§ 80.9.183 - Legge 15 dicembre 1961, n. 1304.
Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:15/12/1961
Numero:1304


Sommario
Art. 1.  Istituzione degli uffici agricoli di zona
Art. 2.  Compiti degli Uffici agricoli di zona
Art. 3.  Istituzioni di sezioni specializzate degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali dell'agricoltura
Art. 4.  Compito di coordinamento demandato agli Ispettorati agrari compartimentali Istituzione di Uffici amministrativi dell'agricoltura
Art. 5.  Ruolo amministrativo e ruolo tecnico superiore dell'agricoltura
Art. 6.  Ruolo della carriera direttiva degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica
Art. 7.  Istituzione del ruolo degli analisti per il servizio della repressione delle frodi
Art. 8.  Integrazione dall'art. 305 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Art. 9.  Modifiche all'art. 306 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Art. 10.  Modifiche all'art. 314 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Art. 11.  Modifiche all'art. 315 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Art. 12.  Ruolo tecnico dell'agricoltura e ruolo dei servizi contabili
Art. 13.  Attribuzioni dei ruoli tecnico superiore dell'agricoltura e tecnico dell'agricoltura
Art. 14.  Assistenti di economia domestica rurale e relativi compiti
Art. 15.  Impiegati della carriera esecutiva
Art. 16.  Personale della carriera ausiliaria
Art. 17.  Personale per il servizio delle repressioni frodi
Art. 18.  Qualifiche di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria al personale adibito al servizio repressioni frodi
Art. 19.  Operai per gli istituti di incremento ippico
Art. 20.  Rimborso delle spese all'agronomo di zona che usi proprio automezzo per le missioni
Art. 21.  Inquadramento nei ruolo organici dei dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana
Art. 22.  Norme di inquadramento nei nuovi ruoli
Art. 23.  Inquadramento del personale dei ruoli aggiunti
Art. 24.  Inquadramento in ruolo organico di ex dirigenti U.N.S.E.A., ora in servizio presso il Ministero dell'agricoltura
Art. 25.  Gradualità dell'ampliamento dei ruoli tecnici
Art. 26.  Riduzione del periodo di anzianità per le promozioni
Art. 27.  Valutazione del servizio presso l'U.N.S.E.A. ai fini delle promozioni
Art. 28.  Estensione delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448
Art. 29.  Riassorbimento degli assegni personali previsti dalla legge 22 febbraio 1951, n. 64
Art. 30.  Inquadramento in apposito ruolo organico del personale della carriera ausiliaria con mansioni di autista
Art. 31.  Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi presso gli Enti di provenienza da parte del personale che lo Stato ha derivato dall'U.N.S.E.A
Art. 32.  Titoli di studio per l'ammissione nei ruoli ad esaurimento per il servizio della repressione delle frodi
Art. 33.  Facoltà di inquadrare nel ruolo degli analisti per il servizio della repressione delle frodi, chimici appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato
Art. 34.  Inquadramento negli appositi ruoli ad esaurimento di coloro che già prestano opera per il servizio della repressione delle frodi
Art. 35.  Inquadramento nel ruolo degli analisti dei chimici addetti al servizio per la repressione delle frodi
Art. 36.  Modalità per lo svolgimento dei concorsi per il primo conferimento dei posti di organico istituiti per il servizio della repressione delle frodi
Art. 37.  Valutazione, ai fini della progressione di carriera, dei servizi resi dagli addetti al servizio della repressione delle frodi
Art. 38.  Divieto di nuove assunzioni di personale per il servizio della repressione frodi
Art. 39.  Prima attuazione del ruolo delle assistenti rurali
Art. 40.  Utilizzazione del personale dei servizi dell'Amministrazione presso gli uffici amministrativi degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali
Art. 41.  Ulteriore utilizzazione del personale del ruolo tecnico dell'agricoltura e del ruolo dei servizi contabili in incarichi ricoperti prima dell'entrata in vigore della legge
Art. 42.  Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi per la repressione delle frodi prima dell'inquadramento negli appositi ruoli
Art. 43.  Riscatto dei servizi resi presso le cattedre ambulanti di agricoltura, ai fini dell'indennità di buonuscita
Art. 44.  Norme di inquadramento nel nuovo ruolo della carriera dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica
Art. 45.  Norme di inquadramento nel nuovo ruolo della carriera degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica
Art. 46.  Estensione delle disposizioni degli articoli 24, 27, 28 e 31 al personale transitato nei ruoli delle Regioni a Statuto speciale
Art. 47.  Norme di finanziamento
Art. 48.  Norme di finanziamento
Art. 49.  Ripartizione dei posti di dotazione organica fra gli uffici


§ 80.9.183 - Legge 15 dicembre 1961, n. 1304. [1]

Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(G.U. 20 dicembre 1961, n. 315, S.O.)

 

 

     Art. 1. Istituzione degli uffici agricoli di zona

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad istituire gli Uffici agricoli di zona, diretti dagli agronomi di zona, posti alle dipendenze dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Con il decreto di istituzione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delimita la circoscrizione territoriale di competenza dell'Ufficio, che comprenderà il territorio di uno o più Comuni, per una estensione compresa tra i 10.000 ed i 60.000 ettari di terreno coltivato, con caratteristiche economico-agrarie, per prevalenti aspetti, omogenee.

     In casi eccezionali, per zone intensivamente coltivate nelle quali prevalga la piccola proprietà diretta coltivatrice, la circoscrizione dell'Ufficio agricolo di zona, potrà ridursi fino a 5.000 ettari.

     Gli agronomi di zona sono scelti esclusivamente tra il personale appartenente al ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, di cui alla tabella II annessa alla presente legge.

