazione la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni di gestione nei prestatori di servizi per le cripto-attività, nonchè l'interdizione temporanea dalla negoziazione per conto proprio di cripto-attività per un periodo non superiore a tre anni.

 

     Art. 37. Applicazione delle sanzioni amministrative

     1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze come disciplinate dal presente decreto e secondo le procedure sanzionatorie di cui all'articolo 195 del TUF. In deroga al primo periodo, le sanzioni amministrative previste dal presente capo in materia di emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica sono applicate dalla Banca d'Italia secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del TUB. Alle violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo 196-ter del TUF.

     2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della società o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 5.

     3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni o delle altre misure amministrative previste dal presente decreto, dopo la comunicazione al destinatario, è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet dell'autorità che lo ha adottato in conformità all'articolo 114 del regolamento (UE) 2023/1114, salvo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo.

     4. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, provvedono a effettuare le comunicazioni all'ABE e all'AESFEM di cui all'articolo 115 del regolamento (UE) 2023/1114.

 

Titolo V

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA NORMATIVA DI SETTORE E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

 

Capo I

Modifiche alla disciplina del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

 

     Art. 38. Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

     1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 114-quater, comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta, in fine, la seguente:

     «b-bis) emettere token collegati ad attività ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le cripto-attività diversi da quelli di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del medesimo regolamento, nonchè le attività connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che svolgano altre attività imprenditoriali ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4.»;

     b) all'articolo 114-quinquies, comma 4, alla lettera b), dopo le parole: «e per le relative attività accessorie e strumentali», sono inserite le seguenti: «, nonchè per l'attività di emissione di token di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,»;

     c) all'articolo 114-quinquies.1, comma 5, dopo le parole: «e per le relative attività accessorie e strumentali», sono inserite le seguenti: «, nonchè per l'attività di emissione di token di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023»;

     d) all'articolo 114-octies:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attività esercitabili»;

     2) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «2-bis. Gli istituti di pagamento possono emettere token collegati ad attività ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 63 del medesimo regolamento, nonchè le attività connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che svolgano altre attività imprenditoriali ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4.».

 

     Art. 39. Disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. La disciplina del TUF avente a oggetto i prodotti finanziari non si applica alle cripto-attività che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1114.

 

Capo II

Ulteriori modifiche alla disciplina di settore

 

     Art. 40. Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 45, a decorrere dal 30 dicembre 2025, all'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i commi 8-bis e 8-ter sono abrogati. A decorrere dal medesimo termine sono abrogate le relative disposizioni di attuazione. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del TUB continua a conservare i dati ricevuti ai sensi delle medesime disposizioni secondo quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e relative disposizioni di attuazione fino al termine ivi indicato.

 

     Art. 41. Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

     1. All'allegato al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla parte I, lettera B

     1) al punto xxi), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

     2) dopo il punto xxi), è aggiunto, in fine, il seguente:

     «xxi-bis) regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.»;

     b) alla parte II, lettera A, numero 2:

     1) il punto i) è sostituito dal seguente:

     «i) decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;»;

     2) il punto ii) è sostituito dal seguente:

     «ii) regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifiche la direttiva (UE) 2015/849;».

     2. Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2024.

 

     Art. 42. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

     1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo la lettera l-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

     «l-ter) emittenti di token collegati ad attività autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;

     l-quater) prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114.».

 

     Art. 43. Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38

     1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, alla lettera c), dopo le parole: «gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, gli emittenti di token collegati ad attività autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023; i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114».

 

     Art. 44. Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52

     1. Al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1:

     1) alla lettera q), le parole: «o giudiziale» sono sostituite dalle seguenti: «, giudiziale o controllata»;

     2) dopo la lettera q), è inserita la seguente:

     «q-bis) «procedura di liquidazione»: la procedura di liquidazione coatta amministrativa, giudiziale, controllata o volontaria;»;

     b) all'articolo 14:

     1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT è associata una strategia chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile per il trasferimento delle scritturazioni da un registro a un altro o per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali per il caso in cui un altro registro non sia disponibile, idonea a essere attuata nel caso di cessazione del registro, di avvio di una procedura di liquidazione del responsabile del registro, oppure di cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g).»;

     2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Nel caso di cessazione del registro, di avvio di una procedura di liquidazione del responsabile del registro, oppure di cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g), la Consob può promuovere gli accordi necessari ad assicurare l'attuazione della strategia di transizione e può disporre il trasferimento delle scritturazioni medesime ad un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, previo consenso del relativo responsabile. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni, la Consob vigila sull'attività dell'emittente di cui al comma 2.

