§ 80.5.163 – D.P.R. 3 maggio 1955, n. 448.
Sistemazione di talune situazioni del personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:03/05/1955
Numero:448


Sommario
Art. 1.      Agli impiegati in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939 sono applicabili le disposizioni di cui ai commi sesto, ottavo e nono dell'art. 13 della legge 5 giugno [...]
Art. 2.      Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e del Ministro per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il [...]
Art. 3.      Nei ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, possono essere collocati anche gli impiegati civili non di ruolo assunti in servizio [...]
Art. 4.      I dipendenti statali appartenenti ai ruoli organici del personale subalterno in servizio da data anteriore al 1° maggio 1948 e che almeno da tale data svolgano [...]
Art. 5.      Le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese ai salariati di ruolo e non di ruolo in servizio al 1° maggio 1948, i quali siano [...]
Art. 6.      Per la nomina nei ruoli organici del personale statale di gruppo C, in applicazione dell'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si può [...]
Art. 7.      Le disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, esclusa la possibilità di far valere l'attribuzione dell'anzianità prevista in tale [...]
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 80.5.163 – D.P.R. 3 maggio 1955, n. 448. [1]

Sistemazione di talune situazioni del personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

(G.U. 4 giugno 1955, n. 128).

 

     Art. 1.

     Agli impiegati in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939 sono applicabili le disposizioni di cui ai commi sesto, ottavo e nono dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376. Tali disposizioni si applicano anche a quelli fra essi che abbiano ottenuto l'inquadramento in altri ruoli dello stesso gruppo od in gruppo diverso da quello originario, purchè prima del 24 giugno 1951, ovvero in seguito a concorsi per i quali i lavori delle relative Commissioni giudicatrici siano stati conclusi prima di tale data, anche se i decreti di nomina siano di data posteriore.

     Tali impiegati saranno ammessi a partecipare ad esami di idoneità, ad essi riservati, da bandire entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e da espletare con l'osservanza delle vigenti disposizioni.

     Dagli esami sono esonerati gli impiegati di cui al primo comma che abbiano conseguito l'idoneità in precedenti esami di promozione ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B o 11° di gruppo C.

     Gli impiegati che risulteranno idonei negli esami di cui al secondo comma e gli impiegati indicati nel terzo comma saranno promossi in soprannumero.

     Qualora dopo l'entrata in vigore dalla legge 5 giugno 1951, n. 376, siano state effettuate promozioni ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B o 11° di gruppo C le promozioni che si effettueranno ai sensi dei precedenti comma saranno riportate, ai soli effetti giuridici, alla data di decorrenza delle prime promozioni effettuate per lo stesso grado e gruppo in applicazione dell'art. 13 della citata legge 5 giugno 1951, n. 376. Alla stessa data sarà riportata la decorrenza della promozioni degli impiegati di cui al primo comma che le abbiano conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I promossi saranno collocati nei ruoli colla suddetta anzianità secondo l'ordine di successione dei concorsi e degli scrutini e secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

 

          Art. 2.

     Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e del Ministro per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorra, le norme necessarie per adeguare le disposizioni dei regolamenti del personale delle Amministrazioni con ordinamento autonomo a quelle del presente decreto.

 

          Art. 3.

     Nei ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, possono essere collocati anche gli impiegati civili non di ruolo assunti in servizio posteriormente alla data del 1° maggio 1948, purchè la loro assunzione sia avvenuta in base a specifiche disposizioni di legge.

     L'anzianità di servizio stabilita dall'art. 1 del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, decorre dalla data di assunzione in qualità di impiegato civile non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. Nei confronti del personale assunto in base alla legge 9 gennaio 1951, n. 10, ed alla legge 22 febbraio 1951, n. 64, l'immissione nei ruoli speciali transitori è, per altro, disposta con effetto dalla data di entrata in vigore dal presente decreto per quegli impiegati che anteriormente alla assunzione della qualità di impiegato civile dello Stato avessero prestato nelle Amministrazioni di provenienza quattro anni di servizio, o con effetto, in ogni caso, non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal compimento di sette anni di servizio complessivo, di cui almeno tre in qualità di impiegato civile dello Stato.