     Il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 937, è abrogato per quanto concerne la facoltà conferita al Ministro per l'agricoltura e le foreste di istituire sezioni distaccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

 

          Art. 2. Compiti degli Uffici agricoli di zona

     L'agronomo di zona ha il compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della zona mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale.

     Le suddette attività sono dirette, in particolare, al potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo.

     Il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura può delegare l'esercizio di talune delle funzioni di propria competenza all'agronomo di zona.

 

          Art. 3. Istituzioni di sezioni specializzate degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali dell'agricoltura

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può istituire, mediante decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sezioni specializzate presso gli Ispettorati agrari compartimentali e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, in corrispondenza alle esigenze funzionali di detti uffici ed alle specifiche caratteristiche dell'agricoltura regionale e provinciale.

 

          Art. 4. Compito di coordinamento demandato agli Ispettorati agrari compartimentali Istituzione di Uffici amministrativi dell'agricoltura

     Gli Ispettorati agrari compartimentali, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi vigenti, provvedono ad indirizzare ed a coordinare l'attività degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura compresi nell'ambito del compartimento.

     Le attribuzioni amministrative e contabili di ciascun Ispettorato agrario compartimentale sono svolte da apposito ufficio, cui è preposto un direttore di divisione del ruolo amministrativo della carriera direttiva.

     Le attribuzioni amministrative e contabili di ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura sono svolte da apposito ufficio cui è preposto un direttore di sezione del ruolo amministrativo della carriera direttiva.

     Agli uffici di cui ai precedenti commi - che operano rispettivamente alle dirette dipendenze degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali - possono essere stabilmente assegnati impiegati del ruolo amministrativo della carriera direttiva e del ruolo dei servizi contabili.

 

          Art. 5. Ruolo amministrativo e ruolo tecnico superiore dell'agricoltura

     Il ruolo amministrativo di cui al quadro 15, allegato al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal ruolo amministrativo di cui alla tabella 1 annessa alla presente legge.

     Il "ruolo tecnico superiore dell'agricoltura", degli "enotecnici e direttori di vivai di viti americane" e del "personale direttivo degli Istituti di incremento ippico" di cui ai quadri 15 e 15/A, allegai al suddetto testo unico, sono sostituiti dal ruolo "tecnico superiore dell'agricoltura" stabilito dalla tabella II annessa alla presente legge.

 

          Art. 6. Ruolo della carriera direttiva degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica

     Il ruolo della carriera diretta degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, di cui al quadro 15, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal ruolo di cui alla annessa tabella III.

 

          Art. 7. Istituzione del ruolo degli analisti per il servizio della repressione delle frodi

     Per il servizio delle analisi delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari, compreso fra i compiti attribuiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte, è istituito il ruolo degli analisti di cui alla tabella IV, annessa alla presente legge.

     L'accesso alla qualifica iniziale del predetto ruolo si effettua mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti generali prescritti dal testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del diploma di laurea in chimica, o in chimica industriale o in chimica farmaceutica o in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze agrarie.

 

          Art. 8. Integrazione dall'art. 305 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

     All'articolo 305 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

     "A parità di votazione complessiva costituisce titolo di preferenza il servizio di ruolo prestato nella carriera direttiva degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica".

 

          Art. 9. Modifiche all'art. 306 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

     L'articolo 306 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "Art. 306 (Svolgimento della carriera dei direttori). I direttori straordinari degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono nominati in prova per la durata di tre anni, durante i quali in caso di insufficiente attitudine, possono essere dispensati dal servizio, su conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

     Al termine del terzo anno di effettivo servizio possono essere promossi ordinari, in base a giudizio sulla loro operosità scientifica reso da una Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, e composta di cinque membri effettivi e due supplenti, scelti fra i direttori ordinari di istituti di sperimentazione agraria e talassografica e i professori ordinari di università.

     Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari, su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una Commissione composta con i criteri fissati dal comma precedente e costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

     Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio non consentano la promozione ad ordinario, sono dispensati dal servizio con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole è divenuto definitivo.

     La promozione a direttore ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello del compimento del triennio ed eventualmente del quinquennio di servizio come direttore straordinario.

     I direttori ordinari al compimento del quarto anno di anzianità nella predetta qualifica conseguono la promozione a direttore superiore.

     I posti vacanti nella qualifica di direttore capo sono conferiti, secondo l'ordine di anzianità, ai direttori superiori che nella predetta qualifica abbiano maturato almeno otto anni di effettivo servizio".

 

          Art. 10. Modifiche all'art. 314 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

     L'articolo 314 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

     Art. 314.(Nomina a sperimentatore). La nomina a sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica ha luogo in seguito a concorso per titoli e per esami, al quale possono partecipare coloro che sono in possesso di una delle lauree indicate nel bando di concorso.

     A parità di votazione complessiva costituisce titolo di preferenza:

     1) aver prestato effettivo servizio, per almeno due anni, in qualità di aiuto o di assistente ordinario nelle università;

     2) aver prestato effettivo servizio per almeno tre anni in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle università;

     3) aver compiuto almeno un triennio di tirocinio, in qualità di borsista, negli istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli osservatori per le malattie delle piante".

 

          Art. 11. Modifiche all'art. 315 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

     L'articolo 315 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

     Art. 315 (Svolgimento della carriera degli sperimentatori). Le promozioni alle qualifiche di sperimentatore principale, di sperimentatore superiore e di sperimentatore capo, sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutini per merito comparativo, a ciascuno dei quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore che, con gli altri requisiti, abbiano quello dell'anzianità di qualifica non inferiore agli anni tre".