     2-ter. Nei casi di avvio di una procedura di gestione della crisi, l'attuazione della strategia di transizione di cui al comma 1 o, quando necessario, il trasferimento a un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione ai sensi del comma 2-bis, possono essere eseguiti anche in deroga alla disciplina ordinaria della procedura.»;

     c) all'articolo 21:

     1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) è avviata una procedura di liquidazione;»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Il responsabile del registro informa senza ritardo la Consob di ogni circostanza suscettibile di integrare una delle condizioni di cui al comma 1.»;

     3) i commi 4 e 5 sono abrogati.

 

Titolo VI

Disposizioni transitorie e finali

 

Capo I

Disposizioni transitorie

 

     Art. 45. Regime transitorio

     1. I soggetti persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che presentino istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, entro il 30 giugno 2025 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale ai sensi della disciplina dettata dalle medesime disposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione fino al 30 dicembre 2025 o fino al rilascio o al diniego di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, se questa data è anteriore.

     2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti che presentino un'istanza di autorizzazione in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia ne danno contestuale comunicazione all'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del TUB ai fini del mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro. Analoga comunicazione è resa in caso di accoglimento o rigetto dell'istanza. Nel caso in cui l'istanza sia presentata in uno Stato membro diverso dall'Italia, analoghe comunicazioni sono rese anche all'autorità di cui all'articolo 16, comma 1, del presente decreto. L'autorità di cui all'articolo 16, comma 1 informa tempestivamente l'Organismo in caso di adozione di un provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione.

     3. In caso di diniego dell'autorizzazione, i soggetti di cui al comma 1 provvedono tempestivamente alla chiusura dei rapporti in essere con la clientela italiana e comunque non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.

     4. Tutti i soggetti iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che entro il 30 giugno 2025 non abbiano presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, cessano di operare in Italia alla medesima data e l'Organismo di cui al comma 2 ne dispone la cancellazione d'ufficio. L'Organismo provvede, inoltre, tempestivamente a seguito del ricevimento della relativa comunicazione, alla cancellazione dei soggetti ai quali sia stata rilasciata o negata l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, in Italia o in altro Stato membro.

     5. I soggetti iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, pubblicano sul proprio sito web e trasmettono ai clienti adeguata informazione in merito ai piani e alle misure per conformarsi al regolamento (UE) 2023/1114, o per l'ordinata chiusura dei rapporti, non appena tali piani e misure sono definiti e comunque non oltre il 31 maggio 2025. Essi specificano che, nelle more del rilascio dell'autorizzazione o della cessazione dell'operatività, l'attività svolta nei confronti dei clienti continua a essere regolata dalla normativa applicabile ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale e non è sottoposta alla disciplina del regolamento (UE) 2023/1114.

     6. L'obbligo di trasmissione per via telematica dei dati previsto dall'articolo 17-bis, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, cessa di applicarsi ai soggetti di cui ai commi 1 e 4 con l'invio delle informazioni relative al primo trimestre dell'anno 2025.

     7. In relazione alle operazioni effettuate a far data dal 1° aprile 2025 e fino alla data di cancellazione dalla sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i soggetti di cui ai commi 1 e 4 assicurano che le informazioni indicate dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2022, n. 40, sono conservate per un periodo di dieci anni e fornite su richiesta ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonchè alle forze di polizia di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito dei rispettivi comparti di specialità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

 

Capo II

Disposizioni finali

 

     Art. 46. Attività monitoraggio

     1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Consob e la Banca d'Italia trasmettono al Comitato FinTech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, un rapporto illustrativo del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della disciplina prevista dal presente decreto. All'interno del rapporto le suddette autorità indicano, ciascuna per i profili di propria competenza, anche le criticità riscontrate dalle autorità medesime e dai soggetti interessati e gli interventi normativi che si rendono necessari. Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle evidenze emerse dal rapporto di cui al primo periodo, trasmette alle Camere una relazione.

 

     Art. 47. Clausola di invarianza

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

     Art. 48. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a decorrere dalla medesima data, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

     2. Resta ferma l'applicazione dei titoli II, V e VI del regolamento (UE) 2023/1114 a decorrere dal 30 dicembre 2024, secondo quanto previsto dall'articolo 149, paragrafo 2, del medesimo regolamento.