§ 80.5.181 – D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16.
Ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:11/01/1956
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Distinzione delle carriere.
Art. 2.  Requisiti generali.
Art. 3.  Concorsi di ammissione.
Art. 4.  Esclusione dal concorso.
Art. 5.  Riserva dei posti.
Art. 6.  Svolgimento delle prove.
Art. 7.  Graduatoria del concorso.
Art. 8.  Conferimento di posti disponibili agli idonei.
Art. 9.  Nomina in prova.
Art. 10.  Periodo di prova.
Art. 11.  Nullità delle assunzioni.
Art. 12.  Qualifiche.
Art. 13.  Attribuzioni del personale direttivo.
Art. 14.  Attribuzioni dei direttori generali.
Art. 15.  Attribuzioni degli ispettori generali.
Art. 16.  Attribuzioni dei direttori di divisione.
Art. 17.  Attribuzioni dei direttori di sezione.
Art. 18.  Attribuzioni dei consiglieri.
Art. 19.  Attribuzioni di funzioni particolari.
Art. 20.  Nomina alla qualifica iniziale.
Art. 21.  Promozione a consigliere di 2ª classe.
Art. 22.  Promozione a consigliere di 1ª classe.
Art. 23.  Promozione a direttore di sezione.
Art. 24.  Concorso per merito distinto ed esame di idoneità.
Art. 25.  Promozione a direttore di divisione.
Art. 26.  Concorso speciale e scrutinio per merito comparativo per la promozione a direttore di divisione.
Art. 27.  Promozione ad ispettore generale.
Art. 28.  Norme generali sullo scrutinio per merito comparativo.
Art. 29.  Nomina a direttore generale.
Art. 30.  Qualifiche.
Art. 31.  Attribuzioni.
Art. 32.  Nomina a vice segretario.
Art. 33.  Promozione a segretario aggiunto.
Art. 34.  Promozione a segretario.
Art. 35.  Promozione a primo segretario.
Art. 36.  Esami per le promozioni a primo segretario.
Art. 37.  Promozione alle qualifiche superiori a primo segretario.
Art. 38.  Procedimento dello scrutinio.
Art. 39.  Qualifiche.
Art. 40.  Attribuzioni.
Art. 41.  Nomina ad applicato aggiunto.
Art. 42.  Promozione ad applicato.
Art. 43.  Promozione ad archivista.
Art. 44.  Promozione a primo archivista.
Art. 45.  Promozione ad archivista capo.
Art. 46.  Esami e scrutini per le promozioni.
Art. 47.  Qualifiche.
Art. 48.  Mansioni.
Art. 49.  Nomina ad inserviente o ad agente tecnico.
Art. 50.  Promozione ad usciere.
Art. 51.  Promozioni ad usciere capo.
Art. 52.  Promozioni a commesso e commesso capo.
Art. 53.  Promozioni ad agente tecnico capo.
Art. 54.  Qualifiche.
Art. 55.  Nomina a vice direttore.
Art. 56.  Promozione a direttore di 2 classe.
Art. 57.  Inquadramento.
Art. 58.  Modalità del passaggio.
Art. 59.  Modalità del passaggio.
Art. 60.  Valutazione di anzianità.
Art. 61.  Assegno personale nei passaggi di carriera.
Art. 62.  Attribuzioni del personale ispettivo e tecnico.
Art. 63.  Attribuzioni del personale degli uffici locali.
Art. 64.  Requisito generale di ammissibilità agli esami o agli scrutini di promozione.
Art. 65.  Promozioni a posti disponibili.
Art. 66.  Valutazione del servizio militare.
Art. 67.  Passaggio-promozione degli impiegati dei ruoli aggiunti.
Art. 68.  Indennità di missione per partecipazione a esami di promozione.
Art. 69.  Ruoli organici.
Art. 70.  Conferimento di speciali incarichi.
Art. 71.  Ruoli aggiunti.
Art. 72.  Inquadramento nei nuovi ruoli.
Art. 73.  Inquadramento del personale di gruppo A nelle carriere direttive.
Art. 74.      Inquadramento nella qualifica di consigliere di 1 classe in base ad esami espletati o in corso di espletament
Art. 75.      Promozione a direttore di sezione degli impiegati inquadrati nella qualifica di consigliere di 1 class
Art. 76.  Promozione a direttore di divisione degli impiegati provenienti dal grado di capo sezione.
Art. 77.  Inquadramento del personale di gruppo B nelle carriere di concetto.
Art. 78.  Inquadramento nella qualifica di segretario in base ad esami espletati o in corso di espletamento.
Art. 79.  Promozione a primo segretario degli impiegati inquadrati nella qualifica di segretario.
Art. 80.  Inquadramento del personale di gruppo C nelle carriere esecutive.
Art. 81.  Esami per la promozione al grado 11° di gruppo C in via di espletamento.
Art. 82.  Inquadramento del personale subalterno nelle carriere del personale ausiliario.
Art. 83.  Anzianità acquisite.
Art. 84.  Norme sullo svolgimento degli esami.
Art. 85.  Determinazione del trattamento economico del personale in servizio.
Art. 86.  Trattamento economico del personale dei ruoli aggiunti.
Art. 87.  Impiegati dei ruoli transitori della Corte dei conti.
Art. 88.  Carriere del personale dipendente dal Ministero delle finanze.
Art. 89.  Norme particolari per il personale del Ministero degli esteri.
Art. 90.  Applicabilità.
Art. 91.      l presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1956


§ 80.5.181 – D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16. [1]

Ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

(G.U. 18 gennaio 1956, n. 14).

 

Titolo I

CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE E AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

 

Capo I

CLASSIFICAZIONE

 

     Art. 1. Distinzione delle carriere.

     Le carriere degli impiegati civili, amministrativi e tecnici, delle amministrazioni dello Stato sono distinte come segue:

     carriere direttive;

     carriere di concetto;

     carriere esecutive;

     carriere del personale ausiliario.

     Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite per ciascuna Amministrazione nei quadri annessi al presente decreto.

 

Capo II

AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

 

          Art. 2. Requisiti generali.

     Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

     1) cittadinanza italiana;

     2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Gli ordinamenti delle singole Amministrazioni possono, tuttavia, ridurre il limite superiore. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età, o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra;

     3) buona condotta;

     4) idoneità fisica all'impiego.

     L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

     Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole Amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti.

     Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera è stabilito dalle norme seguenti.

     Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

     Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

     I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

 

          Art. 3. Concorsi di ammissione.

     Ferme restando le norme per le nomine di competenza del Consiglio dei Ministri, l'assunzione agli impieghi è effettuata mediante pubblico concorso per esami ai gradi iniziali.

     L'Amministrazione stabilisce di volta in volta il numero dei posti disponibili nel ruolo da mettere a concorso nei gradi iniziali, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze del sevizio.