 

          Art. 12. Ruolo tecnico dell'agricoltura e ruolo dei servizi contabili

     Il ruolo "tecnico dell'agricoltura", quello degli "Istituti di sperimentazione agraria e talassografica" di cui al quadro 34, allegato al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dal ruolo "tecnico dell'agricoltura stabilito nella tabella V annessa alla presente legge.

     Il ruolo dei "servizi contabili" di cui al quadro 34, allegato al citato testo unico, è sostituito da quello stabilito nella tabella VI, annessa alla presente legge.

 

          Art. 13. Attribuzioni dei ruoli tecnico superiore dell'agricoltura e tecnico dell'agricoltura

     Le attribuzioni che le vigenti disposizioni assegnano ai ruoli denominati, secondo il preesistente ordinamento "tecnico superiore dell'agricoltura", degli "enotecnici e direttori dei vivai di viti americane" e del "personale direttivo degli Istituti di incremento ippico "sono trasferite al ruolo" tecnico superiore dell'agricoltura" di cui alla tabella II annessa alla presente legge.

     Le attribuzioni che le vigenti disposizioni assegnano ai ruoli denominati, secondo il preesistente ordinamento "tecnico dell'agricoltura" e degli "Istituti di sperimentazione agraria e talassografica" sono trasferite al ruolo "tecnico dell'agricoltura" di cui alla tabella V annessa alla presente legge.

     Il personale del ruolo tecnico dell'agricoltura è utilizzato anche, e comunque per non oltre il limite di 90 impiegati, presso gli istituti di sperimentazione agraria e gli istituti talassografici.

 

          Art. 14. Assistenti di economia domestica rurale e relativi compiti

     E' istituito il ruolo delle assistenti di economia domestica rurale di cui alla tabella VII annessa alla presente legge.

     L'assistente di economia domestica rurale ha il compito di svolgere, promuovere ed assistere - secondo le direttive del capo dell'ufficio al quale è organicamente assegnata - le iniziative dirette a diffondere la conoscenza e l'applicazione nelle campagne delle nozioni di economia domestica rurale, con particolare riguardo alle esigenze di migliorare il tenore di vita delle famiglie contadine.

     L'accesso alla qualifica iniziale del predetto ruolo si effettua mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini di sesso femminile in possesso dei requisiti generali prescritti dal testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del diploma di scuola media di secondo grado, integrato da un titolo di specializzazione in economia domestica rurale.

 

          Art. 15. Impiegati della carriera esecutiva

     Il ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale-periferica, di cui al quadro 55, allegato al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito da quello di cui alla tabella VIII annessa alla presente legge.

     Il ruolo della carriera esecutiva dei sorveglianti degli istituti gli incremento ippico di cui al quadro 55 allegato al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito da quello di cui alla tabella IX annessa alla presente legge.

     Il personale di cui al comma precedente che si trova in soprannumero a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 298, viene collocato nel nuovo ruolo di cui alla tabella IX, con la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera.

 

          Art. 16. Personale della carriera ausiliaria

     Il ruolo del personale addetto agli uffici, della carriera ausiliaria, e quello del personale tecnico della stessa carriera, di cui al quadro 76 allegato al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle, rispettivamente,X e XI annesse alla presente legge.

 

          Art. 17. Personale per il servizio delle repressioni frodi

     Fermo restando quanto stabilito nel precedente art. 7, gli altri compiti attribuiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 362, e successive modificazioni ed aggiunte, sono svolti, in via normale, dal personale dei ruoli: amministrativo, tecnico superiore dell'agricoltura e tecnico dell'agricoltura.

     Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è adibito ai servizi di cui al precedente comma, viene collocato secondo le norme previste dai successivi articoli 32, 34, 35 e 36 nei ruoli ad esaurimento stabiliti dalle tabelle XII, XIII, XIV, annesse alla presente legge.

     Parimenti il personale di cui alla tabella istituita dall'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è collocato nel ruolo ad esaurimento previsto dalla tabella XV, annessa alla presente legge, secondo le norme del successivo art. 24.

 

          Art. 18. Qualifiche di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria al personale adibito al servizio repressioni frodi

     Gli impiegati di cui alle annesse tabelle IV, XII e XIII, nonchè gli impiegati delle carriere direttive e di concetto adibiti, mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte, sono, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti, ufficiali di polizia giudiziaria.

     Gli impiegati di cui all'annessa tabella XIV, nei limiti di cui al precedente comma, sono agenti di polizia giudiziaria.

     Gli impiegati di cui ai precedenti commi possono essere destinati anche a prestare servizio presso gli istituti indicati nell'art. 41 del citato regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033.

 

          Art. 19. Operai per gli istituti di incremento ippico

     La dotazione organica degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il servizio degli istituti di incremento ippico è numericamente fissata dalla tabella XVI annessa alla presente legge.

     I posti, che, a cominciare dalla qualifica di palafreniere, si renderanno disponibili nel ruolo del personale ausiliario degli istituti di incremento ippico, sono soppressi.

     Alla copertura dei posti di operaio permanente, stabiliti dalla tabella di cui al primo comma, si provvede entro i limiti numerici dei posti soppressi nel ruolo del personale di cui al comma precedente.

     I posti di palafreniere in soprannumero del ruolo ausiliario degli istituti di incremento ippico, previsti dall'art. 4 della legge 30 giugno 1954, n. 546, saranno riassorbiti con le prime vacanze. Ai palafrenieri che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nella posizione soprannumeraria si applica la disposizione di cui all'art. 1, comma primo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

     Ai capi palafrenieri e palafrenieri in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti rispettivamente i coefficienti di stipendio n. 173 e n. 159 con gli aumenti periodici maturati nei coefficienti in godimento.

