§ 80.5.123 – L. 29 giugno 1951, n. 489.
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:29/06/1951
Numero:489


Sommario
Art. 1.      Al personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia comandato in missione, e agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi [...]
Art. 2.      Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, la indennità di missione spetta nelle seguenti misure per ciascuna ora intera, non computandosi le frazioni di ora
Art. 3.      Le distanze di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si misurano tra le stazioni ferroviarie di partenza e quella del luogo in cui la missione è stata compiuta. Se la [...]
Art. 4.      Per i funzionari di grado 6° e superiori ed equiparati l'inizio e la fine della missione risultano dai documenti di viaggio e da una dichiarazione scritta rilasciata dai [...]
Art. 5.      Per i dipendenti da uffici centrali o periferici o da comandi militari e addetti a servizi per il cui espletamento occorra compiere più di quindici missioni al mese, [...]
Art. 6.      Il personale autorizzato a risiedere in località diverse da quella ove è la sede dell'ufficio non può fruire di trattamento di missione per i servizi espletati in detta [...]
Art. 7.      Nei viaggi per missione o trasferimenti sono consentite una sosta intermedia non superiore a ventiquattro ore, con diritto a trattamento economico di missione, dopo i [...]
Art. 8.      Per i viaggi inerenti alle missioni o trasferte è ammesso l'uso dei treni rapidi che abbiano la classe spettante a norma del successivo art. 9
Art. 9.      Al personale comandato in missione od in trasferta compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio sulle ferrovie o su piroscafi, ma non oltre il [...]
Art. 10.      In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, sui piroscafi e sugli altri mezzi di trasporto in servizio di linea, è liquidata una somma pari al 20 per [...]
Art. 11.      La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti ai personali tecnici per disimpegnare servizi di istituto è effettuata in [...]
Art. 12.      Tutte le indennità già commisurate ad una aliquota dell'intero trattamento di missione per diaria, indennità integrativa e supplemento di pernottazione sono stabilite in [...]
Art. 13.      Nei trasferimenti di sede, per il tempo impiegato nel viaggio, è corrisposto al dipendente l'intero trattamento di missione ed un uguale trattamento per ciascuna persona [...]
Art. 14.      Al personale trasferito spetta una indennità di prima sistemazione nella misura
Art. 15.      Il personale trasferito che, per riconosciuta possibilità di trovare l'abitazione nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in [...]
Art. 16.      Nel caso di trasferimento di un dipendente statale coniugato, non separato legalmente, in una sede di servizio dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure [...]
Art. 17.      Al personale collocato a riposo ed alle famiglie del dipendente deceduto dopo il collocamento a riposo o in attività di servizio spettano le indennità e i rimborsi di [...]
Art. 18.      L'indennità istituita con il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, in favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni [...]
Art. 19.      Le disposizioni che regolano la misura del trattamento economico di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali e ai [...]
Art. 20.      Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa la esclusione dal rimborso di spese e dalla corresponsione di indennità nei casi di trasferimento a domanda del personale
Art. 21.      La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1951


§ 80.5.123 – L. 29 giugno 1951, n. 489.

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(G.U. 7 luglio 1951, n. 153).

 

     Art. 1.

     Al personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia comandato in missione, e agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione o in trasferta per servizio isolato fuori dell'ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennità appresso indicate per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo trascorso in viaggio) di assenza dalla sede, nonchè per l'eccedente periodo non inferiore a 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo:

 

 

Indennità

 

Lire

grado 1°

6000

grado 2°

 

grado 3°

 

grado 4° o 1° del personale delle Ferrovie dello Stato

5000

grado 5° o 2° del personale delle Ferrovie dello Stato

4200

grado 6° o 3° del personale delle Ferrovie dello Stato

 

grado 7° o 4° del personale delle Ferrovie dello Stato

3700

grado 8° o 5° del personale delle Ferrovie dello Stato

 

grado 9° o 6° del personale delle Ferrovie dello Stato

2800

grado 10° o 7° e 8° del personale delle Ferrovie dello Stato

 

grado 11° o 9° del personale delle Ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 1ª e 2ª categoria

 

grado 12° e 13° o 10° del personale delle Ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 3ª categoria

