Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.6 prodotti agricoli e colture |
Data: | 10/12/1958 |
Numero: | 1094 |
Sommario |
Art. 1. La legge 16 ottobre 1954, n. 989, è prorogata per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 con le modifiche risultanti dalla presente legge. Per [...] |
Art. 2. I contributi di cui alle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850, ed all'art. 1 della presente legge possono essere concessi ai coltivatori diretti, [...] |
Art. 3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sui fondi stanziati a norma delle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850, e dall'art. 1 della presente [...] |
Art. 4. A carico dei predetti fondi e di quelli stanziati per l'esercizio 1958-59 in applicazione delle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850, il Ministero [...] |
Art. 5. Ai pagamenti da effettuare in applicazione della presente legge può provvedersi a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati provinciali [...] |
Art. 6. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio |
§ 2.6.20 – L. 10 dicembre 1958, n. 1094. [1]
Nuove disposizioni per la diffusione delle sementi selezionate.
(G.U. 30 dicembre 1958, n. 314).
La
I contributi di cui alle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850, ed all'art. 1 della presente legge possono essere concessi ai coltivatori diretti, singoli e associati, definiti come tali ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sui fondi stanziati a norma delle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850, e dall'art. 1 della presente legge può provvedere direttamente o per il tramite del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura all'acquisto di sementi selezionate per effettuarne la distribuzione gratuita a coltivatori diretti, definiti come tali ai sensi dall'art. 1, comma terzo, della
A carico dei predetti fondi e di quelli stanziati per l'esercizio 1958-59 in applicazione delle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere, fino ad un importo totale massimo di lire 300.000.000 per ciascuno esercizio, contributi ad enti, società, associazioni e privati per la produzione, sotto il controllo dei Ministero stesso di sementi di foraggere e di ortaggi. Il provvedimento di concessione deve determinare per ogni specie e varietà il massimo di sementi ammesse a contributo, e, in relazione agli oneri conseguenti, la misura del contributo stesso.
La concessione del contributo impegna la ditta produttrice a vendere le sementi ai prezzi che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi.
La liquidazione del contributo sarà effettuata sulla base del conteggio delle sementi cedute agli agricoltori in base alle assegnazioni disposte dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dai corrispondenti Uffici delle Regioni a statuto autonomo speciale oppure acquistate direttamente ai sensi dell'art. 2.
Ai pagamenti da effettuare in applicazione della presente legge può provvedersi a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e nelle Regioni a statuto autonomo speciale a favore anche di funzionari dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del