 

          Art. 20. Rimborso delle spese all'agronomo di zona che usi proprio automezzo per le missioni

     All'Agronomo di zona, il quale per assolvere alle mansioni di ufficio, faccia uso, qualora non sussista la possibilità di provvedervi d'ufficio o altrimenti, di automezzi propri nei limiti consentiti dai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, è corrisposto un rimborso di spese da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti stabiliti dall'art. 9, ultimo comma, della legge 29 giugno 1951, n. 489.

 

          Art. 21. Inquadramento nei ruolo organici dei dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana

     Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono collocati, alla data dell'entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, con qualifiche corrispondenti a quelle rivestite, nei rispettivi ruoli ordinari di cui alle tabelle I, II, V, VI, VIII, X, conservando, a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

 

          Art. 22. Norme di inquadramento nei nuovi ruoli

     Il collocamento del personale dei ruoli organici e di quello previsto dal precedente art. 21 nei ruoli di cui alle tabelle I, II, V, VI, VIII, X e XI, è effettuato con l'attribuzione della qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo di appartenenza, con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

     In ciascuna qualifica attribuita, l'ordine di successione è determinato dall'anzianità posseduta e dalla posizione acquisita nella qualifica di appartenenza, alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per il personale proveniente da ruoli diversi si osservano, ai fini di cui al precedente comma, i criteri stabiliti dal secondo comma dall'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

     Qualora la posizione acquisita nel rispettivo ruolo di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata determinata in applicazione degli articoli 74, 78 ed 81 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, oppure degli articoli 361, 362 e 363 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, l'ordine di collocamento nella qualifica di cui al primo comma è stabilito tenendo conto della natura dell'avanzamento e della data in cui sono stati indetti i concorsi e gli esami per conseguire l'avanzamento stesso.

     Nel caso di identità della natura dell'avanzamento e di contemporaneità dei bandi di concorso o di esame, sarà tenuto conto delle votazioni riportate dagli interessati nelle prove di esame.

 

          Art. 23. Inquadramento del personale dei ruoli aggiunti

     Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici.

     Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

 

          Art. 24. Inquadramento in ruolo organico di ex dirigenti U.N.S.E.A., ora in servizio presso il Ministero dell'agricoltura

     Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricopra i posti di cui alla tabella istituita dall'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è collocato nel ruolo tecnico ed amministrativo ad esaurimento, di cui al precedente art. 17, ultimo comma.

     Il collocamento nel predetto ruolo è effettuato con l'attribuzione della qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita dal personale, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella tabella indicata nel primo comma con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica maturate.

     Le qualifiche tecniche e amministrative previste nella tabella XV, allegata alla presente legge, saranno attribuite a seconda che al titolo di studio posseduto dagli impiegati corrisponda quello richiesto per l'ammissione nel ruolo tecnico o nel ruolo amministrativo.

     Il personale contemplato nel secondo comma è ammesso, secondo le norme vigenti, al concorso di merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di ispettore superiore o direttore di sezione nel ruolo tecnico ed amministrativo ad esaurimento di cui alla tabella XV, valutandosi l'anzianità necessaria per la partecipazione ai concorsi ed agli esami medesimi nel modo stabilito dal secondo comma dell'art. 323 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3.

 

Disposizioni finali e transitorie

 

          Art. 25. Gradualità dell'ampliamento dei ruoli tecnici

     I posti che, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, risulteranno comunque disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle tabelle II e V saranno messi a concorso con l'osservanza delle seguenti limitazioni:

     1) nel ruolo di cui alla tabella II: per non più di 150 posti in ciascuno dei primi tre anni;

     2) nel ruolo di cui alla tabella V: per non più di 120 posti in ciascuno dei primi tre anni.

     Peraltro, il primo dei concorsi, che sarà indetto in ciascuno dei predetti ruoli dopo l'entrata in vigore della presente legge per il conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali, verrà espletato tra il personale che trovasi ininterrottamente in servizio da almeno un quinquennio, e con rapporto stabile di impiego, presso gli enti e le sezioni di riforma fondiaria, il quale ne faccia domanda e sia provvisto del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego statale e non abbia, alla data predetta superato il 40° anno di età, salve le elevazioni dei limiti secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

 

          Art. 26. Riduzione del periodo di anzianità per le promozioni

     Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni per il conferimento dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e a scelta sono ridotti a metà per tutte le carriere.

     Per i primi due concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, primo segretario contabile, primo archivista e qualifiche equiparate, sia mediante concorso per merito distinto, sia mediante esami di idoneità, sono ridotti di due anni.

     Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti commi non si applicano al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in base a norme relative alle carriere del Ministero dell'agricoltura e foreste, in precedenti promozioni.

 

          Art. 27. Valutazione del servizio presso l'U.N.S.E.A. ai fini delle promozioni

     Ai fini del raggiungimento dell'anzianità prescritta per la partecipazione agli esami di concorso o per l'ammissione agli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto, per la promozione alla qualifica di direttore di sezione, di primo segretario, di primo archivista e di commesso, e qualifiche equiparate, in favore del personale assunto ai sensi dell'art. 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è valutato il servizio prestato in modo continuativo e lodevole presso l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, per non oltre tre anni.

     La stessa valutazione viene effettuata per la promozione del predetto personale nei ruoli organici alla qualifica di consigliere di prima classe, segretario, archivista e usciere capo e qualifiche equiparate.