     E' in facoltà dell'Amministrazione mettere a concorso, oltre i posti già, disponibili alla data del bando, anche quelli che si faranno vacanti nei gradi superiori, in dipendenza di collocamento a riposo di ufficio, nel semestre successivo al bando. Le nomine a tali posti in eccedenza saranno conferite al verificarsi di ciascuna vacanza.

     Il concorso è indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

     Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

 

          Art. 4. Esclusione dal concorso.

     L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

 

          Art. 5. Riserva dei posti.

     Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

     Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

     Salvo quanto disposto dall'art. 66 i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione di carriera.

 

          Art. 6. Svolgimento delle prove.

     Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso.

     Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella Gazzetta Ufficiale.

     Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alle prove orali deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

     Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

     L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

 

          Art. 7. Graduatoria del concorso.

     Espletate le prove di concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

     Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

     La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

 

          Art. 8. Conferimento di posti disponibili agli idonei.

     L'Amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

     Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per le carriere direttive ed il quinto per le altre carriere.

     Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'Amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

 

          Art. 9. Nomina in prova.

     I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, che viene disposta con decreto del Ministro, salvo che la legge prescriva diversamente.

     La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

     Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

 

          Art. 10. Periodo di prova.

     Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

     L'impiegato in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene applicato e frequenta i corsi di formazione istituiti dall'Amministrazione.

     Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

     Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

     Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da un ruolo di corrispondente carriera della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle dei posti per i quali hanno concorso. l'Amministrazione ha facoltà di obbligare tali vincitori a frequentare i corsi di formazione.

 

          Art. 11. Nullità delle assunzioni.

     L'assunzione di impiegati senza il concorso previsto dal presente decreto per le singole carriere è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione, salva la responsabilità personale dell'impiegato che vi ha provveduto.

 

Titolo II

CARRIERE DIRETTIVE

 

Capo I

QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI

 

          Art. 12. Qualifiche.

     Le carriere direttive del personale delle Amministrazioni dello Stato comprendono le seguenti qualifiche:

     direttore generale;

     ispettore generale;

     direttore di divisione;

     direttore di sezione;

     consigliere di 1ª classe;

     consigliere di 2ª classe;

     consigliere di 3ª classe.

     Per le carriere direttive che contemplano qualifiche diverse, la equiparazione alle precedenti risulta, a tutti gli effetti, dai quadri numeri da 1 a 19 annessi al presente decreto.

     Le carriere direttive del personale tecnico per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree per il cui conseguimento è previsto un corso di studi universitario della durata di almeno cinque anni o di altra laurea seguita da corsi di specializzazione attinenti alla specifica carriera, hanno inizio dalla qualifica di consigliere di 2 classe o equiparata.

 

          Art. 13. Attribuzioni del personale direttivo.

     Il personale delle carriere direttive con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparato svolge attività normativa in applicazione di legge e regolamenti; di coordinamento; di propulsione e di controllo; cura l'organizzazione tecnico-scientifica del lavoro degli uffici e dei servizi anche per adeguarne l'efficienza alle esigenze sociali ed economiche; attende a compiti di studio e ricerche; partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'Amministrazione; nei casi stabiliti dalla legge, rappresenta l'Amministrazione e ne cura gli interessi presso gli enti e le società sottoposti alla vigilanza dello Stato; è preposto alla direzione dei vari rami dell'Amministrazione centrale e degli organi periferici provinciali, o di circoscrizione più estesa, da essa dipendenti.

     Il personale delle carriere direttive con qualifica inferiore a direttore di sezione collabora nella attività dei dirigenti predetti ai sensi dell'art. 18.

 

          Art. 14. Attribuzioni dei direttori generali.

     I direttori generali e i capi degli uffici centrali equiparati alle Direzioni generali esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti; provvedono nelle materie ad essi delegate dal Ministro; coadiuvano il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa; propongono al Ministro i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da essi diretti; predispongono gli elementi per la relazione al Parlamento sul bilancio preventivo; dirigono e coordinano l'attività dei dipendenti uffici, assicurandone la legalità, la imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse; promuovono la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi; provvedono direttamente agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale e dispongono per quelli dovuti da organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

 

          Art. 15. Attribuzioni degli ispettori generali.

     Gli ispettori generali od equiparati provvedono, secondo le direttive del Ministro e del competente direttore generale, alla vigilanza sugli organi ed uffici inferiori, nonchè sugli enti soggetti alla vigilanza della Amministrazione mediante ispezioni ed altri mezzi consentiti dalla legge; riferiscono all'organo dal quale dipendono sull'esito delle ispezioni o inchieste ad essi affidate; segnalano tutte le irregolarità da essi accertate formulando proposte sui provvedimenti da adottare, ed adottano in caso di urgenza i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.

     Il Ministro, con proprio decreto, può conferire ad un ispettore generale l'incarico di sostituire il direttore generale in caso di assenza o impedimento, od altri speciali incarichi.

     Gli ispettori generali od equiparati possono essere preposti ad uffici dell'Amministrazione centrale e periferici, particolarmente importanti.

 

          Art. 16. Attribuzioni dei direttori di divisione.

     I direttori di divisione ed i capi degli uffici od equiparati organizzano e dirigono il servizio di competenza e adottano tutti i provvedimenti sugli affari loro attribuiti dalla legge, dai regolamenti e, per delega, dal Ministro o dal direttore generale; riferiscono periodicamente al direttore generale sull'andamento del loro ramo di servizio; adottano o propongono i provvedimenti per ridurne il costo o migliorarne l'efficienza anche in relazione a nuove esigenze; promuovono il perfezionamento dei metodi di lavoro e la esemplificazione dei procedimenti amministrativi.

 

          Art. 17. Attribuzioni dei direttori di sezione.

     I direttori di sezione ed equiparati dirigono la sezione, l'ufficio o il reparto cui sono preposti; provvedono agli affari di competenza e predispongono gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei superiori; dispongono per quelli di mera esecuzione ed esercitano le altre attribuzioni ad essi deferite dagli organi superiori.

 

          Art. 18. Attribuzioni dei consiglieri.

     I consiglieri di 1ª, 2ª, e 3ª classe o equiparati, collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti. Istruiscono le pratiche loro affidate, provvedono anche agli adempimenti di carattere interlocutorio, e riferiscono su di esse al direttore di sezione; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati dalla Amministrazione rilasciano certificazioni.

     Il personale di cui al precedente comma, durante il periodo di permanenza complessiva nelle qualifiche ivi previste, deve essere adibito almeno a tre diversi settori di attività. Tale requisito è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami di concorso e di idoneità per la promozione a direttore di sezione, salvo che non sussista possibilità di avvicendamento o che l'Amministrazione non vi abbia provveduto.

 

          Art. 19. Attribuzioni di funzioni particolari.

     I singoli ordinamenti stabiliscono, in relazione alle esigenze dei vari rami di servizio, le attribuzioni particolari dei direttori generali, dei direttori di divisione, dei direttori di sezione, dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe.