2400

Commessi capi, primi commessi, commessi capi agenti tecnici, uscieri capi, agenti tecnici e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o gradi 11° e 12° del personale delle Ferrovie dello Stato o commessi e primi commessi di tabella B, allegato I, al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e salariati di ruolo con qualifiche di incaricati stabili superiori e incaricati

2300

Uscieri capi e uscieri, inservienti e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o agenti ausiliari avventizi e diurnisti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi nonchè commessi del quadro speciale allegato II al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed agenti diurnisti dell'Azienda medesima; o gradi 13° e 14° del personale delle Ferrovie dello Stato e tutto il rimanente personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati

2000

Marescialli delle Forze armate e gradi corrispondenti dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato

2500

Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato

2200

Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato

1800

 

     Per le missioni o trasferte effettuate in località distanti non più di 15 chilometri e più di 8 chilometri, gli importi sopraddetti son ridotti di un quinto.

     Il trattamento previsto dal primo comma è ridotto alla metà dopo i primi 90 giorni e cessa dopo 240 giorni di missione o di servizio isolato continuativo in una medesima località.

     Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione o trasferta che si compie in una medesima località quando non sia interrotta per una durata superiore a 60 giorni.

     Ai medesimi fini si congiungono i periodi di missione interrotti dal congedo ordinario o straordinario.

     (Omissis) [1].

 

          Art. 2.

     Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, la indennità di missione spetta nelle seguenti misure per ciascuna ora intera, non computandosi le frazioni di ora:

 

 

Ore diurne

Ore notturne comprese tra le ore 22 e le 5

 

Lire

Lire

grado 1°, 2° e 3°

187

250

grado 4° o 1° del personale delle Ferrovie dello Stato

156

208

grado 5° o 2° del personale delle Ferrovie dello Stato

131

175

grado 65° o 3° del personale delle Ferrovie dello Stato

 

 

grado 7° o 4° del personale delle Ferrovie dello Stato

115

154

grado 8° o 5° del personale delle Ferrovie dello Stato

 

 

grado 9° o 6° del personale delle Ferrovie dello Stato

87

116

grado 10° o 7° e 8° del personale delle Ferrovie dello Stato

 

 

grado 11° o 9° del personale delle Ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 1ª e 2ª categoria

 

 

grado 12° e 13° o 10° del personale delle Ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 3ª categoria

75

100

Commessi capi, primi commessi, commessi, agenti capi tecnici, uscieri capi, agenti tecnici e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o gradi 11° e 12° del personale delle Ferrovie dello Stato o commessi e primi commessi di tabella B, allegato I, al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e salariati di ruolo con qualifiche di incaricati stabili superiori e incaricati

66

91

Uscieri capi e uscieri, inservienti e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o agenti ausiliari avventizi e diurnisti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi nonchè commessi del quadro speciale allegato II al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda medesima, o gradi 13° e 14° del personale delle Ferrovie dello Stato e tutto il rimanente personale salariato di ruolo e non di ruolo

62

83

Marescialli delle Forze armate e gradi corrispondenti dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato

78

104

Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato

68

91

Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato

56

75

 

     L'indennità non è dovuta per le missioni o le trasferte diurne di durata inferiore alle cinque ore. Agli effetti del computo di detto termine si sommano i periodi di durata delle missioni effettuate nel medesimo giorno.

     Non spetta l'indennità per le missioni compiute nell'àmbito del centro abitato sede dell'ufficio o in località distanti meno di otto chilometri e collegate con la sede dell'ufficio da regolari servizi di linea, salva la corresponsione delle indennità e rimborsi di spese di cui ai successivi articoli 9 e 10.

     Al titolare di un ufficio che sia incaricato della reggenza o supplenza anche di altro ufficio in località distante dal primo non più di otto chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede di reggenza o della supplenza, una indennità di missione pari a cinque volte la misura oraria prevista nell'art. 2 per il grado corrispondente. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto, quando vi siano regolari servizi di linea.

 

          Art. 3.

     Le distanze di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si misurano tra le stazioni ferroviarie di partenza e quella del luogo in cui la missione è stata compiuta. Se la stazione è situata fuori del centro abitato o località isolata si aggiunge la distanza intercorrente tra la stazione e quel centro abitato o località.

     In modo analogo si computano le distanze per i viaggi compiuti con altri servizi di linea.

     Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui sopra le distanze si computano dalla casa municipale del comune dove è la sede dell'ufficio (o caserma, impianto, scuola, stazione, ecc.) o dalla sede dell'ufficio, se questo si trovi in una frazione o località isolata.

 

          Art. 4.

     Per i funzionari di grado 6° e superiori ed equiparati l'inizio e la fine della missione risultano dai documenti di viaggio e da una dichiarazione scritta rilasciata dai medesimi agli uffici liquidatori.

     Per gli altri dipendenti statali il giorno e l'ora dell'inizio della missione devono essere indicati nel provvedimento con cui essa è disposta. Il giorno e l'ora dell'inizio del viaggio di ritorno in sede devono risultare dalla dichiarazione dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione si è svolta la missione. Può prescindersi da tale dichiarazione nei casi in cui il capo dell'ufficio che ha ordinato la missione lo ritenga necessario od opportuno.

     Ai fini della liquidazione della missione i predetti documenti devono essere esibiti unitamente al biglietto ferroviario a tariffa ridotta secondo la concessione spettante per il percorso più breve e per la classe consentita per il grado o qualifica del dipendente, sia per l'andata che per il ritorno [2].

 

          Art. 5.

     Per i dipendenti da uffici centrali o periferici o da comandi militari e addetti a servizi per il cui espletamento occorra compiere più di quindici missioni al mese, l'indennità di missione è ridotta del 30 per cento per i giorni di missione eccedenti i quindici.

     Per gli agenti e per i salariati temporanei e giornalieri, addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, restano ferme le speciali disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 464.

     L'indennità di missione non è dovuta al personale di vigilanza e di custodia (ufficiali e guardiani idraulici e ferroviari, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, personale dei monopoli, ecc.) che si sposti nell'àmbito della circoscrizione o zona nella quale svolge il normale servizio.

     Per il personale in missione od in trasferta per servizio isolato, che fruisce dell'alloggio o del vitto gratuito fornito dall'Amministrazione, il trattamento di missione è ridotto rispettivamente di un terzo o della metà. Qualora detto personale fruisca di alloggio e di vitto gratuiti forniti dall'Amministrazione il trattamento è ridotto ad un terzo.

     Le riduzioni di cui al precedente comma si applicano anche se il trattamento sia ridotto a norma del secondo comma dell'art. 1.

     Al personale residente in territorio italiano, che si rechi quotidianamente in servizio presso le dogane internazionali e le stazioni ferroviarie di confine situate in territorio estero, non si applica la disposizione contenuta nel penultimo comma del precedente art. 2.

 

          Art. 6.

     Il personale autorizzato a risiedere in località diverse da quella ove è la sede dell'ufficio non può fruire di trattamento di missione per i servizi espletati in detta località.

 

          Art. 7.

     Nei viaggi per missione o trasferimenti sono consentite una sosta intermedia non superiore a ventiquattro ore, con diritto a trattamento economico di missione, dopo i primi 800 chilometri, ed altre soste, con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri, quando il viaggio effettuato con treno diretto abbia una durata non inferiore alle 12 ore.

 

          Art. 8.

     Per i viaggi inerenti alle missioni o trasferte è ammesso l'uso dei treni rapidi che abbiano la classe spettante a norma del successivo art. 9.

     Per i viaggi sulle ferrovie dello Stato inerenti alle missioni o ai trasferimenti sono ammesse le deviazioni risultanti dall'orario ufficiale.

 

          Art. 9.

     Al personale comandato in missione od in trasferta compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio sulle ferrovie o su piroscafi, ma non oltre il costo del biglietto a tariffa ridotta (e del supplemento rapido), relativo:

     alla prima classe, per il personale di grado non inferiore al 10°, o corrispondente dell'Amministrazione ferroviaria e per il personale avventizio di prima classe A

     alla seconda classe, per il personale dei gradi 11°, 12° e 13°, o corrispondente dell'Amministrazione ferroviaria, per i marescialli e per il personale avventizio di prima classe B e di seconda e terza categoria;

     alla terza classe per tutto il rimanente personale.

     Spetta anche il rimborso della intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto che compiono servizi di linea, se l'uso di questi consenta notevole risparmio di tempo e sia stato inoltre autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, o se manchi un collegamento ferroviario con la località in cui la missione sia stata compiuta.