     Il personale dei ruoli organici che, alla data di entrata in vigore della presente legge rivesta le qualifiche di consigliere di seconda classe, di segretario aggiunto, di applicato e di usciere, e qualifiche equiparate, è ammesso agli scrutini per la promozione alla qualifica immediatamente superiore, pur in assenza della predetta anzianità, se il personale proveniente dai ruoli aggiunti, inquadrato nelle predette qualifiche, a norma del precedente art. 23, è scrutinabile per detta promozione, per effetto della valutazione di cui al precedente comma.

 

          Art. 28. Estensione delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448

     Le disposizioni contenute nei commi quarto, sesto e settimo dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, sono estese, a domanda, ai dipendenti statali assunti in servizio non di ruolo in applicazione dall'art. 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, che, anteriormente al 1° maggio 1948, fino alla cessazione del prestato servizio alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e successivamente alla data di assunzione nell'Amministrazione statale, abbiano svolto, in modo esclusivo e permanente, mansioni di archivio e di copia ovvero mansioni che, secondo l'ordinamento delle carriere statali, spettano al personale della carriera esecutiva.

     La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 29. Riassorbimento degli assegni personali previsti dalla legge 22 febbraio 1951, n. 64

     Il riassorbimento degli assegni personali, attribuiti al personale statale dall'art. 8 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, viene effettuato nei modi e nei termini già stabiliti dalla predetta norma.

 

          Art. 30. Inquadramento in apposito ruolo organico del personale della carriera ausiliaria con mansioni di autista

     Nella prima attuazione della presente legge, gli impiegati del ruolo del personale addetto agli uffici nella carriera ausiliaria di cui alla allegata tabella X, i quali svolgono mansioni di autista e, alla data di entrata in vigore della legge medesima, non abbiano superato il 50° anno di età, possono, a domanda, essere trasferiti nel limite complessivo di 120 unità, nel ruolo del personale tecnico della stessa carriera, indicato nell'annessa tabella XI.

     Il collocamento nel ruolo del personale tecnico ausiliario sarà disposto, ove occorra, anche in soprannumero, nella qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita, nel ruolo di appartenenza, alla data di entrata in vigore della presente legge e con la conservazione della anzianità di qualifica e di carriera acquisite.

     Nella qualifica iniziale del ruolo di cui alla allegata tabella XI saranno mantenuti scoperti tanti posti quanti risulteranno gli impiegati in soprannumero, nel ruolo medesimo, per effetto della applicazione dei precedenti commi.

     Con le stesse modalità ed alle condizioni di cui ai commi precedenti, il collocamento nel predetto ruolo del personale tecnico ausiliario, potrà avvenire anche per gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, appartengano al ruolo aggiunto al ruolo ordinario del personale subalterno istituito in applicazione dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

     Tale collocamento, da effettuarsi soltanto per l'eventuale completamento del citato contingente di 120 unità, verrà disposto nell'ordine risultante da graduatoria formata dal Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 31. Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi presso gli Enti di provenienza da parte del personale che lo Stato ha derivato dall'U.N.S.E.A

     Al personale del soppresso Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) assunto alle dipendenze dello Stato, ed inquadrato nei ruoli ordinari o aggiunti, è data la facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli enti di provenienza, secondo le disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

 

          Art. 32. Titoli di studio per l'ammissione nei ruoli ad esaurimento per il servizio della repressione delle frodi

     L'ammissione nei ruoli di cui alle tabelle XII, XIII e XIV è subordinata al possesso dei requisiti di carattere generale richiesti per l'accesso all'impiego statale e del titolo di studio di seguito indicato per ciascuno dei predetti ruoli:

     a) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze agrarie per il ruolo ispettivo (tabella XII);

     b) diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado per il ruolo degli esperti tecnici (tabella XIII);

     c) diploma di Istituto d'istruzione secondaria di primo grado per il ruolo degli assistenti tecnici (tabella XIV).

 

          Art. 33. Facoltà di inquadrare nel ruolo degli analisti per il servizio della repressione delle frodi, chimici appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato

     Nella prima attuazione della presente legge, e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, il personale appartenente a ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato che, alla data predetta, presti, almeno da un anno e senza soluzione di continuità, la propria opera, nella posizione di comando, per il servizio per la repressione delle frodi, può mediante apposita domanda, chiedere il passaggio nel ruolo di cui alla tabella IV, nella qualifica corrispondente a quella rivestita.

     Il passaggio è subordinato al possesso del prescritto titolo di studio ed al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello dell'Amministrazione di appartenenza.

     Gli impiegati predetti saranno collocati nel nuovo ruolo al posto che loro spetta secondo la data di nomina alla qualifica acquisita nel ruolo di provenienza e con la relativa anzianità di servizio e di qualifica.

 

          Art. 34. Inquadramento negli appositi ruoli ad esaurimento di coloro che già prestano opera per il servizio della repressione delle frodi

     Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli di cui alle annesse tabelle XII, XIII e XIV sono conferiti mediante apposito concorso da espletare tra coloro che, alla data predetta da almeno un biennio e senza soluzione di continuità, prestino la propria opera con la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria per il servizio della repressione delle frodi, semprechè siano in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego statale e non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età, comprensivo detto limite di tutte le elevazioni consentite dalle disposizioni vigenti in materia.

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i posti disponibili nelle qualifiche indicate nelle successive lettere a), b) e c) dei ruoli di cui alle predette tabelle, possono essere conferiti mediante appositi concorsi da espletare tra coloro che, oltre al possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti dal precedente comma, abbiano esercitato ininterrottamente funzioni pari a quelle del ruolo cui appartengono i posti da conferire per un periodo non inferiore a quello come appresso stabilito:

     a) cinque e due anni per le qualifiche dei ruoli della carriera direttiva cui sono annessi, rispettivamente, i coefficienti 325 e 271;

     b) sette e quattro anni per le qualifiche dei ruoli della carriera di concetto cui sono annessi, rispettivamente, i coefficienti 271 e 229;

     c) sette e due anni per le qualifiche dei ruoli della carriera esecutiva cui sono annessi, rispettivamente, i coefficienti 202 e 180.