 

Capo II

ACCESSO ALLE CARRIERE DIRETTIVE

 

          Art. 20. Nomina alla qualifica iniziale.

     La nomina in prova a consigliere di 3ª classe, o a consigliere di 2ª classe per le carriere previste dal terzo comma dell'art. 12, si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso del requisiti stabiliti dall'art. 2.

     Gli ordinamenti delle singole Amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio per l'ammissione al concorso e le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali.

     Le prove scritte debbono essere almeno tre.

     Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto, o equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado. Va tenuto conto della frequenza e dell'esito dei corsi di integrazione previsti dallo statuto degli impiegati civili dello Stato.

     Le disposizioni del precedente comma non si applicano per l'accesso nelle carriere direttive del personale tecnico.

 

Capo III

SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA

 

          Art. 21. Promozione a consigliere di 2ª classe.

     La promozione a consigliere di 2ª classe si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 3ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica compreso il periodo di prova.

 

          Art. 22. Promozione a consigliere di 1ª classe.

     La promozione a consigliere di 1ª classe si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 2ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio della qualifica.

 

          Art. 23. Promozione a direttore di sezione.

     La promozione a direttore di sezione si consegue mediante:

     1) concorso per esami di merito distinto, nei limiti di un quarto dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera;

     2) esame di idoneità, nel limite del restanti tre quarti del posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nella carriera.

     Per determinare l'anzianità di servizio agli effetti considerati nei precedenti commi va computato anche il periodo di prova.

     Per gli impiegati provenienti dalle carriere di concetto il servizio prestato con qualifica non inferiore a segretario aggiunto è valutato per metà e per non più di quattro anni complessivi.

     I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità sono indetti contemporaneamente ogni anno. L'ammissione ad essi è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tal fine, terrà conto della qualità del servizio prestato, delle attitudini all'esercizio delle funzioni direttive e del profitto tratto dalla frequenza dei corsi di aggiornamento previsti dallo statuto degli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 24. Concorso per merito distinto ed esame di idoneità.

     Il concorso per merito distinto consiste in quattro prove scritte e una prova orale. L'esame di idoneità consiste in tre prove scritte e una prova orale. Le prove scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno una deve avere particolare attinenza ai servizi d'istituto della Amministrazione.

     Le prove di esame devono tendere ad accertare la cultura professionale, la capacità organizzativa e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e tecnico.

     Le materie delle prove scritte ed orali sono determinate dai singoli ordinamenti.

     Negli esami di concorso per merito distinto sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

     Negli esami d'idoneità sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

     Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneità, di cui al precedente comma, sono ammessi alla prova orale dell'esame per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

     I candidati del concorso per esame di merito distinto che superino le prove d'esame, ma non siano utilmente collocati nella graduatoria del concorso per il conseguimento di uno dei posti per i quali esso è indetto, qualora abbiano l'anzianità richiesta per la ammissione agli esami di idoneità, sono collocati in unica graduatoria, in base alla votazione riportata, con gli impiegati che abbiano superato l'esame di idoneità. A parità di votazione, costituisce titolo di preferenza l'aver superato la prova dell'esame di concorso. Qualora i candidati predetti non abbiano l'anzianità prevista nel numero due del primo comma dell'art. 23 sono collocati nella graduatoria unica formata per l'esame d'idoneità al quale essi avrebbero dovuto partecipare dopo aver compiuto undici anni di servizio nella carriera.

     La votazione complessiva, tanto negli esami di merito distinto quanto in quelli di idoneità, è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale. A parità di voto ha la preferenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

     Al concorso per merito distinto e agli esami di idoneità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, però, sono fatte soltanto sul bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

     I vincitori del concorso per merito distinto hanno la precedenza sui promossi mediante esame di idoneità.

 

          Art. 25. Promozione a direttore di divisione.

     La promozione a direttore di divisione si consegue mediante:

     1) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre un anno di anzianità nella qualifica. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero;

     2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre tre anni di anzianità nella qualifica.

     Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto, sempre che vi siano disponibilità di posti, nel mese di dicembre di ogni anno. Entro lo stesso termine devono essere effettuate almeno le prove scritte del concorso speciale.

     Entro il mese di settembre nel bollettino ufficiale del Ministero deve essere pubblicato il bando del concorso speciale nel quale vanno indicati il numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

     Le promozioni avranno effetto dal primo gennaio successivo. I vincitori del concorso speciale precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio per merito comparativo.

 

          Art. 26. Concorso speciale e scrutinio per merito comparativo per la promozione a direttore di divisione.

     L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio, al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte. Una di queste deve essere diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni connesse all'attività dell'Amministrazione cui appartengono.

     Nello scrutinio per merito comparativo il Consiglio di amministrazione forma la graduatoria dei promovibili in base all'esame dei titoli e all'esito di un colloquio, al quale devono essere ammessi tutti gli scrutinabili.

     Il colloquio del concorso speciale e quello integrativo dello scrutinio per merito comparativo devono concorrere con gli altri elementi di giudizio ad una adeguata valutazione della personalità dell'impiegato, della di lui preparazione professionale con particolare riguardo ai servizi prestati, nonchè all'attitudine alle funzioni superiori.

     Nel concorso speciale e nello scrutinio per merito comparativo va tenuto conto del profitto tratto nei corsi di perfezionamento.

     Per il concorso speciale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, però, sono fatte soltanto sul bollettino ufficiale della Amministrazione.

 

          Art. 27. Promozione ad ispettore generale.

     La promozione ad ispettore generale si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di divisione che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 28. Norme generali sullo scrutinio per merito comparativo.

     Nel procedere agli scrutini per merito comparativo il Consiglio di amministrazione deve preliminarmente determinare, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli in relazione alle esigenze delle singole carriere, con riguardo alla qualità di servizio prestato, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento previsti dallo statuto degli impiegati civili dello Stato, all'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche nonchè alla cultura ed ai requisiti intellettuali e di preparazione professionale. L'anzianità nella qualifica immediatamente inferiore e l'anzianità di carriera possono costituire titolo di preferenza solo in caso di parità di merito. I titoli valutati per ogni scrutinio devono risultare dalle schede personali. Ogni scrutinato ha diritto di ottenere, a proprie spese, copia del provvedimento con cui si sono predeterminati i criteri di valutazione, dei quaderni di scrutinio e della propria scheda personale.

 

          Art. 29. Nomina a direttore generale.

     I direttori generali e gli impiegati con qualifiche superiori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le nomine possono essere conferite anche ad impiegati di altri ruoli o di altre Amministrazioni, ovvero a persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

 

Titolo III

CARRIERE DI CONCETTO

 

Capo I

QUALIFICHE E ATTRIBUZIONI

 

          Art. 30. Qualifiche.

     Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:

     segretario capo;

     segretario principale;

     primo segretario;

     segretario;

     segretario aggiunto;

     vice segretario.

     Per le carriere di concetto che contemplano, qualifiche diverse, la equiparazione alle precedenti risulta a tutti gli effetti dai quadri numeri da 20 a 37 annessi al presente decreto.