     Ai dipendenti dei gradi 4° o superiori spetta il rimborso della spesa sostenuta per l'uso dei vagoni letto.

     L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati dal Ministro, o dal direttore generale o da altro capo di ufficio avente grado non inferiore al 6°.

     Può consentirsi dal capo dell'ufficio l'uso di mezzi di trasporto noleggiati col rimborso delle relative spese, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata.

     Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovie o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità di lire 35 per chilometro, o frazione di chilometro e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, una indennità di lire 50 per chilometro.

 

          Art. 10.

     In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, sui piroscafi e sugli altri mezzi di trasporto in servizio di linea, è liquidata una somma pari al 20 per cento di dette spese, con esclusione di quelle relative al supplemento rapido e all'uso delle carrozze letto. Per i viaggi compiuti gratuitamente sulle linee ferroviarie o sulle strade ordinarie compete una indennità chilometrica di lire 1,20, 0,80 e 0,50 ai dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie rispettivamente in prima, in seconda e in terza classe.

     Per il personale militare il 20 per cento va calcolato sul costo del biglietto ferroviario di cui alla tariffa n. 5 annessa all'orario ufficiale.

 

          Art. 11.

     La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti ai personali tecnici per disimpegnare servizi di istituto è effettuata in base a tariffa da stabilire con decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonchè del materiale e degli strumenti.

 

          Art. 12.

     Tutte le indennità già commisurate ad una aliquota dell'intero trattamento di missione per diaria, indennità integrativa e supplemento di pernottazione sono stabilite in una uguale aliquota dell'indennità di missione di cui ai precedenti articoli.

     Le indennità commisurate ad una aliquota della sola diaria sono stabilite in una uguale aliquota di una metà della indennità di missione di cui ai precedenti articoli, ovvero di due terzi per i servizi resi durante almeno un'ora notturna, per i quali le disposizioni relative a dette speciali indennità già prevedono una maggiorazione.

     L'indennità giornaliera di marcia prevista per i militari dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e l'indennità di carica prevista dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 988, per i provveditori e viceprovveditori alle opere pubbliche e per il presidente e vicepresidente del Magistrato alle acque, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 13.

     Nei trasferimenti di sede, per il tempo impiegato nel viaggio, è corrisposto al dipendente l'intero trattamento di missione ed un uguale trattamento per ciascuna persona di famiglia.

     Agli effetti del precedente comma, si considerano come facenti parte della famiglia: la moglie, i figli e figliastri di età non superiore ai 25 anni, le figlie e le figliastre nubili, i genitori, gli affini in linea retta, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie e figliastre rimaste vedove, quando siano conviventi abitualmente con il capo famiglia trasferito e a suo carico, ed una persona di servizio.

     Al personale trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto, in ferrovia o in piroscafo, delle persone di cui al comma precedente, fino all'ammontare del costo del viaggio nella classe competente, secondo la concessione spettante, nonchè per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per il trasporto a piccola velocità, di mobilio e masserizie per non oltre quaranta quintali.

     Sono fatte salve le disposizioni che consentono il rimborso delle spese anche per le maggiori quantità di bagaglio trasportato da alcuni personali militari.

     Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal biglietto ferroviario, quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto del mobilio e delle masserizie dal bollettino di consegna [3].

     E' anche ammessa a rimborso l'intera spesa sostenuta per il trasporto delle persone effettuato con altri mezzi in servizio di linea sui percorsi non serviti da ferrovia.

     Se manchi ogni servizio di linea è corrisposta a titolo di rimborso di spesa un'indennità chilometrica di lire 35 per ciascuna persona.

     Le spese di trasporto del mobilio, masserizie e bagaglio per i percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di lire 25 per ciascun quintale, o frazione di quintale superiore a 50 chili.

     Le spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono rimborsate nella misura di lire 2500 per quintale o frazione di quintale e di lire 3000 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.

     Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede da una località diversa da quella in cui era la precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità e rimborsi di cui al presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto se il movimento fosse effettuato tra le due sedi di servizio.

     Le indennità ed i rimborsi relativi al trasloco della famiglia, del mobilio e delle masserizie non sono dovuti quando il movimento non sia effettuato entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

 

          Art. 14.