 

          Art. 35. Inquadramento nel ruolo degli analisti dei chimici addetti al servizio per la repressione delle frodi

     Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nella qualifica di analista di seconda classe, iniziale del ruolo di cui all'annessa tabella IV, sono conferiti mediante apposito concorso da espletare tra coloro che, da almeno un biennio e senza soluzione di continuità, prestino la propria opera per le analisi del servizio della repressione frodi, semprechè siano in possesso del titolo di studio prescritto dal precedente art. 7 e degli altri requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego statale e non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età, comprensivo detto limite di tutte le elevazioni consentite dalle disposizioni vigenti in materia.

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di analista di prima classe possono essere conferiti mediante apposito concorso da espletare tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, esercitino ed abbiano esercitato ininterrottamente, da almeno 5 anni le funzioni del ruolo di cui alla annessa tabella IV.

 

          Art. 36. Modalità per lo svolgimento dei concorsi per il primo conferimento dei posti di organico istituiti per il servizio della repressione delle frodi

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con i decreti mediante i quali saranno indetti i concorsi di cui ai precedenti articoli 34 e 35, stabilisce le modalità di svolgimento dei concorsi medesimi.

 

          Art. 37. Valutazione, ai fini della progressione di carriera, dei servizi resi dagli addetti al servizio della repressione delle frodi

     Il servizio prestato nelle qualità di cui agli articoli 34 e 35, anche prima del collocamento nei ruoli di cui alle tabelle IV, XIII e XIV, è utile ai fini dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi ed agli esami per la promozione alle qualifiche di: direttore analista superiore, ispettore superiore, primo esperto tecnico e primo assistente tecnico.

 

          Art. 38. Divieto di nuove assunzioni di personale per il servizio della repressione frodi

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna assunzione di personale, sotto qualsiasi forma, può essere effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dagli Istituti indicati dal precedente art. 18, ultimo comma, per il servizio repressione frodi demandato al predetto Ministero dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 8 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte.

 

          Art. 39. Prima attuazione del ruolo delle assistenti rurali

     In sede di prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di vice-assistente, iniziale del ruolo di cui all'annessa tabella VII, sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale che, in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti dal secondo comma del precedente art. 14, eccettuato il limite massimo di età che è portato a 40 anni fatte salve le elevazioni consentite dalle leggi vigenti in materia, fruisca, da almeno un biennio, presso gli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di borse di studio per l'assistenza alle famiglie contadine che abbia conseguito per concorso.

     Le modalità del concorso di cui al precedente comma sono determinate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste con il decreto con il quale è bandito il concorso medesimo.

 

          Art. 40. Utilizzazione del personale dei servizi dell'Amministrazione presso gli uffici amministrativi degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali

     Agli uffici di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 4 possono essere preposti ed assegnati rispettivamente direttori di divisione, direttori di sezione ed impiegati di qualifica inferiore appartenenti al ruolo ad esaurimento della carriera direttiva dei servizi dell'alimentazione.

 

          Art. 41. Ulteriore utilizzazione del personale del ruolo tecnico dell'agricoltura e del ruolo dei servizi contabili in incarichi ricoperti prima dell'entrata in vigore della legge

     Gli impiegati appartenenti al ruolo tecnico dell'agricoltura, di cui alla annessa tabella V, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, risultavano preposti a sezioni specializzate degli ispettorati agrari compartimentali, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli osservatori per le malattie delle piante, delle stazioni o istituti di sperimentazione agraria e talassografica od anche a sezioni distaccate degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sono, a domanda, ulteriormente utilizzati in detti incarichi, salvo parere contrario del Consiglio di amministrazione.

     Analoga utilizzazione è disposta in favore degli impiegati appartenenti al ruolo dei servizi contabili, di cui all'annessa tabella VI, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge erano preposti ad uffici amministrativo-contabili.

 

          Art. 42. Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi per la repressione delle frodi prima dell'inquadramento negli appositi ruoli

     Il personale immesso nei ruoli di cui alle annesse tabelle IV, XII, XIII e XIV ha la facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto-legislativo 7 aprile 1948, n. 262, il servizio prestato alle dipendenze degli istituti di cui al decreto ministeriale 26 settembre 1953, n. 5080, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1953.

 

          Art. 43. Riscatto dei servizi resi presso le cattedre ambulanti di agricoltura, ai fini dell'indennità di buonuscita

     Nei confronti del personale delle soppresse cattedre ambulanti di agricoltura il quale, in seguito all'inquadramento nei ruoli statali, abbia ottenuto, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1429, il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza statale, di servizi prestati con rapporto stabile alle dipendenze delle predette cattedre, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali è autorizzato a riconoscere tali servizi agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, verso pagamento di un contributo a totale carico del personale stesso, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione del suddetto Ente.

 

          Art. 44. Norme di inquadramento nel nuovo ruolo della carriera dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica

     Il collocamento del personale della carriera dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica nel corrispondente ruolo previsto nell'allegata tabella III, è effettuato con l'attribuzione della qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente legge, con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

     Gli impiegati del predetto ruolo con coefficiente 402 alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nella qualifica di direttore straordinario con il coefficiente 500.

     Gli impiegati che, alla stessa data rivestono le qualifiche di direttore ordinario e di direttore ordinario principale, conservano tali qualifiche ad personam, fino al conseguimento della promozione alla qualifica superiore.