 

          Art. 31. Attribuzioni.

     Il personale delle carriere di concetto addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica svolge compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati. Nell'espletamento del proprio compito ha la responsabilità della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti.

 

Capo II

ACCESSO ALLE CARRIERE

 

          Art. 32. Nomina a vice segretario.

     La nomina in prova a vice segretario si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2. Le prove scritte devono essere, almeno due.

     Gli ordinamenti delle singole Amministrazioni stabiliscono lo, specifico titolo di studio, nonchè le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali.

     Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

     La disposizione del comma precedente non si applica per l'accesso alle carriere di concetto del personale tecnico.

 

Capo III

SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE

 

          Art. 33. Promozione a segretario aggiunto.

     La promozione a segretario aggiunto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice segretari dello stesso ruolo che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di prova.

 

          Art. 34. Promozione a segretario.

     La promozione a segretario si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 35. Promozione a primo segretario.

     La promozione a primo segretario si consegue mediante:

     1) concorso per esami di merito distinto, nel limite di un quarto dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto nove anni di servizio nella carriera;

     2) esami di idoneità, nel limite dei restanti tre quarti dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto undici anni di servizio nella carriera.

     Gli indicati periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea e titoli equipollenti.

     Per determinare l'anzianità di servizio agli effetti considerati nei precedenti commi va computato anche il periodo di prova.

     Per gli impiegati provenienti dalle carriere esecutive il servizio prestato con qualifica non inferiore ad archivista è valutato per due terzi e per non più di quattro anni complessivi.

     I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità sono indetti contemporaneamente ogni anno. L'ammissione ad essi è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il quale, a tale fine, terrà conto della qualità del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni della qualifica superiore e del risultato conseguito nei corsi di formazione.

 

          Art. 36. Esami per le promozioni a primo segretario.

     Il concorso per merito distinto consiste in tre prove scritte e in una prova orale. L'esame di idoneità è costituito da due prove scritte e da una prova orale. Le prove scritte sono a carattere prevalentemente pratico e una di esse deve avere particolare attinenza ai servizi d'istituto della Amministrazione.

     Le materie delle prove scritte ed orali sono determinate dai singoli ordinamenti.

     Al concorso per merito distinto e all'esame di idoneità si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto e successivi dall'art. 24.

     I vincitori del concorso per merito distinto hanno la precedenza sui promossi mediante esami di idoneità.

 

          Art. 37. Promozione alle qualifiche superiori a primo segretario.

     Le promozioni a segretario principale e a segretario capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

 

          Art. 38. Procedimento dello scrutinio.

     Negli scrutini per merito comparativo previsti dal presente capo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 28.

 

Titolo IV

CARRIERE ESECUTIVE

 

Capo I

QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI

 

          Art. 39. Qualifiche.

     Le carriere esecutive comprendono le seguenti qualifiche:

     archivista capo;

     primo archivista;

     archivista;

     applicato;

     applicato aggiunto.

     Per le carriere esecutive che contemplano qualifiche diverse l'equiparazione alle precedenti risulta a tutti gli effetti dai quadri numeri da 38 a 57 annessi al presente decreto.

 

          Art. 40. Attribuzioni.

     Il personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine, nonchè quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa previste nei regolamenti delle singole Amministrazioni.

 

Capo II

ACCESSO ALLE CARRIERE

 

          Art. 41. Nomina ad applicato aggiunto.

     La nomina in prova ad applicato aggiunto si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2.

     Gli esami debbono comprendere, oltre a due prove scritte ed una orale, una prova obbligatoria di dattilografia o stenografia ed una facoltativa sull'impiego di altri mezzi meccanici indicati nel bando di concorso.

     Gli ordinamenti delle singole Amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio necessario per la ammissione agli esami, nonchè le materie che debbano formare oggetto degli esami scritti e orali.

 

Capo III

SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE

 

          Art. 42. Promozione ad applicato.

     La promozione ad applicato si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica compreso il periodo di prova.

 

          Art. 43. Promozione ad archivista.

     La promozione ad archivista si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica.

 

          Art. 44. Promozione a primo archivista.

     La promozione a primo archivista si consegue mediante:

     1) concorso per esami, nel limite di un terzo dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli archivisti e gli applicati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori;

     2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli archivisti e gli applicati dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.

     Per gli impiegati provenienti dai sottufficiali delle Forze armate, nominati all'impiego civile in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti, l'anzianità di servizio richiesta dal precedente comma è ridotta di quattro anni.

 

          Art. 45. Promozione ad archivista capo.

     La promozione ad archivista capo si consegue mediante scrutino per merito comparativo, al quale sono ammessi i primi archivisti dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 46. Esami e scrutini per le promozioni.

     Gli scrutini per merito comparativo previsti dall'art. 44, n. 2), devono essere tenuti, sempre che vi sia disponibilità di posti, nel mese di giugno di ogni anno. Entro lo stesso termine devono essere effettuate almeno le prove scritte del concorso previsto dal n. 1) dell'art. 44.

     Entro il mese di febbraio deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero il bando di concorso, nel quale sono indicati il numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

     L'esame di concorso consta di due prove scritte a carattere pratico sui servizi di istituto e di una prova orale, alla quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

     La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

     Le materie delle prove scritte e orali sono determinate dai singoli ordinamenti. Si applicano al concorso le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, però, sono fatte soltanto sul bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

     I vincitori del concorso per esame hanno la precedenza sui promossi per merito comparativo.

     Negli scrutini per merito comparativo previsti dal presente capo si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 28.

 

Titolo V

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

 

Capo I

QUALIFICHE E MANSIONI

 

          Art. 47. Qualifiche.

     Le carriere, del personale ausiliario comprendono le seguenti qualifiche:

     commesso capo;

     commesso;

     usciere capo:

     usciere;

     inserviente.

     Le carriere del personale ausiliario tecnico comprendono le seguenti qualifiche:

     agente tecnico capo;

     agente tecnico.

     Per le carriere che contemplano qualifiche diverse la equiparazione alle precedenti risulta, a tutti gli effetti, dai quadri numeri da 58 a 77 annessi al presente decreto.

 

          Art. 48. Mansioni.

     Il personale ausiliario provvede a mantenere l'ordine o la pulizia degli uffici cui è addetto, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto della carta, dei fascicoli o di altri oggetti dell'ufficio, ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.

     Il personale ausiliario tecnico è addetto alla guida degli automezzi, ne cura la pulizia e la piccola manutenzione; esplica le mansioni previste dagli ordinamenti che contemplano qualifiche particolari.

 

Capo II

ACCESSO ALLE CARRIERE

 

          Art. 49. Nomina ad inserviente o ad agente tecnico.

     La nomina ad inserviente in prova e quella ad agente tecnico in prova si conseguono mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2.

     Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneità tecnica per gli aspiranti a posti di agente tecnico.