     Al personale trasferito spetta una indennità di prima sistemazione nella misura:

     di lire 75.000 per il personale di grado 4° o superiori, e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria;

     di lire 60.000 per il personale dei gradi 5°, 6° 7°, e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria;

     di lire 50.000 per il personale dei gradi 8°, 9°, 10° e 11° , e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria;

     di lire 40.000 per il personale dei gradi inferiori all'11° e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria e per il restante personale civile e militare di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati.

     La suddetta indennità è ridotta alla metà per il personale senza persone di famiglia conviventi ed a carico.

     Al personale che non abbia trasferito nella nuova sede la famiglia ed il mobilio è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione, salva la corresponsione dell'altra metà dopo il trasferimento del mobilio e delle persone di famiglia, purchè questo sia compiuto entro un biennio dalla data di decorrenza dell'ordine di trasferimento.

     L'indennità medesima è ridotta ad un terzo - da computarsi sull'indennità in misura intera o sulla misura già ridotta ai termini del precedente comma - per il personale che fruisca, nella nuova sede, di alloggio gratuito o, se trattasi di personale ferroviario, delle agevolazioni di cui alla tabella allegata all'art. 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie.

     L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente al grado rivestito alla data in cui il dipendente raggiunge la nuova sede di servizio.

     Non spetta l'indennità di prima sistemazione agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, nè ai sottufficiali e militari di truppa che non siano in carriera continuativa o raffermati o vincolati a ferma speciale.

 

          Art. 15.

     Il personale trasferito che, per riconosciuta possibilità di trovare l'abitazione nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comune viciniore, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e rimborsi inerenti al trasferimento, purchè la distanza dalla casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i trenta chilometri.

     Il successivo trasferimento nella sede di servizio, purchè effettuato entro il termine di cui all'ultimo comma del precedente art. 13, dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto del mobilio e delle masserizie.

 

          Art. 16.

     Nel caso di trasferimento di un dipendente statale coniugato, non separato legalmente, in una sede di servizio dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennità di prima sistemazione, solo l'eventuale eccedenza dell'indennità stabilita per il suo grado su quella liquidata al coniuge.

 

          Art. 17.

     Al personale collocato a riposo ed alle famiglie del dipendente deceduto dopo il collocamento a riposo o in attività di servizio spettano le indennità e i rimborsi di cui al precedente art. 13 e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio in altro domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto si perde se, entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano effettuati i relativi movimenti.

     Per coloro che siano in godimento di un alloggio di servizio la corresponsione delle indennità e rimborsi inerenti al raggiungimento del domicilio eletto è ammessa anche quando il movimento si limiti al cambiamento di abitazione nell'ambito del comune.

 

          Art. 18.

     L'indennità istituita con il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, in favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della Capitale, è commisurata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un ottavo dell'indennità di missione per i dipendenti senza carico di famiglia e ad un sesto o al terzo per i dipendenti con famiglia a carico, secondo che la famiglia si sia trasferita nella nuova sede ovvero sia rimasta a Roma.

     Il trattamento previsto dal precedente comma è ridotto di un quinto o di un decimo per il personale a cui sia stato assegnato un alloggio gratuito o, rispettivamente, un alloggio con pigione di favore, fornito dall'Amministrazione.

     Con effetto dal 1° luglio 1947 il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, è soppresso.

     Per il periodo dal 1° luglio 1946 fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità predetta resta stabilita nelle misure effettivamente adottate dall'Amministrazione per ciascuna categoria di personale.

 

          Art. 19.

     Le disposizioni che regolano la misura del trattamento economico di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali e ai segretari comunali.

     Il trattamento economico per missione e per trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli Enti locali, degli Enti parastatali e in genere degli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli Enti ed Istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non può comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti civili dello Stato di gruppo e di grado o di categoria parificabile.

 

          Art. 20.

     Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa la esclusione dal rimborso di spese e dalla corresponsione di indennità nei casi di trasferimento a domanda del personale.

     Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di indennità di missione e di trasferimento nel territorio nazionale, salvo quelle richiamate nella presente legge.

 

          Art. 21.

     La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1951.


[1] Comma abrogato dall'art. unico della L. 15 ottobre 1957, n. 980.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 5 dicembre 1955, n. 1214.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 5 dicembre 1955, n. 1214.