     La domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento della prescritta anzianità di servizio ovvero non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora la prescritta anzianità sia stata già compiuta a tale data.

     Entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono avanzare domanda anche gli impiegati che avrebbero già potuto chiedere il collocamento nei ruoli speciali transitori ai sensi e nei termini degli articoli 1 e 3 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

     Il collocamento nei ruoli speciali transitori richiesto in base ai precedenti commi è disposto nell'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria d'impiego non di ruolo cui il personale appartiene e con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto per coloro i quali a tale data abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto per ottenerlo o dalla data nella quale tale periodo di servizio si compia negli altri casi.

 

          Art. 4.

     I dipendenti statali appartenenti ai ruoli organici del personale subalterno in servizio da data anteriore al 1° maggio 1948 e che almeno da tale data svolgano esclusivamente e permanentemente mansioni di archivio o di copia, ovvero mansioni che, secondo l'ordinamento delle carriere delle Amministrazioni dello Stato alle quali appartengono, spettano al personale di gruppo C, possono essere ammessi a loro domanda, nel grado iniziale dei ruoli organici di gruppo C, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, ove occorra, anche in soprannumero.

     I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma saranno assorbiti soltanto con la promozione al grado superiore o in seguito alla cessazione dal servizio degli impiegati nominati in soprannumero.

     Nelle tabelle organiche del personale subalterno delle singole Amministrazioni debbono essere tenuti vacanti tanti posti quanti saranno i subalterni che ai sensi del presente articolo saranno inquadrati in soprannumero nel gruppo C.

     I dipendenti statali collocati nei ruoli speciali transitori del personale subalterno, o che, avendo maturato l'anzianità richiesta per l'inquadramento in tali ruoli, non abbiano ancora ottenuto il relativo provvedimento formale, possono essere trasferiti, a loro domanda, nei ruoli speciali transitori di gruppo C, qualora si trovino nelle condizioni indicate nel primo comma.

     I dipendenti statali non di ruolo di IV categoria che si trovino nelle condizioni indicate nel primo comma possono essere trasferiti, a loro domanda, nei contingenti degli impiegati non di ruolo di III categoria. L'anzianità di servizio stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori di gruppo C, decorre dalla data in cui compiano sei anni di servizio esclusivo e permanente delle mansioni indicate nel primo comma, e comunque da data non anteriore al 1° maggio 1948. Nei ruoli speciali transitori tali impiegati prenderanno posto dopo l'ultimo degli impiegati in essi inseriti in applicazione del comma precedente e in ogni caso con decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Nei riguardi degli impiegati di cui ai precedenti commi si può prescindere dal titolo di studio.

     Le domande di cui ai precedenti commi debbono essere presentate, a pena di decadenza, non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Per il loro accoglimento occorre il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese ai salariati di ruolo e non di ruolo in servizio al 1° maggio 1948, i quali siano stati adibiti posteriormente a tale data a mansioni di natura non salariale.

     Ai fini del quarto comma del citato art. 21 la anzianità di servizio quale impiegato non di ruolo è valutata con decorrenza dal giorno in cui il salariato abbia compiuto quattro anni di servizio con mansioni di natura non salariale.

     Si applica anche a questi effetti l'ultimo comma del precedente art. 4.

 

          Art. 6.

     Per la nomina nei ruoli organici del personale statale di gruppo C, in applicazione dell'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si può prescindere dal possesso del titolo di studio nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, esclusa la possibilità di far valere l'attribuzione dell'anzianità prevista in tale comma ai fini della legge 1° dicembre 1949, n. 868, sono applicabili anche al personale che, in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, sia stato immesso nei ruoli organici di un'Amministrazione dello Stato in seguito a concorsi per i quali i lavori delle relative Commissioni giudicatrici siano stati conclusi anteriormente al 24 giugno 1951, anche se i decreti di nomina siano di data posteriore.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.