     I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o provincie, salvo per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

 

Capo III

SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE

 

          Art. 50. Promozione ad usciere.

     Gli inservienti che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica conseguono la promozione ad usciere mediante scrutinio per merito assoluto.

     Su tale scrutinio il Consiglio di amministrazione designa secondo l'ordine di ruolo gli impiegati che abbiano dimostrato diligenza e buona condotta.

 

          Art. 51. Promozioni ad usciere capo.

     La promozione ad usciere capo si consegue mediante scrutini per merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo. Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 52. Promozioni a commesso e commesso capo.

     Le promozioni a commesso e commesso capo sono conferite a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore cinque anni di effettivo servizio.

 

          Art. 53. Promozioni ad agente tecnico capo.

     Le promozioni ad agente tecnico capo sono conferite a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti tecnici dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto dieci anni dl effettivo servizio.

 

Titolo VI

CARRIERE SPECIALI

 

Capo I

ORDINAMENTO

 

          Art. 54. Qualifiche.

     Le carriere del personale degli uffici periferici per i quali sono attualmente stabiliti per le medesime funzioni ruoli di gruppo A e B si distinguono nelle carriere direttive e di concetto, secondo l'ordinamento previsto dagli allegati quadri numeri 78, 79 e 80.

     Le carriere direttive comprendono le seguenti qualifiche:

     ispettore generale, compartimentale o equiparato;

     direttore di 1ª classe, o equiparato;

     direttore di 2ª classe, o equiparato;

     vice direttore, o equiparato.

     Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:

     segretario, o equiparato;

     segretario aggiunto o equiparato;

     vice segretario o equiparato.

     Al personale delle carriere direttive o di concetto di cui ai precedenti commi sono estese le disposizioni stabilite negli altri titoli del presente decreto in quanto siano applicabili e non si sia provveduto nel presente titolo.

 

Capo II

ACCESSO ALLE CARRIERE DIRETTIVE

 

          Art. 55. Nomina a vice direttore.

     L'accesso a ciascuna delle carriere direttive istituite per gli uffici periferici di cui al precedente articolo è riservato agli impiegati appartenenti alle carriere di concetto degli stessi uffici.

     La nomina alla qualifica di vice direttore ed equiparata si consegue mediante concorso per esami al quale sono ammessi gli impiegati delle predette carriere di concetto con qualifica di segretario ed equiparata che abbiano compiuto nove anni di complessivo servizio nella carriera e siano in possesso di diploma di laurea o titolo equipollente.

     Allo stesso concorso sono ammessi anche i segretari ed equiparati, che non siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma precedente purchè abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado ed abbiano complessivamente compiuto, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, tredici anni di effettivo servizio nella carriera.

     L'ammissione al concorso e subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il quale, a tal fine, terrà conto della qualità del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni direttive e del risultato conseguito nei corsi di formazione e integrazione previsti dallo statuto degli impiegati dello Stato.

     Il concorso consiste in tre prove scritte ed una orale. Le prove scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno una deve avere particolare attinenza ai servizi d'istituto. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

     Le materie delle prove scritte ed orali sono determinate dai singoli ordinamenti.

     Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 4, concernente l'avanzamento del personale delle Amministrazioni dello Stato in particolari situazioni.

 

          Art. 56. Promozione a direttore di 2 classe.

     La promozione alla qualifica di direttore di 2 classe, ed equiparata, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di 3 classe, ed equiparati, dello stesso ruolo i quali abbiano compiuto quattro anni di servizio effettivo nella qualifica.

 

          Art. 57. Inquadramento.

     Gli impiegati appartenenti ai ruoli di gruppo A e B previsti dal primo comma del precedente art. 54 sono inquadrati, secondo l'ordine di anzianità di grado posseduta nel ruolo di provenienza, rispettivamente nella qualifica a fianco di ciascun grado indicata:

 

     Carriere direttive

 

Gruppo A

Gruppo B

Qualifica

Grado 5°

ispettore generale, compartimentale ed equiparato;

Grado 6°

direttore di 1ª classe ed equiparato;

Grado 7°

direttore di 2ª classe ed equiparato;

Grado 8°

vice segretario ed equiparato.

 

     Carriere di concetto.

 

Gruppo B

Qualifica

Grado 9°

segretario ed equiparato;

Grado 10°

segretario aggiunto ed equiparato

Grado 11°

vice segretario ed equiparato.

 

     L'inquadramento previsto dal precedente comma per gli impiegati provenienti dai gradi 8° e superiori di gruppo B è effettuato previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione in base alle funzioni esercitate ed ai precedenti di servizio. Gli impiegati così inquadrati nelle carriere direttive non potranno essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore sino a quando non avranno maturato l'anzianità prescritta per la promozione medesima i pari grado provenienti dal ruolo di gruppo A.

     Gli impiegati già di gruppo B che siano stati inquadrati nel gruppo A e non vi abbiano potuto ottenere la promozione al grado superiore per mancanza di posti disponibili, mentre i pari grado rimasti al gruppo B con uguale o minore anzianità sono stati già promossi al grado superiore, potranno, previo giudizio del Consiglio di amministrazione, essere promossi, anche in soprannumero, al grado superiore e inquadrati come previsto al primo comma. I posti così conferiti in soprannumero saranno riassorbiti con le prime vacanze che verranno a verificarsi.

     Gli impiegati previsti dalla prima parte del precedente secondo comma che non ottengano inquadramento nelle carriere direttive conservano "ad personam" la qualifica acquisita. Gli stessi possono essere scrutinati per la promozione ai gradi superiori previsti dal soppresso ruolo di provenienza in occasione e nella stessa proporzione delle promozioni effettuate nella corrispondente qualifica della carriera direttiva. Agli impiegati promossi è attribuita "ad personam" la qualifica immediatamente superiore prevista dal precedente ordinamento.

     Nella qualifica di vice direttore ed equiparata della carriera direttiva sono tenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati che a norma del precedente comma conservano "ad personam" la qualifica del ruolo di provenienza.

 

Titolo VII

PASSAGGIO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE O AD ALTRA CARRIERA

 

Capo I

PASSAGGIO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE

 

          Art. 58. Modalità del passaggio.

     L'Amministrazione che, per speciali esigenze di determinati servizi ritenga necessario avvalersi stabilmente dell'opera di un impiegato appartenente alla carriera direttiva di altra Amministrazione, in quanto dotato di particolare competenza in tali servizi, può avanzarne motivata richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri che, sentiti l'Amministrazione cui l'impiegato appartiene e il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone, con il consenso dell'interessato, il trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione richiedente.

     Analoga richiesta può essere avanzata dalle amministrazioni che, in relazione alla situazione di organico e alle esigenze di servizio, ritengono di poter utilizzare contingenti di impiegati di altre Amministrazioni, appartenenti a carriere diverse da quelle direttive, tanto dei ruoli organici che dei corrispondenti ruoli aggiunti.