 

          Art. 45. Norme di inquadramento nel nuovo ruolo della carriera degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica

     Il collocamento del personale della carriera degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica nel corrispondente ruolo previsto nell'allegata tabella III, è effettuato con l'attribuzione della qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, con la conservazione della anzianità di qualifica e di carriera acquisite.

     Gli impiegati che nel soppresso ruolo degli aiuti direttori e degli sperimentatori, rivestivano le qualifiche di "aiuto direttore di prima classe" e di "aiuto direttore di seconda classe", conservano ad personam dette qualifiche.

 

          Art. 46. Estensione delle disposizioni degli articoli 24, 27, 28 e 31 al personale transitato nei ruoli delle Regioni a Statuto speciale

     Le disposizioni contenute negli articoli 23, 24, 27, 28, 29 e 31 si applicano altresì al personale statale proveniente dal disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, transitato nei ruoli delle Regioni a Statuto speciale, che chieda di rientrare nell'Amministrazione statale nei modi e nei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 104.

 

          Art. 47. Norme di finanziamento

     Per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli n. 63, 57, 71 e 124 dell'esercizio finanziario 1961-62 saranno ridotti, con riferimento alla misura dell'esercizio finanziario corrente, rispettivamente di lire 50 milioni, 145 milioni, 350 milioni e 75 milioni.

     L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 10 dicembre 1958, n. 1094, è ridotta, per la quota afferente agli esercizi finanziari 1961-62, 1962-63 e 1963-64, rispettivamente di lire 93 milioni, lire 810 milioni e lire 900 milioni.

     L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 luglio 1957, n. 667, è ridotta per le quote afferenti agli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64, rispettivamente di lire 270 milioni e di lire 470 milioni.

     L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178, è ridotta per la quota afferente all'esercizio finanziario 1963-64 di lire 110 milioni.

 

          Art. 48. Norme di finanziamento

     All'onere di lire 713 milioni relativo all'esercizio finanziario 1961-62, si provvede con la riduzione di lire 50 milioni, lire 145 milioni, lire 350 milioni, lire 75 milioni e lire 93 milioni rispettivamente dei capitoli 53, 57, 71, 124 e 170 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo.

     All'onere di lire 1.700.000.000 afferenti all'esercizio finanziario 1962-63 e di lire 2.100.000.000 afferenti all'esercizio finanziario 1963-64 si provvede con le disponibilità risultanti dall'applicazione dall'art. 47.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 49. Ripartizione dei posti di dotazione organica fra gli uffici

     Con decreto del Presidente della Repubblica sarà stabilita la ripartizione della dotazione organica di cui alla presente legge fra gli uffici dell'Amministrazione centrale e gli uffici periferici.

 

     Tabella I - Ruolo amministrativo centrale e periferico - (Carriera direttiva)

 

Coefficiente

Qualifiche

Numero dei posti

900

Direttore generale

7

670

Ispettore generale

27

500

Direttore di divisione (a)

68

402

Direttore di sezione (b) (c)

128

325

Consigliere di 1ª classe

235

271

Consigliere di 2ª classe (c)

 

229

Consigliere di 3ª classe

 

 

Totale

465

(a) Dei 68 posti di organico, 16 sono riservati agli Ispettorati agrari compartimentali.

(b) Dei 128 posti di organico, 76 sono riservati agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

(c) Di cui 20 posti nella qualifica di direttore di sezione e 130 posti nelle qualifiche di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe, da utilizzare in relazione ad altrettante vacanze nelle corrispondenti qualifiche del ruolo della carriera direttiva di cui alle tabelle annesse allalegge 6 marzo 1958, n. 199, per effetto del graduale esaurimento del ruolo.

 

     Tabella II - Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico - (Carriera direttiva)

 

Coefficiente

Qualifiche

Numero dei posti

900

Presidente del Consiglio superiore

1

670

Ispettore generale (a)

90

500

Ispettore capo (a)

287

402

Ispettore superiore (a)

545

325

Ispettore principale

980

271

Ispettore (a)

 

229

Ispettore aggiunto

 

 

Totale

1.903

(a) Di cui 5 posti nella qualifica di ispettore generale, 22 posti in quella di ispettore capo, 38 in quella di ispettore superiore e 50 in quelle di ispettore principale, ispettore e ispettore aggiunto, da utilizzare in relazione ad altrettante vacanze nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di cui alla tabella XV, annessa alla presente legge.

 

     Tabella III - Ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica - (Carriere direttive)

     (Carriera dei direttori)

 

Coefficiente

Qualifiche

Numero dei posti

970

Direttore capo

2

900

Direttore superiore di 1ª classe

 

670

Direttore ordinario di 2ª classe (a)

30

500

Direttore straordinario di 3ª classe

 

 

Totale

32

(a) Di cui tre per gli istituti talassografici.

 

     (Carriera degli sperimentatori)

 

Coefficiente

Qualifiche

Numero dei posti

500 [2]

Sperimentatore capo (b)

218

402

Sperimentatore superiore (b)

 

325

Sperimentatore principale

 

271

Sperimentatore (c)

 

(b) Di cui due per gli istituti talassografici.

(c) Di cui quattro per gli istituti talassografici.

 

     Tabella IV - Ruolo degli analisti per il servizio repressioni frodi - (Carriera direttiva)

 

Coefficiente

Qualifiche

Numero dei posti

650

Ispettorato generale analista

1

500

Direttore analista capo

9

402

Direttore analista superiore

20

325

Analista di 1ª classe

60

271

Analista di 2ª classe

 

 

Totale

90

 

     Tabella V - Ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura - (Carriera di concetto)

 

Coefficiente

Qualifiche

Numero dei posti

500

Esperto capo (a)

50

402

Esperto principale (b)

250

325

Primo esperto (c)

300

271

Esperto

805

229

Esperto aggiunto (d)

 

202

Vice esperto

 

 

Totale

1.405

(a) Di cui 1 posto riservato per gli istituti talassografici.