     Il Presidente del Consiglio, sentita l'Amministrazione cui appartengono i contingenti richiesti e previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone il trasferimento con proprio decreto.

     Alle conseguenti variazioni di organico si provvede con regolamento di esecuzione.

     L'iniziativa di chiedere il trasferimento di contingenti di impiegati di carriere diverse da quelle direttive dall'una all'altra Amministrazione spetta altresì al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

     Gli impiegati che, ai sensi delle disposizioni precedenti, sono trasferiti ad altra Amministrazione sono collocati nei ruoli di questa, con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e con la relativa anzianità.

 

Capo II

PASSAGGIO AD ALTRE CARRIERE

 

          Art. 59. Modalità del passaggio.

     Gli impiegati dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle Amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 60. Valutazione di anzianità.

     Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 2 classe, segretario aggiunto o applicato; per l'ammissione agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni a direttore di sezione o a primo segretario nonchè per l'ammissione al concorso e agli scrutini per la promozione a primo archivista, il servizio prestato in carriere corrispondenti o superiori è valutato per intero e per non più di quattro anni complessivi, ivi compresa la valutazione dell'anzianità eventualmente spettante ai sensi dell'art. 23, terzo comma, e dell'art. 35, quarto comma.

     In ogni caso la promozione a consigliere di 2 classe, segretario aggiunto o applicato non potrà aver luogo se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo, compreso l'eventuale periodo di prova, per almeno un anno, se trattasi di carriera direttiva, e per almeno due anni, per le altre carriere.

 

          Art. 61. Assegno personale nei passaggi di carriera.

     Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa Amministrazione agli impiegati provenienti da qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CARRIERE

 

Capo I

ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE DI PARTICOLARI RUOLI

 

          Art. 62. Attribuzioni del personale ispettivo e tecnico.

     Le attribuzioni del personale appartenente ai ruoli ispettivi o del personale degli uffici tecnici speciali delle Amministrazioni centrali sono stabilite dai singoli ordinamenti.

 

          Art. 63. Attribuzioni del personale degli uffici locali.

     I capi degli uffici locali delle Amministrazioni dello Stato esercitano le funzioni attribuite dalla legge alla competenza di detti uffici.

     I singoli ordinamenti stabiliscono i compiti specifici del personale addetto agli uffici locali.

 

Capo II

SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE

 

          Art. 64. Requisito generale di ammissibilità agli esami o agli scrutini di promozione.

     Non sono ammessi in ogni caso agli esami o agli scrutini per promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato una qualifica inferiore a buono.

 

          Art. 65. Promozioni a posti disponibili.

     Le promozioni non possono essere conferite se non ci sia disponibilità di posti nella qualifica cui si deve accedere o in quella ad essa superiore

 

          Art. 66. Valutazione del servizio militare.

     Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al concorso per merito distinto od agli esami di idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione o di primo segretario, o equiparati, nonchè per l'ammissione al concorso per esami o allo scrutinio per la promozione alla qualifica di primo archivista o equiparato, il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo in reparti combattenti è valutato per intero come servizio civile di ruolo.

     Il servizio valutato ai sensi del precedente comma è cumulabile con quello valutato ai sensi degli articoli 23, comma terzo, 35 comma quarto e 60.

     In ogni caso, ai fini della partecipazione agli esami o agli scrutini suddetti, è richiesta una permanenza minima di quattro anni di effettivo servizio nel ruolo.

     I criteri stabiliti dai commi precedenti per la valutazione del servizio militare prestato in reparti combattenti si osservano anche per l'ammissione al concorso di cui all'art. 55.

     Le stesse disposizioni si applicano ai fini della ammissione agli scrutini per la promozione alla qualifica di commesso, o agente tecnico capo, con la permanenza minima nel ruolo di due anni.

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati ai quali sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione nella carriera.

 

          Art. 67. Passaggio-promozione degli impiegati dei ruoli aggiunti.

     Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 71 i quali abbiano compiuto in tali ruoli un'anzianità di servizio pari a quella richiesta dagli articoli 23, 35 e 44 sono ammessi a partecipare rispettivamente al concorso per merito distinto o agli esami di idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione, o equiparato, di primo segretario, o equiparato, ed agli esami di concorso per la promozione alla qualifica di primo archivista, o equiparato, nei ruoli corrispondenti, ove esistano.

 

          Art. 68. Indennità di missione per partecipazione a esami di promozione.

     Agli impiegati che debbano trasferirsi fuori della sede di impiego per partecipare ad esami di promozione spetta il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione della indennità di missione dal giorno che precede gli esami fino al giorno successivo al loro espletamento.

     Perdono il diritto al rimborso e alla indennità di cui sopra coloro che non si siano presentati, senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse.

 

          Art. 69. Ruoli organici.

     Fino alla revisione prevista dall'art. 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, rimangono in vigore i ruoli organici del personale disciplinato dal presente decreto, con le modifiche derivanti dai quadri annessi.

     Rimangono altresì in vigore i ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, concernenti il personale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, istituiti alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato con decreti del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e 16 settembre 1955, n. 1304.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Capo I

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NELLE NUOVE CARRIERE

 

          Art. 70. Conferimento di speciali incarichi.

     Per esigenze speciali i Ministri possono affidare lo studio e la soluzione di particolari problemi attinenti agli affari di loro competenza a professori universitari ed a membri degli organi consultivi istituiti presso le singole amministrazioni centrali.

     In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedano la particolare competenza tecnica di estranei alle Amministrazioni, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi, qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.

     Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo determinato, con decreto del Ministro interessato di concerto col Ministro per il tesoro. La durata dell'incarico non può superare l'anno finanziario e può essere rinnovato per non più di due volte.

     Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti.

     Gli incarichi già conferiti in base alle precedenti disposizioni cessano alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e potranno essere rinnovati in base alle norme di cui ai precedenti commi.

 

          Art. 71. Ruoli aggiunti.

     I ruoli speciali transitori istituiti con il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, sono sostituiti da ruoli aggiunti che comprendono le qualifiche seguenti:

     per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di 3 classe e di consigliere di 2 classe o equiparate;

     per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario e segretario aggiunto o equiparate;

     per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto ed applicato o equiparate;

     per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente ed usciere o equiparate e per le carriere del personale ausiliario tecnico quella di agente tecnico.

     I dipendenti statali collocati negli attuali ruoli transitori e quelli che avendo maturato l'anzianità richiesta per l'inquadramento in tali ruoli non abbiano ancora ottenuto il relativo provvedimento formale saranno inquadrati nei corrispondenti ruoli aggiunti presso amministrazione di appartenenza.

     Al compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente di anni cinque per le carriere direttive, di anni sei per le carriere di concetto, di anni tre per le carriere esecutive e di anni due per le carriere del personale ausiliario, gli impiegati sono collocati nelle qualifiche superiori all'iniziale previste nel primo comma.