(b) Di cui 2 posti riservati per gli istituti talassografici.

(c) Di cui 3 posti riservati per gli istituti talassografici.

(d) Di cui 12 posti riservati per gli istituti talassografici.

Nota - N. 72 posti nella dotazione organica di 1405, sono riservati, in complesso, per gli Istituti di sperimentazione agraria.

 

     Tabella VI - Ruolo centrale e periferico dei servizi contabili - (Carriera di concetto)

 

Coefficiente

Qualifiche

Numero dei posti

500

Ispettore capo

20

402

Segretario contabile principale

90

325

Primo segretario contabile

110

271

Segretario contabile

110

229

Segretario contabile aggiunto

110

202

Vice segretario contabile

110

 

Totale

500

 

     Tabella VII - Ruolo degli assistenti rurali - (Carriera di concetto)

 

Coefficiente

Qualifiche

Numero dei posti

402

Assistente principale

3

325

Primo assistente

24

271

Assistente

73

229

Assistente aggiunto

 

202

Vice assistente

 

 

Totale

100

 

     Tabella VIII [3] - Ruolo centrale e periferico del personale esecutivo dell'amministrazione - (Carriera del personale esecutivo)

 

Coefficiente

Qualifiche

Numero dei posti

325

Archivista superiore

32

271

Archivista capo

100

229

Primo archivista

220

202

Archivista

648

180

Applicato

 

157

Applicato aggiunto

 

 

Totale

1.000

 

     Tabella IX [4] - Ruolo centrale e periferico dei sorveglianti degli istituti di incremento ippico - (Carriera del personale esecutivo)

 

Coefficiente

Qualifiche

Numero dei posti

325

Sorvegliante superiore

1

271

Sorvegliante capo

3

229

Primo sorvegliante

6

202

Sorvegliante

22

180

Sorvegliante aggiunto

 

157

Aiuto sorvegliante

 

 

Totale

32

 

     Tabella X - Ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici - (Carriera del personale ausiliario)

 

Coefficiente

Qualifiche

Numero dei posti

180

Commesso capo

1

173

Commesso (a)

102

159

Usciere capo

797

151

Usciere

 

142

Inserviente

 

 

Totale

900

(a) Dei quali n. 91 riservati agli uffici periferici.

 

     Tabella XI - Ruolo centrale e periferico del personale tecnico della carriera ausiliaria

 

Coefficiente

Qualifiche

Numero dei posti

173

Commesso autorimessa

1

159

Primo autista

160

151

Autista

 

 

Totale (a)

161

(a) Il personale del soppresso ruolo degli agenti tecnici inquadrato nel presente conservando, ad personam, la qualifica rivestita.

 

     Tabella XII - Carriera direttiva - Ruolo centrale e periferico ispettivo per il servizio repressioni frodi - (Ruolo ad esaurimento)

 

Coefficiente

Qualifiche

Numero dei posti

500

Ispettore capo

2

402

Ispettore superiore

4

325

Ispettore principale

6

271

Ispettore

 

229

Ispettore aggiunto

 

 

Totale

12

 

     Tabella XIII - Carriera di concetto - Ruolo centrale e periferico degli esperti per la repressione frodi - (Ruolo ad esaurimento)

 

Coefficiente

Qualifiche

Numero dei posti

500

Esperto tecnico superiore

1

402

Esperto tecnico principale

5

325

Primo esperto tecnico

15

271

Esperto tecnico

75

229

Esperto tecnico aggiunto

 

202

Vice esperto tecnico

 

 

Totale

96

 

     Tabella XIV [5] - Carriera esecutiva - Ruolo centrale e periferico degli assistenti tecnici del servizio repressioni frodi - (Ruolo ad esaurimento)

 

Coefficiente

Qualifiche

Numero dei posti

325

Assistente tecnico superiore

1

271

Assistente tecnico capo

4

229

Primo assistente tecnico

8

180

Assistente tecnico aggiunto

33

202

Assistente tecnico

 

157

Vice assistente tecnico

 

 

Totale

46

 

     Tabella XV - Carriera direttiva - Ruolo tecnico e ruolo amministrativo ad esaurimento centrale e periferico per gli ex dirigenti U.N.S.E.A. già collocati nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1951, n. 64 - (Ruolo ad esaurimento)

 

Coefficiente

Qualifiche

Numero dei posti

670

Ispettorato generale

5

500

Ispettorato capo o direttore di divisione

22

402

Ispettorato superiore o direttore di sezione

38

325

Ispettorato principale o consigliere di 1ª classe

50

271

Ispettorato o consigliere di 2ª classe

 

229

Ispettorato aggiunto o consigliere di 3ª classe

 

 

Totale

115

 

     Tabella XVI - Operai permanenti - Servizio Istituti d'incremento ippico

 

Coefficiente

Qualità di mestiere

Categoria

Numero dei posti

173

Palafreniere

I - S

250

159

Guardia scuderia

II - OP

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Importo così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 14 maggio 1962, n. 122.

[3]  Tabella così sostituita dall'art. 3 della L. 18 febbraio 1963, n. 301.

[4]  Tabella così sostituita dall'art. 3 della L. 18 febbraio 1963, n. 301.

[5]  Tabella così sostituita dall'art. 3 della L. 18 febbraio 1963, n. 301.