     Gli impiegati dei ruoli speciali transitori e quelli in possesso dei requisiti per l'inquadramento nei predetti ruoli i quali abbiano ottenuto, nei ruoli speciali transitori, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la nomina in ruolo organico, possono chiedere, entro due mesi dalla data predetta, il collocamento nei ruoli aggiunti. In tal caso, sarà computata per intero l'anzianità complessiva cui avevano diritto per il collocamento nel ruolo transitorio e quella maturata nel ruolo organico, semprechè i ruoli appartengano alla carriera corrispondente. Se i ruoli appartengono a carriere diverse il servizio prestato nella carriera immediatamente inferiore si calcola per metà.

 

          Art. 72. Inquadramento nei nuovi ruoli.

     Il personale dei ruoli di gruppo A, B e C esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nei ruoli rispettivamente delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, istituiti per i medesimi servizi. Il personale subalterno è inquadrato nei nuovi ruoli del personale ausiliario.

     L'inquadramento è effettuato secondo l'anzianità posseduta nel ruolo.

 

          Art. 73. Inquadramento del personale di gruppo A nelle carriere direttive.

     Gli impiegati dei vari gradi dei soppressi ruoli di gruppo A sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, rispettivamente nella qualifica a fianco di ciascun grado indicata:

 

grado

direttore generale o equiparato;

"

ispettore generale o equiparato;

"

direttore di divisione o equiparato;

"

direttore di sezione o equiparato;

"

consigliere di 1ª classe o equiparato;

"

consigliere di 2ª classe o equiparato;

"

10°

consigliere di 3ª classe o equiparato;

"

11°

 

 

     Gli impiegati provenienti dal grado 10° dei ruoli di gruppo A corrispondenti alle carriere previste dall'art. 12, ultimo comma, sono inquadrati nella qualifica di consigliere di 2 classe o equiparato.

 

          Art. 74.

     Inquadramento nella qualifica di consigliere di 1 classe in base ad esami espletati o in corso di espletamento

     I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità per la promozione al grado 8° di gruppo A in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data da cui ha effetto il presente decreto, le prove scritte siano già state iniziate.

     Gli idonei dei concorsi precedentemente espletati; collocati nella graduatoria unica di cui all'art. 42, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i quali non abbiano ancora conseguito la promozione alla data in cui ha effetto il presente decreto, nonchè i vincitori del concorso per merito distinto di cui al precedente comma e i candidati dichiarati idonei nello stesso concorso o nell'esame d'idoneità saranno collocati nel corrispondente ruolo della carriera direttiva con la qualifica di consigliere di 1 classe, o equiparata, subito dopo gli impiegati provenienti dal grado 8°, nell'ordine seguente:

     1) vincitori nel concorso per merito distinto, di cui al primo comma;

     2) idonei collocati nella graduatoria unica predetta;

     3) idonei del concorso per merito distinto con otto anni di servizio complessivo nel gruppo A ed idonei dell'esame di idoneità, da portare a termine ai sensi del precedente primo comma, previo collocamento in unica graduatoria da formare a norma dell'art. 42, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

     4) idonei del concorso per merito distinto, che non abbiano compiuto otto anni di servizio complessivo nel gruppo A.

     Sono fatte salvo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 4, concernente l'avanzamento del personale delle Amministrazioni dello Stato in particolari situazioni.

 

          Art. 75.

     Promozione a direttore di sezione degli impiegati inquadrati nella qualifica di consigliere di 1 classe

     Gli impiegati inquadrati nella qualifica di consigliere di 1 classe, o equiparata, in attuazione degli articoli 73 e 74 possono conseguire la promozione a direttore di sezione mediante:

     a) scrutinio per merito comparativo, quando abbiano compiuto complessivamente tre anni di effettivo servizio nel grado 8° del gruppo A e nella qualifica di consigliere di 1 classe, salvo il disposto dall'art. 6, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4. Nel procedere agli scrutini secondo i criteri indicati nell'art. 28, il Consiglio di amministrazione valuterà come titolo di merito l'aver conseguito la promozione al grado 8° o alla qualifica di consigliere di 1 classe attraverso concorsi per merito distinto, per esami di idoneità o mediante l'esame speciale previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, attribuendo per le tre differenti ipotesi diversi coefficienti;

     b) concorsi per merito distinto o esami di idoneità ai sensi dell'art. 23 quando abbiano compiuto rispettivamente nove o undici anni di servizio complessivo nella carriera, ovvero quando abbiano compiuto complessivamente nel grado 8° o nella qualifica di consigliere di 1 classe tre anni di effettivo servizio.

     Le stesse disposizioni si applicano anche agli impiegati indicati nel secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), del precedente articolo, decorrendo il periodo di tre anni stabilito nelle lettere a)e b) del precedente comma dalla data di approvazione delle relative graduatorie.

     Le promozioni a direttore di sezione da effettuare mediante lo scrutinio per merito comparativo sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati che ai sensi del precedente primo comma, lettera a), hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso e il numero dei consiglieri di 1, 2 e 3 classe della stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.

 

          Art. 76. Promozione a direttore di divisione degli impiegati provenienti dal grado di capo sezione.

     Entro tre anni dalla data di efficacia del presente decreto, gli impiegati inquadrati nella qualifica di direttore di sezione, od equiparata, in attuazione del precedente art. 73, possono conseguire la promozione a direttore di divisione mediante scrutinio per merito comparativo, senza colloquio, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo al compimento di tre anni di complessivo ed effettivo servizio nel grado 7° gruppo A e nella qualifica di direttore di sezione o equiparata.

 

          Art. 77. Inquadramento del personale di gruppo B nelle carriere di concetto.

     Gli impiegati dei vari gradi dei soppressi ruoli di gruppo B sono inquadrati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, rispettivamente nella qualifica a fianco di ciascun grado indicata:

     grado 6° - segretario capo o equiparato;

     grado 7° - segretario principale o equiparato;

     grado 8° - primo segretario o equiparato;

     grado 9° - segretario o equiparato;

     grado 10° - segretario aggiunto o equiparato:

     grado 11° - vice segretario o equiparato.

 

          Art. 78. Inquadramento nella qualifica di segretario in base ad esami espletati o in corso di espletamento.

     I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità per la promozione al grado 9° di gruppo B in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data da cui ha effetto il presente decreto, siano state già iniziate le prove scritte.

     Gli idonei di concorsi ad esami precedentemente espletati, collocati nella graduatoria unica di cui all'art. 42, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i quali alla data in cui ha effetto il presente decreto non abbiano ancora conseguito la promozione nonchè i vincitori del concorso per merito distinto previsto dal precedente comma e i candidati dichiarati idonei nello stesso concorso o nell'esame di idoneità, saranno collocati nel corrispondente ruolo della carriera di concetto, con la qualifica di segretario od equiparato, subito dopo gli impiegati provenienti dal grado 9°, nell'ordine seguente:

     1) vincitori del concorso per merito distinto, previsto dal primo comma;

     2) idonei collocati nella graduatoria unica predetta;

     3) idonei del concorso per merito distinto con otto anni di servizio complessivo nel gruppo B ed idonei dell'esame di idoneità, da portare a termine ai sensi del precedente primo comma, previo collocamento in unica graduatoria da formare a norma dell'art. 42, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

     4) idonei del concorso per merito distinto, che non abbiano compiuto otto anni di servizio complessivo nel gruppo B.

     Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 4, concernente l'avanzamento del personale delle Amministrazioni dello Stato in particolari situazioni.

 

          Art. 79. Promozione a primo segretario degli impiegati inquadrati nella qualifica di segretario.

     Gli impiegati inquadrati nella qualifica di segretario o equiparata, in attuazione degli articoli 77 e 78 possono conseguire la promozione a primo segretario mediante scrutinio per merito comparativo, salvo il disposto dall'art. 6, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4. Nel procedere agli scrutini secondo i criteri dell'art. 28, il Consiglio di amministrazione valuterà come titolo di merito l'aver conseguito la promozione al grado 9° o alla qualifica di segretario attraverso concorsi per merito distinto, per esami di idoneità o mediante l'esame speciale previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, attribuendo per le tre differenti ipotesi diversi coefficienti.

     Le promozioni a primo segretario da effettuare mediante scrutinio per merito comparativo sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati che ai sensi del precedente comma hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso e il numero di vice segretari, segretari aggiunti e segretari, dello stesso ruolo, che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.

 

          Art. 80. Inquadramento del personale di gruppo C nelle carriere esecutive.

     Gli impiegati dei vari gradi dei soppressi ruoli di gruppo C sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo dei gradi di provenienza, rispettivamente nella qualifica a fianco di ciascun grado indicata:

     grado 9° - archivista capo o equiparato;

     grado 10° - primo archivista o equiparato;

     grado 11° - archivista o equiparato;

     grado 12° - applicato o equiparato;

     grado 13° - applicato aggiunto o equiparato.

 

          Art. 81. Esami per la promozione al grado 11° di gruppo C in via di espletamento.

     I concorsi per la promozione al grado 11° di gruppo C in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data da cui ha effetto il presente decreto, siano state già iniziate le prove scritte.

     I vincitori del concorso saranno inquadrati nella qualifica di archivista o equiparato secondo l'ordine di graduatoria, subito dopo gli impiegati provenienti dal grado 11°, a decorrere dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie.

     Gli impiegati provenienti dal grado 11° e i vincitori dei concorsi di cui ai precedenti commi possono conseguire la promozione a primo archivista mediante:

     a) scrutinio per merito assoluto ai sensi dell'art. 28 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

     b) esami di concorso ai sensi del precedente art. 44 prescindendo dall'anzianità ivi prevista.

     Le promozioni a primo archivista da effettuare ai sensi del precedente comma mediante scrutinio per merito assoluto sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati di grado 11° di gruppo C che hanno titolo a partecipare allo scrutinio anzidetto e il numero degli archivisti e degli applicati che abbiano compiuto undici anni di complessivo effettivo servizio.

     Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 4, concernete l'avanzamento del personale delle Amministrazioni dello Stato in particolari situazioni.

 

          Art. 82. Inquadramento del personale subalterno nelle carriere del personale ausiliario.

     Gli impiegati dei vari gradi dei soppressi ruoli del personale subalterno sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, rispettivamente nella qualifica a fianco di ciascun grado indicata:

 

Grado

Qualifica

commesso capo

commesso capo

primo commesso

commesso

usciere capo

usciere capo

usciere

usciere

inserviente

inserviente

capo agente tecnico

agente tecnico capo

agente tecnico

agente tecnico

 

          Art. 83. Anzianità acquisite.

     Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva di cui già sono in possesso Conservano altresì, nella nuova qualifica, l'anzianità maturata nel grado di provenienza.

     I consiglieri di 3 classe, già appartenenti al grado 10° di gruppo A, conservano, nella qualifica, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta, nel grado di provenienza e in quello inferiore dello stesso ruolo.

 

          Art. 84. Norme sullo svolgimento degli esami.

     Le norme sullo svolgimento degli esami di ammissione alle carriere e sullo svolgimento dei concorsi ed esami di promozione sono stabilite, in quanto non previsto dal presente decreto, con regolamento di esecuzione.

     Fino a che tali norme non saranno emanate, ed in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, si continueranno ad applicare le disposizioni sullo svolgimento degli esami di ammissione e di promozione contenute nel capo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

 

          Art. 85. Determinazione del trattamento economico del personale in servizio.

     Agli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono attribuiti gli stipendi delle qualifiche nelle quali essi vengono inquadrati.

     Ai fini delle attribuzioni degli aumenti periodici si computa l'anzianità del grado di provenienza. Qualora nel computo dell'anzianità resti una frazione di tempo inferiore al numero degli anni richiesti per ciascun aumento periodico, tale frazione è valutabile ai fini del successivo aumento.

 

          Art. 86. Trattamento economico del personale dei ruoli aggiunti.

     Al personale dei ruoli aggiunti di cui al precedente art. 71 spetta il trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica del ruolo organico con la relativa progressione economica. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio si computa l'anzianità posseduta nel ruolo speciale transitorio. Qualora nel computo dell'anzianità resti una frazione di tempo inferiore al numero degli anni richiesti per ciascun aumento periodico, tale frazione è valutabile al fini del successivo aumento.

 

          Art. 87. Impiegati dei ruoli transitori della Corte dei conti.

     Gli impiegati collocati nel ruolo speciale transitorio di gruppo A della Corte dei conti a norma dell'art. 11 della legge 5 giugno 1951, n. 376, sono, ai sensi ed agli effetti dell'art. 67, ammessi a partecipare agli esami per la promozione alla qualifica di direttore di sezione nel ruolo transitorio di revisione della Corte, per un numero di posti non superiore a quello previsto dall'art. 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 489.

 

          Art. 88. Carriere del personale dipendente dal Ministero delle finanze.

     Con legge ordinaria sarà provveduto all'unificazione dei ruoli e delle carriere del personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dipendente dal Ministero delle finanze ed all'inquadramento nei nuovi ruoli del personale stesso.

 

          Art. 89. Norme particolari per il personale del Ministero degli esteri.

     Gli esami e i concorsi per l'avanzamento nelle carriere del personale dell'Amministrazione degli affari esteri, che non sono disciplinati da ordinamenti speciali, sono limitati alle prove scritte. Le norme relative ai programmi, alla composizione delle Commissioni giudicatrici, alle modalità ed allo svolgimento delle prove, alla formazione delle graduatorie saranno stabilite con regolamento.

 

          Art. 90. Applicabilità.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli impiegati civili dello Stato salvo gli ordinamenti speciali, che continuano ad essere applicati sino a quando non sarà provveduto al coordinamento previsto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle del presente decreto.

 

          Art. 91.

     l presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1956.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.